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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44943/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e TORTORICI MARCO Parte_1 P.IVA_1
( ) PIAZZA TRENTO, 2 95128 CATANIA, elettivamente domiciliato in presso C.F._1 il difensore avv.
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI 11 20100 MILANO presso il difensore avv. SIMONE
GIOVANNI
CONVENUTO
Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 8.4.2025:
Parte_1
Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Milano:
- ritenere e dichiarare che il comportamento di è illegittimo e Controparte_1 concreta inadempimento per violazione del contratto sottoscritto, violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza, nonché di trasparenza nei rapporti contrattuali e che le operazioni di addebito/storno sono illegittime;
- ordinare a di non stornare ed effettuare movimentazioni Controparte_1
inerenti restituzioni di somme non dovute e senza autorizzazione specifica da parte dell'attrice sia con riferimento alle somme decurtate ed indicate nel presente giudizio
(pratiche stornate) che a quelle in fase istruttoria e non ancora decurtate (pratiche pendenti), pagina 1 di 7 sia a tutte le somme che verranno in ipotesi stornate nel corso del giudizio;
- per l'effetto, condannare controparte - a) alla restituzione di tutte le somme illegittimamente decurtate indicate in € 26.452,93 - b) alla restituzione delle somme ad oggi pendenti ove stornate nel corso del giudizio pari ad € 6.670,80 - c) nella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio anche a seguito della condotta che la convenuta dovesse proseguire, oltre (in ogni caso) agli interessi legali e moratori su ogni specifica transazione, dalla data di addebito/storno all'effettiva restituzione.
Con vittoria di spese e compensi che tenga conto della mancata partecipazione della convenuta alla fase di mediazione.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via principale:
- rigettare in toto le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, stante la legittimità del riaddebito operato da CP_1
a carico di per i motivi meglio esposti in atti;
[...] Parte_1 in via istruttoria:
- ci si riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
La società ha convenuto in giudizio la società (di seguito Parte_1 Controparte_1
anche solo e ne ha chiesto la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente decurtate CP_1
indicate in € 26.452,93 nonché alla restituzione della ulteriore somma di € 6.670,80 o in quella che sarà accertata in corso di causa e illegittimamente stornata nel corso del giudizio.
Ha riferito l'attrice:
-di essere società che svolge attività di autonoleggio e di fornitura del servizio di parcheggio a breve e lunga durata presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa;
pagina 2 di 7 -di aver stipulato con la convenuta nel 2017 un contratto finalizzato all'utilizzo degli strumenti applicativi e telematici per il servizio Pos (doc.1);
-per la propria attività commerciale ricorre alla sottoscrizione con i clienti di un contratto di noleggio autovettura senza conducente nel quale, tra altre, è presente la clausola di c.d. delayed charge (doc. 2) in forza della quale l'utilizzatore del mezzo e titolare della carta fin dal momento della sottoscrizione del contratto accetta i costi aggiuntivi dovuti in ipotesi di danni, multe, ritardata consegna del mezzo ecc. contestualmente autorizzando l'addebito di tali ulteriori costi sulla carta di credito con le credenziali fornite al momento del noleggio;
in plurime occasioni, come da elenco da pag. 3 della citazione, si è vista stornare Parte_1
Con illegittimamente dal conto collegato al somme incassate a titolo di costi aggiuntivi come sopra precisati;
-l'importo complessivamente stornato è di € 26.452,93 e in replica alla richiesta di spiegazioni di CP_1
si è limitata ad allegare un generico “movimento non riconosciuto dal titolare della Parte_1
carta” (doc.6);
-la convenuta ha quindi operato lo storno a seguito di semplice contestazione del titolare della carta senza preventivamente richiedere all'attrice di giustificare e motivare l'addebito contestato dal cliente;
ha quindi allegato che il comportamento della società convenuta è contrario a buona Parte_1
fede contrattuale;
-quanto alla procedura di delayed charge ha precisato che per ogni addebito ha sempre Parte_1
provveduto ad informare il cliente e ad inviare la dovuta documentazione a dimostrazione delle ragioni dell'addebito, secondo la predetta clausola;
-ha allegato inoltre l'assoluta mancanza di buonafede e correttezza nei rapporti contrattuali da parte di che ha provveduto agli storni a seguito del solo rifiuto o contestazione di addebito da parte del CP_1
cliente senza alcuna valutazione della documentazione inviata nè ha mai reso nota la valutazione effettuata per pervenire allo storno.
Ha quindi concluso chiedendo di ritenere illegittimo e inadempiente al contratto sottoscritto il comportamento di anche per violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza CP_1
nonché di trasparenza nei rapporti contrattuali, di ordinare a di non stornare ulteriori CP_1
somme senza autorizzazione specifica dell'attrice e di condannarla alla restituzione di tutte le somme illegittimamente già stornate. pagina 3 di 7 Si è costituita che ha chiesto il rigetto di tutte le domande di rivendicando CP_1 Parte_1
la correttezza della propria condotta.
La convenuta ha riconosciuto la conclusione con l'attrice e l'allora del convenzionamento CP_3
per l'accettazione e la negoziazione delle carte di credito appartenenti al circuito CP_1
accettando tutte le clausole del Regolamento Esercenti (doc.2). CP_3
Con il contratto di convenzionamento le parti stabilivano l'esclusiva responsabilità dell'esercente, ossia per le contestazioni provenienti dal titolare della carta di credito (articolo 13), nonché la Parte_1
legittimità del riaddebito ogni qualvolta l'operazione di pagamento fosse stata disconosciuta dal titolare della carta o contestata per mancanza di autorizzazione.
Contestualmente sottoscriveva il Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi (doc.3) con Parte_1
il quale era stabilito che l'attrice era abilitata, in considerazione della specifica attività svolta e in forza del servizio di delayed charge, ad addebitare sulle carte di credito dei propri clienti importi anche in data successiva alla chiusura del noleggio ove relativi a danni o problemi di altra natura successivamente accertati.
Tali addebiti possono avvenire solo se il titolare abbia dato il suo consenso scritto e in caso di mancato accordo o accettazione del pagamento dei danni da parte del titolare, l'esercente non può procedere all'addebito sulla carta.
La convenuta ha riferito che la odierna attrice già l'aveva convenuta in giudizio davanti al giudice di pace di Catania per ottenere il rimborso di somme pretese anche in questa sede e che costituitasi CP_1
in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza del foro adito in favore del foro di Milano. Il giudice di pace di Catania aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione, attività non svolta da che solo oltre tre anni dopo ha introdotto il presente Parte_1
giudizio preceduto da procedimento di mediazione al quale a ritenuto di non aderire. CP_1
a quindi allegato che parte attrice non ha correttamente esercitato la propria facoltà di addebitare CP_1
sulla carta di credito dei clienti importi differenti da quelli strettamente relativi al noleggio inviando ai titolati delle carte una comunicazione contenente i dettagli dell'addebito successivo così da ottenere, per le carte di credito appartenenti al circuito Mastercard una espressa autorizzazione del titolare, per le carte del circuito Visa il decorso di un termine di 20 giorni senza che il titolare abbia contestato l'addebito. pagina 4 di 7 Nel caso di specie nessuno di detti incombenti è stato rispettato dall'attrice e dunque essa convenuta ha legittimamente provveduto allo storno degli importi a seguito di contestazione del titolare della carta.
La convenuta ha richiamato l'articolo 13 del contratto di convenzionamento e l'articolo 5 dell'accordo relativo ai servizi autonoleggio che la autorizzano a riaddebitare sul conto dell'esercente gli importi già accreditati in presenza di contestazioni di transazioni non autorizzate e contestate dal titolare.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sono state respinte le istanze istruttorie delle parti (-rigetta la istanza di prova testimoniale dell'attrice inammissibile per genericità dei capitoli articolati oltre a rilevare che la circostanza di cui al cap.1 è suscettibile di prova documentale;
-rigetta la istanza di prova testimoniale di parte convenuta rilevando, anche in tal caso, la genericità dei capitoli articolati, oltre che in parte aventi ad oggetto circostanze supportate da documenti non contestati o suscettibili di prova documentale) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
Sulle conclusioni come precisate all'udienza del 8 aprile 2025, all'esito della discussione questa giudice ha riservato la decisione nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
La domanda attorea non può trovare accoglimento. lamenta che avrebbe illegittimamente provveduto a riaddebitare/stornare somme a Parte_1 CP_1
seguito di una semplice contestazione da parte dei titolari delle carte di credito in violazione degli accordi contrattuali.
I rapporti tra le parti sono regolati dal Contratto di convenzionamento (doc.2 convenuta) e dal
Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi (doc.3 convenuta) in forza dei quali per la Parte_1
prestazione dei propri servizi -attività di autonoleggio e di parcheggio a breve e lunga durata presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa- si avvale degli strumenti applicativi e telematici per il servizio Pos con la società convenuta.
I contratti di noleggio autovettura senza conducente che la società attrice conclude con i propri clienti
(di cui un esemplare sub doc. 2 attrice) contengono la clausola di c.d. delayed charge con la quale l'utilizzatore titolare della carta di credito fornita al momento del noleggio, autorizza preventivamente l'esercente all'addebito di ulteriori costi che possano emergere successivamente, quali l'esistenza di danni in caso di restituzione del mezzo e impossibilità della verifica delle sue condizioni in contraddittorio, ritardata consegna, costi di carburante o altro. pagina 5 di 7 L'attrice, per le pratiche elencate in citazione, a seguito della restituzione dell'autovettura, ha allegato di aver accertato costi a diverso titolo da porre a carico dei clienti (come da elenco riportato in citazione) e quindi addebitati sulla carta di credito utilizzata per il noleggio in forza della clausola di delayed charge.
Non è in contestazione che quanto da riaddebitato all'attrice sia relativo alle suddette somme, CP_1
poste da a carico del cliente quali costi successivamente emersi, a seguito delle Parte_1
contestazioni ricevute da a parte dei clienti. CP_1
La presenza nei contratti AG Transfers/clienti della clausola di delayed charge non vale, da sola, a rendere incontestabile l'addebito. Se da un lato il cliente con la sottoscrizione del contratto e la doppia approvazione (anche) della clausola in esame ha accettato la possibilità di un successivo automatico addebito per le ipotesi previste, dall'altro ciò non può essergli impedito di contestare a 'addebito. CP_1
Diversamente si lascerebbe all'arbitrio dell'esercente la possibilità di addebitare costi in ipotesi anche non esistenti.
Si spiega così che il Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi proprio in relazione alla suddetta ipotesi preveda che “l'esercente può procedere ad un addebito di un “Delayed Charge” solo se il
Titolare ha dato il suo consenso scritto. In caso di mancato accordo e/o accettazione del pagamento dei danni da parte del Titolare, l'esercente non può procedere all'addebito su Carta” (art. 3.3).
Ha allegato Nexi che l'esercente è tenuto a trasmettere al titolare della carta di credito impiegata per il pagamento del noleggio una comunicazione contenente i dettagli dell'addebito successivo e che, per le carte di credito del circuito Mastercard, è necessaria espressa autorizzazione del titolare dello strumento di pagamento elettronico, mentre per le carte del circuito Visa, in alternativa all'espressa autorizzazione l'esercente dovrà attendere il decorso del termine di 20 giorni senza che il titolare della carta si sia opposto.
Si tratta di circostanze non contestate dall'attrice ma che non risulta siano state da essa rispettate.
In presenza di contestazioni del cliente (come documentato da per tutti i casi indicati da CP_1 [...]
, la convenuta ha doverosamente dato corso alle verifiche del rispetto da parte dell'attrice di Parte_1
quanto previsto e sopra indicato e l'esito negativo ha portato allo 'storno' di quanto inizialmente addebito dall'attrice.
Né quest'ultima ha fornito prova del rispetto degli adempimenti su di essa incombenti per l'esercizio del diritto di addebito successivo, dovendosi ribadire le ragioni di inammissibilità della prova pagina 6 di 7 testimoniale articolata con la ulteriore considerazione che, anche ove ammessa e assunta con esito positivo per la deducente, non sarebbe stata idonea a dimostrare l'adempimento di quanto sopra indicato a suo carico.
Il diritto della convenuta di riaddebitare all'esercente gli importi contestati e non risultati giustificati è riconosciuto tra le parti nell'art.13.3 del contrato di convenzionamento la cui validità non è contestata.
La pretesa dell'attrice non è dunque risultata fondata e la condotta della convenuta è conforme agli accordi intercorsi tra le parti e non è censurabile sotto alcun profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase decisoria semplificata;
nulla per la fase istruttoria assente.
Non può trovare accoglimento la richiesta della difesa della convenuta (a verbale udienza 8.4.2025) di considerare anche le spese sostenute per il giudizio incardinato davanti al giudice di pace di Catania, affatto autonomo e distinto dal presente del quale non costituisce prosecuzione e nel cui ambito possono trovare riconoscimento solo le spese ad esso relative.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande di Parte_1
-condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.358,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 7 maggio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44943/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e TORTORICI MARCO Parte_1 P.IVA_1
( ) PIAZZA TRENTO, 2 95128 CATANIA, elettivamente domiciliato in presso C.F._1 il difensore avv.
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI 11 20100 MILANO presso il difensore avv. SIMONE
GIOVANNI
CONVENUTO
Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 8.4.2025:
Parte_1
Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Milano:
- ritenere e dichiarare che il comportamento di è illegittimo e Controparte_1 concreta inadempimento per violazione del contratto sottoscritto, violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza, nonché di trasparenza nei rapporti contrattuali e che le operazioni di addebito/storno sono illegittime;
- ordinare a di non stornare ed effettuare movimentazioni Controparte_1
inerenti restituzioni di somme non dovute e senza autorizzazione specifica da parte dell'attrice sia con riferimento alle somme decurtate ed indicate nel presente giudizio
(pratiche stornate) che a quelle in fase istruttoria e non ancora decurtate (pratiche pendenti), pagina 1 di 7 sia a tutte le somme che verranno in ipotesi stornate nel corso del giudizio;
- per l'effetto, condannare controparte - a) alla restituzione di tutte le somme illegittimamente decurtate indicate in € 26.452,93 - b) alla restituzione delle somme ad oggi pendenti ove stornate nel corso del giudizio pari ad € 6.670,80 - c) nella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio anche a seguito della condotta che la convenuta dovesse proseguire, oltre (in ogni caso) agli interessi legali e moratori su ogni specifica transazione, dalla data di addebito/storno all'effettiva restituzione.
Con vittoria di spese e compensi che tenga conto della mancata partecipazione della convenuta alla fase di mediazione.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via principale:
- rigettare in toto le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, stante la legittimità del riaddebito operato da CP_1
a carico di per i motivi meglio esposti in atti;
[...] Parte_1 in via istruttoria:
- ci si riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
La società ha convenuto in giudizio la società (di seguito Parte_1 Controparte_1
anche solo e ne ha chiesto la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente decurtate CP_1
indicate in € 26.452,93 nonché alla restituzione della ulteriore somma di € 6.670,80 o in quella che sarà accertata in corso di causa e illegittimamente stornata nel corso del giudizio.
Ha riferito l'attrice:
-di essere società che svolge attività di autonoleggio e di fornitura del servizio di parcheggio a breve e lunga durata presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa;
pagina 2 di 7 -di aver stipulato con la convenuta nel 2017 un contratto finalizzato all'utilizzo degli strumenti applicativi e telematici per il servizio Pos (doc.1);
-per la propria attività commerciale ricorre alla sottoscrizione con i clienti di un contratto di noleggio autovettura senza conducente nel quale, tra altre, è presente la clausola di c.d. delayed charge (doc. 2) in forza della quale l'utilizzatore del mezzo e titolare della carta fin dal momento della sottoscrizione del contratto accetta i costi aggiuntivi dovuti in ipotesi di danni, multe, ritardata consegna del mezzo ecc. contestualmente autorizzando l'addebito di tali ulteriori costi sulla carta di credito con le credenziali fornite al momento del noleggio;
in plurime occasioni, come da elenco da pag. 3 della citazione, si è vista stornare Parte_1
Con illegittimamente dal conto collegato al somme incassate a titolo di costi aggiuntivi come sopra precisati;
-l'importo complessivamente stornato è di € 26.452,93 e in replica alla richiesta di spiegazioni di CP_1
si è limitata ad allegare un generico “movimento non riconosciuto dal titolare della Parte_1
carta” (doc.6);
-la convenuta ha quindi operato lo storno a seguito di semplice contestazione del titolare della carta senza preventivamente richiedere all'attrice di giustificare e motivare l'addebito contestato dal cliente;
ha quindi allegato che il comportamento della società convenuta è contrario a buona Parte_1
fede contrattuale;
-quanto alla procedura di delayed charge ha precisato che per ogni addebito ha sempre Parte_1
provveduto ad informare il cliente e ad inviare la dovuta documentazione a dimostrazione delle ragioni dell'addebito, secondo la predetta clausola;
-ha allegato inoltre l'assoluta mancanza di buonafede e correttezza nei rapporti contrattuali da parte di che ha provveduto agli storni a seguito del solo rifiuto o contestazione di addebito da parte del CP_1
cliente senza alcuna valutazione della documentazione inviata nè ha mai reso nota la valutazione effettuata per pervenire allo storno.
Ha quindi concluso chiedendo di ritenere illegittimo e inadempiente al contratto sottoscritto il comportamento di anche per violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza CP_1
nonché di trasparenza nei rapporti contrattuali, di ordinare a di non stornare ulteriori CP_1
somme senza autorizzazione specifica dell'attrice e di condannarla alla restituzione di tutte le somme illegittimamente già stornate. pagina 3 di 7 Si è costituita che ha chiesto il rigetto di tutte le domande di rivendicando CP_1 Parte_1
la correttezza della propria condotta.
La convenuta ha riconosciuto la conclusione con l'attrice e l'allora del convenzionamento CP_3
per l'accettazione e la negoziazione delle carte di credito appartenenti al circuito CP_1
accettando tutte le clausole del Regolamento Esercenti (doc.2). CP_3
Con il contratto di convenzionamento le parti stabilivano l'esclusiva responsabilità dell'esercente, ossia per le contestazioni provenienti dal titolare della carta di credito (articolo 13), nonché la Parte_1
legittimità del riaddebito ogni qualvolta l'operazione di pagamento fosse stata disconosciuta dal titolare della carta o contestata per mancanza di autorizzazione.
Contestualmente sottoscriveva il Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi (doc.3) con Parte_1
il quale era stabilito che l'attrice era abilitata, in considerazione della specifica attività svolta e in forza del servizio di delayed charge, ad addebitare sulle carte di credito dei propri clienti importi anche in data successiva alla chiusura del noleggio ove relativi a danni o problemi di altra natura successivamente accertati.
Tali addebiti possono avvenire solo se il titolare abbia dato il suo consenso scritto e in caso di mancato accordo o accettazione del pagamento dei danni da parte del titolare, l'esercente non può procedere all'addebito sulla carta.
La convenuta ha riferito che la odierna attrice già l'aveva convenuta in giudizio davanti al giudice di pace di Catania per ottenere il rimborso di somme pretese anche in questa sede e che costituitasi CP_1
in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza del foro adito in favore del foro di Milano. Il giudice di pace di Catania aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione, attività non svolta da che solo oltre tre anni dopo ha introdotto il presente Parte_1
giudizio preceduto da procedimento di mediazione al quale a ritenuto di non aderire. CP_1
a quindi allegato che parte attrice non ha correttamente esercitato la propria facoltà di addebitare CP_1
sulla carta di credito dei clienti importi differenti da quelli strettamente relativi al noleggio inviando ai titolati delle carte una comunicazione contenente i dettagli dell'addebito successivo così da ottenere, per le carte di credito appartenenti al circuito Mastercard una espressa autorizzazione del titolare, per le carte del circuito Visa il decorso di un termine di 20 giorni senza che il titolare abbia contestato l'addebito. pagina 4 di 7 Nel caso di specie nessuno di detti incombenti è stato rispettato dall'attrice e dunque essa convenuta ha legittimamente provveduto allo storno degli importi a seguito di contestazione del titolare della carta.
La convenuta ha richiamato l'articolo 13 del contratto di convenzionamento e l'articolo 5 dell'accordo relativo ai servizi autonoleggio che la autorizzano a riaddebitare sul conto dell'esercente gli importi già accreditati in presenza di contestazioni di transazioni non autorizzate e contestate dal titolare.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sono state respinte le istanze istruttorie delle parti (-rigetta la istanza di prova testimoniale dell'attrice inammissibile per genericità dei capitoli articolati oltre a rilevare che la circostanza di cui al cap.1 è suscettibile di prova documentale;
-rigetta la istanza di prova testimoniale di parte convenuta rilevando, anche in tal caso, la genericità dei capitoli articolati, oltre che in parte aventi ad oggetto circostanze supportate da documenti non contestati o suscettibili di prova documentale) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
Sulle conclusioni come precisate all'udienza del 8 aprile 2025, all'esito della discussione questa giudice ha riservato la decisione nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
La domanda attorea non può trovare accoglimento. lamenta che avrebbe illegittimamente provveduto a riaddebitare/stornare somme a Parte_1 CP_1
seguito di una semplice contestazione da parte dei titolari delle carte di credito in violazione degli accordi contrattuali.
I rapporti tra le parti sono regolati dal Contratto di convenzionamento (doc.2 convenuta) e dal
Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi (doc.3 convenuta) in forza dei quali per la Parte_1
prestazione dei propri servizi -attività di autonoleggio e di parcheggio a breve e lunga durata presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa- si avvale degli strumenti applicativi e telematici per il servizio Pos con la società convenuta.
I contratti di noleggio autovettura senza conducente che la società attrice conclude con i propri clienti
(di cui un esemplare sub doc. 2 attrice) contengono la clausola di c.d. delayed charge con la quale l'utilizzatore titolare della carta di credito fornita al momento del noleggio, autorizza preventivamente l'esercente all'addebito di ulteriori costi che possano emergere successivamente, quali l'esistenza di danni in caso di restituzione del mezzo e impossibilità della verifica delle sue condizioni in contraddittorio, ritardata consegna, costi di carburante o altro. pagina 5 di 7 L'attrice, per le pratiche elencate in citazione, a seguito della restituzione dell'autovettura, ha allegato di aver accertato costi a diverso titolo da porre a carico dei clienti (come da elenco riportato in citazione) e quindi addebitati sulla carta di credito utilizzata per il noleggio in forza della clausola di delayed charge.
Non è in contestazione che quanto da riaddebitato all'attrice sia relativo alle suddette somme, CP_1
poste da a carico del cliente quali costi successivamente emersi, a seguito delle Parte_1
contestazioni ricevute da a parte dei clienti. CP_1
La presenza nei contratti AG Transfers/clienti della clausola di delayed charge non vale, da sola, a rendere incontestabile l'addebito. Se da un lato il cliente con la sottoscrizione del contratto e la doppia approvazione (anche) della clausola in esame ha accettato la possibilità di un successivo automatico addebito per le ipotesi previste, dall'altro ciò non può essergli impedito di contestare a 'addebito. CP_1
Diversamente si lascerebbe all'arbitrio dell'esercente la possibilità di addebitare costi in ipotesi anche non esistenti.
Si spiega così che il Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi proprio in relazione alla suddetta ipotesi preveda che “l'esercente può procedere ad un addebito di un “Delayed Charge” solo se il
Titolare ha dato il suo consenso scritto. In caso di mancato accordo e/o accettazione del pagamento dei danni da parte del Titolare, l'esercente non può procedere all'addebito su Carta” (art. 3.3).
Ha allegato Nexi che l'esercente è tenuto a trasmettere al titolare della carta di credito impiegata per il pagamento del noleggio una comunicazione contenente i dettagli dell'addebito successivo e che, per le carte di credito del circuito Mastercard, è necessaria espressa autorizzazione del titolare dello strumento di pagamento elettronico, mentre per le carte del circuito Visa, in alternativa all'espressa autorizzazione l'esercente dovrà attendere il decorso del termine di 20 giorni senza che il titolare della carta si sia opposto.
Si tratta di circostanze non contestate dall'attrice ma che non risulta siano state da essa rispettate.
In presenza di contestazioni del cliente (come documentato da per tutti i casi indicati da CP_1 [...]
, la convenuta ha doverosamente dato corso alle verifiche del rispetto da parte dell'attrice di Parte_1
quanto previsto e sopra indicato e l'esito negativo ha portato allo 'storno' di quanto inizialmente addebito dall'attrice.
Né quest'ultima ha fornito prova del rispetto degli adempimenti su di essa incombenti per l'esercizio del diritto di addebito successivo, dovendosi ribadire le ragioni di inammissibilità della prova pagina 6 di 7 testimoniale articolata con la ulteriore considerazione che, anche ove ammessa e assunta con esito positivo per la deducente, non sarebbe stata idonea a dimostrare l'adempimento di quanto sopra indicato a suo carico.
Il diritto della convenuta di riaddebitare all'esercente gli importi contestati e non risultati giustificati è riconosciuto tra le parti nell'art.13.3 del contrato di convenzionamento la cui validità non è contestata.
La pretesa dell'attrice non è dunque risultata fondata e la condotta della convenuta è conforme agli accordi intercorsi tra le parti e non è censurabile sotto alcun profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase decisoria semplificata;
nulla per la fase istruttoria assente.
Non può trovare accoglimento la richiesta della difesa della convenuta (a verbale udienza 8.4.2025) di considerare anche le spese sostenute per il giudizio incardinato davanti al giudice di pace di Catania, affatto autonomo e distinto dal presente del quale non costituisce prosecuzione e nel cui ambito possono trovare riconoscimento solo le spese ad esso relative.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande di Parte_1
-condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.358,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 7 maggio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 7 di 7