TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2903/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2903/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla via Promiscua Parte_1
n. 20, presso lo studio dell'avvocato Antonino Internicola, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso lo studio dell'avvocato Marco Crispo, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
domiciliato in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20. Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 7-10-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato in data 18-5-2022 e il 24-5-2022, ex art. 139 c.p.c. la prima e mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994 la seconda, Parte_2 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, rispettivamente, e HDI Controparte_1
Assicurazioni s.p.a., per sentirli condannare, in solido, ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144
d.lgs. 209/2005, al pagamento della somma di euro 12.601,23 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta equa, per i danni patrimoniali subiti alla cantinola di sua proprietà, in conseguenza dell'incendio del 16-6-2017, alle ore 03:30 circa, avvenuto all'interno del piano seminterrato del fabbricato condominiale in Boscoreale (NA), alla Via
Papa Giovanni XXIII n. 20; in subordine, chiedeva condannare al Controparte_1 pagamento di tale somma ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c..
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e tempo indicate, nel piano seminterrato costituito da un'ampia area di manovra e da vari box auto e cantinole, si verificava l'incendio del motoveicolo Yamaha X-City di proprietà di , che Controparte_1 era stato parcheggiato dal suo proprietario la sera precedente, in data 15-6-2017 alle ore
21:00 circa, nell'area di manovra, precisamente sul retro del vano ascensore;
in conseguenza dell'incendio, intervenivano sul posto sia i Carabinieri del comando di Torre
Annunziata che i Vigili del Fuoco, che accertavano tale accadimento;
spente le fiamme, le autorità intervenute sul posto, constatavano la distruzione del motoveicolo a casa delle forti fiamme e del calore, oltre che danni al seminterrato: annerimento delle pareti dello stesso, danneggiamenti vari dell'impianto elettrico, tubazioni degli scarichi fluviali e delle fecali, rottura tavelle del soffitto di copertura;
il motoveicolo era assicurato per la r.c.a. con la HDI Assicurazioni s.p.a.; l'istante, al momento dell'incendio, era proprietaria dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato condominiale sito in Boscoreale
(NA), numero di interno 5 e identificato nel N,C.E.U. del medesimo Comune al foglio 12, mappale 18144, categoria N2, classe II, vani 6 e dell'annesso locale cantinola sito al piano seminterrato e identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 12, particella num.
18, sub 13. categoria C/2. classe 1. consistenza 23 mq., superficie catastale 27 mq.;
l'istante essendo residente in [...] aveva avuto contezza dell'accaduto incendio solo dopo un anno dal suo verificarsi, mediante l'invio da parte dall'amministratore del
Condominio (avvocato Maltese Silvia), della convocazione per l'assemblea del 3-7-2018; giunta sui luoghi constatava con il proprio perito di fiducia che le forti fiamme propagatesi all'interno del piano seminterrato oltre ad averlo danneggiato si eran diffuse anche all'interno della propria proprietà privata, provocando ingenti danni, per un ammontare pag. 2 pari ad euro 12.601,23; in data 29-3-2019, inviava ai convenuti richiesta di risarcimento danni e formale costituzione di messa in mora;
in data 2-4-2019, la HDI Assicurazioni
s.p.a. provvedeva ad aprire il sinistro n. 201903022011, incaricando un perito di fiducia per gli accertamenti del caso;
nelle more di ricevere la liquidazione del danno subito, in data 19-6-2019 aveva alienato la propria proprietà sita al I piano, compreso il locale cantinola, all'avvocato , riservandosi espressamente in tale atto Controparte_2 pubblico ogni diritto e/o azione in ordine all'incendio verificatosi in data 16 giugno 2017 nel seminterrato del fabbricato condominiale, compreso il diritto al risarcimento per i danni causati al locale individuato con il mappale 18/13; in data 11-9-2019, HDI Assicurazioni
s.p.a., comunicava di non poter procedere all'indennizzo giacché l'incendio era avvenuto in una proprietà privata e come tale non equiparabile alla “circolazione dei veicoli”, ipotesi esclusa dalla copertura assicurativa;
aveva inviato alle controparti invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 e ss., del d.l. 132/2014 convertito in legge n.162/2014, senza alcun riscontro.
Instaurato il contraddittorio, HDI Assicurazioni s.p.a. eccepiva l'incompetenza del valore del giudice adito, la carenza di legittimazione attiva e passiva;
inoltre, contestava l'an
(escludendo il nesso causale) e il quantum della domanda.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di incompetenza per valore, il rigetto della domanda e, in subordine, la declaratoria di responsabilità esclusiva o concorrente di CP_1
e del per aver, rispettivamente,
[...] Controparte_3 parcheggiato il proprio motociclo in maniera illegittima e per non aver rispettato la normativa antincendio.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, , non si costituiva rimanendo Controparte_1 contumace.
2.1. Deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c.: “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”.
La convenuta di è costituita tardivamente, ovvero nel giorno in cui era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti (in data 5-12-2022), per cui è evidente che l'eccezione
è inammissibile in quanto tardivamente formulata. pag. 3 2.2. Infondata è, anche, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva. proposta dalla convenuta.
Secondo la convenuta, sussiste la propria carenza di legittimazione passiva poiché il sinistro in questione non rientra tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa trattandosi di un evento - incendio - di natura dolosa e ciò esclude alcun nesso causale con la circolazione, posto che il motoveicolo era in sosta;
inoltre, non vi era la prova che il motociclo fosse assicurato nel periodo in cui si era verificato l'evento.
Sussiste, invece, la carenza di legittimazione attiva non avendo l'attrice provato di essere proprietaria dell'immobile danneggiato.
Precisato che la questione posta dalla convenuta ha ad oggetto la titolarità attiva e passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione attiva e passiva – che devono essere valutate in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-
2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, assumendo di aver subito danni ai propri beni a seguito dell'incendio del motociclo di proprietà di
, assicurato per la r.c.a. con HDI Assicurazioni s.p.a., e ciò è sufficiente Controparte_1 per ritenere le parti legittimate attivamente e passivamente.
Quanto alla titolarità attiva e passiva delle parti – o legittimazione sostanziale -, salvo quanto ulteriormente precisato dopo, si osserva che, in ordine al primo profilo, ovvero la sussistenza o meno del presupposto della verificazione dell'evento in condizioni configurabili la “circolazione dei veicoli”, anche la fattispecie in esame rientra tra quelle disciplinate dalla assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
In riferimento alla sussistenza della copertura assicurativa al momento dell'evento, invece, l'attrice ha prodotto (sub 13) missiva del 2-4-2019 della impresa assicuratrice, con la quale comunicava l'apertura del sinistro a seguito della richiesta di risarcimento inviatale dall'attrice, che costituisce prova sufficiente della sussistenza del rapporto assicurativo, quale conseguenza del logico riconoscimento di esso da parte dell'impresa assicuratrice contenuto in tale comunicazione.
pag. 4 Per quanto concerne, infine, la prova della titolarità dell'immobile, l'attrice ha depositato l'atto di donazione del 25-11-1976 (a rogito del notaio , num. Persona_1
Rep. 4029 e num. di raccolta 2542, sub 6), da cui risulta che al momento dell'evento era proprietaria, nonché atto di vendita del 19-6-2019 prima descritto (sub 14), in cui l'attrice si è riservata ogni diritto derivante dall'evento per cui è causa.
3.1. La domanda è stata proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, secondo la quale “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”,
e nei confronti di ai sensi dell'art. 2054 c.c., che disciplina la Controparte_1 responsabilità extracontrattuale in tema di “Circolazione dei veicoli” il cui primo comma prevede l'obbligo per il proprietario del veicolo di risarcire i danni prodotti a cose o persone, derivanti dalla circolazione, salvo che non provi di aver fatto di tutto al fine di evitare il danno.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che nel concetto di circolazione rientra anche la posizione di arresto del veicolo.
In particolare, è sufficiente ricordare che è stato statuito che: “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie le S.U., hanno ricondotto all'art. 2054 cod. civ., e alla disciplina della R.C.A. il sinistro mortale determinato dall'imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima)” – (Cass. civ., sez. un., n.
8620/2015); “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la pag. 5 posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per
R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la
S.C. ha ricondotto all'art. 2054 c.c. il sinistro mortale occorso agli occupanti di una vettura la quale si era accidentalmente mossa dalla posizione di sosta in cui si trovava in prossimità del margine di una banchina portuale, precipitando in mare) – (Cass. civ.,
30723/2022; v. anche Cass. civ., n. 9948/2022).
Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di ricondurre al concetto in questione le conseguenze dannose derivanti dall'incendio di un veicolo in sosta in area privata, la giurisprudenza comunitaria ha specificamente affermato: “L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio” (Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, Sezione VI, sentenza 20 giugno 2019, causa C-100/18).
3.2. La domanda è stata proposta, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nei confronti del proprietario del motoveicolo.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un pag. 6 effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La giurisprudenza, occupatasi della fattispecie, ha chiaramente statuito che “…ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., è sufficiente accertare che il bene in custodia, nel prendere fuoco, abbia anche solo concausalmente contributo alla produzione dell'evento dannoso, rilevando, semmai, l'individuazione del punto d'innesco dell'incendio ai fini della dimostrazione del caso fortuito, sicché, ove esso rimanga ignoto, è il custode del bene - incendiato e propagatore dell'incendio - a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità” (cfr. in motivazione, Cass. civ., Sentenza n. 17980 del 2-7-
2025); “Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Perfino nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ., ordinanza n. 21317 del 25-7-2025).
4. Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei danni subiti nell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice (locale cantinola) sito al piano seminterrato del fabbricato condominiale in Boscotrecase alla Via Papa Giovanni XXIII, derivanti dall'incendio del motoveicolo Yamaha X-City ivi parcheggiato, oltre che documentalmente provati (relazione di intervento numero 12545 del 16 giugno 2017, redatta dai Vigili del Fuoco e materiale fotografico;
relazione dei Carabinieri di Torre
Annunziata), sono pacifici e riconosciuti da parte convenuta la quale ha, però, contestato la propria responsabilità, ritenendola di altri.
pag. 7 Parte attrice, ha prodotto relazione tecnica del 21-9-2018, a firma del geometra Per_2
(sub 9), in cui viene descritto l'evento e le conseguenze subite dal bene di
[...] proprietà dell'attrice dall'incendio del motoveicolo.
Nella relazione è esposto quanto segue: “A seguito del propagarsi delle fiamme, veniva investita un'area privata e non comune, (come si evince dal titolo di proprietà della IG.ra
) e le fiamme, raggiungevano il box della IG.ra posto a confine con Parte_1 Parte_1 la zona interessata dall'incendio, nonché del punto dove era parcheggiato il motociclo.
Infatti le fiamme, passando attraverso la parte superiore della serranda invasero l'intero locale provocando l'inutilizzabilità del locale, ed uno stato di pericolo per chi dovesse accedervi. Le parti danneggiate sono di seguito elencate: Deformazione della serranda in ferro a chiusura del box;
Distacco dal soffitto di gran parte dei mattoni di alleggerimento del solaio di copertura;
Cottura dei ferri di armatura dei travetti portanti del solaio di copertura;
Distacco di intonaci di gran parte del soffitto e delle pareti perimetrali;
Annerimento delle pareti interne;
Danneggiamento della pavimentazione del box, a causa del cedimento di parte del solaio di copertura”, precisando che: “il box è assolutamente inutilizzabile, fin dalla data dell'incendio, ovvero dal 16.06.2017, principalmente per la pericolosità di cadute di calcinacci, nonché ulteriori distacchi dal soffitto di porzioni di mattoni di alleggerimento del solaio”.
Conferma e riscontro di tali circostanze emerge dalla c.t.u. espletata in corso di causa, a firma dell'Ingegnere . depositata in data 25-3-2025. Persona_3
In particolare, l'ausiliario, dopo aver descritto i luoghi – previo sopralluogo – e le conseguenze derivanti dall'incendio, tenuto conto della documentazione acquisita, ha effettuato i necessari accertamenti e valutazioni in ordine alla causa che ha determinato l'incendio del motoveicolo.
Al riguardo ha affermato che la causa dell'incendio può essere stata di natura elettrica oppure determinata dalla perdita di carburante ma che, essendo in possesso di pochi indizi significatici, non era in grado di poter determinare la causa con certezza, ma solo
“avanzare tuttavia una ipotetica ricostruzione probabilistica”.
Quanto alla causa avente natura elettrica, ha dichiarato: “Un eventuale malfunzionamento del circuito elettrico, si sarebbe riscontrato sulle componenti plastiche a cui è strutturata il rivestimento del motociclo in esame. Di conseguenza si avrebbe avuto un funzionamento a potenza ridotta del motore, sicuramente percepibile dal proprietario.
L'estesa combustione rilevata non è riscontrabile con un malfunzionamento di un cavo pag. 8 elettrico, che avrebbe provocato un punto di innesco localizzato al cavo danneggiato. Per i motivi sopracitati, tale causa è molto probabilmente da scartare.
Quanto alla perdita di carburante”, invece, ha dichiarato: “Una perdita di carburante, sviluppa vapori, che al contatto con superfici a temperature elevate, (si precisa che l'incendio ha avuto inizio con il veicolo in sosta), per cui anche questa ipotesi, in presenza di una perdita continua e di una certa entità, non creano le condizioni per lo sviluppo di calore sufficiente a sostenere la combustione”.
L'ausiliario ha ribadito che dall'istruttoria non sono emersi elementi per poter affermare con certezza quale sia stata la causa dell'incendio, replicando alle osservazioni formulate dal consulente della impresa assicuratrice;
in proposito, invero, ha affermato: “qualunque affermazione in merito a una causa dolosa rimane priva di fondamento certo e non può essere considerata una verità accertata. L'asserzione secondo cui le fiamme si sarebbero sviluppate dal basso verso l'alto, con più punti di innesco, non può accertata, in quanto, gli unici elementi valutativi sono le foto esaminate da cui non emerge in modo certo tale aspetto”.
L'ausiliario, poi, in ordine ai danni subiti dal locale box di proprietà dell'attrice, che verificava, ha affermato che essi sono stati cagionati dall'incendio: “Dall'analisi effettuata e da quanto acquisito dai fascicoli di causa, emerge che esiste un evidente nesso causale tra l'incendio del motociclo e i danni riportati alla serranda e alle opere murarie del box privato. Le elevate temperature, la propagazione delle fiamme, il calore radiante e i residui di combustione sono fattori idonei a determinare le conseguenze lamentate. Pertanto, sulla base delle valutazioni tecniche e delle dinamiche dell'evento, si può ritenere che i danni segnalati siano una diretta conseguenza dell'incendio del motociclo verificatosi nel semiinterrato adibito a box privati”.
In ordine ai danni cagionati dall'incendio, il c.t.u. (a pag. 19 dell'elaborato) ha descritto questi: “A seguito del propagarsi delle fiamme, veniva investita un'area privata e non comune, (come si evince dal titolo di proprietà della IG.ra ) e le fiamme, Parte_1 raggiungevano il box della IG.ra posto a confine con la zona interessata Parte_1 dall'incendio, nonché del punto dove era parcheggiato il motociclo, infatti le fiamme, passando attraverso la parte superiore della serranda invasero l'intero locale provocando l'inutilizzabilità del locale, ed uno stato di pericolo per chi dovesse accedervi. Le parti danneggiate sono di seguito elencate: Deformazione della serranda in ferro a chiusura del box;
Distacco dal soffitto di gran parte dei mattoni di alleggerimento del solaio di pag. 9 copertura;
Cottura dei ferri di armatura dei travetti portanti del solaio di copertura;
Distacco di intonaci di gran parte del soffitto e delle pareti perimetrali;
Annerimento delle pareti interne;
Danneggiamento della pavimentazione del box, a causa del cedimento diparte del solaio di copertura”.
5. Sulla scorta delle descritte emergenze istruttorie è, quindi, risultato che i beni di proprietà dell'attrice sono stati danneggiati dalle fiamme propagatesi dal motociclo parcheggiato nell'area comune mentre la convenuta non ha provato che, come eccepito, la causa dell'incendio sia stata di natura dolosa e che, quindi, la causa dell'incendio non sia riconducibile alle condizioni del veicolo stesso e, quindi, alla “circolazione stradale” nei termini prima illustrati.
Conseguentemente, risulta accertata la responsabilità del proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., e quella dell'impresa assicuratrice per la r.c.a. ai sensi dell'art. 144
d.lgs. 209/2005.
6. In ordine al quantum debeatur, il c.t.u. - alle pagine 19-21 - ha effettuato la stima dei danni subiti dal locale box interrato, descrivendoli analiticamente nel computo metrico allegato al proprio elaborato, che deve intendersi qui per intero richiamato.
Ha quindi quantificato il costo di tali interventi in complessivi euro 10.253,60, il quale appare adeguato in relazione al tipo di interventi da effettuare.
Trattandosi di obbligazione di valore, oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.173,55 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè, rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca dell'evento e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido, a corrispondere, in favore dell'attrice, la somma di euro 11.427,15, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma
1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della pag. 10 causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e HDI Assicurazioni s.p.a., in Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna e HDI Assicurazioni Controparte_1
s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento, in favore di della somma di euro 11.427,15, oltre interessi legali ai sensi dell'art. Parte_2
1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna e HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per Parte_2 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, all'avvocato Antonino Internicola ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Torre Annunziata, 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 11
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2903/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla via Promiscua Parte_1
n. 20, presso lo studio dell'avvocato Antonino Internicola, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso lo studio dell'avvocato Marco Crispo, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
domiciliato in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20. Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 7-10-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato in data 18-5-2022 e il 24-5-2022, ex art. 139 c.p.c. la prima e mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994 la seconda, Parte_2 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, rispettivamente, e HDI Controparte_1
Assicurazioni s.p.a., per sentirli condannare, in solido, ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144
d.lgs. 209/2005, al pagamento della somma di euro 12.601,23 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta equa, per i danni patrimoniali subiti alla cantinola di sua proprietà, in conseguenza dell'incendio del 16-6-2017, alle ore 03:30 circa, avvenuto all'interno del piano seminterrato del fabbricato condominiale in Boscoreale (NA), alla Via
Papa Giovanni XXIII n. 20; in subordine, chiedeva condannare al Controparte_1 pagamento di tale somma ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c..
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e tempo indicate, nel piano seminterrato costituito da un'ampia area di manovra e da vari box auto e cantinole, si verificava l'incendio del motoveicolo Yamaha X-City di proprietà di , che Controparte_1 era stato parcheggiato dal suo proprietario la sera precedente, in data 15-6-2017 alle ore
21:00 circa, nell'area di manovra, precisamente sul retro del vano ascensore;
in conseguenza dell'incendio, intervenivano sul posto sia i Carabinieri del comando di Torre
Annunziata che i Vigili del Fuoco, che accertavano tale accadimento;
spente le fiamme, le autorità intervenute sul posto, constatavano la distruzione del motoveicolo a casa delle forti fiamme e del calore, oltre che danni al seminterrato: annerimento delle pareti dello stesso, danneggiamenti vari dell'impianto elettrico, tubazioni degli scarichi fluviali e delle fecali, rottura tavelle del soffitto di copertura;
il motoveicolo era assicurato per la r.c.a. con la HDI Assicurazioni s.p.a.; l'istante, al momento dell'incendio, era proprietaria dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato condominiale sito in Boscoreale
(NA), numero di interno 5 e identificato nel N,C.E.U. del medesimo Comune al foglio 12, mappale 18144, categoria N2, classe II, vani 6 e dell'annesso locale cantinola sito al piano seminterrato e identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 12, particella num.
18, sub 13. categoria C/2. classe 1. consistenza 23 mq., superficie catastale 27 mq.;
l'istante essendo residente in [...] aveva avuto contezza dell'accaduto incendio solo dopo un anno dal suo verificarsi, mediante l'invio da parte dall'amministratore del
Condominio (avvocato Maltese Silvia), della convocazione per l'assemblea del 3-7-2018; giunta sui luoghi constatava con il proprio perito di fiducia che le forti fiamme propagatesi all'interno del piano seminterrato oltre ad averlo danneggiato si eran diffuse anche all'interno della propria proprietà privata, provocando ingenti danni, per un ammontare pag. 2 pari ad euro 12.601,23; in data 29-3-2019, inviava ai convenuti richiesta di risarcimento danni e formale costituzione di messa in mora;
in data 2-4-2019, la HDI Assicurazioni
s.p.a. provvedeva ad aprire il sinistro n. 201903022011, incaricando un perito di fiducia per gli accertamenti del caso;
nelle more di ricevere la liquidazione del danno subito, in data 19-6-2019 aveva alienato la propria proprietà sita al I piano, compreso il locale cantinola, all'avvocato , riservandosi espressamente in tale atto Controparte_2 pubblico ogni diritto e/o azione in ordine all'incendio verificatosi in data 16 giugno 2017 nel seminterrato del fabbricato condominiale, compreso il diritto al risarcimento per i danni causati al locale individuato con il mappale 18/13; in data 11-9-2019, HDI Assicurazioni
s.p.a., comunicava di non poter procedere all'indennizzo giacché l'incendio era avvenuto in una proprietà privata e come tale non equiparabile alla “circolazione dei veicoli”, ipotesi esclusa dalla copertura assicurativa;
aveva inviato alle controparti invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 e ss., del d.l. 132/2014 convertito in legge n.162/2014, senza alcun riscontro.
Instaurato il contraddittorio, HDI Assicurazioni s.p.a. eccepiva l'incompetenza del valore del giudice adito, la carenza di legittimazione attiva e passiva;
inoltre, contestava l'an
(escludendo il nesso causale) e il quantum della domanda.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di incompetenza per valore, il rigetto della domanda e, in subordine, la declaratoria di responsabilità esclusiva o concorrente di CP_1
e del per aver, rispettivamente,
[...] Controparte_3 parcheggiato il proprio motociclo in maniera illegittima e per non aver rispettato la normativa antincendio.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, , non si costituiva rimanendo Controparte_1 contumace.
2.1. Deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c.: “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”.
La convenuta di è costituita tardivamente, ovvero nel giorno in cui era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti (in data 5-12-2022), per cui è evidente che l'eccezione
è inammissibile in quanto tardivamente formulata. pag. 3 2.2. Infondata è, anche, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva. proposta dalla convenuta.
Secondo la convenuta, sussiste la propria carenza di legittimazione passiva poiché il sinistro in questione non rientra tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa trattandosi di un evento - incendio - di natura dolosa e ciò esclude alcun nesso causale con la circolazione, posto che il motoveicolo era in sosta;
inoltre, non vi era la prova che il motociclo fosse assicurato nel periodo in cui si era verificato l'evento.
Sussiste, invece, la carenza di legittimazione attiva non avendo l'attrice provato di essere proprietaria dell'immobile danneggiato.
Precisato che la questione posta dalla convenuta ha ad oggetto la titolarità attiva e passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione attiva e passiva – che devono essere valutate in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-
2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, assumendo di aver subito danni ai propri beni a seguito dell'incendio del motociclo di proprietà di
, assicurato per la r.c.a. con HDI Assicurazioni s.p.a., e ciò è sufficiente Controparte_1 per ritenere le parti legittimate attivamente e passivamente.
Quanto alla titolarità attiva e passiva delle parti – o legittimazione sostanziale -, salvo quanto ulteriormente precisato dopo, si osserva che, in ordine al primo profilo, ovvero la sussistenza o meno del presupposto della verificazione dell'evento in condizioni configurabili la “circolazione dei veicoli”, anche la fattispecie in esame rientra tra quelle disciplinate dalla assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
In riferimento alla sussistenza della copertura assicurativa al momento dell'evento, invece, l'attrice ha prodotto (sub 13) missiva del 2-4-2019 della impresa assicuratrice, con la quale comunicava l'apertura del sinistro a seguito della richiesta di risarcimento inviatale dall'attrice, che costituisce prova sufficiente della sussistenza del rapporto assicurativo, quale conseguenza del logico riconoscimento di esso da parte dell'impresa assicuratrice contenuto in tale comunicazione.
pag. 4 Per quanto concerne, infine, la prova della titolarità dell'immobile, l'attrice ha depositato l'atto di donazione del 25-11-1976 (a rogito del notaio , num. Persona_1
Rep. 4029 e num. di raccolta 2542, sub 6), da cui risulta che al momento dell'evento era proprietaria, nonché atto di vendita del 19-6-2019 prima descritto (sub 14), in cui l'attrice si è riservata ogni diritto derivante dall'evento per cui è causa.
3.1. La domanda è stata proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, secondo la quale “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”,
e nei confronti di ai sensi dell'art. 2054 c.c., che disciplina la Controparte_1 responsabilità extracontrattuale in tema di “Circolazione dei veicoli” il cui primo comma prevede l'obbligo per il proprietario del veicolo di risarcire i danni prodotti a cose o persone, derivanti dalla circolazione, salvo che non provi di aver fatto di tutto al fine di evitare il danno.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che nel concetto di circolazione rientra anche la posizione di arresto del veicolo.
In particolare, è sufficiente ricordare che è stato statuito che: “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie le S.U., hanno ricondotto all'art. 2054 cod. civ., e alla disciplina della R.C.A. il sinistro mortale determinato dall'imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima)” – (Cass. civ., sez. un., n.
8620/2015); “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la pag. 5 posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per
R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la
S.C. ha ricondotto all'art. 2054 c.c. il sinistro mortale occorso agli occupanti di una vettura la quale si era accidentalmente mossa dalla posizione di sosta in cui si trovava in prossimità del margine di una banchina portuale, precipitando in mare) – (Cass. civ.,
30723/2022; v. anche Cass. civ., n. 9948/2022).
Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di ricondurre al concetto in questione le conseguenze dannose derivanti dall'incendio di un veicolo in sosta in area privata, la giurisprudenza comunitaria ha specificamente affermato: “L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio” (Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, Sezione VI, sentenza 20 giugno 2019, causa C-100/18).
3.2. La domanda è stata proposta, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nei confronti del proprietario del motoveicolo.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un pag. 6 effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La giurisprudenza, occupatasi della fattispecie, ha chiaramente statuito che “…ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., è sufficiente accertare che il bene in custodia, nel prendere fuoco, abbia anche solo concausalmente contributo alla produzione dell'evento dannoso, rilevando, semmai, l'individuazione del punto d'innesco dell'incendio ai fini della dimostrazione del caso fortuito, sicché, ove esso rimanga ignoto, è il custode del bene - incendiato e propagatore dell'incendio - a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità” (cfr. in motivazione, Cass. civ., Sentenza n. 17980 del 2-7-
2025); “Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Perfino nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ., ordinanza n. 21317 del 25-7-2025).
4. Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei danni subiti nell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice (locale cantinola) sito al piano seminterrato del fabbricato condominiale in Boscotrecase alla Via Papa Giovanni XXIII, derivanti dall'incendio del motoveicolo Yamaha X-City ivi parcheggiato, oltre che documentalmente provati (relazione di intervento numero 12545 del 16 giugno 2017, redatta dai Vigili del Fuoco e materiale fotografico;
relazione dei Carabinieri di Torre
Annunziata), sono pacifici e riconosciuti da parte convenuta la quale ha, però, contestato la propria responsabilità, ritenendola di altri.
pag. 7 Parte attrice, ha prodotto relazione tecnica del 21-9-2018, a firma del geometra Per_2
(sub 9), in cui viene descritto l'evento e le conseguenze subite dal bene di
[...] proprietà dell'attrice dall'incendio del motoveicolo.
Nella relazione è esposto quanto segue: “A seguito del propagarsi delle fiamme, veniva investita un'area privata e non comune, (come si evince dal titolo di proprietà della IG.ra
) e le fiamme, raggiungevano il box della IG.ra posto a confine con Parte_1 Parte_1 la zona interessata dall'incendio, nonché del punto dove era parcheggiato il motociclo.
Infatti le fiamme, passando attraverso la parte superiore della serranda invasero l'intero locale provocando l'inutilizzabilità del locale, ed uno stato di pericolo per chi dovesse accedervi. Le parti danneggiate sono di seguito elencate: Deformazione della serranda in ferro a chiusura del box;
Distacco dal soffitto di gran parte dei mattoni di alleggerimento del solaio di copertura;
Cottura dei ferri di armatura dei travetti portanti del solaio di copertura;
Distacco di intonaci di gran parte del soffitto e delle pareti perimetrali;
Annerimento delle pareti interne;
Danneggiamento della pavimentazione del box, a causa del cedimento di parte del solaio di copertura”, precisando che: “il box è assolutamente inutilizzabile, fin dalla data dell'incendio, ovvero dal 16.06.2017, principalmente per la pericolosità di cadute di calcinacci, nonché ulteriori distacchi dal soffitto di porzioni di mattoni di alleggerimento del solaio”.
Conferma e riscontro di tali circostanze emerge dalla c.t.u. espletata in corso di causa, a firma dell'Ingegnere . depositata in data 25-3-2025. Persona_3
In particolare, l'ausiliario, dopo aver descritto i luoghi – previo sopralluogo – e le conseguenze derivanti dall'incendio, tenuto conto della documentazione acquisita, ha effettuato i necessari accertamenti e valutazioni in ordine alla causa che ha determinato l'incendio del motoveicolo.
Al riguardo ha affermato che la causa dell'incendio può essere stata di natura elettrica oppure determinata dalla perdita di carburante ma che, essendo in possesso di pochi indizi significatici, non era in grado di poter determinare la causa con certezza, ma solo
“avanzare tuttavia una ipotetica ricostruzione probabilistica”.
Quanto alla causa avente natura elettrica, ha dichiarato: “Un eventuale malfunzionamento del circuito elettrico, si sarebbe riscontrato sulle componenti plastiche a cui è strutturata il rivestimento del motociclo in esame. Di conseguenza si avrebbe avuto un funzionamento a potenza ridotta del motore, sicuramente percepibile dal proprietario.
L'estesa combustione rilevata non è riscontrabile con un malfunzionamento di un cavo pag. 8 elettrico, che avrebbe provocato un punto di innesco localizzato al cavo danneggiato. Per i motivi sopracitati, tale causa è molto probabilmente da scartare.
Quanto alla perdita di carburante”, invece, ha dichiarato: “Una perdita di carburante, sviluppa vapori, che al contatto con superfici a temperature elevate, (si precisa che l'incendio ha avuto inizio con il veicolo in sosta), per cui anche questa ipotesi, in presenza di una perdita continua e di una certa entità, non creano le condizioni per lo sviluppo di calore sufficiente a sostenere la combustione”.
L'ausiliario ha ribadito che dall'istruttoria non sono emersi elementi per poter affermare con certezza quale sia stata la causa dell'incendio, replicando alle osservazioni formulate dal consulente della impresa assicuratrice;
in proposito, invero, ha affermato: “qualunque affermazione in merito a una causa dolosa rimane priva di fondamento certo e non può essere considerata una verità accertata. L'asserzione secondo cui le fiamme si sarebbero sviluppate dal basso verso l'alto, con più punti di innesco, non può accertata, in quanto, gli unici elementi valutativi sono le foto esaminate da cui non emerge in modo certo tale aspetto”.
L'ausiliario, poi, in ordine ai danni subiti dal locale box di proprietà dell'attrice, che verificava, ha affermato che essi sono stati cagionati dall'incendio: “Dall'analisi effettuata e da quanto acquisito dai fascicoli di causa, emerge che esiste un evidente nesso causale tra l'incendio del motociclo e i danni riportati alla serranda e alle opere murarie del box privato. Le elevate temperature, la propagazione delle fiamme, il calore radiante e i residui di combustione sono fattori idonei a determinare le conseguenze lamentate. Pertanto, sulla base delle valutazioni tecniche e delle dinamiche dell'evento, si può ritenere che i danni segnalati siano una diretta conseguenza dell'incendio del motociclo verificatosi nel semiinterrato adibito a box privati”.
In ordine ai danni cagionati dall'incendio, il c.t.u. (a pag. 19 dell'elaborato) ha descritto questi: “A seguito del propagarsi delle fiamme, veniva investita un'area privata e non comune, (come si evince dal titolo di proprietà della IG.ra ) e le fiamme, Parte_1 raggiungevano il box della IG.ra posto a confine con la zona interessata Parte_1 dall'incendio, nonché del punto dove era parcheggiato il motociclo, infatti le fiamme, passando attraverso la parte superiore della serranda invasero l'intero locale provocando l'inutilizzabilità del locale, ed uno stato di pericolo per chi dovesse accedervi. Le parti danneggiate sono di seguito elencate: Deformazione della serranda in ferro a chiusura del box;
Distacco dal soffitto di gran parte dei mattoni di alleggerimento del solaio di pag. 9 copertura;
Cottura dei ferri di armatura dei travetti portanti del solaio di copertura;
Distacco di intonaci di gran parte del soffitto e delle pareti perimetrali;
Annerimento delle pareti interne;
Danneggiamento della pavimentazione del box, a causa del cedimento diparte del solaio di copertura”.
5. Sulla scorta delle descritte emergenze istruttorie è, quindi, risultato che i beni di proprietà dell'attrice sono stati danneggiati dalle fiamme propagatesi dal motociclo parcheggiato nell'area comune mentre la convenuta non ha provato che, come eccepito, la causa dell'incendio sia stata di natura dolosa e che, quindi, la causa dell'incendio non sia riconducibile alle condizioni del veicolo stesso e, quindi, alla “circolazione stradale” nei termini prima illustrati.
Conseguentemente, risulta accertata la responsabilità del proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., e quella dell'impresa assicuratrice per la r.c.a. ai sensi dell'art. 144
d.lgs. 209/2005.
6. In ordine al quantum debeatur, il c.t.u. - alle pagine 19-21 - ha effettuato la stima dei danni subiti dal locale box interrato, descrivendoli analiticamente nel computo metrico allegato al proprio elaborato, che deve intendersi qui per intero richiamato.
Ha quindi quantificato il costo di tali interventi in complessivi euro 10.253,60, il quale appare adeguato in relazione al tipo di interventi da effettuare.
Trattandosi di obbligazione di valore, oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.173,55 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè, rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca dell'evento e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido, a corrispondere, in favore dell'attrice, la somma di euro 11.427,15, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma
1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della pag. 10 causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e HDI Assicurazioni s.p.a., in Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna e HDI Assicurazioni Controparte_1
s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento, in favore di della somma di euro 11.427,15, oltre interessi legali ai sensi dell'art. Parte_2
1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna e HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per Parte_2 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, all'avvocato Antonino Internicola ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Torre Annunziata, 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 11