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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14922/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIDEO FRANCESCA Parte_1
contro
: Cont
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro – il chiedendo di: Controparte_2
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
1.154,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015 e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie
e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un'insegnante della Scuola Secondaria, con ultima sede di pagina 1 di 7 servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Molinari” di
Milano (MI), e di aver svolto dal 16.12.2014 al 30.06.2015 attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, prestando 197 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 16,15 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 18,15 di ferie, mai fruiti.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, quantificata in € 1.154,00.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il ministero convenuto ha eccepito la prescrizione di tutte le pretese riconducibili al periodo antecedente al 20.1.2015.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 16.4.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Sebbene questo giudice si sia già pronunciato nel 2021 sulla questione oggetto del giudizio, successivamente la medesima questione
è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, con diverso orientamento, al quale si ritiene di aderire, anche in ragione del rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8,
pagina 2 di 7 del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14268 del
05/05/2022).
Quanto statuito è stato altresì confermato in una successiva sentenza, che ha così motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi
l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr.
95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la
Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva
pagina 3 di 7 delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del
08/07/2022).
La questione, peraltro, è stata da ultimo affrontata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 che, nel cassare la sentenza n. 688/2022 della Corte di Appello di Milano, ha affermato il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art.
5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita
pagina 4 di 7 automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie (16,15 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 18,15 di ferie).
A fronte dell'allegazione contenuta nell'atto introduttivo, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare che la docente avesse fruito integralmente delle ferie, ovvero che in ogni caso il avesse posto la propria dipendente nell'occasione di CP_2 goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Siffatta prova liberatoria non è stata integrata nel caso di specie: pertanto, in ragione del fatto che l'amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato la parte attrice in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne, il resistente deve essere dunque CP_2 condannato alla corresponsione in favore di Parte_1 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nell'anno scolastico 2014/2015, secondo il meccanismo di calcolo illustrato dalla ricorrente.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
, la stessa va disattesa atteso che, per contro, il termine CP_2
è quello decennale, così come stabilito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di specificare che pagina 5 di 7 “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale” ( cfr. Cass n. 3021/2020).
Trattandosi di contenzioso relativo al diritto riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle attività scolastiche, con la conseguenza che anche per l'a.s. 2014/2015 la decorrenza va individuata nella 1° luglio 2015.
A fronte di un ricorso notificato il 17/01/2025, ne deriva per l'effetto l'infondatezza dell'eccezione del ministero.
Conclusivamente, parte convenuta deve essere condannata a versare alla ricorrente la somma complessiva di euro 1.154,00 oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2014/2015; per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 1.154,00 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2 che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
pagina 6 di 7 Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 17.4.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14922/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIDEO FRANCESCA Parte_1
contro
: Cont
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro – il chiedendo di: Controparte_2
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
1.154,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015 e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie
e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un'insegnante della Scuola Secondaria, con ultima sede di pagina 1 di 7 servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Molinari” di
Milano (MI), e di aver svolto dal 16.12.2014 al 30.06.2015 attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, prestando 197 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 16,15 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 18,15 di ferie, mai fruiti.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, quantificata in € 1.154,00.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il ministero convenuto ha eccepito la prescrizione di tutte le pretese riconducibili al periodo antecedente al 20.1.2015.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 16.4.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Sebbene questo giudice si sia già pronunciato nel 2021 sulla questione oggetto del giudizio, successivamente la medesima questione
è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, con diverso orientamento, al quale si ritiene di aderire, anche in ragione del rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8,
pagina 2 di 7 del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14268 del
05/05/2022).
Quanto statuito è stato altresì confermato in una successiva sentenza, che ha così motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi
l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr.
95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la
Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva
pagina 3 di 7 delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del
08/07/2022).
La questione, peraltro, è stata da ultimo affrontata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 che, nel cassare la sentenza n. 688/2022 della Corte di Appello di Milano, ha affermato il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art.
5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita
pagina 4 di 7 automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie (16,15 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 18,15 di ferie).
A fronte dell'allegazione contenuta nell'atto introduttivo, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare che la docente avesse fruito integralmente delle ferie, ovvero che in ogni caso il avesse posto la propria dipendente nell'occasione di CP_2 goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Siffatta prova liberatoria non è stata integrata nel caso di specie: pertanto, in ragione del fatto che l'amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato la parte attrice in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne, il resistente deve essere dunque CP_2 condannato alla corresponsione in favore di Parte_1 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nell'anno scolastico 2014/2015, secondo il meccanismo di calcolo illustrato dalla ricorrente.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
, la stessa va disattesa atteso che, per contro, il termine CP_2
è quello decennale, così come stabilito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di specificare che pagina 5 di 7 “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale” ( cfr. Cass n. 3021/2020).
Trattandosi di contenzioso relativo al diritto riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle attività scolastiche, con la conseguenza che anche per l'a.s. 2014/2015 la decorrenza va individuata nella 1° luglio 2015.
A fronte di un ricorso notificato il 17/01/2025, ne deriva per l'effetto l'infondatezza dell'eccezione del ministero.
Conclusivamente, parte convenuta deve essere condannata a versare alla ricorrente la somma complessiva di euro 1.154,00 oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2014/2015; per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 1.154,00 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2 che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
pagina 6 di 7 Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 17.4.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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