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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 66/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 66/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Fodaro;
appellante
e
(C.F.: , nella qualità di titolare CP_1 C.F._2 dell'omonima ditta (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
AN IM;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 624/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 04.06.2018, avente ad oggetto azione ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via istruttoria disporre la rinnovazione totale delle operazioni peritali ovvero la riconvocazione a chiarimenti del CTU già nominato in primo grado su tutti i disattesi rilievi sollevati in primo grado dai C.T.P. di patte attrice- odierno
1 appellante nella relazione di controdeduzioni in atti, nelle note controdeduttive depositate dal difensore nel verbale di causa del 10 marzo 2017 ed in tutti i verbali di causa, successivi al deposito della relazione del Consulente, e nel presente atto
d'appello; 2) Nel merito in via principale accerti e dichiari che le opere eseguite dalla ditta , in virtù di contratto di appalto del Mese di Agosto 2001 e CP_1 le altre opere eseguite fuori contratto, sul fabbricato sito in Jacurso località
Seminario di proprietà dell'attore-odierno appellante presentano difformità e/o vizi
e per l'effetto condanni il convenuto a corrispondere in favore dell'attore la somma complessiva di euro 67.800,00, oltre IVA, corrispondente al costo delle opere necessarie per la eliminazione dei difetti e la rimozione dei mobili, oltre all'importo di €.4.000,00 necessario per le spese tecniche, per gli adempimenti burocratici e la direzione dei lavori, oppure condanni il convenuto a quelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal 30 Luglio 2010; 3) in via subordinata, accerti e dichiari che le opere eseguite dalla ditta presentano difformità e vizi e condanni il CP_1 convenuto ad eseguire le opere necessarie per eliminare i difetti, in applicazione e nei limiti della regola generale di cui all'art.2058 del cod.civ.. 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “precisa le conclusioni per come formulate nella comparsa di costituzione in appello qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 21-24.3.2011, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme , titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale esercente attività di costruzioni edili, deducendo: di essere proprietario di un fabbricato ad uso residenziale sito in Comune di Jacurso
(CZ) Località Seminario, composto da tre livelli fuori terra di cui uno seminterrato, con annessi garage ed un vano cantina;
che detto immobile, allo stato rustico, era stato acquistato giusta scrittura privata autenticata n. Rep. 86441 del 3.10.2000 per notaio che con contratto di appalto stipulato nel mese di agosto 2001 Persona_1 aveva affidato alla ditta per l'importo di €47.514,035 (corrispettivo, CP_1 poi, lievitato ad €61.446,71, per ulteriori lavori non previsti in contratto, e comunque interamente versato) l'esecuzione delle opere di completamento del fabbricato meglio descritte nel “Capitolato lavori”; che nonostante l'integrale pagamento le
2 opere non erano mai state ultimate e consegnate ed alcuna fattura era mai stata rilasciata dal che l'immobile presentava gravi vizi e difetti di costruzione, CP_1 accertati e rilevati nel mese di luglio 2010 giusta perizia tecnica di parte a firma dell'arch. del 15.2.2011 con allegate n.18 fotografie, che incidevano Persona_2 sugli elementi essenziali della costruzione e sulla sua durata, compromettendo la conservazione dello stesso e l'incolumità fisica e materiale degli occupanti;
che il fabbricato presentava numerose lesioni sui muri e sui soffitti nonché vaste zone di umidità dovute ad infiltrazioni di acqua, difetti che dimostravano che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che la responsabilità era da ascrivere al CP_1 che con lettera racc. a/r del 30.10.2010, ricevuta dal il successivo 2 agosto, CP_1 aveva chiesto all'appaltatore di eliminare i gravi difetti esistenti e di risarcire i danni, subiti e subendi, senza però ricevere risposta;
che era necessario procedere ad un intervento immediato onde eliminare gli inconvenienti denunciati e per evitare un aggravamento delle condizioni strutturali del fabbricato che, ad un primo esame, secondo la stima dell'arch. , implicava un esborso economico non inferiore ad Per_2
€13.031,51. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale: in via principale,
l'accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. CP_1
1669 c.c. e per l'effetto la sua condanna al pagamento della somma di €13.031,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 30 luglio 2010; in via subordinata, dichiarato che le opere eseguite dal presentavano difformità e CP_1 vizi, condannare lo stesso ad eseguire le opere necessarie per eliminare i difetti;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 18.06.2011 si costituiva in giudizio , eccependo la CP_1 decadenza e prescrizione dell'azione, e chiedendo il rigetto delle domande.
Disposto lo scambio di memorie ex art.183, VI comma, c.p.c., ammesso ed espletato interpello del convenuto ed assunte prove orali, il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1104 del 29.04.2014, rigettava “la spiegata questione pregiudiziale di rito relativa alla decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c., in quanto il ha denunciato tempestivamente i vizi e le difformità con racc. a/r del Parte_1
30.7.2010” e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 624/2018 il Tribunale così statuiva: “
- In parziale accoglimento della domanda, condanna parte convenuta al pagamento di €3.916,64 a favore del Sig. ; - Compensa per metà le spese Parte_1 di lite e condanna al pagamento della residua metà in favore di parte CP_1
3 attrice e, per la stessa, all'Avv. Eugenio Venturi, procuratore distrattario;
spese che liquida nell'interezza in € 1.390,00, di cui € 190,00 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, nonché cassa e IVA;
- Pone le spese di c.t.u. per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico del convenuto”.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva che integrassero gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. solo “quelli attinenti alla riparazione zone di umidità cantina e seminterrato, pari ad €. 3.916,64”, e non invece “i difetti da microlesioni dell'intonaco interno del piano seminterrato e del primo piano, pulizia di superfici murarie contaminate e contemporanea estrazione di sali solubili dannosi (cantina e seminterrato) fornitura e posa in opera di pittura naturale, (piano seminterrato, primo piano e secondo piano)”.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.01.2019, lamentando: 1) l'illegittimità della sentenza Parte_1 impugnata per aver riconosciuto solo parzialmente ed in misura assai esigua i gravi difetti/vizi costruttivi, ravvisati solo nella cantina e nel seminterrato e non sugli altri piani anche se identici (quanto alla riparazione umidità) e di certo gravi quanto alle lesioni (sia sub specie di fessurazioni che di lesioni ampie e profonde) sulle pareti, pilastri, solai, facciate, etc;
l'erroneità della decisione per aver falsamente applicato la disciplina dei gravi vizi ex art. 1669 c.c., non facendovi rientrare tutte le zone di umidità e le relative riparazioni, le diffuse cavillature, fessurazioni e lesioni ampie e profonde comunque accertate su tutti i livelli dell'immobile e la conseguente erronea e sottostimata quantificazione dei danni;
2) l'insufficiente, parziale ed erronea c.t.u. di cui andava disposta la rinnovazione o la richiesta di chiarimenti;
3) il mancato riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito risarcitorio;
4) la illegittimità della statuita compensazione nella misura del 50% delle spese di lite e di c.t.u. per supposta soccombenza parziale.
Si costituiva all'udienza del 09.04.2019 chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 17.04.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.2019, la Corte rigettava la richiesta di rinnovazione della c.t.u. formulata dall'appellante e fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo e il secondo motivo di gravame vanno trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente escluso dal novero dei gravi vizi e/o difetti costruttivi: a) nella cantina: “le microlesioni presenti nell'intradosso del solaio di copertura…” nonostante siffatto vizio “determina l'insorgere di fessurazioni con conseguente ripercussione sulla durabilità del conglomerato” (pagg.
8-9 della relazione di c.t.u.); b) nel piano seminterrato: “le lesioni … nel muro posto al di sotto del davanzale della finestra del soggiorno, nelle pareti del ripostiglio e nel muro in c.a. del vano cucina, le lesioni ampie e profonde … localizzate sui due pilastri interni alla zona soggiorno …dove si sono manifestati rigonfiamenti dell'intonaco. Ulteriori lesioni con rigonfiamenti
e/o distacco di parti di intonaco sono presenti lungo le direzioni dei travetti dell'intradosso del solaio del piano primo (che fa da soffitto per il piano seminterrato) nella zona ingresso soggiorno, nella cucina e nel ripostiglio” (pp. 10-
11 relazione di c.t.u.); c) nel piano primo: “le lesioni e/o microlesioni identificate per tutta l'altezza del piano (2,70 m.) ….e in direzione pressochè verticale nella canna fumaria lungo gli angoli formati dalla muratura con la tampognatura ed il pilastro angolare e nel collegamento tra il pilastro esterno e la tampognatura, nonché in alcune parti lungo la linea sottotrave. Ulteriori lesioni con rigonfiamenti e/o distacco di parti di intonaco sono presenti lungo le direzioni dei travetti dell'intradosso del solaio del piano secondo (che fa da soffitto al piano primo) nella zona della stanza da letto matrimoniale, stanza da letto, bagno e lavanderia”
(pag.11-rel. c.t.u.); d) nel piano secondo: “le lesioni sono identificate per tutta
l'altezza del piano (3,00 mt)…etc….” (pag.12 della relazione di c.t.u.); e)
5 nell'intonaco esterno “…le lesioni sono identificate nei cinque pilastri esterni, presenti sui balconi affaccianti sul lato ovest e nord del fabbricato…all'interno delle ulteriori 4 stanze del piano, per un'altezza pari a circa 2,70 m, nel collegamento tra il pilastro esterno e la tompagnatura, nonché in alcune parti lungo la linea sottotrave esterna (in quest'ultima zona sono identificate come diramazioni fessurative)
(pag.12 e 13 della relazione di c.t.u.). Lamenta ancora che il giudice di prime cura ha ingiustamente escluso la risarcibilità delle attività di “…pulizia delle superfici murarie contaminate e contemporanea estrazione dei sali solubili dannosi (nella) cantina e nel piano seminterrato, fornitura e posa in opera di pittura naturale (nel) piano seminterrato, nel primo piano e secondo piano”, trattandosi di attività necessarie e conseguenza diretta degli accertati gravi vizi costruttivi dell'immobile a cui con quelle si tentava di porre riparazione.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'insufficienza e contraddittorietà della consulenza tecnica espletata in primo grado chiedendone, in via principale, la rinnovazione o, in subordine, la riconvocazione del consulente per chiarimenti.
Con riguardo a tale ultima doglianza, va confermata l'ordinanza del 17.04.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u., non sussistendo i presupposti per farsi luogo a rinnovazione dell'indagine peritale che, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., rientra tra i poteri discrezionali del giudice (Cass. n. 22799/2017), il quale in tanto può disporla in quanto si pervenga ad un giudizio di incompletezza ed insufficienza dell'elaborato, sì da non consentire una piena conoscenza dei termini della questione sottoposta all'accertamento del tecnico.
Nella specie, le valutazioni compiute dal c.t.u. sono fondate su indagini complete ed esaustive e l'ausiliario ha replicato e risposto alle osservazioni dei consulenti dell'appellante, con argomentazioni dettagliate e puntuali. In particolare, il c.t.u. ha escluso la necessità del “Rifacimento del vespaio di sottofondo del vano cantina;
realizzazione ex novo del sistema di drenaggio a tergo dell'intera parete controterra del piano seminterrato”, sul rilievo che non avendosi “contezza di come è stato realizzato il drenaggio alle spalle del muro controterra, non è il caso di procedere con un intervento particolarmente invasivo quale lo scavo del lato esterno della parete controterra fino al livello delle fondazioni al fine di verificare
l'isolamento verticale della muratura e delle fondazioni stesse” (pag. 7 della risposta alle osservazioni). Quanto al risanamento dei travetti l'ausiliario ha evidenziato di aver considerato “l'effettiva superficie dei travetti deteriorati (per come effettuato
6 nel computo della Relazione di CTU) e non per tutti quelli presenti nell'intero soffitto perché allo stato non intaccati e per i quali è solo presuntivo lo stato di deterioramento”. Con riferimento al costo per la Chiusura foro presente nella tompagnatura della stanza da letto matrimoniale, ha confermato il costo riportato nella Relazione di CTU “in quanto va contestualizzato nell'insieme degli interventi da effettuarsi e risulterebbe errato considerarlo a sè stante”. Per il Risanamento di porzioni di intonaco di protezione delle facciate esterne, l'ausiliario ha chiarito di non aver “riscontrato dal sopralluogo effettuato ulteriori lesioni al di fuori dei pilastrini esterni richiamati nella Relazione di CTU”, così escludendo la necessità di
Installazione di ponteggio esterno.
D'altra parte non può farsi a meno di rilevare che la stessa perizia di parte allegata all'atto di citazione in primo grado quantificava il costo delle lavorazioni necessarie per eliminare i vizi in €13.031,51, sicchè la richiesta di condanna al pagamento della somma di €67.800,00, oltre IVA, formulata dal in sede di precisazione Per_3 delle conclusioni in primo grado e qui ribadita, appare del tutto esorbitante ed ingiustificata, anche tenendo conto di un aggravio dei danni in corso di causa.
Venendo all'esame del primo motivo, giova premettere che non è in discussione la qualificazione della domanda avanzata dall'attore-appellante come volta a far valere la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Ora, al fine di distinguere dal punto di vista giuridico il concetto di vizi che incidano sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 c.c., dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., la Cassazione è intervenuta a sezioni unite chiarendo che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purchè tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. UU. n. 7756 del 2017).
Come noto, in edilizia il rivestimento è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche;
in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui
7 esse - pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da ciò, peraltro, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria, esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi,
a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c. (così Cass. sez. U. n. 7756 del 2017;
Cass. 24/04/2018, n. 10048). In tal senso, deve ritenersi superato, all'esito dell'arresto nomofilattico richiamato, il precedente indirizzo - cui si è invece ispirata la sentenza impugnata - per cui lesioni - anche sottoforma di microfessurazioni - ai rivestimenti
(pur se d'intonaco) possano considerarsi irrilevanti in quanto incidenti solo dal punto di vista estetico (v. ad es. Cass. n. 13268 del 2004 e n. 26965 del 2011, ma in senso contrario v. già n. 12792 del 1992). Ciò, del resto, è coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale.
Ebbene, nell'elaborato peritale depositato in primo grado, il consulente ha accertato la presenza di fenomeni fessurativi, in modo diffuso e più o meno marcato, in tutti i piani del fabbricato, che in alcune zone hanno provocato anche il rigonfiamento e il distacco di parti di intonaco. Tale ultimo fenomeno è stato riscontrato al piano seminterrato nei travetti dell'intradosso del solaio del piano primo (che fa da soffitto per il piano seminterrato) nella zona ingresso-soggiorno, nella cucina e nel ripostiglio e al piano primo nei travetti dell'intradosso del solaio del piano secondo (che fa da soffitto al piano primo) nella zona della stanza da letto matrimoniale, stanza da letto singolo, bagno e lavanderia. Le microlesioni in alcuni casi hanno anche causato l'ammaloramento del calcestruzzo e il deterioramento del ferro delle strutture (così al piano seminterrato riguardo ai pilastri interni alla zona ingresso-soggiorno, soffitto del soggiorno, della cucina e del ripostiglio e ai travetti del soffitto;
al piano primo riguardo ai travetti del soffitto della stanza da letto matrimoniale, della stanza da letto singolo, del bagno grande e della lavanderia;
al piano secondo riguardo al soffitto del vano scala;
nonché nei 5 pilastri esterni che si sviluppano dal balcone del primo piano al balcone del piano secondo).
8 Tenuto conto dell'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, si deve pertanto rilevare che la presenza delle microlesioni incide sulla complessiva fruibilità funzionale ed estetica del bene, determinandone un significativo vizio, assimilabile a quello grave ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Dalla c.t.u. espletata è risultata palese la responsabilità della ditta , quale CP_1 appaltatrice dei lavori, peraltro neppure messa in discussione dalla sentenza di primo grado, con la sola esclusione delle microlesioni presenti nella cantina avendo l'ausiliario accertato che le opere inerenti la copertura della stessa non formavano oggetto del contratto di appalto.
Il c.t.u. ha quantificato in €17.373,87 alla data del 10.05.2016 il costo delle opere necessarie a porre rimedio ai vizi riscontrati.
Trattandosi di obbligazione di valore tale importo va rivalutato alla data odierna e maggiorato degli interessi legali sul capitale via via rivalutato, pervenendosi così ad €24.940,43 (€21.213,50 il capitale rivalutato ed €3.726,94 gli interessi).
va, quindi, condannato al pagamento, in favore dell'appellante, del CP_1 complessivo importo di €24.940,43, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente l'appellato, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di e CP_1 liquidate in base ai valori minimi (scaglione da €5.201 a 26.000) stante la semplicità delle questioni trattate.
Anche le spese di c.t.u. di primo grado si pongono per intero a carico dell'appellato.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 04.01.2019, nei confronti di ,
[...] CP_1 titolare della omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 624/2018 del
Tribunale di Lamezia Terme pubblicata in data 10.12.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
€24.940,43, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
b) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida: 1) per il primo grado in €380,00 per esborsi ed in €2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
2) per il presente grado in €174,00 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge:
c) pone le spese di c.t.u. di primo grado a carico dell'appellato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 66/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Fodaro;
appellante
e
(C.F.: , nella qualità di titolare CP_1 C.F._2 dell'omonima ditta (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
AN IM;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 624/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 04.06.2018, avente ad oggetto azione ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via istruttoria disporre la rinnovazione totale delle operazioni peritali ovvero la riconvocazione a chiarimenti del CTU già nominato in primo grado su tutti i disattesi rilievi sollevati in primo grado dai C.T.P. di patte attrice- odierno
1 appellante nella relazione di controdeduzioni in atti, nelle note controdeduttive depositate dal difensore nel verbale di causa del 10 marzo 2017 ed in tutti i verbali di causa, successivi al deposito della relazione del Consulente, e nel presente atto
d'appello; 2) Nel merito in via principale accerti e dichiari che le opere eseguite dalla ditta , in virtù di contratto di appalto del Mese di Agosto 2001 e CP_1 le altre opere eseguite fuori contratto, sul fabbricato sito in Jacurso località
Seminario di proprietà dell'attore-odierno appellante presentano difformità e/o vizi
e per l'effetto condanni il convenuto a corrispondere in favore dell'attore la somma complessiva di euro 67.800,00, oltre IVA, corrispondente al costo delle opere necessarie per la eliminazione dei difetti e la rimozione dei mobili, oltre all'importo di €.4.000,00 necessario per le spese tecniche, per gli adempimenti burocratici e la direzione dei lavori, oppure condanni il convenuto a quelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal 30 Luglio 2010; 3) in via subordinata, accerti e dichiari che le opere eseguite dalla ditta presentano difformità e vizi e condanni il CP_1 convenuto ad eseguire le opere necessarie per eliminare i difetti, in applicazione e nei limiti della regola generale di cui all'art.2058 del cod.civ.. 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “precisa le conclusioni per come formulate nella comparsa di costituzione in appello qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 21-24.3.2011, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme , titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale esercente attività di costruzioni edili, deducendo: di essere proprietario di un fabbricato ad uso residenziale sito in Comune di Jacurso
(CZ) Località Seminario, composto da tre livelli fuori terra di cui uno seminterrato, con annessi garage ed un vano cantina;
che detto immobile, allo stato rustico, era stato acquistato giusta scrittura privata autenticata n. Rep. 86441 del 3.10.2000 per notaio che con contratto di appalto stipulato nel mese di agosto 2001 Persona_1 aveva affidato alla ditta per l'importo di €47.514,035 (corrispettivo, CP_1 poi, lievitato ad €61.446,71, per ulteriori lavori non previsti in contratto, e comunque interamente versato) l'esecuzione delle opere di completamento del fabbricato meglio descritte nel “Capitolato lavori”; che nonostante l'integrale pagamento le
2 opere non erano mai state ultimate e consegnate ed alcuna fattura era mai stata rilasciata dal che l'immobile presentava gravi vizi e difetti di costruzione, CP_1 accertati e rilevati nel mese di luglio 2010 giusta perizia tecnica di parte a firma dell'arch. del 15.2.2011 con allegate n.18 fotografie, che incidevano Persona_2 sugli elementi essenziali della costruzione e sulla sua durata, compromettendo la conservazione dello stesso e l'incolumità fisica e materiale degli occupanti;
che il fabbricato presentava numerose lesioni sui muri e sui soffitti nonché vaste zone di umidità dovute ad infiltrazioni di acqua, difetti che dimostravano che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che la responsabilità era da ascrivere al CP_1 che con lettera racc. a/r del 30.10.2010, ricevuta dal il successivo 2 agosto, CP_1 aveva chiesto all'appaltatore di eliminare i gravi difetti esistenti e di risarcire i danni, subiti e subendi, senza però ricevere risposta;
che era necessario procedere ad un intervento immediato onde eliminare gli inconvenienti denunciati e per evitare un aggravamento delle condizioni strutturali del fabbricato che, ad un primo esame, secondo la stima dell'arch. , implicava un esborso economico non inferiore ad Per_2
€13.031,51. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale: in via principale,
l'accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. CP_1
1669 c.c. e per l'effetto la sua condanna al pagamento della somma di €13.031,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 30 luglio 2010; in via subordinata, dichiarato che le opere eseguite dal presentavano difformità e CP_1 vizi, condannare lo stesso ad eseguire le opere necessarie per eliminare i difetti;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 18.06.2011 si costituiva in giudizio , eccependo la CP_1 decadenza e prescrizione dell'azione, e chiedendo il rigetto delle domande.
Disposto lo scambio di memorie ex art.183, VI comma, c.p.c., ammesso ed espletato interpello del convenuto ed assunte prove orali, il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1104 del 29.04.2014, rigettava “la spiegata questione pregiudiziale di rito relativa alla decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c., in quanto il ha denunciato tempestivamente i vizi e le difformità con racc. a/r del Parte_1
30.7.2010” e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 624/2018 il Tribunale così statuiva: “
- In parziale accoglimento della domanda, condanna parte convenuta al pagamento di €3.916,64 a favore del Sig. ; - Compensa per metà le spese Parte_1 di lite e condanna al pagamento della residua metà in favore di parte CP_1
3 attrice e, per la stessa, all'Avv. Eugenio Venturi, procuratore distrattario;
spese che liquida nell'interezza in € 1.390,00, di cui € 190,00 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, nonché cassa e IVA;
- Pone le spese di c.t.u. per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico del convenuto”.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva che integrassero gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. solo “quelli attinenti alla riparazione zone di umidità cantina e seminterrato, pari ad €. 3.916,64”, e non invece “i difetti da microlesioni dell'intonaco interno del piano seminterrato e del primo piano, pulizia di superfici murarie contaminate e contemporanea estrazione di sali solubili dannosi (cantina e seminterrato) fornitura e posa in opera di pittura naturale, (piano seminterrato, primo piano e secondo piano)”.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.01.2019, lamentando: 1) l'illegittimità della sentenza Parte_1 impugnata per aver riconosciuto solo parzialmente ed in misura assai esigua i gravi difetti/vizi costruttivi, ravvisati solo nella cantina e nel seminterrato e non sugli altri piani anche se identici (quanto alla riparazione umidità) e di certo gravi quanto alle lesioni (sia sub specie di fessurazioni che di lesioni ampie e profonde) sulle pareti, pilastri, solai, facciate, etc;
l'erroneità della decisione per aver falsamente applicato la disciplina dei gravi vizi ex art. 1669 c.c., non facendovi rientrare tutte le zone di umidità e le relative riparazioni, le diffuse cavillature, fessurazioni e lesioni ampie e profonde comunque accertate su tutti i livelli dell'immobile e la conseguente erronea e sottostimata quantificazione dei danni;
2) l'insufficiente, parziale ed erronea c.t.u. di cui andava disposta la rinnovazione o la richiesta di chiarimenti;
3) il mancato riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito risarcitorio;
4) la illegittimità della statuita compensazione nella misura del 50% delle spese di lite e di c.t.u. per supposta soccombenza parziale.
Si costituiva all'udienza del 09.04.2019 chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 17.04.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.2019, la Corte rigettava la richiesta di rinnovazione della c.t.u. formulata dall'appellante e fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo e il secondo motivo di gravame vanno trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente escluso dal novero dei gravi vizi e/o difetti costruttivi: a) nella cantina: “le microlesioni presenti nell'intradosso del solaio di copertura…” nonostante siffatto vizio “determina l'insorgere di fessurazioni con conseguente ripercussione sulla durabilità del conglomerato” (pagg.
8-9 della relazione di c.t.u.); b) nel piano seminterrato: “le lesioni … nel muro posto al di sotto del davanzale della finestra del soggiorno, nelle pareti del ripostiglio e nel muro in c.a. del vano cucina, le lesioni ampie e profonde … localizzate sui due pilastri interni alla zona soggiorno …dove si sono manifestati rigonfiamenti dell'intonaco. Ulteriori lesioni con rigonfiamenti
e/o distacco di parti di intonaco sono presenti lungo le direzioni dei travetti dell'intradosso del solaio del piano primo (che fa da soffitto per il piano seminterrato) nella zona ingresso soggiorno, nella cucina e nel ripostiglio” (pp. 10-
11 relazione di c.t.u.); c) nel piano primo: “le lesioni e/o microlesioni identificate per tutta l'altezza del piano (2,70 m.) ….e in direzione pressochè verticale nella canna fumaria lungo gli angoli formati dalla muratura con la tampognatura ed il pilastro angolare e nel collegamento tra il pilastro esterno e la tampognatura, nonché in alcune parti lungo la linea sottotrave. Ulteriori lesioni con rigonfiamenti e/o distacco di parti di intonaco sono presenti lungo le direzioni dei travetti dell'intradosso del solaio del piano secondo (che fa da soffitto al piano primo) nella zona della stanza da letto matrimoniale, stanza da letto, bagno e lavanderia”
(pag.11-rel. c.t.u.); d) nel piano secondo: “le lesioni sono identificate per tutta
l'altezza del piano (3,00 mt)…etc….” (pag.12 della relazione di c.t.u.); e)
5 nell'intonaco esterno “…le lesioni sono identificate nei cinque pilastri esterni, presenti sui balconi affaccianti sul lato ovest e nord del fabbricato…all'interno delle ulteriori 4 stanze del piano, per un'altezza pari a circa 2,70 m, nel collegamento tra il pilastro esterno e la tompagnatura, nonché in alcune parti lungo la linea sottotrave esterna (in quest'ultima zona sono identificate come diramazioni fessurative)
(pag.12 e 13 della relazione di c.t.u.). Lamenta ancora che il giudice di prime cura ha ingiustamente escluso la risarcibilità delle attività di “…pulizia delle superfici murarie contaminate e contemporanea estrazione dei sali solubili dannosi (nella) cantina e nel piano seminterrato, fornitura e posa in opera di pittura naturale (nel) piano seminterrato, nel primo piano e secondo piano”, trattandosi di attività necessarie e conseguenza diretta degli accertati gravi vizi costruttivi dell'immobile a cui con quelle si tentava di porre riparazione.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'insufficienza e contraddittorietà della consulenza tecnica espletata in primo grado chiedendone, in via principale, la rinnovazione o, in subordine, la riconvocazione del consulente per chiarimenti.
Con riguardo a tale ultima doglianza, va confermata l'ordinanza del 17.04.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u., non sussistendo i presupposti per farsi luogo a rinnovazione dell'indagine peritale che, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., rientra tra i poteri discrezionali del giudice (Cass. n. 22799/2017), il quale in tanto può disporla in quanto si pervenga ad un giudizio di incompletezza ed insufficienza dell'elaborato, sì da non consentire una piena conoscenza dei termini della questione sottoposta all'accertamento del tecnico.
Nella specie, le valutazioni compiute dal c.t.u. sono fondate su indagini complete ed esaustive e l'ausiliario ha replicato e risposto alle osservazioni dei consulenti dell'appellante, con argomentazioni dettagliate e puntuali. In particolare, il c.t.u. ha escluso la necessità del “Rifacimento del vespaio di sottofondo del vano cantina;
realizzazione ex novo del sistema di drenaggio a tergo dell'intera parete controterra del piano seminterrato”, sul rilievo che non avendosi “contezza di come è stato realizzato il drenaggio alle spalle del muro controterra, non è il caso di procedere con un intervento particolarmente invasivo quale lo scavo del lato esterno della parete controterra fino al livello delle fondazioni al fine di verificare
l'isolamento verticale della muratura e delle fondazioni stesse” (pag. 7 della risposta alle osservazioni). Quanto al risanamento dei travetti l'ausiliario ha evidenziato di aver considerato “l'effettiva superficie dei travetti deteriorati (per come effettuato
6 nel computo della Relazione di CTU) e non per tutti quelli presenti nell'intero soffitto perché allo stato non intaccati e per i quali è solo presuntivo lo stato di deterioramento”. Con riferimento al costo per la Chiusura foro presente nella tompagnatura della stanza da letto matrimoniale, ha confermato il costo riportato nella Relazione di CTU “in quanto va contestualizzato nell'insieme degli interventi da effettuarsi e risulterebbe errato considerarlo a sè stante”. Per il Risanamento di porzioni di intonaco di protezione delle facciate esterne, l'ausiliario ha chiarito di non aver “riscontrato dal sopralluogo effettuato ulteriori lesioni al di fuori dei pilastrini esterni richiamati nella Relazione di CTU”, così escludendo la necessità di
Installazione di ponteggio esterno.
D'altra parte non può farsi a meno di rilevare che la stessa perizia di parte allegata all'atto di citazione in primo grado quantificava il costo delle lavorazioni necessarie per eliminare i vizi in €13.031,51, sicchè la richiesta di condanna al pagamento della somma di €67.800,00, oltre IVA, formulata dal in sede di precisazione Per_3 delle conclusioni in primo grado e qui ribadita, appare del tutto esorbitante ed ingiustificata, anche tenendo conto di un aggravio dei danni in corso di causa.
Venendo all'esame del primo motivo, giova premettere che non è in discussione la qualificazione della domanda avanzata dall'attore-appellante come volta a far valere la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Ora, al fine di distinguere dal punto di vista giuridico il concetto di vizi che incidano sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 c.c., dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., la Cassazione è intervenuta a sezioni unite chiarendo che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purchè tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. UU. n. 7756 del 2017).
Come noto, in edilizia il rivestimento è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche;
in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui
7 esse - pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da ciò, peraltro, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria, esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi,
a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c. (così Cass. sez. U. n. 7756 del 2017;
Cass. 24/04/2018, n. 10048). In tal senso, deve ritenersi superato, all'esito dell'arresto nomofilattico richiamato, il precedente indirizzo - cui si è invece ispirata la sentenza impugnata - per cui lesioni - anche sottoforma di microfessurazioni - ai rivestimenti
(pur se d'intonaco) possano considerarsi irrilevanti in quanto incidenti solo dal punto di vista estetico (v. ad es. Cass. n. 13268 del 2004 e n. 26965 del 2011, ma in senso contrario v. già n. 12792 del 1992). Ciò, del resto, è coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale.
Ebbene, nell'elaborato peritale depositato in primo grado, il consulente ha accertato la presenza di fenomeni fessurativi, in modo diffuso e più o meno marcato, in tutti i piani del fabbricato, che in alcune zone hanno provocato anche il rigonfiamento e il distacco di parti di intonaco. Tale ultimo fenomeno è stato riscontrato al piano seminterrato nei travetti dell'intradosso del solaio del piano primo (che fa da soffitto per il piano seminterrato) nella zona ingresso-soggiorno, nella cucina e nel ripostiglio e al piano primo nei travetti dell'intradosso del solaio del piano secondo (che fa da soffitto al piano primo) nella zona della stanza da letto matrimoniale, stanza da letto singolo, bagno e lavanderia. Le microlesioni in alcuni casi hanno anche causato l'ammaloramento del calcestruzzo e il deterioramento del ferro delle strutture (così al piano seminterrato riguardo ai pilastri interni alla zona ingresso-soggiorno, soffitto del soggiorno, della cucina e del ripostiglio e ai travetti del soffitto;
al piano primo riguardo ai travetti del soffitto della stanza da letto matrimoniale, della stanza da letto singolo, del bagno grande e della lavanderia;
al piano secondo riguardo al soffitto del vano scala;
nonché nei 5 pilastri esterni che si sviluppano dal balcone del primo piano al balcone del piano secondo).
8 Tenuto conto dell'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, si deve pertanto rilevare che la presenza delle microlesioni incide sulla complessiva fruibilità funzionale ed estetica del bene, determinandone un significativo vizio, assimilabile a quello grave ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Dalla c.t.u. espletata è risultata palese la responsabilità della ditta , quale CP_1 appaltatrice dei lavori, peraltro neppure messa in discussione dalla sentenza di primo grado, con la sola esclusione delle microlesioni presenti nella cantina avendo l'ausiliario accertato che le opere inerenti la copertura della stessa non formavano oggetto del contratto di appalto.
Il c.t.u. ha quantificato in €17.373,87 alla data del 10.05.2016 il costo delle opere necessarie a porre rimedio ai vizi riscontrati.
Trattandosi di obbligazione di valore tale importo va rivalutato alla data odierna e maggiorato degli interessi legali sul capitale via via rivalutato, pervenendosi così ad €24.940,43 (€21.213,50 il capitale rivalutato ed €3.726,94 gli interessi).
va, quindi, condannato al pagamento, in favore dell'appellante, del CP_1 complessivo importo di €24.940,43, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente l'appellato, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di e CP_1 liquidate in base ai valori minimi (scaglione da €5.201 a 26.000) stante la semplicità delle questioni trattate.
Anche le spese di c.t.u. di primo grado si pongono per intero a carico dell'appellato.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 04.01.2019, nei confronti di ,
[...] CP_1 titolare della omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 624/2018 del
Tribunale di Lamezia Terme pubblicata in data 10.12.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
€24.940,43, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
b) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida: 1) per il primo grado in €380,00 per esborsi ed in €2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
2) per il presente grado in €174,00 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge:
c) pone le spese di c.t.u. di primo grado a carico dell'appellato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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