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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1303/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TAVOLACCI SABRINA e dell'avv. ACCETTOSO CRISTINA,
RECLAMANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARTINI ROBERTO,
[...]
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA, non costituita
RECLAMATI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO pagina 1 di 8 avverso la sentenza n. 25/2025 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 4.6.2025.
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza impugnata, revocare la sentenza n. 25/2025 Tribunale di Siena, dichiarativa della apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Parte_1 sede in Chiusi (SI), Strada Statale 146 Snc, Cap 53043, Codice fiscale, Partita IVA e n.iscr. al Registro Imprese n. . P.IVA_1
Con vittoria di spese e dei compensi difensivi del presente giudizio”.
Per la parte reclamata:
“chiede
• che il reclamo proposto da sia dichiarato inammissibile e Parte_1 comunque infondato;
• che sia confermata integralmente la sentenza del Tribunale di Siena n. 25/2025;
• con condanna della reclamante alle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Siena ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della società con sentenza n. 25/2025, pubblicata il Parte_1
4.6.2025, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell'
[...]
, rimasta contumace nel procedimento. CP_2
pagina 2 di 8 Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
1) sul presunto superamento della soglia di euro 30.000 relativa ai debiti scaduti e non pagati;
2) la capacità di sostenere il rimborso del piano rateale.
Radicatosi il contraddittorio, la Curatela si è costituita contestando le argomentazioni svolte dalla reclamante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e, quindi, non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Con il primo motivo la , premettendo che l'esposizione debitoria Parte_1 sarebbe interamente riconducibile a tre avvisi di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate, deduce di avere richiesto la rateizzazione del debito. A seguito della concessione di tale beneficio, quindi, il debito non potrebbe essere ritenuto scaduto, per cui difetterebbe il requisito dell'esistenza di debiti scaduti di ammontare superiore ai 30.000 euro richiesto dall'art. 49, comma 5, CCII.
Si afferma sul punto: “non appare dunque condivisibile la tesi formulata dal
Tribunale di Siena nel sostenere che il debito rateizzato (peraltro nel caso di specie anche contestato) resti un debito scaduto ed esigibile e, dunque computabile nella base di calcolo della soglia minima di indebitamento. In realtà la rateizzazione de quo implica la novazione dell'originaria obbligazione (ad esempio, da Cons. Stato, Ad. Plen., 5 giugno 2013, n. 15; Cons. Stato, Ad. Plen.,
20 agosto 2013, n. 20; conf., da ultimo, Cons. Stato, 2 maggio 2023 n. 4374) – il nuovo debito, caratterizzato da un preciso piano di ammortamento e soggetto ad
pagina 3 di 8 una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate, non può essere considerato né scaduto né esigibile e, quindi, non annoverabile tra i debiti oggetto della soglia minima di indebitamento”.
La critica non si confronta correttamente con il contenuto della sentenza impugnata.
Il Tribunale non si è limitato a dare atto dell'esistenza di debiti per complessivi €
717.693,03, relativi al mancato pagamento di imposte per gli anni 2020, 2021 e
2022, ma ha citato anche l'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale si evince la notifica di tre avvisi di accertamento relativi: all'anno di imposta
2020 per € 771.358,58; all'anno di imposta 2021 per € 1.703.047,00 ed all'anno di imposta 2022 per € 1.497.280,08.
Inoltre, viene dato atto nella sentenza impugnata che dall'ultimo bilancio depositato, con riferimento all'esercizio 2023 risultano debiti con scadenza entro l'esercizio per € 1.647.937,00, relativi, oltre all'esposizione nei confronti dell'agente della riscossione - a seguito dei controlli fiscali relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022-, anche all'esposizione debitoria nei confronti di fornitori per un importo di € 825.041,00 ed altri debiti per € 84.934,00 (v. bilancio 2023 e nota integrativa acquisiti d'ufficio); nonché una perdita di esercizio rinvenibile, con riferimento al bilancio chiuso al 2023, per l'importo di €
520.127,00.
I debiti scaduti, quindi, non si esauriscono in quelli oggetto di rateizzazione, essendovene altri per importi ben superiori ai 30.000 euro.
Inoltre, come già evidenziato nella sentenza reclamata, la Corte di Cassazione ha già sconfessato l'assunto difensivo, evidenziando che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, non comportando una novazione del debito, non impedisce di considerare il debito tributario tra quelli scaduti ai fini che qui ci occupano (“In tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito
pagina 4 di 8 tributario da parte dell' non esclude che, ai fini Controparte_3 del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9,
l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo, sebbene tutti oggetto di contenzioso – Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 4201 del 18/02/2025, principio applicabile anche alla disciplina vigente, sostanzialmente ripetitiva della precedente).
Deve pertanto essere confermata la sussistenza del presupposto di cui al quinto comma dell'art. 49 CCII ed in tal senso modificata la motivazione del giudice di prime cure.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo viene dedotto che la società sarebbe perfettamente in grado di sostenere il pagamento dei ratei concordati con l'Agenzia delle Entrate, per cui il debito non denoterebbe di per sé uno stato di insolvenza.
A sostegno della propria affermazione la reclamante cita una relazione di parte, nella quale vengono elaborati dei flussi prospettici per gli anni 2025-2029, che dimostrerebbero la capacità di sostenere il costo della rateizzazione.
A tale riguardo giova premettere che il debito rateizzato ammonta ad €
687.899,81, ovvero solo una parte dei debiti indicati nell'informativa dell'Agenzia delle Entrate.
Come correttamente evidenzia la Curatela, poi, le valutazioni prospettiche in ordini ai futuri flussi di cassa si fondano su dati di bilancio che non sono affatto pagina 5 di 8 attendibili, in quanto viziati dall'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, il cui importo totale è stato quantificato dalla Guardia di Finanza in 3.900.000 euro.
Inoltre, la proiezione di basa sull'assunto che i ricavi saranno in costante crescita, trascurando che negli esercizi 2023-2024 essi avevano manifestato un andamento al ribasso, con un calo del 26,1% e poi del 18,3%.
La prospettiva del pagamento del debito tributario, confermato nel primo grado di giudizio, appare quindi irrealistica, anche tenuto conto della rateizzazione.
Non viene per di più spiegato come la società dovrebbe fare fronte all'ingente indebitamento non tributario.
Va, infine, considerato che gli accertamenti della Guardia di Finanza inducono a sospettare che i risultati positivi desumibili dai passati bilanci fossero in realtà il frutto di attività di elusione ed evasione fiscale.
La reclamante, quindi, avrebbe dovuto dimostrare anche che i flussi di cassa sarebbero aumentati anche rispettando gli obblighi tributari, ma sotto tale aspetto non viene fornito alcun elemento.
La difesa svolta nel presente giudizio non vale quindi a superare le valutazioni svolte dal Tribunale in punto di insolvenza della società.
II. I motivi di censura sono quindi infondati. Ne consegue il rigetto del reclamo.
III. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, che a norma dell'art. 51 c. 15 CCII va estesa al rappresentante legale della società reclamante, in considerazione della pretestuosità e della manifesta infondatezza dei motivi addotti, tale da denotare la mala fede del rappresentante legale.
IV. Le spese, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa
(cfr. ex multis Cass. n. 1346/2013), considerata la media difficoltà, in complessivi pagina 6 di 8 € 4.400,00 (fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 900,00; fase decisionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
V. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
e della PROCURA DELLA Controparte_1
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA, con l'intervento del P.G. presso la
Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 25/2025 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 4.6.2025, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
2. CONDANNA la reclamante e personalmente il l.r. al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dal creditore istante, liquidate in € 4.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e Cap di legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante, che personalmente per il legale rappresentante.
Firenze, camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota pagina 7 di 8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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