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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1582/2021 R.G., avente ad oggetto: altri contratti d'opera
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 CodiceFiscale_1
Capano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo
(CS), Via G. Fortunato n. 116, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Chianello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), via Bernardino Telesio, n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 18.11.2021 e ricevuto in data 23.11.2021, come da avviso di ricevimento allegato, il sig. conveniva, innanzi Parte_1
al Tribunale di Paola, la ditta , in persona del legale rappresentante p.t., deducendo CP
che: l'attore commissionava alla ditta la fornitura e il montaggio di infissi per la sua CP abitazione, per l'importo complessivo di euro 5.200,00; gli infissi sono stati montati in data
21.11.2020 e lo stesso giorno parte attrice ha provveduto al saldo di quanto dovuto ma, una volta fatto rientro a poiché lavora fuori sede, riscontrava l'esecuzione dell'opera insoddisfacente e per CP_2
1 nulla conforme a quanto pattuito e la non perfetta esecuzione dell'opera da parte della convenuta, che ha causato una serie di problemi;
le zanzariere sono state montate storte;
è stato inserito uno spessore in plastica che si aggiunge per far chiudere le finestre in camera da letto;
era stata promessa, con l'aggiunta di euro 200,00 in più rispetto a quanto preventivato, la realizzazione di una doppia cottura, ma la pellicola è raggrinzita ed è visibile a occhio nudo, anche quella della persiana esterna del balcone risulta raggrinzita ed esteticamente per nulla gradevole;
una delle finestre montate in alto è sporca di vernice rossa che non si rimuove;
gli infissi della cucina dal lato esterno non arrivano al fermo persiana;
la finestra della camera da letto è stata montata con spessore alla battuta e quindi si chiude bene solo con un fermo di plastica in silicone che è stato montato al battente della soglia, dunque, non chiudendosi la finestra, ci sono infiltrazioni di acqua, come documentato dal materiale fotografico;
è evidente la non perfetta esecuzione dell'opera realizzata dalla che Controparte_1 ha causato i danni lamentati dall'attore, ben visibili ad occhio nudo, ossia la presenza di imperfezioni grossolane per un montaggio di infissi non a regola d'arte e senza aver adottato sistemi ad hoc per evitare il malfunzionamento dei meccanismi di chiusura;
l'attore, in data 29.11.2020, non appena rientrato a presso la sua abitazione, inviava un messaggio vocale al sig. CP_2 CP
lamentando una serie di problemi ed avente il seguente contenuto: “caro , ho visto i lavori che CP
avete fatto e sinceramente non mi sono piaciuti, perché le zanzariere sono storte, questo il primo, poi ti ho mandato l'altra foto della camera da letto, dove praticamente mio padre glielo disse però loro hanno voluto fare di testa propria, hanno messo tipo quello che hai visto in foto, uno spessore per far chiudere la finestra e questo deve assolutamente sparire. Un'altra cosa, mi avevi detto che con 200 euro in più mi avresti fatto la doppia cottura al forno etc. … le sto vedendo e sembra che se stia venendo la pellicola che è sopra sembra tutta raggrinzita …”; nessun effetto sortiva e né tantomeno aveva alcun riscontro la raccomandata del 16.12.2020 con la quale si chiedeva alla ditta convenuta un intervento presso l'abitazione dell'attore per risolvere i lamentati inconvenienti.
L'attore, pertanto, domandava, in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per la non perfetta esecuzione dell'opera commissionatale, condannarla alla riparazione e/o alla sostituzione degli infissi de quo;
in via subordinata, dichiarare risolto il contratto per inadempimento da parte della ditta condannandola conseguentemente alla CP
restituzione del prezzo pagato di euro 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, quantificati ex art. 1226 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Angelo Capano.
2 Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 7.3.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva, disattesa ogni contraria CP
istanza ed eccezione, per i motivi esposti, respingersi in toto la domanda giudiziale avversamente proposta, accertando che nessuna responsabilità può essere imputata alla convenuta, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, espletata CTU, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dal compendio probatorio in atti la vicenda contrattuale intercorsa tra il sig. e la Parte_1 [...]
risulta essersi articolata nel seguente modo. CP
Il sig. ha commissionato alla ditta la fornitura e il montaggio di infissi Parte_1 CP
da installare presso la propria abitazione, sita nel Comune di (vedasi fattura n. FPR 4/20 del CP_2
4.02.2020, relativa all'acconto fornitura infissi con persiana tinta legno e infisso esterno taglio termico. Intervento di manutenzione straordinaria ex art. 16-bis DPR 917/86 e Succ. Modif. Cila prot.
n. 5630 del 4.10.2019 – Unità immobiliare sita nel Comune di in Via Rosario, dell'importo CP_2
totale di euro 1.575,00 e fattura n. FPR 24/20 del 21.11.2020, relativa al saldo fattura per intervento di manutenzione straordinaria ex art. 16-bis DPR 917/86 e Succ. Cila prot. n. 5630 del Per_1
4.10.2019 – Unità immobiliare sita nel Comune di in Via Rosario, dell'importo totale di euro CP_2
3.900,00).
In data 21.11.2020, gli operai della ditta si recavano presso l'abitazione del sig. CP
, impossibilitato a presenziare per motivi di lavoro, e realizzavano i lavori Parte_1
commissionati, alla presenza del padre.
Saldato immediatamente il prezzo pattuito come corrispettivo, l'attore rientrava in casa, due giorni dopo il montaggio, ossia il 23.11.2020 e, riscontrati diversi difetti e malfunzionamenti, se ne doleva con il sig. , tramite un messaggio vocale e l'invio di diverse foto. CP
È in atti la trascrizione di tale messaggio vocale con il quale il sig. contestava il montaggio CP
delle zanzariere, che non erano state collocate dritte ed il fatto che, nonostante il padre avesse più volte mostrato perplessità in fase di montaggio, gli operai avessero comunque proseguito in modo errato.
Le medesime rimostranze venivano comunicate con missiva datata 16.12.2020, inoltrata a mezzo racc. a/r ricevuta in data 13.1.2021, come da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento allegato, indirizzata alla ditta con la quale il sig. , per il tramite di proprio CP Parte_1
procuratore, deducendo di aver commissionato alla precitata ditta la fornitura e il montaggio di infissi
3 per la sua abitazione, per l'importo complessivo di euro 5.200,00, corrisposti in data 21.11.2020, lamentava i vari difetti nelle opere commissionate, invitando, dunque, la ditta ad intervenire per risolvere gli inconvenienti lamentati, pena l'azione per ottenere il risarcimento del danno.
L'attore nel testo della mail precisa all'avvocato Capano che il messaggio inviato il 29.11.2020, ricevuto lo stesso giorno, veniva ascoltato il 6.1.2021. Inviava, poi, le foto delle conversazioni e il file audio del messaggio trascritto. Negli allegati screenshot dei messaggi risulta l'invio delle foto fatte agli infissi e dei difetti rilevati.
Occorre chiarire che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, in sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001), la Suprema Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che –qualora il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore – l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del
04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
Diverso, però, è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia per le difformità e vizi dell'opera.
In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita – ma il principio
è stato espressamente esteso, per identità di ratio, anche all'appalto - si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento.
Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668
c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata – vale a dire,
4 per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi.
La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025, secondo cui “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”).
Come evidenziato dalla citata pronuncia, “aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità
e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché
l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n.
7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del
13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013;
Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012). Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025).
Invero, nel caso di specie, la non corretta esecuzione dei lavori, oltre ad essere stata documentalmente provata dall'attore e risultata dall'espletata istruttoria, non è mai stata negata dalla ditta convenuta, la quale ha asserito di aver informato il committente delle difficoltà di inserire correttamente gli infissi,
a causa della scelta del committente di mantenere dei telai obsoleti, ma che lo stesso committente
5 aveva accettato il rischio ed aveva insistito nella realizzazione ed installazione di nuovi infissi, mantenendo i vecchi telai e le vecchie soglie.
A rendere impossibile la perfetta esecuzione dei lavori sarebbe stata, inoltre, secondo quanto sostenuto dalla convenuta, anche la circostanza che l'immobile fosse, contestualmente, sottoposto ad altri interventi di ristrutturazione.
La ditta convenuta, a sostegno di quanto asserito, ha prodotto dei preventivi, scritti a penna, dove sono riportati, in maniera confusa e poco chiara, i dettagli delle opere da realizzare, gli importi, gli estremi poi riportati nelle fatture “Intervento di manutenzione straordinaria ex art. 16-bis DPR 917/86
e Succ. Modif. Cila prot. n. 5630 del 4.10.2019 – Unità immobiliare sita nel Comune di in CP_2
Via Rosario”. I preventivi sono stati redatti e intestati a , corredati dalla c.d. “Lista Parte_1
Verifica”.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale, oltre a smentire che, all'epoca dei fatti, Pt_1
l'immobile de quo fosse nella fase finale di una ristrutturazione edilizia, negava altresì di aver preferito lasciare i telai vecchi.
L'attore negava altresì che il committente era stato reso edotto delle difficoltà oggettive dettate dalla presenza dei vecchi telai e soglie e della possibilità che l'opera non sarebbe mai potuta venire a regola d'arte e che il committente, informato degli oggettivi problemi realizzativi legati al mantenimento dei vecchi telai e delle vecchie soglie, inadatti ad ospitare gli infissi di nuova realizzazione, accettava ugualmente i preventivi ed insisteva nella commessa.
Il predetto interrogato confermava, invece, che le vecchie persiane erano già installate ed il committente chiedeva di smontarle e di realizzarne altre identiche nelle misure, ma di un colore diverso.
Parte convenuta, in sede di interrogatorio formale, oltre a negare totalmente la versione dei fatti per come narrata dall'attore, riferiva che gli operai avessero addirittura ricevuto dei complimenti dal padre, sig. . Testimone_1
Tuttavia, tale circostanza veniva smentita esplicitamente dal sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 14.02.2024, padre dell'attore, fisicamente presente al momento del montaggio, il quale ha affermato di aver detto agli operai che alcune cose non andassero bene, ossia le zanzariere della camera da letto e la finestra, che non si chiudeva bene e altresì dal teste sig. , cognato Testimone_2 di , il quale, nei giorni immediatamente successivi, si era recato presso l'abitazione e Parte_1
aveva notato tutte le criticità lamentate dall'attore.
Il teste , avendo lavorato personalmente in quell'occasione, ha riferito che il sabato, a Testimone_3
lavoro completato, lui e gli altri operai avevano chiesto al padre del cliente (cliente che era assente) se andassero bene i lavori, in quanto c'era stato il problema per le zanzariere perché dato che non
6 erano state cambiate né le soglie, né i telai avevano dovuto adattare le zanzariere. C'era una zanzariera di una finestra piccola che, dato che il vecchio telaio stringeva al centro, non scendeva e si bloccava e quindi avevano dovuto accorciarla sul posto.
Il teste confermava altresì che le vecchie persiane erano già installate ed il committente chiedeva di smontarle e di realizzarne altre identiche nelle misure, ma di un colore diverso e che, rispetto ai preventivi mostratigli, vedeva solo la firma del sig. CP
Il teste sig. , operaio serramentista, riferiva che, quando i suoi due ex colleghi Testimone_4
erano andati insieme a lui il sabato mattina sul posto, loro gli avevano hanno fatto notare “queste problematiche che c'erano”, ipotizzando che il committente fosse stato avvisato, in quanto poi le problematiche le avevano riscontrate e avevano cercato di risolvere, facendole notare ad un signore anziano che era presente, che doveva essere il padre.
La presenza di vizi nell'opera realizzata, relativa alla fornitura e al montaggio degli infissi ad opera della ditta di , è stata suffragata dal CTU, il quale, nell'esaminare la documentazione CP
in atti, ha, in primo luogo, rilevato che il preventivo risultava scritto a mano libera, nonché molto confusionario. Premesso ciò, il CTU, effettuato il sopralluogo in data 18/03/2024, ha poi elencato i vari difetti riscontrati negli infissi dei vari ambienti, procedendo alla seguente elencazione: “CUCINA
E SOGGIORNO – APERTURA FINESTRA A BALCONE A DOPPIA ANTA - Persiana – Almeno n°
3 barre con pellicola difettosa (raggrinzimento della pellicola con effetto legno) – l'anta della persiana – lato destro visto dall'interno - non si fissa al muro (non arriva al fermo persiana) –
Supporto zanzariera agganciato con viti non idonee, comunque non siliconata - Zanzariera non fissata lungo il lato destro (visto da lato interno), in quanto scorre la guida … LOCALE WC –
APERTURA FINESTRA AD UNICA ANTA - Infisso vetrato – la cerniera superiore presenta difetti estetici di superficie – … - APERTURA FINESTRA A BALCONE A Parte_2
DOPPIA - Infisso vetrato – piccola macchia di vernice rinvenibile lungo il supporto superiore Pt_3 dell'infisso – Persiana – Almeno n° 5 barre con pellicola difettosa (raggrinzimento della pellicola con effetto legno) … - Zanzariera non allineata (ovvero montata storta rispetto alla persiana ed all'infisso interno) – – APERTURA FINESTRA A DOPPIA Parte_4
ANTA - Persiana – Almeno n° 2 barre con pellicola difettosa (raggrinzimento della pellicola con effetto legno) - Persiana – montata con spessore battuta in presenza di un fermo di plastica o in silicone, comportando una chiusura non ermetica dell'oscuramento – … Da notare come la stragrande maggioranza dei difetti riscontrati nelle opere della ditta appaltatrice interessino le persiane esterne (dispositivi di oscuramento) e le zanzariere. Nel primo caso, trattasi quasi sempre di difetti prettamente estetici lungo la superficie effetto “legno” delle barre di alluminio che compongono le persiane, tranne nell'ultima camera (stanza da letto doppia), ove si sono riscontrati
7 nondimeno difetti nel montaggio. Nel secondo caso, si sono riscontrati difetti di montaggio delle zanzariere, in alcuni casi non fissati, oppure fissati in modo disallineato. Ad ogni modo, bisogna precisare che gli infissi e le persiane conservano complessivamente la propria funzionalità, fatta eccezione per la persiana della camera da letto matrimoniale, che presenta un difetto nella chiusura delle due ante”.
Il Consulente, poi, nel rispondere al quesito del Giudice, relativo all'eziologia dei difetti riscontrati, ha affermato: “le cause dei difetti rinvenuti nell'installazione degli infissi, in modo più specifico le persiane e le zanzariere, si distinguono principalmente in due categorie: difetti di produzione e difetti di montaggio/posa. Si riporta di seguito l'elenco esaustivo delle tipologie di inconvenienti lamentati
e le relative cause responsabilità. A) Pellicole difettose alle persiane. I difetti di produzione sono imputabili alla fornitura di campioni difettati, circostanza questa che può sempre capitare nel contesto di una produzione di tipo industriale. Nel caso di fattispecie, l'Azienda fornitrice dei pezzi
(che, come da preventivo, dovrebbe essere identificabile nella “Italbacolor S.r.l.”) dovrebbe aver fornito alla alcuni campioni di barre difettose (in sostanza difetti di Controparte_1
verniciatura - sublimazione), che non si potrebbero pertanto assolutamente porre in vendita al dettaglio ad un privato, nella formazione di una persiana o un infisso. Infatti, non si comprende davvero come sia stato possibile che la in questione non si sia accorta di cotali difetti (tra CP
l'altro evidenti da un semplice controllo) nei campioni ordinati e non abbia di conseguenza richiesto, all'azienda produttrice dei pezzi, la loro immediata sostituzione. Da una semplice presa visione ad occhio nudo degli spezzoni con pellicola difettosa, la ditta appaltante avrebbe dovuto semplicemente avvalersi della garanzia alla consegna delle barre: probabilmente l'azienda produttrice ne avrebbe CP_ disposto l'immediata sostituzione, riconoscendone i difetti. Al contrario, la resistente ha comunque posato le persiane nonostante gli evidenti difetti superficiali alle pellicole. Oltretutto, sebbene tali difetti estetici non pregiudichino nella sostanza la funzionalità dei sistemi oscuranti, non sono assolutamente ritenuti idonei alla vendita e inoltre ne deturpano irrimediabilmente l'aspetto, perdendo la caratteristica di nuova fabbricazione. Pertanto, la causa dei difetti alle pellicole delle persiane è da ascriversi unicamente ad una chiara negligenza della ditta appaltante, che non ha provveduto a chiedere la sostituzione delle barre difettose prodotte dalla ditta fornitrice. B)
PERSIANA NON RICHIUDIBILE AL FERMO ESTERNO SULLA PARETE. Gli operai della ditta anno installato il classico e consueto grillo ferma imposte, nonché la classica maniglia CP
standard, disattendendo totalmente alle problematiche specifiche di cantiere. Tale tipologia di difetto rientra di diritto in quelle di montaggio/posa … Ne consegue che tale difetto di posa sia da correlarsi perlopiù alla totale assenza della fase di progettazione dell'intervento, da porsi sempre e ad esclusivo carico della ditta che effettua i lavori richiesti. C) COLLEGAMENTO ZANZARIERA AL SUPPORTO
8 NON IDONEA … Anche in questa circostanza si può considerare un difetto di montaggio. D)
ZANZARIERA NON ALLINEATA O NON FISSATA AL SUPPORTO SU UN LATO. Lungo l'infisso della zona giorno è stata installata una zanzariera che risulta non fissata al supporto laterale e pertanto scorre lungo il lato destro (visto dall'interno); inoltre lungo l'infisso della camera da letto singola, la zanzariera risulta fissata ma non allineata rispetto alla soglia e alla persiana, tanto da misurare distanze differenti da un lato e dall'altro. … Anche in tale circostanza si ritiene che il serramentista abbia semplicemente saltato la fase di “progettazione”, o comunque non ha dimostrato la dovuta esperienza, in quanto esistono semplici accorgimenti tecnici per ovviare al problema, senza dover montare male o storta una zanzariera. Sarebbe stato ad esempio molto utile, anche in questo caso, sostituire la maniglia standard con una maniglia ribassata (cft. immagini esplicative alle pagg.
9-10), riducendo sensibilmente lo spazio di ingombro della maniglia ed evitando così che urtasse alla zanzariera. Anche in tale circostanza si registra un difetto di posa, in quanto le problematiche evidenziate potevano facilmente risolversi adottando adeguati accorgimenti tecnici e quindi non possono considerarsi come attenuanti. E) CERNIERA SUPERIORE DELL'INFISSO VETRATO CON
DIFETTI ESTETICI …anche in tal caso il serramentista avrebbe dovuto controllare lo stato dei pezzi
e dei vari accessori prima di montarli, scartando quelli difettosi e richiedendone la sostituzione qualora fossero di nuova produzione. In tutti i casi il difetto di produzione non scagiona la ditta appaltatrice dalle responsabilità nel montaggio di elementi che contengono difetti a qualsiasi titolo, che li rendono non idonei alle condizioni di vendita al dettaglio. F) MACCHIA DI VERNICE
INDELEBILE SULL'INFISSO VETRATO. Tale inconveniente non può essere identificabile né come un difetto di produzione, né tantomeno come un difetto di posa, trattandosi della semplice applicazione accidentale di una vernice di colore rosso sull'infisso montato. A parere dello scrivente, in questo caso, non ci sono prove certe che la vernice sia stata posta in opera dalla CP
che a rigor di logica non ha dovuto utilizzare alcun tipo di vernice per gli interventi di messa in opera eseguiti.
Considerato che
gli infissi sono stati montati durante ulteriori interventi di ristrutturazione dell'immobile, non si può escludere che la macchia di vernice provenga da altre lavorazioni estranee alla ditta Diversamente, si dovrebbe provare che la vernice era già presente già all'atto CP
del montaggio. In via definitiva, a meno di prove tangibili, la responsabilità della macchia di vernice non può essere addebitata al serramentista. G) PERSIANA NON PERFETTAMENTE
RICHIUDIBILE …la persiana della camera da letto matrimoniale difetta di una chiusura non ermetica, in quanto i due pannelli che compongono la persiana non sono perfettamente allineati e pertanto non chiudono adeguatamente al battente della soglia. Come si vede dalla prima immagine, il serramentista ha adottato un accorgimento inusuale nel tentativo di distanziare i pannelli dal battente della soglia in fase di chiusura, così da farli coincidere con il foro applicato sul davanzale:
9 tale accorgimento è consistito nell'applicazione di un fermo di plastica o in silicone. In tale circostanza, il difetto di posa è ben più grave, in quanto non consente di fatto la perfetta chiusura della persiana …, che per normativa dovrebbe essere garantita, perdendo di fatto i requisiti essenziali di tenuta al vento e comunque anche all'acqua in caso di condizioni atmosferiche avverse, poiché le ante battono male sulla soglia. …nel caso di specie, in caso di forti piogge con vento,
l'acqua potrebbe infiltrarsi attraverso la persiana che non è richiudibile ermeticamente, non garantendo quest'ultima funzione. …Tuttavia, è bene precisare che il preventivo sottoscritto dalle
Parti, tra l'altro scritto a mano e non molto chiaro, non riferisce di alcuna assunzione di responsabilità dell'Attore sui difetti di posa per la non sostituzione dei pretelai esistenti, sebbene risulti che la loro sostituzione non fosse compresa nel preventivo… è emerso che il pretelaio esistente di cui trattasi è “fuori piombo”, ovvero “fuori squadro”: … il pretelaio non è perfettamente allineato alla verticale e quindi risulta storto, vale a dire fuori asse. Ciò avrebbe comportato un non corretto montaggio del telaio della persiana, e di conseguenza una posa non a regola d'arte. ... un intervento più radicale, che coinvolga anche la parte muraria delle spallette, sarebbe auspicabile per ottenere risultati ottimali. Certamente si sarebbe quindi potuto sostituire, insieme all'infisso e la persiana, anche il vecchio telaio, effettuando una posa in opera con rimozione totale di tutti gli elementi precedenti e fissaggio delle nuove componenti nel vano predisposto. La modalità alternativa, che impone il riutilizzo del vecchio controtelaio e delle soglie esistenti, potrebbe causare delle problematiche che vanno scongiurate proprio durante la fase di montaggio, facendo attenzione ad ogni dettaglio ed evitando di nascondere o coprire eventuali dispersioni o disallineamenti tra la cornice, il controtelaio ed il telaio. In tale circostanza, esistono adeguati accorgimenti e soluzioni tecniche che consentono ad ogni modo una posa corretta e a regola d'arte: anche se il controtelaio non era a piombo, il telaio della persiana andava montato comunque a piombo, compensando con un angolare di alluminio dello stesso colore, oppure raccordando lo spazio che rimane tra l'infisso
e la parete con piattine e silicone. Sicuramente mettere l'angolare di compensazione dello stesso colore dei serramenti sul controtelaio (o pretelaio) è la soluzione più semplice perché, oltre al fattore estetico, permette di montare il telaio perfettamente a piombo, assicurando che l'anta batta correttamente in chiusura lungo la soglia. Per quanto concerne invece la soglia esistente, nulla toglie che è sempre possibile riempire il foro applicato per il vecchio infisso con adeguata stuccatura o altro materiale idoneo e creare un nuovo foro per consentire la corretta chiusura a battente, tale da garantire l'ermeticità della persiana e quindi la perfetta tenuta al vento, specie quanto misto alla pioggia. Ne consegue infine che, nonostante sia consigliabile la sostituzione del vecchio pretelaio e della soglia esistente con il fissaggio di componenti nuovi, ciò non toglie che sarebbe stato sempre possibile adottare soluzioni tecniche adeguate a garantire la posa delle persiane e delle zanzariere
10 secondo la perfetta regola dell'arte. Pertanto, si ritiene, per tutte le ragioni esposte e per le analisi eseguite, che i lavori commissionati dal Sig. alla non sono stati Pt_1 Controparte_1 eseguiti a regola d'arte in riferimento, più in generale, alle persiane ed alle zanzariere, eccezion fatta per la persiana del locale WC. I difetti di produzione (pellicola rovinata su alcune barre delle persiane, cerniera di un infisso con alterazioni cromatiche e problemi estetici) non hanno alcuna attinenza con le caratteristiche strutturali dell'immobile, si configurano piuttosto come un difetto di fabbrica e pertanto non dovevano essere montati, in quanto non idonei alla vendita. I difetti di posa
/ montaggio non possono essere riconducibili semplicisticamente alla mancata sostituzione dei telai
e delle soglie già esistenti al momento dell'esecuzione dei lavori, sebbene sarebbe stato un intervento idealmente opportuno quello di sostituirle, in quanto si poteva e doveva comunque eseguire degli interventi rispettosi della regola dell'arte, atti a garantire i livelli prestazionali minimi di legge, come ad esempio la tenuta al vento delle persiane (norma UNI 13659), adottando scelte progettuali e soluzioni tecniche adattabili al caso di specie”.
Il CTU, poi, nel procedere alla quantificazione dei danni relativi ai difetti riscontrati ha affermato:
“Fatta eccezione solo per la macchia di vernice riscontrata lungo l'infisso vetrato del bagno, di cui non si ha preciso riscontro di responsabilità del serramentista, per tutti gli altri inconvenienti lamentati è stato accertato che i danni subiti dall'Attore sono indubbiamente riconducibili a difetti
d'opera di due differenti tipologie, ovvero difetti di produzione (di fabbrica) e difetti di posa / montaggio”.
A seguito delle osservazioni mosse dal difensore di parte convenuta, il CTU, nel passare in rassegna le medesime questioni, in risposta alle stesse afferma, in sede di conclusioni, che “si deve ribadire che l'azione della ditta appaltatrice di eseguire lavori “in economia” non può e non deve essere utilizzata come attenuante, che possa giustificare difetti d'opera tali in alcuni casi da non garantire, oltretutto, nemmeno i livelli prestazionali mini mi prescritti dalle normative di settore”.
Dunque, alla luce dell'espletata istruttoria, i vizi denunciati dall'attore entro il termine di cui all'art. 1667 c.c., ossia entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, riconducibili a difetti d'opera di due differenti tipologie, ovvero difetti di produzione e difetti di posa/montaggio, risultano provati e, peraltro, mai smentiti dalla ditta convenuta, la quale ha attribuito l'esistenza di tali difetti alla mancata sostituzione dei telai e alle interferenze causate dal contestuale svolgimento di altre opere di ristrutturazione sull'immobile.
Il prestatore, dunque, ha attribuito la non perfetta realizzazione dell'opera alla ingerenza del committente, che avrebbe interferito in modo sostanziale nelle modalità esecutive, dettando istruzioni vincolanti e limitando la sua discrezionalità operativa, rendendolo un semplice esecutore materiale.
11 In tal caso, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difetti dell'opera (art. 1667 c.c.) può essere esclusa solo a fronte di specifiche condizioni: sarebbe stato necessario, infatti, che lo stesso avesse dimostrato di aver sollevato obiezioni motivate rispetto alle indicazioni ricevute, nonché di aver evidenziato eventuali criticità esecutive e che l'esecuzione fosse proseguita unicamente per esplicita volontà e sotto responsabilità del committente.
Con sentenza n. 17819 del 22.6.2021 la Suprema Corte ha riconfermato un principio ormai consolidato secondo il quale, di fronte al comportamento ingerente del committente, l'appaltatore ha comunque il dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli;
egli infatti è sempre tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Nel confermare l'orientamento secondo cui l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, la Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice esecuzione secondo progetto e istruzioni del committente non solleva automaticamente l'impresa dalle proprie responsabilità.
La sentenza sottolinea il principio di bilanciamento tra l'autonomia professionale dell'appaltatore e l'intervento direttivo del committente, richiedendo in ogni caso una diligenza tecnica attiva da parte dell'impresa. Il mancato adempimento di quest'onere – ovvero l'assenza di una documentata opposizione alle direttive ricevute – comporta la piena imputabilità delle difformità realizzative all'appaltatore, anche in presenza di errori progettuali o ingerenze del committente.
Tuttavia, nemmeno le predette giustificazioni hanno trovato adeguato riscontro probatorio. In particolare: le fatture ed i preventivi prodotti dalla convenuta non menzionano espressamente la scelta del committente di non sostituire i telai;
tali documenti non sono firmati dall'attore e, dunque, non possono essere considerati accettati o condivisi dal medesimo;
nessuna prova testimoniale ha confermato in maniera univoca ed incontrovertibile che l'attore fosse consapevole dell'inidoneità dei telai o che avesse rifiutato la possibilità di inserirne di nuovi.
Al contrario, la prova testimoniale ha confermato che il padre dell'attore, il sig. , Testimone_1
avesse immediatamente riscontrato le criticità nell'esecuzione dei lavori ed ha confermato altresì
l'irregolarità nella posa, gli allineamenti approssimativi e le difficoltà di apertura e chiusura degli infissi.
In secondo luogo, sulla eccepita impossibilità dell'attore di contestare i vizi dell'opera, stante l'equivalenza tra l'intervenuto pagamento e l'accettazione dell'opera stessa, giova precisare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il pagamento dell'opera da parte
12 dell'attore non esclude il diritto alla denuncia dei vizi, che, peraltro, nella fattispecie de qua, il cliente non poteva effettuare al momento del montaggio, in quanto assente.
Dunque, il pagamento del corrispettivo non implica, di per sé, accettazione dell'opera siccome priva di vizi né costituisce rinuncia implicita ad agire per la relativa responsabilità.
Va aggiunto che “in tema di appalto, la norma di cui all'art. 1666, comma secondo, c.c. si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite” (Cass. civ. n. 13132/2003).
Quanto alle domande formulate dall'attore, in tema di appalto l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e/o dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo, specificamente prevista dall'art. 1668 c.c., senza identificarsi con questa, né è surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia.
Invero, il sig. ha domandato, in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità della Pt_1 convenuta per la non perfetta esecuzione dell'opera commissionatale, condannarla alla riparazione e/o alla sostituzione degli infissi de quo;
in via subordinata, dichiarare risolto il contratto per inadempimento da parte della ditta condannandola conseguentemente alla CP
restituzione del prezzo pagato di euro 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, quantificati ex art. 1226 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il comma 1 dell'articolo 1668 c.c. aggiunge che è "salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore".
L'articolo 1668 comma 1 prevede che il committente possa anche chiedere la risoluzione del contratto qualora i vizi o le difformità siano di notevole entità, tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Nel caso di specie, come da risultanze istruttorie e da relazione peritale d'ufficio, i vizi e le difformità riscontrati non si appalesano di entità tale da rendere le opere realizzate del tutto inadatte alla loro
CP_ destinazione, rendendosi adeguato e sufficiente condannare la convenuta alla riparazione e/o sostituzione delle predette opere affette da vizi, nei termini e nelle modalità prospettate dal ctu.
Sulla scorta della CTU espletata, “si riporta quindi di seguito l'elenco sintetico delle opere necessarie ad eliminare gli inconvenienti lamentati dal Committente e cagionati per responsabilità dell'Appaltatore:
INTERVENTI SULLE PERSIANE:
- Smontaggio di n° 3 persiane (cucina – camera da letto singola – camera da letto matrimoniale); -
Trasporto in stabilimento per smontaggio di almeno n° 10 barre difettose (si consideri che tali
13 tipologie di persiane e relative campiture lignee risultano ancora reperibili in commercio); - Nuovo ordine di sostituzione delle barre difettose con altre nuove della medesima tipologia e dimensione
(cft. tabelle inserite nel preventivo); - Taglio a misura delle nuove barre;
- Rimontaggio completo (in stabilimento) delle n° 3 persiane, inserendo le barre di sostituzione;
- Trasporto in cantiere e successivo rimontaggio in loco secondo la perfetta regola dell'arte (si deve adottare il profilo di compensazione per la persiana della camera da letto matrimoniale, oltre a riposizionare il foro lungo la soglia); - Sostituzione n° 6 maniglie tipologia standard di persiane (n° 2 per ogni persiana) con maniglie ribassate (cft. pag. 10); - Sostituzione (fornitura e lavorazione) di n° 2 grilli fermaimposte standard con modelli allungati, presso cucina / soggiorno (cft. pag. 9).
INTERVENTI SULLE ZANZARIERE:
- Smontaggio e rimontaggio completo a regola d'arte di n° 2 zanzariere (su cucina / soggiorno e camera da letto singola) – cft. kit accessori e schemi riportati alle pagg. 11-12 della presente trattazione.
INTERVENTI SU INFISSO INTERNO VETRATO:
- Smontaggio del pannello dell'infisso vetrato – locale WC;
- Sostituzione della cerniera superiore con altra esente da difetti;
- Rimontaggio pannello.
La stima del costo di detti interventi, tali da poter essere eseguiti secondo la regola dell'arte, deve prendere in considerazione gli attuali costi medi di mercato stabiliti da prezziari ufficiali, sebbene si dovranno effettuare alcune approssimazioni … A riguardo delle cifre proposte nel preventivo, a rigor di giustizia si deve anche far presente che l'importo degli interventi contrattualizzato tra le Parti, pari ad € 5˙200, è decisamente sottostimato rispetto ai prezzi medi di mercato per la realizzazione di
n° 4 infissi vetrati a taglio termico e a tenuta energetica, n° 4 persiane in alluminio e n° 4 zanzariere laterali. Si ritiene corretta, dunque, l'adozione del più recente Prezziario “Calabria LL.PP. 2023”
e, per le voci non riscontrabili nel precedente, del Prezziario DEI Recupero – I Semestre 2023, trattandosi di Listini Prezzi ufficialmente riconosciuti e difficilmente screditabili. Si riporta in All. n.
5 il computo metrico relativo ai precedenti punti, il cui costo complessivo è stato stimato in: €
3˙269,60 (inclusa IVA al 22%). I criteri di quantificazione utilizzati consistono nella determinazione della spesa necessaria ad eliminare i danni lamentati”.
Alla luce di tutto quanto argomentato, si ritengono meritevoli di accoglimento le domande formulate dall'attore con riguardo alla sostituzione e/o riparazione, come specificate alla luce delle risultanze della ctu, nonché, sulla scorta di queste ultime e del compendio probatorio in atti, la spiegata domanda risarcitoria, formulata dall'attore “in ogni caso”.
Va evidenziato che: “nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano
14 eliminati a spese dell'appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931
c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi” (Cass. civ. n. 24305/2017); “la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto”
(Cass. civ. n. 21327/2018).
Come tratteggiato dal ctu, fermi i vizi accertati, “gli infissi e le persiane conservano complessivamente la propria funzionalità, fatta eccezione per la persiana della camera da letto matrimoniale, che presenta un difetto nella chiusura delle due ante”. Il teste sig. ha Testimone_2
confermato che gli infissi della cucina dal lato esterno non arrivavano al fermo persiana e che, quando tirava vento forte e c'era pioggia, poiché non si chiudeva bene la finestra, si verificavano delle infiltrazioni di acqua nella camera da letto di , precisando che le fotografie che gli Parte_1
venivano mostrate erano relative ai lavori eseguiti nell'abitazione di . Su domanda, a Parte_1
prova contraria, di parte convenuta dichiarava di aver visto ciò, perché erano entrati insieme a sua suocera e aveva visto l'acqua per terra.
Anche il teste sig. ha confermato che, quando tirava vento e c'era pioggia, poiché Testimone_1
non si chiudeva la finestra, si verificavano delle infiltrazioni di acqua nella camera da letto di Parte_1
[...]
Sussistendo i presupposti per la valutazione equitativa del danno, si ritiene congruo, alla luce del materiale probatorio in atti, quantificarlo nella somma complessiva di € 300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00, con attribuzione all'avv. Angelo Capano.
Le spese di CTU sono altresì poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1582/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
15 1) accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per la non perfetta esecuzione dell'opera commissionatale, condanna la stessa, in p.l.r.p.t., alla riparazione e/o alla sostituzione degli infissi de quo, come specificate nella relazione di CTU espletata;
2) condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., al risarcimento del danno, in favore dell'attore, quantificato equitativamente nella somma complessiva di € 300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in € 139,23 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Capano.
4) pone le spese di CTU a carico della convenuta, in p.l.r.p.t.
Paola, lì 16.6.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1582/2021 R.G., avente ad oggetto: altri contratti d'opera
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 CodiceFiscale_1
Capano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo
(CS), Via G. Fortunato n. 116, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Chianello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), via Bernardino Telesio, n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 18.11.2021 e ricevuto in data 23.11.2021, come da avviso di ricevimento allegato, il sig. conveniva, innanzi Parte_1
al Tribunale di Paola, la ditta , in persona del legale rappresentante p.t., deducendo CP
che: l'attore commissionava alla ditta la fornitura e il montaggio di infissi per la sua CP abitazione, per l'importo complessivo di euro 5.200,00; gli infissi sono stati montati in data
21.11.2020 e lo stesso giorno parte attrice ha provveduto al saldo di quanto dovuto ma, una volta fatto rientro a poiché lavora fuori sede, riscontrava l'esecuzione dell'opera insoddisfacente e per CP_2
1 nulla conforme a quanto pattuito e la non perfetta esecuzione dell'opera da parte della convenuta, che ha causato una serie di problemi;
le zanzariere sono state montate storte;
è stato inserito uno spessore in plastica che si aggiunge per far chiudere le finestre in camera da letto;
era stata promessa, con l'aggiunta di euro 200,00 in più rispetto a quanto preventivato, la realizzazione di una doppia cottura, ma la pellicola è raggrinzita ed è visibile a occhio nudo, anche quella della persiana esterna del balcone risulta raggrinzita ed esteticamente per nulla gradevole;
una delle finestre montate in alto è sporca di vernice rossa che non si rimuove;
gli infissi della cucina dal lato esterno non arrivano al fermo persiana;
la finestra della camera da letto è stata montata con spessore alla battuta e quindi si chiude bene solo con un fermo di plastica in silicone che è stato montato al battente della soglia, dunque, non chiudendosi la finestra, ci sono infiltrazioni di acqua, come documentato dal materiale fotografico;
è evidente la non perfetta esecuzione dell'opera realizzata dalla che Controparte_1 ha causato i danni lamentati dall'attore, ben visibili ad occhio nudo, ossia la presenza di imperfezioni grossolane per un montaggio di infissi non a regola d'arte e senza aver adottato sistemi ad hoc per evitare il malfunzionamento dei meccanismi di chiusura;
l'attore, in data 29.11.2020, non appena rientrato a presso la sua abitazione, inviava un messaggio vocale al sig. CP_2 CP
lamentando una serie di problemi ed avente il seguente contenuto: “caro , ho visto i lavori che CP
avete fatto e sinceramente non mi sono piaciuti, perché le zanzariere sono storte, questo il primo, poi ti ho mandato l'altra foto della camera da letto, dove praticamente mio padre glielo disse però loro hanno voluto fare di testa propria, hanno messo tipo quello che hai visto in foto, uno spessore per far chiudere la finestra e questo deve assolutamente sparire. Un'altra cosa, mi avevi detto che con 200 euro in più mi avresti fatto la doppia cottura al forno etc. … le sto vedendo e sembra che se stia venendo la pellicola che è sopra sembra tutta raggrinzita …”; nessun effetto sortiva e né tantomeno aveva alcun riscontro la raccomandata del 16.12.2020 con la quale si chiedeva alla ditta convenuta un intervento presso l'abitazione dell'attore per risolvere i lamentati inconvenienti.
L'attore, pertanto, domandava, in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per la non perfetta esecuzione dell'opera commissionatale, condannarla alla riparazione e/o alla sostituzione degli infissi de quo;
in via subordinata, dichiarare risolto il contratto per inadempimento da parte della ditta condannandola conseguentemente alla CP
restituzione del prezzo pagato di euro 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, quantificati ex art. 1226 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Angelo Capano.
2 Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 7.3.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva, disattesa ogni contraria CP
istanza ed eccezione, per i motivi esposti, respingersi in toto la domanda giudiziale avversamente proposta, accertando che nessuna responsabilità può essere imputata alla convenuta, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, espletata CTU, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dal compendio probatorio in atti la vicenda contrattuale intercorsa tra il sig. e la Parte_1 [...]
risulta essersi articolata nel seguente modo. CP
Il sig. ha commissionato alla ditta la fornitura e il montaggio di infissi Parte_1 CP
da installare presso la propria abitazione, sita nel Comune di (vedasi fattura n. FPR 4/20 del CP_2
4.02.2020, relativa all'acconto fornitura infissi con persiana tinta legno e infisso esterno taglio termico. Intervento di manutenzione straordinaria ex art. 16-bis DPR 917/86 e Succ. Modif. Cila prot.
n. 5630 del 4.10.2019 – Unità immobiliare sita nel Comune di in Via Rosario, dell'importo CP_2
totale di euro 1.575,00 e fattura n. FPR 24/20 del 21.11.2020, relativa al saldo fattura per intervento di manutenzione straordinaria ex art. 16-bis DPR 917/86 e Succ. Cila prot. n. 5630 del Per_1
4.10.2019 – Unità immobiliare sita nel Comune di in Via Rosario, dell'importo totale di euro CP_2
3.900,00).
In data 21.11.2020, gli operai della ditta si recavano presso l'abitazione del sig. CP
, impossibilitato a presenziare per motivi di lavoro, e realizzavano i lavori Parte_1
commissionati, alla presenza del padre.
Saldato immediatamente il prezzo pattuito come corrispettivo, l'attore rientrava in casa, due giorni dopo il montaggio, ossia il 23.11.2020 e, riscontrati diversi difetti e malfunzionamenti, se ne doleva con il sig. , tramite un messaggio vocale e l'invio di diverse foto. CP
È in atti la trascrizione di tale messaggio vocale con il quale il sig. contestava il montaggio CP
delle zanzariere, che non erano state collocate dritte ed il fatto che, nonostante il padre avesse più volte mostrato perplessità in fase di montaggio, gli operai avessero comunque proseguito in modo errato.
Le medesime rimostranze venivano comunicate con missiva datata 16.12.2020, inoltrata a mezzo racc. a/r ricevuta in data 13.1.2021, come da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento allegato, indirizzata alla ditta con la quale il sig. , per il tramite di proprio CP Parte_1
procuratore, deducendo di aver commissionato alla precitata ditta la fornitura e il montaggio di infissi
3 per la sua abitazione, per l'importo complessivo di euro 5.200,00, corrisposti in data 21.11.2020, lamentava i vari difetti nelle opere commissionate, invitando, dunque, la ditta ad intervenire per risolvere gli inconvenienti lamentati, pena l'azione per ottenere il risarcimento del danno.
L'attore nel testo della mail precisa all'avvocato Capano che il messaggio inviato il 29.11.2020, ricevuto lo stesso giorno, veniva ascoltato il 6.1.2021. Inviava, poi, le foto delle conversazioni e il file audio del messaggio trascritto. Negli allegati screenshot dei messaggi risulta l'invio delle foto fatte agli infissi e dei difetti rilevati.
Occorre chiarire che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, in sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001), la Suprema Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che –qualora il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore – l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del
04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
Diverso, però, è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia per le difformità e vizi dell'opera.
In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita – ma il principio
è stato espressamente esteso, per identità di ratio, anche all'appalto - si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento.
Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668
c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata – vale a dire,
4 per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi.
La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025, secondo cui “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”).
Come evidenziato dalla citata pronuncia, “aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità
e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché
l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n.
7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del
13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013;
Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012). Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025).
Invero, nel caso di specie, la non corretta esecuzione dei lavori, oltre ad essere stata documentalmente provata dall'attore e risultata dall'espletata istruttoria, non è mai stata negata dalla ditta convenuta, la quale ha asserito di aver informato il committente delle difficoltà di inserire correttamente gli infissi,
a causa della scelta del committente di mantenere dei telai obsoleti, ma che lo stesso committente
5 aveva accettato il rischio ed aveva insistito nella realizzazione ed installazione di nuovi infissi, mantenendo i vecchi telai e le vecchie soglie.
A rendere impossibile la perfetta esecuzione dei lavori sarebbe stata, inoltre, secondo quanto sostenuto dalla convenuta, anche la circostanza che l'immobile fosse, contestualmente, sottoposto ad altri interventi di ristrutturazione.
La ditta convenuta, a sostegno di quanto asserito, ha prodotto dei preventivi, scritti a penna, dove sono riportati, in maniera confusa e poco chiara, i dettagli delle opere da realizzare, gli importi, gli estremi poi riportati nelle fatture “Intervento di manutenzione straordinaria ex art. 16-bis DPR 917/86
e Succ. Modif. Cila prot. n. 5630 del 4.10.2019 – Unità immobiliare sita nel Comune di in CP_2
Via Rosario”. I preventivi sono stati redatti e intestati a , corredati dalla c.d. “Lista Parte_1
Verifica”.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale, oltre a smentire che, all'epoca dei fatti, Pt_1
l'immobile de quo fosse nella fase finale di una ristrutturazione edilizia, negava altresì di aver preferito lasciare i telai vecchi.
L'attore negava altresì che il committente era stato reso edotto delle difficoltà oggettive dettate dalla presenza dei vecchi telai e soglie e della possibilità che l'opera non sarebbe mai potuta venire a regola d'arte e che il committente, informato degli oggettivi problemi realizzativi legati al mantenimento dei vecchi telai e delle vecchie soglie, inadatti ad ospitare gli infissi di nuova realizzazione, accettava ugualmente i preventivi ed insisteva nella commessa.
Il predetto interrogato confermava, invece, che le vecchie persiane erano già installate ed il committente chiedeva di smontarle e di realizzarne altre identiche nelle misure, ma di un colore diverso.
Parte convenuta, in sede di interrogatorio formale, oltre a negare totalmente la versione dei fatti per come narrata dall'attore, riferiva che gli operai avessero addirittura ricevuto dei complimenti dal padre, sig. . Testimone_1
Tuttavia, tale circostanza veniva smentita esplicitamente dal sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 14.02.2024, padre dell'attore, fisicamente presente al momento del montaggio, il quale ha affermato di aver detto agli operai che alcune cose non andassero bene, ossia le zanzariere della camera da letto e la finestra, che non si chiudeva bene e altresì dal teste sig. , cognato Testimone_2 di , il quale, nei giorni immediatamente successivi, si era recato presso l'abitazione e Parte_1
aveva notato tutte le criticità lamentate dall'attore.
Il teste , avendo lavorato personalmente in quell'occasione, ha riferito che il sabato, a Testimone_3
lavoro completato, lui e gli altri operai avevano chiesto al padre del cliente (cliente che era assente) se andassero bene i lavori, in quanto c'era stato il problema per le zanzariere perché dato che non
6 erano state cambiate né le soglie, né i telai avevano dovuto adattare le zanzariere. C'era una zanzariera di una finestra piccola che, dato che il vecchio telaio stringeva al centro, non scendeva e si bloccava e quindi avevano dovuto accorciarla sul posto.
Il teste confermava altresì che le vecchie persiane erano già installate ed il committente chiedeva di smontarle e di realizzarne altre identiche nelle misure, ma di un colore diverso e che, rispetto ai preventivi mostratigli, vedeva solo la firma del sig. CP
Il teste sig. , operaio serramentista, riferiva che, quando i suoi due ex colleghi Testimone_4
erano andati insieme a lui il sabato mattina sul posto, loro gli avevano hanno fatto notare “queste problematiche che c'erano”, ipotizzando che il committente fosse stato avvisato, in quanto poi le problematiche le avevano riscontrate e avevano cercato di risolvere, facendole notare ad un signore anziano che era presente, che doveva essere il padre.
La presenza di vizi nell'opera realizzata, relativa alla fornitura e al montaggio degli infissi ad opera della ditta di , è stata suffragata dal CTU, il quale, nell'esaminare la documentazione CP
in atti, ha, in primo luogo, rilevato che il preventivo risultava scritto a mano libera, nonché molto confusionario. Premesso ciò, il CTU, effettuato il sopralluogo in data 18/03/2024, ha poi elencato i vari difetti riscontrati negli infissi dei vari ambienti, procedendo alla seguente elencazione: “CUCINA
E SOGGIORNO – APERTURA FINESTRA A BALCONE A DOPPIA ANTA - Persiana – Almeno n°
3 barre con pellicola difettosa (raggrinzimento della pellicola con effetto legno) – l'anta della persiana – lato destro visto dall'interno - non si fissa al muro (non arriva al fermo persiana) –
Supporto zanzariera agganciato con viti non idonee, comunque non siliconata - Zanzariera non fissata lungo il lato destro (visto da lato interno), in quanto scorre la guida … LOCALE WC –
APERTURA FINESTRA AD UNICA ANTA - Infisso vetrato – la cerniera superiore presenta difetti estetici di superficie – … - APERTURA FINESTRA A BALCONE A Parte_2
DOPPIA - Infisso vetrato – piccola macchia di vernice rinvenibile lungo il supporto superiore Pt_3 dell'infisso – Persiana – Almeno n° 5 barre con pellicola difettosa (raggrinzimento della pellicola con effetto legno) … - Zanzariera non allineata (ovvero montata storta rispetto alla persiana ed all'infisso interno) – – APERTURA FINESTRA A DOPPIA Parte_4
ANTA - Persiana – Almeno n° 2 barre con pellicola difettosa (raggrinzimento della pellicola con effetto legno) - Persiana – montata con spessore battuta in presenza di un fermo di plastica o in silicone, comportando una chiusura non ermetica dell'oscuramento – … Da notare come la stragrande maggioranza dei difetti riscontrati nelle opere della ditta appaltatrice interessino le persiane esterne (dispositivi di oscuramento) e le zanzariere. Nel primo caso, trattasi quasi sempre di difetti prettamente estetici lungo la superficie effetto “legno” delle barre di alluminio che compongono le persiane, tranne nell'ultima camera (stanza da letto doppia), ove si sono riscontrati
7 nondimeno difetti nel montaggio. Nel secondo caso, si sono riscontrati difetti di montaggio delle zanzariere, in alcuni casi non fissati, oppure fissati in modo disallineato. Ad ogni modo, bisogna precisare che gli infissi e le persiane conservano complessivamente la propria funzionalità, fatta eccezione per la persiana della camera da letto matrimoniale, che presenta un difetto nella chiusura delle due ante”.
Il Consulente, poi, nel rispondere al quesito del Giudice, relativo all'eziologia dei difetti riscontrati, ha affermato: “le cause dei difetti rinvenuti nell'installazione degli infissi, in modo più specifico le persiane e le zanzariere, si distinguono principalmente in due categorie: difetti di produzione e difetti di montaggio/posa. Si riporta di seguito l'elenco esaustivo delle tipologie di inconvenienti lamentati
e le relative cause responsabilità. A) Pellicole difettose alle persiane. I difetti di produzione sono imputabili alla fornitura di campioni difettati, circostanza questa che può sempre capitare nel contesto di una produzione di tipo industriale. Nel caso di fattispecie, l'Azienda fornitrice dei pezzi
(che, come da preventivo, dovrebbe essere identificabile nella “Italbacolor S.r.l.”) dovrebbe aver fornito alla alcuni campioni di barre difettose (in sostanza difetti di Controparte_1
verniciatura - sublimazione), che non si potrebbero pertanto assolutamente porre in vendita al dettaglio ad un privato, nella formazione di una persiana o un infisso. Infatti, non si comprende davvero come sia stato possibile che la in questione non si sia accorta di cotali difetti (tra CP
l'altro evidenti da un semplice controllo) nei campioni ordinati e non abbia di conseguenza richiesto, all'azienda produttrice dei pezzi, la loro immediata sostituzione. Da una semplice presa visione ad occhio nudo degli spezzoni con pellicola difettosa, la ditta appaltante avrebbe dovuto semplicemente avvalersi della garanzia alla consegna delle barre: probabilmente l'azienda produttrice ne avrebbe CP_ disposto l'immediata sostituzione, riconoscendone i difetti. Al contrario, la resistente ha comunque posato le persiane nonostante gli evidenti difetti superficiali alle pellicole. Oltretutto, sebbene tali difetti estetici non pregiudichino nella sostanza la funzionalità dei sistemi oscuranti, non sono assolutamente ritenuti idonei alla vendita e inoltre ne deturpano irrimediabilmente l'aspetto, perdendo la caratteristica di nuova fabbricazione. Pertanto, la causa dei difetti alle pellicole delle persiane è da ascriversi unicamente ad una chiara negligenza della ditta appaltante, che non ha provveduto a chiedere la sostituzione delle barre difettose prodotte dalla ditta fornitrice. B)
PERSIANA NON RICHIUDIBILE AL FERMO ESTERNO SULLA PARETE. Gli operai della ditta anno installato il classico e consueto grillo ferma imposte, nonché la classica maniglia CP
standard, disattendendo totalmente alle problematiche specifiche di cantiere. Tale tipologia di difetto rientra di diritto in quelle di montaggio/posa … Ne consegue che tale difetto di posa sia da correlarsi perlopiù alla totale assenza della fase di progettazione dell'intervento, da porsi sempre e ad esclusivo carico della ditta che effettua i lavori richiesti. C) COLLEGAMENTO ZANZARIERA AL SUPPORTO
8 NON IDONEA … Anche in questa circostanza si può considerare un difetto di montaggio. D)
ZANZARIERA NON ALLINEATA O NON FISSATA AL SUPPORTO SU UN LATO. Lungo l'infisso della zona giorno è stata installata una zanzariera che risulta non fissata al supporto laterale e pertanto scorre lungo il lato destro (visto dall'interno); inoltre lungo l'infisso della camera da letto singola, la zanzariera risulta fissata ma non allineata rispetto alla soglia e alla persiana, tanto da misurare distanze differenti da un lato e dall'altro. … Anche in tale circostanza si ritiene che il serramentista abbia semplicemente saltato la fase di “progettazione”, o comunque non ha dimostrato la dovuta esperienza, in quanto esistono semplici accorgimenti tecnici per ovviare al problema, senza dover montare male o storta una zanzariera. Sarebbe stato ad esempio molto utile, anche in questo caso, sostituire la maniglia standard con una maniglia ribassata (cft. immagini esplicative alle pagg.
9-10), riducendo sensibilmente lo spazio di ingombro della maniglia ed evitando così che urtasse alla zanzariera. Anche in tale circostanza si registra un difetto di posa, in quanto le problematiche evidenziate potevano facilmente risolversi adottando adeguati accorgimenti tecnici e quindi non possono considerarsi come attenuanti. E) CERNIERA SUPERIORE DELL'INFISSO VETRATO CON
DIFETTI ESTETICI …anche in tal caso il serramentista avrebbe dovuto controllare lo stato dei pezzi
e dei vari accessori prima di montarli, scartando quelli difettosi e richiedendone la sostituzione qualora fossero di nuova produzione. In tutti i casi il difetto di produzione non scagiona la ditta appaltatrice dalle responsabilità nel montaggio di elementi che contengono difetti a qualsiasi titolo, che li rendono non idonei alle condizioni di vendita al dettaglio. F) MACCHIA DI VERNICE
INDELEBILE SULL'INFISSO VETRATO. Tale inconveniente non può essere identificabile né come un difetto di produzione, né tantomeno come un difetto di posa, trattandosi della semplice applicazione accidentale di una vernice di colore rosso sull'infisso montato. A parere dello scrivente, in questo caso, non ci sono prove certe che la vernice sia stata posta in opera dalla CP
che a rigor di logica non ha dovuto utilizzare alcun tipo di vernice per gli interventi di messa in opera eseguiti.
Considerato che
gli infissi sono stati montati durante ulteriori interventi di ristrutturazione dell'immobile, non si può escludere che la macchia di vernice provenga da altre lavorazioni estranee alla ditta Diversamente, si dovrebbe provare che la vernice era già presente già all'atto CP
del montaggio. In via definitiva, a meno di prove tangibili, la responsabilità della macchia di vernice non può essere addebitata al serramentista. G) PERSIANA NON PERFETTAMENTE
RICHIUDIBILE …la persiana della camera da letto matrimoniale difetta di una chiusura non ermetica, in quanto i due pannelli che compongono la persiana non sono perfettamente allineati e pertanto non chiudono adeguatamente al battente della soglia. Come si vede dalla prima immagine, il serramentista ha adottato un accorgimento inusuale nel tentativo di distanziare i pannelli dal battente della soglia in fase di chiusura, così da farli coincidere con il foro applicato sul davanzale:
9 tale accorgimento è consistito nell'applicazione di un fermo di plastica o in silicone. In tale circostanza, il difetto di posa è ben più grave, in quanto non consente di fatto la perfetta chiusura della persiana …, che per normativa dovrebbe essere garantita, perdendo di fatto i requisiti essenziali di tenuta al vento e comunque anche all'acqua in caso di condizioni atmosferiche avverse, poiché le ante battono male sulla soglia. …nel caso di specie, in caso di forti piogge con vento,
l'acqua potrebbe infiltrarsi attraverso la persiana che non è richiudibile ermeticamente, non garantendo quest'ultima funzione. …Tuttavia, è bene precisare che il preventivo sottoscritto dalle
Parti, tra l'altro scritto a mano e non molto chiaro, non riferisce di alcuna assunzione di responsabilità dell'Attore sui difetti di posa per la non sostituzione dei pretelai esistenti, sebbene risulti che la loro sostituzione non fosse compresa nel preventivo… è emerso che il pretelaio esistente di cui trattasi è “fuori piombo”, ovvero “fuori squadro”: … il pretelaio non è perfettamente allineato alla verticale e quindi risulta storto, vale a dire fuori asse. Ciò avrebbe comportato un non corretto montaggio del telaio della persiana, e di conseguenza una posa non a regola d'arte. ... un intervento più radicale, che coinvolga anche la parte muraria delle spallette, sarebbe auspicabile per ottenere risultati ottimali. Certamente si sarebbe quindi potuto sostituire, insieme all'infisso e la persiana, anche il vecchio telaio, effettuando una posa in opera con rimozione totale di tutti gli elementi precedenti e fissaggio delle nuove componenti nel vano predisposto. La modalità alternativa, che impone il riutilizzo del vecchio controtelaio e delle soglie esistenti, potrebbe causare delle problematiche che vanno scongiurate proprio durante la fase di montaggio, facendo attenzione ad ogni dettaglio ed evitando di nascondere o coprire eventuali dispersioni o disallineamenti tra la cornice, il controtelaio ed il telaio. In tale circostanza, esistono adeguati accorgimenti e soluzioni tecniche che consentono ad ogni modo una posa corretta e a regola d'arte: anche se il controtelaio non era a piombo, il telaio della persiana andava montato comunque a piombo, compensando con un angolare di alluminio dello stesso colore, oppure raccordando lo spazio che rimane tra l'infisso
e la parete con piattine e silicone. Sicuramente mettere l'angolare di compensazione dello stesso colore dei serramenti sul controtelaio (o pretelaio) è la soluzione più semplice perché, oltre al fattore estetico, permette di montare il telaio perfettamente a piombo, assicurando che l'anta batta correttamente in chiusura lungo la soglia. Per quanto concerne invece la soglia esistente, nulla toglie che è sempre possibile riempire il foro applicato per il vecchio infisso con adeguata stuccatura o altro materiale idoneo e creare un nuovo foro per consentire la corretta chiusura a battente, tale da garantire l'ermeticità della persiana e quindi la perfetta tenuta al vento, specie quanto misto alla pioggia. Ne consegue infine che, nonostante sia consigliabile la sostituzione del vecchio pretelaio e della soglia esistente con il fissaggio di componenti nuovi, ciò non toglie che sarebbe stato sempre possibile adottare soluzioni tecniche adeguate a garantire la posa delle persiane e delle zanzariere
10 secondo la perfetta regola dell'arte. Pertanto, si ritiene, per tutte le ragioni esposte e per le analisi eseguite, che i lavori commissionati dal Sig. alla non sono stati Pt_1 Controparte_1 eseguiti a regola d'arte in riferimento, più in generale, alle persiane ed alle zanzariere, eccezion fatta per la persiana del locale WC. I difetti di produzione (pellicola rovinata su alcune barre delle persiane, cerniera di un infisso con alterazioni cromatiche e problemi estetici) non hanno alcuna attinenza con le caratteristiche strutturali dell'immobile, si configurano piuttosto come un difetto di fabbrica e pertanto non dovevano essere montati, in quanto non idonei alla vendita. I difetti di posa
/ montaggio non possono essere riconducibili semplicisticamente alla mancata sostituzione dei telai
e delle soglie già esistenti al momento dell'esecuzione dei lavori, sebbene sarebbe stato un intervento idealmente opportuno quello di sostituirle, in quanto si poteva e doveva comunque eseguire degli interventi rispettosi della regola dell'arte, atti a garantire i livelli prestazionali minimi di legge, come ad esempio la tenuta al vento delle persiane (norma UNI 13659), adottando scelte progettuali e soluzioni tecniche adattabili al caso di specie”.
Il CTU, poi, nel procedere alla quantificazione dei danni relativi ai difetti riscontrati ha affermato:
“Fatta eccezione solo per la macchia di vernice riscontrata lungo l'infisso vetrato del bagno, di cui non si ha preciso riscontro di responsabilità del serramentista, per tutti gli altri inconvenienti lamentati è stato accertato che i danni subiti dall'Attore sono indubbiamente riconducibili a difetti
d'opera di due differenti tipologie, ovvero difetti di produzione (di fabbrica) e difetti di posa / montaggio”.
A seguito delle osservazioni mosse dal difensore di parte convenuta, il CTU, nel passare in rassegna le medesime questioni, in risposta alle stesse afferma, in sede di conclusioni, che “si deve ribadire che l'azione della ditta appaltatrice di eseguire lavori “in economia” non può e non deve essere utilizzata come attenuante, che possa giustificare difetti d'opera tali in alcuni casi da non garantire, oltretutto, nemmeno i livelli prestazionali mini mi prescritti dalle normative di settore”.
Dunque, alla luce dell'espletata istruttoria, i vizi denunciati dall'attore entro il termine di cui all'art. 1667 c.c., ossia entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, riconducibili a difetti d'opera di due differenti tipologie, ovvero difetti di produzione e difetti di posa/montaggio, risultano provati e, peraltro, mai smentiti dalla ditta convenuta, la quale ha attribuito l'esistenza di tali difetti alla mancata sostituzione dei telai e alle interferenze causate dal contestuale svolgimento di altre opere di ristrutturazione sull'immobile.
Il prestatore, dunque, ha attribuito la non perfetta realizzazione dell'opera alla ingerenza del committente, che avrebbe interferito in modo sostanziale nelle modalità esecutive, dettando istruzioni vincolanti e limitando la sua discrezionalità operativa, rendendolo un semplice esecutore materiale.
11 In tal caso, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difetti dell'opera (art. 1667 c.c.) può essere esclusa solo a fronte di specifiche condizioni: sarebbe stato necessario, infatti, che lo stesso avesse dimostrato di aver sollevato obiezioni motivate rispetto alle indicazioni ricevute, nonché di aver evidenziato eventuali criticità esecutive e che l'esecuzione fosse proseguita unicamente per esplicita volontà e sotto responsabilità del committente.
Con sentenza n. 17819 del 22.6.2021 la Suprema Corte ha riconfermato un principio ormai consolidato secondo il quale, di fronte al comportamento ingerente del committente, l'appaltatore ha comunque il dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli;
egli infatti è sempre tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Nel confermare l'orientamento secondo cui l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, la Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice esecuzione secondo progetto e istruzioni del committente non solleva automaticamente l'impresa dalle proprie responsabilità.
La sentenza sottolinea il principio di bilanciamento tra l'autonomia professionale dell'appaltatore e l'intervento direttivo del committente, richiedendo in ogni caso una diligenza tecnica attiva da parte dell'impresa. Il mancato adempimento di quest'onere – ovvero l'assenza di una documentata opposizione alle direttive ricevute – comporta la piena imputabilità delle difformità realizzative all'appaltatore, anche in presenza di errori progettuali o ingerenze del committente.
Tuttavia, nemmeno le predette giustificazioni hanno trovato adeguato riscontro probatorio. In particolare: le fatture ed i preventivi prodotti dalla convenuta non menzionano espressamente la scelta del committente di non sostituire i telai;
tali documenti non sono firmati dall'attore e, dunque, non possono essere considerati accettati o condivisi dal medesimo;
nessuna prova testimoniale ha confermato in maniera univoca ed incontrovertibile che l'attore fosse consapevole dell'inidoneità dei telai o che avesse rifiutato la possibilità di inserirne di nuovi.
Al contrario, la prova testimoniale ha confermato che il padre dell'attore, il sig. , Testimone_1
avesse immediatamente riscontrato le criticità nell'esecuzione dei lavori ed ha confermato altresì
l'irregolarità nella posa, gli allineamenti approssimativi e le difficoltà di apertura e chiusura degli infissi.
In secondo luogo, sulla eccepita impossibilità dell'attore di contestare i vizi dell'opera, stante l'equivalenza tra l'intervenuto pagamento e l'accettazione dell'opera stessa, giova precisare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il pagamento dell'opera da parte
12 dell'attore non esclude il diritto alla denuncia dei vizi, che, peraltro, nella fattispecie de qua, il cliente non poteva effettuare al momento del montaggio, in quanto assente.
Dunque, il pagamento del corrispettivo non implica, di per sé, accettazione dell'opera siccome priva di vizi né costituisce rinuncia implicita ad agire per la relativa responsabilità.
Va aggiunto che “in tema di appalto, la norma di cui all'art. 1666, comma secondo, c.c. si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite” (Cass. civ. n. 13132/2003).
Quanto alle domande formulate dall'attore, in tema di appalto l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e/o dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo, specificamente prevista dall'art. 1668 c.c., senza identificarsi con questa, né è surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia.
Invero, il sig. ha domandato, in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità della Pt_1 convenuta per la non perfetta esecuzione dell'opera commissionatale, condannarla alla riparazione e/o alla sostituzione degli infissi de quo;
in via subordinata, dichiarare risolto il contratto per inadempimento da parte della ditta condannandola conseguentemente alla CP
restituzione del prezzo pagato di euro 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, quantificati ex art. 1226 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il comma 1 dell'articolo 1668 c.c. aggiunge che è "salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore".
L'articolo 1668 comma 1 prevede che il committente possa anche chiedere la risoluzione del contratto qualora i vizi o le difformità siano di notevole entità, tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Nel caso di specie, come da risultanze istruttorie e da relazione peritale d'ufficio, i vizi e le difformità riscontrati non si appalesano di entità tale da rendere le opere realizzate del tutto inadatte alla loro
CP_ destinazione, rendendosi adeguato e sufficiente condannare la convenuta alla riparazione e/o sostituzione delle predette opere affette da vizi, nei termini e nelle modalità prospettate dal ctu.
Sulla scorta della CTU espletata, “si riporta quindi di seguito l'elenco sintetico delle opere necessarie ad eliminare gli inconvenienti lamentati dal Committente e cagionati per responsabilità dell'Appaltatore:
INTERVENTI SULLE PERSIANE:
- Smontaggio di n° 3 persiane (cucina – camera da letto singola – camera da letto matrimoniale); -
Trasporto in stabilimento per smontaggio di almeno n° 10 barre difettose (si consideri che tali
13 tipologie di persiane e relative campiture lignee risultano ancora reperibili in commercio); - Nuovo ordine di sostituzione delle barre difettose con altre nuove della medesima tipologia e dimensione
(cft. tabelle inserite nel preventivo); - Taglio a misura delle nuove barre;
- Rimontaggio completo (in stabilimento) delle n° 3 persiane, inserendo le barre di sostituzione;
- Trasporto in cantiere e successivo rimontaggio in loco secondo la perfetta regola dell'arte (si deve adottare il profilo di compensazione per la persiana della camera da letto matrimoniale, oltre a riposizionare il foro lungo la soglia); - Sostituzione n° 6 maniglie tipologia standard di persiane (n° 2 per ogni persiana) con maniglie ribassate (cft. pag. 10); - Sostituzione (fornitura e lavorazione) di n° 2 grilli fermaimposte standard con modelli allungati, presso cucina / soggiorno (cft. pag. 9).
INTERVENTI SULLE ZANZARIERE:
- Smontaggio e rimontaggio completo a regola d'arte di n° 2 zanzariere (su cucina / soggiorno e camera da letto singola) – cft. kit accessori e schemi riportati alle pagg. 11-12 della presente trattazione.
INTERVENTI SU INFISSO INTERNO VETRATO:
- Smontaggio del pannello dell'infisso vetrato – locale WC;
- Sostituzione della cerniera superiore con altra esente da difetti;
- Rimontaggio pannello.
La stima del costo di detti interventi, tali da poter essere eseguiti secondo la regola dell'arte, deve prendere in considerazione gli attuali costi medi di mercato stabiliti da prezziari ufficiali, sebbene si dovranno effettuare alcune approssimazioni … A riguardo delle cifre proposte nel preventivo, a rigor di giustizia si deve anche far presente che l'importo degli interventi contrattualizzato tra le Parti, pari ad € 5˙200, è decisamente sottostimato rispetto ai prezzi medi di mercato per la realizzazione di
n° 4 infissi vetrati a taglio termico e a tenuta energetica, n° 4 persiane in alluminio e n° 4 zanzariere laterali. Si ritiene corretta, dunque, l'adozione del più recente Prezziario “Calabria LL.PP. 2023”
e, per le voci non riscontrabili nel precedente, del Prezziario DEI Recupero – I Semestre 2023, trattandosi di Listini Prezzi ufficialmente riconosciuti e difficilmente screditabili. Si riporta in All. n.
5 il computo metrico relativo ai precedenti punti, il cui costo complessivo è stato stimato in: €
3˙269,60 (inclusa IVA al 22%). I criteri di quantificazione utilizzati consistono nella determinazione della spesa necessaria ad eliminare i danni lamentati”.
Alla luce di tutto quanto argomentato, si ritengono meritevoli di accoglimento le domande formulate dall'attore con riguardo alla sostituzione e/o riparazione, come specificate alla luce delle risultanze della ctu, nonché, sulla scorta di queste ultime e del compendio probatorio in atti, la spiegata domanda risarcitoria, formulata dall'attore “in ogni caso”.
Va evidenziato che: “nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano
14 eliminati a spese dell'appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931
c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi” (Cass. civ. n. 24305/2017); “la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto”
(Cass. civ. n. 21327/2018).
Come tratteggiato dal ctu, fermi i vizi accertati, “gli infissi e le persiane conservano complessivamente la propria funzionalità, fatta eccezione per la persiana della camera da letto matrimoniale, che presenta un difetto nella chiusura delle due ante”. Il teste sig. ha Testimone_2
confermato che gli infissi della cucina dal lato esterno non arrivavano al fermo persiana e che, quando tirava vento forte e c'era pioggia, poiché non si chiudeva bene la finestra, si verificavano delle infiltrazioni di acqua nella camera da letto di , precisando che le fotografie che gli Parte_1
venivano mostrate erano relative ai lavori eseguiti nell'abitazione di . Su domanda, a Parte_1
prova contraria, di parte convenuta dichiarava di aver visto ciò, perché erano entrati insieme a sua suocera e aveva visto l'acqua per terra.
Anche il teste sig. ha confermato che, quando tirava vento e c'era pioggia, poiché Testimone_1
non si chiudeva la finestra, si verificavano delle infiltrazioni di acqua nella camera da letto di Parte_1
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Sussistendo i presupposti per la valutazione equitativa del danno, si ritiene congruo, alla luce del materiale probatorio in atti, quantificarlo nella somma complessiva di € 300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00, con attribuzione all'avv. Angelo Capano.
Le spese di CTU sono altresì poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1582/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
15 1) accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per la non perfetta esecuzione dell'opera commissionatale, condanna la stessa, in p.l.r.p.t., alla riparazione e/o alla sostituzione degli infissi de quo, come specificate nella relazione di CTU espletata;
2) condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., al risarcimento del danno, in favore dell'attore, quantificato equitativamente nella somma complessiva di € 300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in € 139,23 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Capano.
4) pone le spese di CTU a carico della convenuta, in p.l.r.p.t.
Paola, lì 16.6.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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