Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili in grado di appello iscritte ai n. 5263 e 5414 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, vertenti tra
Arch. (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Sergio Nicola Aldo
Scicchitano appellante e appellato contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'opposizione a decreto ingiuntivo dagli avv.ti Stefano
Pucci e Paolo Scipinotti appellante e appellata contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cosco per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.5414/2021; contumace nel giudizio 5263/2021 appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12490/2021 emessa nei giudizi civili riuniti rubricati ai nn. 84794/2013, 60369/2015 e 45640/2016, pubblicata in data 21.7.2021.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 —— La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata “…Oggetto del giudizio 84794/2013 è l'opposizione proposta da vverso CP_1 il decreto ingiuntivo n.21785/2013 emesso dal Tribunale di Roma in favore di per CP_3 l'importo pari ad € 1.057.017,11 oltre accessori. Ha esposto a sostegno l'opponente tra l'altro: che essa aveva convenuto in giudizio ed il direttore dei lavori CP_1 CP_3 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Velletri chiedendo dichiarare risolto il contratto di appalto del 24.10.2012 intercorso tra le parti per i lavori nel cantiere ubicato in Grottaferrata e condannare i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di € 1.000.000; che sussisteva continenza dei giudizi;
che nel contratto era previsto il divieto della cessione del contratto nonché in caso di subappalto la
che a seguito di cedimento di struttura veniva disposto il sequestro del cantiere a seguito di infortunio sul lavoro di dipendente della ditta FO RO cui erano state subappaltate opere in violazione delle previsioni contrattuali;
che con missiva del
24.6.2013 essa comunicava alla Opera la sospensione dei lavori nonché con missiva del CP_1 giorno successivo la volontà di risolvere il contratto;
che era infondata la domanda avanzata col decreto ingiuntivo opposto avente ad oggetto il corrispettivo dei lavori svolti tenuto conto del minor importo previsto in contratto e che i lavori ivi previsti non erano stati completati;
che occorreva tener conto dei costi per il ripristino del cantiere disposti dal pubblico ministero in sede di dissequestro del cantiere stesso e dei danni conseguenti. Ha chiesto dichiarare continenza di giudizi, revocare il decreto opposto e condannare al risarcimento dei danni nella misura di € 1.000.000. CP_3
Si è costituita già deducendo tra l'altro: che il giudizio di Velletri CP_2 CP_3 menzionato da controparte era stato instaurato successivamente a quello presso il Tribunale di Roma;
che essa Opera non aveva subappaltato i lavori a terzi, limitandosi a reclutare maestranze in outsourcing, sistema non vietato dalla legge e di cui era a conoscenza, avendo CP_1 l'amministratore di sottoscritto il POS (Piano operativo di sicurezza) di Opera nel quale CP_1 erano indicate tutte le ditte presenti sul cantiere ivi compresa la ditta FO RO, con cui essa
Opera non aveva alcun contratto di subappalto;
che il sinistro verificatosi in cantiere era stato causato dal cedimento di struttura provvisoria interessante area di circa 40 mq a fronte dell'area complessiva di mq 2.000 oggetto dei lavori;
che era infondata la domanda di risarcimento danni avanzata;
che il corrispettivo richiesto con l'ingiunzione era indicato nei SAL 1 del 25.3.2013 e 2 del
22.6.2013 comprendenti i lavori effettivamente eseguiti a tali date;
che nel corso dei lavori a seguito delle intercorse nuove normative antisismiche era sorta la necessità di variante con lavori ulteriori rispetto a quelli indicati in contratto;
che sussisteva diritto di essa Opera al risarcimento dei danni in conseguenza dei benefici che avrebbe potuto ottenere dalla ritenzione dei lavori eseguiti CP_1 sul cantiere. Ha chiesto respingere l'opposizione, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non. Oggetto del giudizio 60369/2015 è la riassunzione operata da dinanzi a questo Tribunale CP_1
a seguito alla Sentenza 1973/2015 del Tribunale di Velletri che dichiarava la continenza della causa ivi proposta da nei confronti di e dell'arch direttore dei lavori, CP_1 CP_3 Parte_1 con quella sub n. 84794/2013 già introdotta dinanzi a questo Tribunale. Nel giudizio ivi originariamente proposto dinanzi alla Sezione distaccata di Frascati e poi transitato al Tribunale di
Velletri, sulla base di analoghe argomentazioni rispetto a quelle esposte nell'opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo sopra richiamate, chiedeva dichiarare risolto il contratto e condannare CP_3 nonché al risarcimento dei danni nella misura di € 1.000.000. Parte_1
Si è costituita in sede di riassunzione richiamando le contestazioni già avanzate alle CP_2 domande proposte da di cui ha chiesto il rigetto, chiedendo in via riconvenzionale condannare
CP_1 al corrispettivo dei lavori svolti per complessivi € 1.057.017,11. Si è altresì costituito in sede
CP_1 di riassunzione richiamando le contestazioni già avanzate alle domande proposte Parte_1 da in quanto non era ad esso riconducibile l'eventuale non rispetto delle pattuizioni
CP_1 contrattuali tra le parti, rilevando che era regolarmente presente il giorno del sinistro sul cantiere e che il cedimento si era verificato dopo l'orario di chiusura del cantiere e che nessuna responsabilità era ad esso ascrivibile, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nonché in via riconvenzionale subordinata condannare al pagamento della somma di € 64.882,62 quale corrispettivo
CP_1 dell'attività professionale svolta in favore della stessa. Entrambi i predetti giudizi, non ancora riuniti, venivano dichiarati interrotti in data 14.4.2016 a seguito dell'intercorso fallimento di CP_2
Con comparsa di riassunzione veniva successivamente iscritto a ruolo da il distinto CP_1 giudizio 45460/2016.
Si costituiva il che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_4 di riassunzione per omessa esposizione dei fatti controversi, nonché l'improcedibilità della domanda per mancata riassunzione nei modi di cui all'art. 305 c.p.c. essendo stata proposta riassunzione con iscrizione a ruolo di nuovo giudizio non necessaria e mancata proposizione al giudice del giudizio interrotto. Eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda di condanna avanzata nei confronti del fallimento in quanto l'art. 72 LF ammetteva la procedibilità dell'azione solo in caso abbia ad oggetto la risoluzione del contratto ma non anche quando venga avanzata domanda di risarcimento danni, contestando altresì le domande avanzate con richiamo alle precedenti difese della società in bonis.
In tale ultimo giudizio si svolgeva prolungata fase di valutazione delle eccezioni sollevate e successivamente lo stesso veniva trasmesso al Ruolo Generale per l'assegnazione alla medesima sezione degli altri due giudizi, potendosi pertanto procedere solo in data 26.6.2018 alla riunione dei due giudizi 60369/2015 e 45640/2016 al presente giudizio portante 84794/2013 ed alla valutazione complessiva delle istanze istruttorie, con successivo espletamento di consulenza tecnica di ufficio e spedizione in decisione dei giudizi riuniti...”.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso tra ed CP_1 CP_3
[...]
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 21785/2013 emesso in favore di CP_3
3) In accoglimento della domanda di pagamento somma avanzata con lo stesso decreto condanna al pagamento in favore del fallimento di della somma di € 381.646,76 CP_1 CP_2 oltre interessi legali dalla domanda.
4) Dichiara improcedibile la domanda di risarcimento danni avanzata da ei confronti CP_1 del fallimento di CP_2
5) Respinge la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
Pt_1
6) Dichiara compensate le spese del giudizio per metà tra ed il CP_1 Controparte_2
e condanna alla rifusione in favore del della restante parte CP_1 Controparte_2 che liquida in € 12.350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
7) Condanna lla rifusione in favore di delle spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in € 8.150,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Ciò premesso, per quanto riguarda le eccezioni proposte dal fallimento Opera di nullità e irritualità della riassunzione effettuata da CP_1 va considerato: che con comparsa di riassunzione notificata in data 15.6.2016 è stata effettuata da la riassunzione con citazione a udienza fissa dei due giudizi suindicati e relativa CP_1 iscrizione a ruolo del procedimento 45640/2016; che nel corpo di detta comparsa risultano chiaramente indicate entrambe le cause interrotte, con l'analitica descrizione delle vicende procedimentali delle stesse, risultando quindi non equivoca la volontà di riassunzione di entrambi i procedimenti e risultando altresì infondata l'eccezione di nullità dell'atto; che in tema di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e
305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l'estinzione del processo;
che tuttavia la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purché la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. - consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio - ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo (v. Cass. SU 27183/2007); che ciò si è verificato nel caso in esame, risultando correttamente effettuata sia l'iscrizione a ruolo del distinto procedimento 45640/2016 in forma cartacea, stante la deroga prevista in tal senso all'epoca per la fase introduttiva dinanzi a questo Ufficio, sia la riassunzione. Passando a considerare il merito ed iniziando dalle domande di risoluzione e risarcimento danni avanzata da va considerato: che la risoluzione viene basata sulla comunicazione del CP_1
25.6.2013 di risoluzione del contratto;
che in tale lettera comunicava la risoluzione facendo
CP_1 seguito alla lettera del giorno precedente in cui veniva formalmente disposta da la
CP_1 sospensione dei lavori ed avanzata specifica contestazione relativa alla presenza sul cantiere di ditta subappaltatrice, ciò che non era stato autorizzato come previsto contrattualmente;
che sulla base delle suindicate manifestazioni di volontà ha pertanto risolto il contratto per violazione di
CP_1 clausola risolutiva espressa quale rinvenibile nelle previsioni del contratto di appalto intercorso tra le parti, proponendo domanda di accertamento della intercorsa risoluzione. Opera d'altro canto ha contestato le domande indicando che non aveva subappaltato i lavori a terzi, limitandosi a reclutare maestranze in outsourcing, sistema non vietato dalla legge e di cui era a conoscenza, avendo
CP_1 l'amministratore di sottoscritto il POS (Piano operativo di sicurezza) di Opera nel quale
CP_1 erano indicate tutte le varie ditte presenti sul cantiere ivi compresa la ditta FO RO. In relazione a tali controdeduzioni va considerato: che il richiamo al meccanismo dell'outsourcing o esternalizzazione non appare dirimente nel caso in esame, occorrendo effettuare esame delle modalità e valutazione della natura delle attività svolte in relazione alla verifica di avvenuta pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di attività con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente o invece, come nel caso in esame, lo svolgimento di limitate prestazioni in relazione all'entità complessiva dell'opera (v. Cass. 6449/2020), risultando tra l'altro per stessa ammissione di la presenza sul cantiere di più
CP_1 ditte distinte da Opera, dovendosi conseguentemente ricondurre il rapporto con la ditta esterna allo schema negoziale dell'appalto. Per quanto riguarda l'ulteriore difesa di la quale ha dedotto CP_3 che aveva consentito tale rapporto con la ditta esterna, avendo l'amministratore di
CP_1 CP_1 sottoscritto il POS (Piano operativo di sicurezza) di nel quale erano indicate tutte le varie CP_3 ditte presenti sul cantiere ivi compresa la ditta FO RO, va rilevato che di tale ultima circostanza non ha fornito prova, non avendo depositato documentazione a sostegno né svolto CP_3 attività istruttoria;
che conseguentemente in assenza del suindicato dedotto rinvenibile consenso scritto da parte di come contrattualmente previsto, deve ritenersi operante la risoluzione
CP_1 comunicata da il giorno successivo alla sospensione dei lavori disposta dalla stessa a seguito
CP_1 di infortunio sul lavoro di dipendente della distinta ditta FO RO operante, conseguente a cedimento di impalcatura documentato in atti quale avvenuto sul cantiere, con accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione, venendo valutata in prosieguo la domanda avanzata da di risarcimento dei danni conseguenti al suindicato cedimento. Per quanto riguarda la
CP_1 domanda avanzata da azionata sia col decreto ingiuntivo opposto che in via riconvenzionale CP_3 dinanzi al Tribunale di Velletri, di pagamento di somma corrispondente al corrispettivo dei lavori effettuati, nel corso dell'istruttoria è stata disposta, anche in accoglimento della relativa istanza avanzata da per l'individuazione di dette opere, consulenza tecnica di ufficio. Sulla base degli
CP_1 accertamenti svolti e delle conclusioni, da condividersi in quanto basate su attento esame dei luoghi
e delle risultanze acquisiste, si è accertato: che ammonta all'importo di € 327.308,14 il corrispettivo delle opere eseguite da valorizzate percentualmente in base al prezzo contrattuale, da CP_3 cui vanno detratti € 16.771,87 corrispondenti all'importo per opere eseguite in misura incompleta valorizzate in base ai prezzi dei SAL parametrati al prezzo contrattuale, residuando € 310.536,27; che risultano effettuati altresì lavori extracontratto per l'importo complessivo di € 39.950,00; che risultano altresì effettuate lavorazioni aggiuntive a seguito di normativa antisismica nel frattempo adottata e di relativo adeguamento dei lavori già effettuati, opere valorizzate a misura con prezziario regionale per l'importo di € 31.160,50; che pertanto risulta sussistente il corrispettivo complessivo pari ad € 381.646,76 spettante in favore di Opera. Per quanto riguarda l'ulteriore domanda avanzata da Opera di risarcimento danni patrimoniali e non in conseguenza dei benefici che avrebbe CP_1 potuto ottenere dalla ritenzione dei lavori eseguiti sul cantiere, se ne deve escludere la configurabilità, con conseguente rigetto. ha altresì avanzato domanda di risarcimento danni conseguenti al suindicato cedimento sul CP_1 cantiere nei confronti di e di Per quanto riguarda tale domanda, tenuto CP_3 Parte_1 conto dell'avvenuta riassunzione per fallimento di deve ritenersi la stessa improcedibile nei CP_3 confronti della curatela del fallimento di in applicazione del disposto di cui all'art. 72 CP_2
LF. Per quanto riguarda detta domanda quale avanzata nei confronti del convenuto va Pt_1 considerato: che a mezzo della c.t.u. si è accertato che in data 20/06/2013 si verificava un crollo su una limitata porzione del solaio di copertura del Parcheggio interrato durante la fase di getto del conglomerato cementizio della soletta;
che il cedimento interessava una porzione di circa 137 mq di solaio su un totale di circa 2.024 mq, ovvero il 6,77% della superficie totale;
che devesi escludere, tenuto conto delle modalità del sinistro e della riconducibilità alle maestranze operanti, la responsabilità del convenuto con conseguente rigetto della relativa domanda. Il mancato Pt_1 accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del risulta inoltre assorbente in Pt_1 relazione alla domanda riconvenzionale subordinata dallo stesso avanzata per il pagamento in proprio favore di corrispettivo professionale. Sulla base di tutti i suesposti elementi, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento della domanda di pagamento somma azionata con lo stesso va condannata al CP_1 pagamento in favore del di € 381.646,76 oltre interessi legali dalla Controparte_4 domanda. Va altresì dichiarata improcedibile la domanda di risarcimento danni avanzata da CP_1 nei confronti nonché respinta la medesima domanda di risarcimento Controparte_4 avanzata nei confronti del convenuto Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell'esito Pt_1 complessivo delle domande ed eccezioni reciprocamente proposte, per disporre la compensazione delle spese del procedimento per metà tra d il con condanna CP_1 Controparte_2 di al pagamento della restante parte nell'importo che si liquida in dispositivo…” CP_1
§ 3 —Con atto di appello contenente un motivo, l'arch. impugnava la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava di condannare la al CP_1 pagamento di € 64.882,62 quale corrispettivo dell'attività professionale prestata dall'appellante in qualità direttore dei lavori presso il cantiere di Grottaferrata.
In data 13.1.2022 con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale contenente tre motivi si costituiva e domandava: in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva CP_1 della sentenza impugnata e di disporre la riunione dei procedimenti di appello instaurati autonomamente;
nel merito, di accertare l'infondatezza, l'illegittimità e l'inesistenza del credito vantato da e in ogni caso di dichiarare non dovuti gli importi relativi alle opere extra CP_3 contratto;
in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da CP_3
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1453 e 1656
[...]
c.c., di condannare il e l'arch. al risarcimento del danno in Parte_2 Parte_1 favore della nella misura di € 1.000.000,00 da determinarsi in corso di causa o in via CP_1 equitativa, in via subordinata di procedere alla conciliazione giudiziale delle rispettive pretese creditorie;
in via subordinata nel merito di rigettare le domande di parte appellante e del fallimento poiché infondate in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui l'appello venisse accolto, di compensare le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria di acquisire il fascicolo di primo grado.
In data 25.3.2022 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
Alla causa è riunita la causa n.5414/2014 introdotta da nei confronti di CP_1 Parte_1 che aveva proposto appello incidentale, e nella quale era costituito anche il Controparte_4 al solo fine di dare atto che era cessata la materia del contendere con a seguito di CP_1 intervenuto accordo conciliativo stragiudiziale. Le cause riunite sono state discusse oralmente all'udienza del 16.5.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenute in decisione ai sensi del terzo comma della suddetta disposizione.
§ 4 — L'appello di è articolato in un unico motivo. Pt_1
§ 4.1. - Con l'unico motivo, censura la sentenza di primo grado poiché il Giudice di prime Pt_1 cure avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato sulla domanda riconvenzionale formulata in primo grado. A tal proposito, l'arch, espone di essere creditore per complessivi € 64.822,62 di Pt_1 CP_1 per l'attività professionale svolta nei suoi confronti in qualità di direttore dei lavori del cantiere ubicato in Grottaferrata.
Tale circostanza non sarebbe neppure stata contestata da che, al contrario, avrebbe CP_1 riconosciuto implicitamente la pretesa nel momento in cui avrebbe formulato apposita eccezione di inadempimento del credito professionale ponendolo in compensazione con l'originaria domanda risarcitoria.
Il motivo è inammissibile.
Il tribunale non si è pronunciato sulla domanda in quanto proposta da in via subordinata, per Pt_1 l'eventualità che fosse accolta la domanda di nei suoi confronti. Il motivo di appello, per come CP_1 proposto, si basa quindi su un'errata lettura della motivazione della sentenza impugnata.
Tuttavia nel motivo può ravviarsi l'implicita riproposizione della domanda subordinata già formulata in primo grado, per il caso che sia accolto l'appello incidentale della società nei confronti del direttore dei lavori. Tale domanda sarà quindi esaminata all'esito dell'esame del terzo motivo dell'appello proposto da CP_1
§ 5 - L'appello di è articolato in quattro motivi. Di questi, il primo, il secondo e parte del CP_1 quarto riguardano il rapporto con il che, costituendosi in data 7.1.2022 nel giudizio Controparte_2
n.5414/2021, ha riferito di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con e ha chiesto darsi atto CP_1 della cessazione della materia del contendere, senza tuttavia allegare alcun documento a prova del riferito accordo. Per contro, non ha mai aderito alla richiesta del né ha CP_1 Controparte_2 confermato, negli atti difensivi successivi alla costituzione di quest'ultimo nel giudizio riunito, l'esistenza dell'accordo, ma ha tenuto fermi tutti i motivi di appello già formulati, che devono quindi essere esaminati.
§ 5.1. – Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado poiché il CP_1
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di non pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno nei confronti del a causa di una scorretta valutazione dei fatti rilevanti, un'illogica Controparte_2 motivazione ed una non corretta interpretazione dell'art. 72 l.f.
In particolare, espone che si sarebbe resa gravemente inadempiente al contratto di CP_1 CP_3 appalto oggetto della causa per aver violato l'art. 1656 c.c. e l'art. 5 dell'accordo, che pongono il divieto per l'appaltatrice di subappaltare le opere senza preventivamente comunicarlo alla committenza e senza aver ottenuto espressa autorizzazione circa le opere ed i lavori da far eseguire.
Inoltre, la subappaltatrice ditta di costruzione di FO RO avrebbe eseguito i lavori in assenza dei requisiti tecnici ed amministrativi nonché in assenza di qualsiasi di qualsiasi misura di sicurezza, il che avrebbe causato il cedimento dell'impalcatura in cui il lavoratore sig. aveva Parte_3 subito gravi danni.
Continua l'appellante incidentale sostenendo che tale inadempimento contrattuale da parte di CP_3 avrebbe causato considerevoli danni in capo alla committente, individuati nel danno emergente, pari all'esborso sostenuto o comunque al valore delle opere eseguite, oltre che nelle spese necessarie per rimuovere quanto di intralcio all'esecuzione a seguito del crollo verificatesi;
nel lucro perso in conseguenza del sequestro del cantiere, pari all'incremento patrimoniale netto che la società attorea avrebbe conseguito in ipotesi di puntuale e completo adempimento;
nel danno all'immagine patito a seguito del coinvolgimento in un procedimento penale e del nominato sequestro del cantiere, danni che vengono quantificati complessivamente in € 1.000.000,00.
A tal proposito, espone che il Giudice avrebbe erroneamente dichiarato di non potersi CP_1 pronunciare sulla richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 72 l.f., senza considerare che la domanda era stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e che, in ogni caso, la norma richiamata impedirebbe di far valere il risarcimento nel passivo della procedura fallimentare, ma non ostacolerebbe una pronuncia di merito di mero accertamento.
Il motivo è infondato. L'accertamento della risoluzione del contratto di appalto per effetto della comunicazione ex art.1456 c.c. della committente ll'appaltatore in data 25.6.2013 CP_1 CP_2 non è stato impugnato, per cui su di esso è sceso il giudicato, che investe anche il presupposto dell'inadempimento dell'appaltatore contestato dalla committente a in conformità alla CP_1 CP_3 clausola risolutiva espressa. Tuttavia, correttamente, il tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del CP_1 Controparte_4
L'art.72 comma 5 legge fall. stabilisce che la domanda di risarcimento del danno contestuale a una domanda di risoluzione contrattuale proposta prima della dichiarazione di fallimento debba essere proposta secondo le disposizioni di cui agli artt.92 e segg. legge fall, mediante insinuazione del credito al passivo. Dunque, la legge contempla espressamente l'ipotesi in cui il credito risarcitorio sia sorto prima della dichiarazione di fallimento del debitore e prescrive che sia fatto valere in sede fallimentare.
Viceversa, bene ha fatto il primo giudice a pronunciarsi sulla domanda di condanna già proposta da in sede monitoria e coltivata dalla curatela, perché la compensazione ex art.56 legge fall. CP_2 tra il credito della curatela e il credito risarcitorio di può essere fatta valere solamente in sede CP_1 fallimentare (Cass.S.U.n.23077/2004; sez.I, n.7967/2008; sez.II, n.18691/2014).
§ 5.2. – Con il secondo motivo, censura la sentenza laddove il Tribunale avrebbe CP_1 illegittimamente quantificato i danni nonché erroneamente valutato fatti e prove.
Sul punto, la società committente deduce che la pretesa creditoria avanzata da relativa ai SAL CP_3 di marzo e giugno 2013 sarebbe infondata perché priva di giustificazione causale, atteso che l'appaltatrice sarebbe stata inadempiente alle obbligazioni assunte, come sarebbe stato dimostrato dalla CTU disposta in primo grado.
Conclude sostenendo che, anche qualora le pretese dell'appaltatrice fossero parzialmente accolte, le stesse dovrebbero essere compensate con i danni subiti da CP_1
Il motivo è parzialmente fondato.
La risoluzione del contratto di appalto accertata dal tribunale ha effetto retroattivo ex art.1458 c.c., perché il contratto di appalto d'opera la cui esecuzione si protragga nel tempo non è un contratto a esecuzione continuata, per cui non si sottrae alla regola generale della piena retroattività degli effetti della risoluzione, quindi priva di titolo giustificativo le prestazioni eseguite dall'impresa in bonis.
Pertanto, la condanna della committente a pagare alla curatela del la CP_1 Controparte_2 somma di € 381.646,76 oltre interessi legali dalla data della domanda, pronunciata dal primo giudice in relazione al valore delle opere eseguite, va ricondotta all'obbligo della committente di pagare all'appaltatore l'equivalente pecuniario della dovuta restituzione delle prestazioni, non possibile in natura (Cass.n.22065/2022 e n.15707/2013). Ne consegue che non hanno pregio le doglianze dell'appellante che riguardano la mancanza di conformità rispetto al contratto della quantificazione operata dal c.t.u. delle opere contrattuali e degli adeguamenti alla normativa antisismica, da considerare come variazioni necessarie al progetto, dato che occorre tener conto unicamente del valore oggettivo delle lavorazioni eseguite, parametrato ai prezzi di mercato.
Si ritiene, invece, fondata la critica relativa alla inclusione nel valore delle opere eseguite di €
39.950,00 per lavori extra-contratto della cui autorizzazione da parte della committenza non è stata data prova scritta.
Pertanto la condanna nei confronti di va rideterminata nella minor sorte di € 341.696,77. CP_1
§ 5.3. Con il terzo motivo, censura la sentenza laddove il Giudice non ha accertato la CP_1 responsabilità risarcitoria del direttore dei lavori. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nell'accertare l'inadempimento in capo ad Opera e la sussistenza della violazione del divieto di subappalto, senza poi accertare una responsabilità in capo al direttore dei lavori derivante dall'omessa vigilanza sull'esecuzione delle opere.
A tal proposito, espone che la responsabilità in capo all'arch. sarebbe stata accertata CP_1 Pt_1 dalla CTU in cui emergerebbe che il direttore dei lavori avrebbe eseguito il proprio incarico senza la dovuta perizia. Tale scorretta esecuzione dell'incarico avrebbe comportato il cedimento di una porzione del solaio interessato ai lavori con conseguente ingente danno in capo all'appellante incidentale.
Infine, in relazione alla richiesta di pagamento formulata dall'arch. nel presente giudizio di Pt_1 appello, sostiene che l'inadempimento del direttore dei lavori e gli ingenti danni causati dallo CP_1 stesso escluderebbero il diritto al corrispettivo domandato.
Il motivo è infondato. L'infortunio fu causato dal crollo di una porzione del solaio di copertura del parcheggio durante la fase di getto della soletta e le ragioni probabili del crollo individuate dal c.t.u. sono il sottodimensionamento delle opere provvisionali di puntellatura e sostegno delle casseforme e/o errori nella fase di getto del conglomerato cementizio. Si tratta quindi di fattori causali strettamente inerenti all'organizzazione del lavoro nel cantiere, che esulano dalla sfera di controllo del committente e, per esso, del direttore dei lavori. Quest'ultimo, infatti, è un rappresentante del committente incaricato di vigilare sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello, mentre i destinatari delle norme antinfortunistiche – artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. n. 81 del 2008 e, precedentemente, artt.4 e 5
DPR n.547/1955 - sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti.
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del direttore dei lavori per violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro è configurabile ove risulti, in virtù di una specifica clausola del contratto di appalto, che al medesimo sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze, o, comunque, emerga, in concreto, che egli si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro nel cantiere (Cass.n.11684/2023).
Poiché la committente non ha mai dedotto di aver conferito all'arch. compiti eccedenti il Pt_1 controllo dell'esecuzione dei lavori conforme al progetto e alla regola dell'arte, mentre l'organizzazione del cantiere, le opere provvisionali e le modalità in cui operavano le maestranze erano di competenza dell'appaltatore e dei suoi incaricati (capocantiere, responsabile della sicurezza), va confermato il rigetto della domanda.
La conferma del rigetto della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'arch. Pt_1 comporta che non vi sia luogo a provvedere sulla domanda di quest'ultimo nei confronti di CP_1 proposta in primo grado in via di mero subordine.
§ 5.4. Con il quarto motivo, censura la sentenza laddove il Giudice di prime cure ha CP_1 compensato per metà le spese di lite tra essa ed il e l'ha condannata alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite nei confronti dell'arch. Pt_1 A sostegno delle sue pretese, spone che la ripartizione delle spese di lite sarebbe errata poiché CP_1 sarebbe stata accolta, tra l'altro parzialmente, solo una domanda formulata dal Controparte_2
Inoltre, sostiene che non sarebbe chiaro lo scaglione di riferimento individuato dal Giudice per la liquidazione delle spese di lite. Infine, deduce l'erronea liquidazione delle spese di lite in favore del direttore dei lavori atteso che le rispettive domande sarebbero state entrambe rigettate.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne il rapporto tra e l'unica soccombente è la società CP_1 Parte_1 che ha visto respinta la domanda di risarcimento danni proposta contro il direttore dei lavori, mentre la domanda di quest'ultimo non è stata esaminata perché proposta in via di mero subordine.
Nel rapporto tra e il l'accoglimento, sia pur parziale, dell'appello non CP_1 Controparte_2 comporta la rideterminazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, perché il minor valore della domanda accolta in questo grado si colloca nello stesso scaglione di valore della domanda accolta nel grado precedente, tra € 260.000,01 e € 520.000.
Quanto alle doglianze di si osserva che il è soccombente rispetto alla domanda CP_1 CP_2 di accertamento della risoluzione del contratto di appalto, mentre non è valutabile come parziale soccombenza che la sua domanda di condanna sia stata accolta per un importo largamente inferiore a quello richiesto (S.U.n.32061/2022).
Per contro, l' improcedibilità della domanda risarcitoria di nei confronti del CP_1 CP_2 determina soccombenza della società, per aver coltivato una domanda proponibile solo nella procedura fallimentare.
Pertanto, la compensazione parziale è stata correttamente operata dal primo giudice con riferimento a un compenso liquidabile per l'intero in € 24.700,00, pari ai valori medi di cui al D.M.n.55/14 allora vigenti per le cause di valore compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00 (valore sia della domanda di risoluzione del contratto d'appalto che della contrapposta domanda risarcitoria), applicando ai valori dell'ultimo scaglione l'aumento di cui all'art.6 D.M.n.55/14 in misura del 15% circa.
§ 5.5. Attesa la reciproca soccombenza in questo grado, le spese tra e Parte_1 CP_1 si compensano interamente.
Tra e il non occorre provvedere sulle spese nel giudizio CP_1 Controparte_2
5263/2021 in cui il è rimasto contumace, mentre nel giudizio n.5414/2021- essendosi CP_2 costituito il solo per riferire di un presunto accordo stragiudiziale tra le parti, così CP_2 implicitamente rinunciando alla vittoria di spese processuali e, comunque, non svolgendo alcuna difesa - si ritiene vi siano ragioni sufficienti a provvedere analogamente, compensando le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e da Parte_1 CP_1 contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 12490/2021, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello di e l'appello di nei confronti di Parte_1 CP_1 Pt_1
2. in parziale accoglimento dell'appello di nei confronti del CP_1 Controparte_2 condanna quest'ultima a pagare al in luogo della somma di € Controparte_2
381.646,76, la minor somma di € 341.696,77 oltre interessi legali dalla domanda;
3. compensa interamente le spese processuali di questo grado tra e Parte_1 CP_1
4. compensa le spese tra e nel giudizio 5414/2021, nulla per Controparte_2 CP_1 le spese tra dette parti nel giudizio n.5263/2021;
5. vi sono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1 pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ex art.13 comma 1 quater DPR 115/2002. Così deciso in camera di consiglio in Roma il 16.5.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo