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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745/2025 R.G.A.C.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via C.F._1
Roma n. 87, presso lo studio dell'avv. GAETANO PINO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
E
nata il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Largo C.F._2
Cambria n. 18, presso lo studio dell'avv. Attilio Meo che la rappresenta e difende per procura in atti;
- resistente - avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2025 conveniva in Parte_1 giudizio al fine di chiedere la declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente, alle medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione.
Il ricorrente esponeva: di aver contratto matrimonio con la il 24 giugno CP_1
2000; che dalla predetta unione nasceva la figlia (il 21.05.2000), ormai Per_1 maggiorenne, madre di due bambine, avente un proprio nucleo familiare;
che con sentenza del 21 febbraio 2020 era stata dichiarata la separazione dei coniugi;
che dal momento della separazione le parti non hanno più convissuto e che non è più possibile ricostruire la comunione morale e materiale.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Milazzo in data 24.06.2000 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile, del Comune di Milazzo, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2. Disporre che il ricorrente continui a vivere separati, nel reciproco rispetto.
3. Confermare le condizioni stabilite con sentenza n. 291/2020 del 21.02.2020. 4. Altresì immutate rimarranno tutte le condizioni relative al diritto di visita del padre e al mantenimento della figlia, ormai economicamente indipendente.
5. Condanna alle spese e compensi di lite”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 aderiva alle domande di parte ricorrente, dichiarando di voler rinunciare a presenziare all'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 4.12.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del
21.02.2020.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta stante la posizione della figlia, già cristallizzata con la sentenza di separazione, e stante l'assenza di ulteriori domande, anche economiche, delle parti. Visto l'esito della lite e il sostanziale accordo delle parti sulle questioni oggetto del contendere, ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti del matrimonio contratto da e in Milazzo il 24.06.2000, con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 9, parte I, anno
2000;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 5.12.
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.