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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 10126/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10126 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 20.10.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) al Corso Meridionale C.F._1
n. 47, presso lo studio dell'avv. Sonia Apicella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.10.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 22.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la sig.ra premetteva di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il sig. il 23.10.2004 in Controparte_1
RI (NA), evidenziando che dall'unione coniugale erano nate due figlie: (il Per_1
28.07.2005), ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (il Per_2
23.07.2011).
Rappresentava inoltre che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza nr. 319/2020, pubblicata il 29.01.2020, aveva pronunciato la separazione dei coniugi disponendo l'affido condiviso delle figlie, all'epoca entrambe minorenni, l'assegnazione della casa coniugale in favore dell'odierna ricorrente, nonché l'obbligo in capo al sig.
[...]
di versare la somma mensile pari ad euro 600,00 per il mantenimento di CP_1 entrambe le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In proposito, la sig.ra evidenziava che il resistente risultava inadempiente in Pt_1 relazione agli obblighi di assistenza familiare, avendo omesso di versare gli importi stabiliti a titolo di mantenimento: per tale ragione, il era stato condannato con CP_1 sentenza emessa in grado di appello alla pena di mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p.
Pertanto, parte ricorrente, precisando che a far data dalla separazione tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nella pronuncia di separazione.
All'esito dell'udienza del 12.05.2025, il Giudice delegato, rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, disponeva la rinnovazione delle notifiche per l'udienza del 20.10.2025.
In tale data, il Giudice delegato, verificata la regolarità del contraddittorio, sentita la ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - conferma, allo stato, le statuizioni di cui alla sentenza di separazione. pag. 2/5 Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. che, in data 22.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 319/2020 del 27.01.2020, pubblicata il 29.01.2020, con attestazione di passaggio in giudicato del 24.08.2022 (cfr. attestazione versata in atti).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (02.05.2017), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno confermate integralmente quelle già stabilite in via provvisoria come richiesto dalla ricorrente, atteso che non sono sopravvenute circostanze nuove e che parte resistente non ha avanzato alcuna istanza rimanendo contumace.
Invero, il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 337 ter c.c., debba confermarsi l'affido condiviso della figlia minore in favore di entrambi i Per_2 genitori, non essendo emersi elementi ostativi al predetto regime ordinario di affidamento.
Il Tribunale reputa altresì conforme all'interesse della minore disporre la collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la quale la secondogenita vive già stabilmente sin dalla separazione dei coniugi, e confermare le modalità di incontro tra la minore e il genitore non collocatario disciplinate nel corso del procedimento di separazione.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, si dispone che la ricorrente provveda alle figlie – Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – e attraverso il loro Per_2
pag. 3/5 diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, e che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della sig.ra Pt_1
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età delle figlie e della circostanza che non sono emersi fatti sopravvenuti, né rispetto all'epoca della separazione, né rispetto all'udienza del 22.10.2025, reputa conforme a giustizia prevedere a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle predette figlie con la somma mensile di € 600,00, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, e da versare alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato
Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale – così come indicata in atti - ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti per confermare l'assegnazione dell'immobile in favore della sig.ra in ragione della collocazione prevalente della minore Pt_1 presso la madre, che tuttora convive anche con la primogenita Per_1
Con riguardo ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese sostenute dalla ricorrente non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23.10.2004 in RI (Na), tra
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
pag. 4/5 , nato a [...] il [...] (Atto n. 197, parte II, S. A, Atti di CP_1
Matrimonio dell'anno 2004);
B) dispone l'affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2 residenza privilegiata della stessa presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia avvengano come in parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € Controparte_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura Controparte_1 del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
F) conferma il godimento della casa coniugale, indentificata in atti, in favore di
Parte_1
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di RI (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
H) spese non ripetibili.
I) Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 10126/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10126 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 20.10.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) al Corso Meridionale C.F._1
n. 47, presso lo studio dell'avv. Sonia Apicella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.10.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 22.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la sig.ra premetteva di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il sig. il 23.10.2004 in Controparte_1
RI (NA), evidenziando che dall'unione coniugale erano nate due figlie: (il Per_1
28.07.2005), ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (il Per_2
23.07.2011).
Rappresentava inoltre che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza nr. 319/2020, pubblicata il 29.01.2020, aveva pronunciato la separazione dei coniugi disponendo l'affido condiviso delle figlie, all'epoca entrambe minorenni, l'assegnazione della casa coniugale in favore dell'odierna ricorrente, nonché l'obbligo in capo al sig.
[...]
di versare la somma mensile pari ad euro 600,00 per il mantenimento di CP_1 entrambe le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In proposito, la sig.ra evidenziava che il resistente risultava inadempiente in Pt_1 relazione agli obblighi di assistenza familiare, avendo omesso di versare gli importi stabiliti a titolo di mantenimento: per tale ragione, il era stato condannato con CP_1 sentenza emessa in grado di appello alla pena di mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p.
Pertanto, parte ricorrente, precisando che a far data dalla separazione tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nella pronuncia di separazione.
All'esito dell'udienza del 12.05.2025, il Giudice delegato, rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, disponeva la rinnovazione delle notifiche per l'udienza del 20.10.2025.
In tale data, il Giudice delegato, verificata la regolarità del contraddittorio, sentita la ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - conferma, allo stato, le statuizioni di cui alla sentenza di separazione. pag. 2/5 Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. che, in data 22.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 319/2020 del 27.01.2020, pubblicata il 29.01.2020, con attestazione di passaggio in giudicato del 24.08.2022 (cfr. attestazione versata in atti).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (02.05.2017), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno confermate integralmente quelle già stabilite in via provvisoria come richiesto dalla ricorrente, atteso che non sono sopravvenute circostanze nuove e che parte resistente non ha avanzato alcuna istanza rimanendo contumace.
Invero, il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 337 ter c.c., debba confermarsi l'affido condiviso della figlia minore in favore di entrambi i Per_2 genitori, non essendo emersi elementi ostativi al predetto regime ordinario di affidamento.
Il Tribunale reputa altresì conforme all'interesse della minore disporre la collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la quale la secondogenita vive già stabilmente sin dalla separazione dei coniugi, e confermare le modalità di incontro tra la minore e il genitore non collocatario disciplinate nel corso del procedimento di separazione.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, si dispone che la ricorrente provveda alle figlie – Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – e attraverso il loro Per_2
pag. 3/5 diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, e che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della sig.ra Pt_1
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età delle figlie e della circostanza che non sono emersi fatti sopravvenuti, né rispetto all'epoca della separazione, né rispetto all'udienza del 22.10.2025, reputa conforme a giustizia prevedere a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle predette figlie con la somma mensile di € 600,00, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, e da versare alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato
Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale – così come indicata in atti - ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti per confermare l'assegnazione dell'immobile in favore della sig.ra in ragione della collocazione prevalente della minore Pt_1 presso la madre, che tuttora convive anche con la primogenita Per_1
Con riguardo ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese sostenute dalla ricorrente non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23.10.2004 in RI (Na), tra
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
pag. 4/5 , nato a [...] il [...] (Atto n. 197, parte II, S. A, Atti di CP_1
Matrimonio dell'anno 2004);
B) dispone l'affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2 residenza privilegiata della stessa presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia avvengano come in parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € Controparte_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura Controparte_1 del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
F) conferma il godimento della casa coniugale, indentificata in atti, in favore di
Parte_1
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di RI (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
H) spese non ripetibili.
I) Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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