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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2) dott. Maristella Agostinacchio Consigliere
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 591/2024 RG
TRA
in persona del suo legale rappresentante Dr. Parte_1 [...]
C.F. corrente a Giugliano in Provincia di Napoli Parte_2 C.F._1 alla Via San Francesco a Patria n. 208 P.IVA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Napoli alla Via Francesco Fracanzano n.31 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Cubuzio C.F: (PEC: C.F._2
e Paolo Mario Cubuzio C.F. Email_1
(PEC: che la C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0815605287 o al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
Email_2
Appellante
E nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
residente in [...], C.F._4
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
residente in [...], e C.F._5 CP_3
, nato a [...] il [...], codice fiscale ed ivi
[...] C.F._6 residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli al Viale A. Gramsci n. 18 presso lo studio degli Avv.ti Pietro Marzano (C.F.
Stefano ZI di CE (C.F. ) e C.F._7 C.F._8
Angelo HI (C.F. che li rappresentano e difendono, C.F._9 anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata su fogli separati;
- appellati –
OGGETTO : Appello avverso sentenza n°1210/2024 pubblicata il 8 Marzo 2024 resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - nel giudizio iscritto al n° di RG 15150/2022 cui sono riunite quelle recanti R.G. 15151/2022; 15152/2022; 15153/2022 e 15155/2022 non notificata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi , successivamente riuniti , , CP_1 [...]
, , e si rivolgevano CP_2 CP_3 Parte_3 Parte_4 al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo di accertare che la voce “Copertura economica” di cui all'art. 109 C.C.N.L. rientrava nel salario unico di cui all'art. 106 e nella retribuzione normale di cui all'art. 105 C.C.N.L. ed incideva quale base imponibile per il calcolo degli altri istituti contrattuali nonché per sentire dichiarare l'illegittimità dell'accordo di prossimità del 28.3.2018 con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti degli importi spettanti anche a titolo di indennità sostitutiva di permessi e ferie non godute, di AFAC e di straordinario, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto del ricorso siccome Parte_1 infondato in fatto e in diritto. Il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dei ricorsi ,condannava la società al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 4.213,71; in favore di CP_1
dell'importo di € 5.525,32,. in favore di Parte_3 Parte_4 dell'importo di € 4.316,31 ; in favore di dell'importo di € Controparte_2
5.857,16 e infine al pagamento in favore di dell'importo di € CP_3
3.120,69 per le causali indicate nella parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 14.3.2024 ,deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui:
1)non ritiene che la regolamentazione del trattamento economico del lavoro straordinario e la determinazione dell'orario di lavoro possano rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione dei contratti collettivi di prossimità, ritenendo il primo giudice che tali accordi possono riguardare gli aspetti organizzazioni della prestazione lavorativa ma non possono investire i profili relativi al trattamento economico;
2) dichiara che non sia possibile ritenere che i lavoratori abbiano prestato acquiescenza a tale trattamento economico in ragione del solo mero decorso del lasso di tempo e dell'esecuzione di tale accordo;
3) dichiara che ai ricorrenti spettino importi relativi al lavoro straordinario tra la 41° e la 48° ora con la maggiorazione del 30% , con conseguente condanna della società al relativo pagamento;
4) riconosce ai lavoratori, con giusta eccezione del , i permessi non CP_3 goduti a titolo di indennità sostitutiva negli anni 2020 e 2021;
5) riconosce ai lavoratori il diritto agli AFAC (Acconto sui futuri Aumenti Contrattuali) dal 2020 al 2022.
In particolare assume parte appellante che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la legittimità ed efficacia dell'accordo di prossimità sottoscritto il 28 Marzo 2018 che si era reso indispensabile e necessario al fine di evitare che la società
[...]
( già sottoposta a procedura concordataria) per la grave crisi Parte_1 economica finanziaria dalla quale era oppressa, venisse dichiarata fallita e le cui cui finalità rispettavano pedissequamente i presupposti dell'art. 8 del D.L. 138 del 2011; che, in ogni caso, in difetto dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.L. 138 del 2011, il contratto collettivo si configurava quale ordinario accordo aziendale, che in quanto tale, non estendeva la sua efficacia nei confronti di quei lavoratori (e di quelle associazioni sindacali )che ,in occasione della sua stipulazione, erano espressamente dissenzienti; evidenziava che all'atto della sottoscrizione dell'accordo di prossimità in questione , gli originari ricorrenti NON
[...]
e che , all'atto della loro assunzione nell'aprile Parte_5
2020 per passaggio di cantiere, preso atto dell'accordo di prossimità a mezzo lettere di assunzione, gli stessi non avevano espresso alcun dissenso, recependo appieno e accettando lo stato giuridico cui era sottoposta la odierna appellante;
che, quindi , il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare ,anche in subordine, che il contegno dei ricorrenti nei confronti dell'accordo in deroga costituiva acquiescenza allo stesso e che , dunque, gli stessi nulla avrebbero potuto reclamare nei confronti della odierna appellante;
deduceva infine che nulla era dovuto a titolo di AFAC stante il carattere provvisorio e non definitivo di tali emolumenti . Chiedeva , pertanto , di riformare l'impugnata sentenza:” dichiarando la opponibilità dell'accordo di prossimità nei confronti dei lavoratori non dissenzienti;
2) Riformare la sentenza per quanto di ragione laddove riconosce ai lavoratori il diritto a percepire gli AFAC dal 2020 al 2022; e i permessi non goduti negli anni 2020 e 2021 ad accezione del lavoratore;
CP_3
3) In via del tutto subordinata, ove la Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere, che non siano sussistenti i requisiti previsti dall'art. 8 del D.L 138 del 2011 dichiararsi la sussistenza di un accordo aziendale opponibile agli appellati per mancato espresso dissenso;
4) Dichiarare la acquiescenza manifestata dagli stessi con espresso riferimento all'accordo di prossimità Vinte le spese e competenze del giudizio di appello con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituivano solo i lavoratori
, e , atteso che gli altri due CP_1 CP_3 Controparte_2 ricorrenti in primo grado ( e ) avevano Parte_4 Parte_3 sottoscritto , dopo la pubblicazione della sentenza, un accordo transattivo con la società. Gli odierni appellati , con varie argomentazioni resistevano al gravame di cui chiedevano il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Va premesso che rispetto al complessivo oggetto della cognizione delineatosi in primo grado, in questa sede l'indagine si restringe alle sole questioni formanti il contenuto dell'odierno gravame, posto che ogni altra problematica introdotta nel precedente grado, e risolta come da pronuncia del primo giudice, è ormai coperta da giudicato, attesa la mancata proposizione di appello incidentale avverso quelle statuizioni non conformi alle richieste ivi formulate da ciascuna parte in causa.
Ciò posto la Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La società appellante ritiene che Tribunale abbia errato nella valutazione e/o interpretazione delle norme di legge in materia di accordi di prossimità e ciò sostanzialmente sulla base di due ordini di motivi: la conformità dell'accordo di prossimità alla normativa di cui all'art 8 del D.L. 138 del 2011 e l'acquiescenza prestata dai lavoratori . Contrariamente a quanto dedotto, ritiene il Collegio che il primo giudicante abbia fatto esatta applicazione delle norme di legge in tema di accordi di prossimità, con motivazione corretta e immune da vizi che ne possano inficiare la validità. Sotto il primo profilo in tema della legittimità degli Accordi alla luce della previsione dell'art. 8 della legge 148/2011 ,osserva il collegio che tale disposizione, sotto la rubrica «sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», attribuisce ai contratti collettivi stipulati a livello aziendale e territoriale la possibilità di sottoscrivere «intese» che hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e che possono derogare non solo ai contratti collettivi nazionali ma anche a disposizioni di legge. Stante l'eccezionalità degli effetti riconosciuti alle “intese” di cui trattasi, la legge fissa condizioni e limiti.
In primo luogo, tali intese devono essere concluse da soggetti sindacali qualificati (e cioè “da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”), e sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali”.
In secondo luogo, le intese di cui trattasi possono avere ad oggetto solo «materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione». Precisamente, tali materie sono quelle relative: «agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie»; «alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale»; «ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro»; «alla disciplina dell'orario di lavoro»; «alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro», nonché «alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro» (esclusi i casi in cui il licenziamento sia «discriminatorio» o violi altri specifici divieti stabiliti dalla legge).
In terzo luogo, le intese devono essere giustificate da finalità ritenute meritevoli («maggiore occupazione», «qualità dei contratti di lavoro», «adozione di forme di partecipazione dei lavoratori», «emersione del lavoro irregolare», «incrementi di competitività e di salario», «gestione delle crisi aziendali e occupazionali», «investimenti» e «avvio di nuove attività»). Infine, la contrattazione di prossimità deve operare nel «rispetto della Costituzione» e dei «vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro» (art. 8, comma 2-bis, del d.l. n. 138 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 148 del 2011). Ebbene con effetto assorbente, si osserva che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 221/2012 ha affermato che, “come emerge dal dettato della norma de qua, le «specifiche intese» previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2).
…..il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed ancor più chiaramente – dal dettato dell'art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro». Ciò significa che l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre. Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)”. Di recente, la Suprema Corte – nell'esaminare il tema dell'efficacia della contrattazione di prossimità, con riguardo all'ambito applicativo del citato art. 8 del Decreto Legge n. 138/2011 (oggetto del suddetto intervento della Corte Costituzionale) – ha enunciato il seguente principio di diritto: “E' illegittima, per violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 conv. con mod. in I. 148/2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, in quanto non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità della suddetta riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali" (C. Cass. L n. 33131/2021; conforme C. Cass. L n. 11931/2023). In motivazione il Supremo Collegio ha rilevato che la norma “prevede la possibilità dei "contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale" da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative di realizzare "specifiche intese", con efficacia erga omnes alle condizioni ivi indicate, "finalizzate", in particolare e per quanto d'interesse, alla "gestione delle crisi aziendali" (primo comma), le quali possono riguardare la regolazione delle "materie inerenti l'organizzazione del lavoro" e della produzione, con riferimento, tra le altre alla lett. e), alle "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma): esse operando, "fermo ... il rispetto della Costituzione, nonché" dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, ... anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal secondo comma" (comma 2bis); …….
3.3.dal complesso normativo, di natura legale e contrattuale collettiva di primo e secondo livello, appare allora chiara la possibilità di specifiche intese, a livello di contrattazione aziendale, finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, riguardanti in particolare (tra le "materie inerenti l'organizzazione del lavoro") le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro", anche in deroga alle disposizioni di legge che le regolino: in tal caso, "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro"; né si dubita della natura tassativa dell'indicazione delle materie contenute nel secondo comma dell'art. 8 d.l. cit., per il suo carattere di norma eccezionale (riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2012, n. 221) e perciò, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati (così: Cass. 15 giugno 2021, n. 16917);
3.4. l'art. 8 d.l. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto;
…..l'interpretazione della Corte territoriale…….dell'accordo aziendale, che pertiene…. in via esclusiva al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità, soltanto nei limiti del vizio motivo, nel testo applicabile ratione temporis e per violazione dei criteri interpretativi (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21888; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4460)”.
Nella fattispecie in esame, nei ricorsi introduttivi della pregressa fase, i lavoratori hanno evidenziato l'illegittimità dell'accordo di prossimità sottoscritto il 28 marzo 2018 con la sola in quanto le modifiche ivi contenute, ovvero: CP_4
- innalzamento dell'orario normale di lavoro da 40 ore settimanali previste nel CCNL di categoria a 48 ore settimanali (n. 8 ore al giorno per sei giorni),
- maturazione dello straordinario solo successivamente all'ottava ora giornaliera e/o alla 48^ settimanale,
- nessuna retribuzione per la prima ora di lavoro straordinario, cioè dopo le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, mentre per le successive ore di lavoro straordinario la maggiorazione veniva ridotta al 15%, erano sottratte al potere di accordo sindacale di prossimità. A tal proposito già si è detto che l'art. 8 al comma 1 prevede espressamente che
“I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività”. Contro Come si evince dall'accordo sottoscritto dalla società resistente con la sola un presunto e generico stato di crisi aziendale peraltro, a detta dell'azienda, generale per tutti gli Istituti di Vigilanza privata, poteva essere superato solo con le previsioni ivi contenute ovvero con l'aumento dell'orario normale di lavoro da 40 ore a 48 ore, con la rinuncia a poter pretendere la retribuzione per la prima ora di straordinario, con la riduzione al 15% della maggiorazione per l'attività di straordinario resa in luogo di quella prevista nel CCNL pari al 30%.. Ciò, tuttavia, non è consentito in quanto proprio l'art. 8 del D.L. 138/2011, al successivo comma 2, individua e circoscrive quali sono le materie che possono essere oggetto dell'accordo e di certo, nell'elenco tassativo, non rientra né la retribuzione né la possibilità di innalzare il normale orario di lavoro. L'accordo applicato dalla , pur non incidendo direttamente sulla Parte_1 retribuzione, che rimane quella prevista dal CCNL, di fatto incide significativamente sulla stessa in quanto, se il CCNL prevede un determinato importo per n. 40 ore ordinarie di lavoro settimanale, l'aumento del numero di ore a 48, con relativa trasformazione dello straordinario in ordinario, va a ledere il disposto costituzionale dell'art. 36 laddove la retribuzione deve essere parametrata alla quantità del lavoro svolto e, inoltre, detta norma prevede anche che “La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”, sottraendo ad altri autori, diversi dal legislatore, la possibilità di stabilire una durata massima diversa. L'art. 8 del D.L. 138/2011, al comma 2bis, nel consentire ai contratti di prossimità, di operare “in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”, pone , come innanzi detto ,comunque un vincolo importante ossia il rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali sul lavoro. Ebbene, facendo esatta applicazione delle norme richiamate, il giudice di prime cure ha così statuito “Allo stesso modo, non può ritenersi che la regolamentazione del trattamento economico del lavoro straordinario e la determinazione dell'orario di lavoro rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dei contratti collettivi di prossimità. In base all'art. 8 co. 2 d.l. 138/2011, infatti, tali accordi possono riguardare gli aspetti organizzativa della prestazione lavorativa con riferimento anche alla disciplina dell'orario di lavoro ma non possono investire anche i profili relativi al trattamento economico delle ore lavorate.” Quanto all'altro motivo di doglianza alcuna acquiescenza, poi, è stata data all'accordo di prossimità . Con iter logico ineccepibile il Tribunale ha rilevato che non è possibile ritenere che i lavoratori abbiano prestato acquiescenza a tale trattamento economico deteriore in ragione solo del mero decorso di un certo lasso di tempo e dell'esecuzione di tale accordo” in quanto l'acquiescenza tacita richiede un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare tale regolamentazione contrattuale.” Tale conclusione va necessariamente condivisa : ed infatti , perché si possa parlare di acquiescenza tacita, è necessario che il comportamento del lavoratore sia inequivocabile e dimostri in modo chiaro il suo consenso alla nuova regolamentazione mentre la mera tolleranza di un provvedimento o di una situazione non è di per sé un'acquiescenza, essendo necessario un comportamento che escluda la volontà di contestare.
Tale comportamento incompatibile con la volontà di contestare la regolamentazione contrattuale, non è in alcun modo ravvisabile nella fattispecie in esame . Ne deriva , pertanto , che per i lavoratori in questione non sussistevano limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso , se non nei limiti della prescrizione ordinaria. Quanto poi all'ulteriore motivo di doglianza relativo alla non debenza degli acconti sui futuri aumenti contrattuali (cd. AFAC), lo stesso è destituito di ogni fondamento Infatti i (cd. AFAC) sono elementi retributivi che possono essere previsti a favore dei lavoratori in aggiunta rispetto al minimo tabellare. La funzione di questa voce è quella di adeguare la retribuzione dei lavoratori nel lasso di tempo necessario per la formulazione di un nuovo CCNL migliorativo delle condizioni vigenti, andando a colmare la perdita del potere d'acquisto del salario ricevuto nelle more della negoziazione dello stesso. La ratio è proprio quella di evitare che il lavoratore subisca un pregiudizio dovuto al trascorrere del tempo, spesso molto lungo, necessario per addivenire ad un formale accordo per l'aggiornamento dei minimi retributivi. Né quindi può sostenersi come fa l'appellante che gli stessi possono trovare applicazione e riconoscimento in favore dei lavoratori solo all'esito del rinnovo del CCNL poiché in tal senso verrebbe meno proprio la ratio dell'istituto contrattuale previsto dalle parti sociali per ovviare al mancato rinnovo.
Non coglie nel segno il precedente della Cassazione richiamato dall'appellante che si è formato su quanto previsto e disciplinato nel vecchio CCNL (validità anni 2004-2008) e quindi su di una diversa formulazione della disciplina. Invero il vecchio CCNL non prevedeva le sorti dell'IVC (indennità vacanza contrattuale), rimandando alla futura contrattazione le tempistiche e modalità; il CCNL 2013- 2015, viceversa ha previsto espressamente le sorti di tale istituto stabilendone l'assorbimento. Va pertanto confermata la sentenza in ordine al riconoscimento del diritto a percepire la voce contrattuale cd. “Copertura economica” prevista e disciplinata dall'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata il quale dispone che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.”
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza nonché le circostanze coperte dal giudicato interno
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
-Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli il 5.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2) dott. Maristella Agostinacchio Consigliere
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 591/2024 RG
TRA
in persona del suo legale rappresentante Dr. Parte_1 [...]
C.F. corrente a Giugliano in Provincia di Napoli Parte_2 C.F._1 alla Via San Francesco a Patria n. 208 P.IVA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Napoli alla Via Francesco Fracanzano n.31 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Cubuzio C.F: (PEC: C.F._2
e Paolo Mario Cubuzio C.F. Email_1
(PEC: che la C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0815605287 o al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
Email_2
Appellante
E nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
residente in [...], C.F._4
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
residente in [...], e C.F._5 CP_3
, nato a [...] il [...], codice fiscale ed ivi
[...] C.F._6 residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli al Viale A. Gramsci n. 18 presso lo studio degli Avv.ti Pietro Marzano (C.F.
Stefano ZI di CE (C.F. ) e C.F._7 C.F._8
Angelo HI (C.F. che li rappresentano e difendono, C.F._9 anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata su fogli separati;
- appellati –
OGGETTO : Appello avverso sentenza n°1210/2024 pubblicata il 8 Marzo 2024 resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - nel giudizio iscritto al n° di RG 15150/2022 cui sono riunite quelle recanti R.G. 15151/2022; 15152/2022; 15153/2022 e 15155/2022 non notificata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi , successivamente riuniti , , CP_1 [...]
, , e si rivolgevano CP_2 CP_3 Parte_3 Parte_4 al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo di accertare che la voce “Copertura economica” di cui all'art. 109 C.C.N.L. rientrava nel salario unico di cui all'art. 106 e nella retribuzione normale di cui all'art. 105 C.C.N.L. ed incideva quale base imponibile per il calcolo degli altri istituti contrattuali nonché per sentire dichiarare l'illegittimità dell'accordo di prossimità del 28.3.2018 con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti degli importi spettanti anche a titolo di indennità sostitutiva di permessi e ferie non godute, di AFAC e di straordinario, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto del ricorso siccome Parte_1 infondato in fatto e in diritto. Il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dei ricorsi ,condannava la società al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 4.213,71; in favore di CP_1
dell'importo di € 5.525,32,. in favore di Parte_3 Parte_4 dell'importo di € 4.316,31 ; in favore di dell'importo di € Controparte_2
5.857,16 e infine al pagamento in favore di dell'importo di € CP_3
3.120,69 per le causali indicate nella parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 14.3.2024 ,deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui:
1)non ritiene che la regolamentazione del trattamento economico del lavoro straordinario e la determinazione dell'orario di lavoro possano rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione dei contratti collettivi di prossimità, ritenendo il primo giudice che tali accordi possono riguardare gli aspetti organizzazioni della prestazione lavorativa ma non possono investire i profili relativi al trattamento economico;
2) dichiara che non sia possibile ritenere che i lavoratori abbiano prestato acquiescenza a tale trattamento economico in ragione del solo mero decorso del lasso di tempo e dell'esecuzione di tale accordo;
3) dichiara che ai ricorrenti spettino importi relativi al lavoro straordinario tra la 41° e la 48° ora con la maggiorazione del 30% , con conseguente condanna della società al relativo pagamento;
4) riconosce ai lavoratori, con giusta eccezione del , i permessi non CP_3 goduti a titolo di indennità sostitutiva negli anni 2020 e 2021;
5) riconosce ai lavoratori il diritto agli AFAC (Acconto sui futuri Aumenti Contrattuali) dal 2020 al 2022.
In particolare assume parte appellante che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la legittimità ed efficacia dell'accordo di prossimità sottoscritto il 28 Marzo 2018 che si era reso indispensabile e necessario al fine di evitare che la società
[...]
( già sottoposta a procedura concordataria) per la grave crisi Parte_1 economica finanziaria dalla quale era oppressa, venisse dichiarata fallita e le cui cui finalità rispettavano pedissequamente i presupposti dell'art. 8 del D.L. 138 del 2011; che, in ogni caso, in difetto dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.L. 138 del 2011, il contratto collettivo si configurava quale ordinario accordo aziendale, che in quanto tale, non estendeva la sua efficacia nei confronti di quei lavoratori (e di quelle associazioni sindacali )che ,in occasione della sua stipulazione, erano espressamente dissenzienti; evidenziava che all'atto della sottoscrizione dell'accordo di prossimità in questione , gli originari ricorrenti NON
[...]
e che , all'atto della loro assunzione nell'aprile Parte_5
2020 per passaggio di cantiere, preso atto dell'accordo di prossimità a mezzo lettere di assunzione, gli stessi non avevano espresso alcun dissenso, recependo appieno e accettando lo stato giuridico cui era sottoposta la odierna appellante;
che, quindi , il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare ,anche in subordine, che il contegno dei ricorrenti nei confronti dell'accordo in deroga costituiva acquiescenza allo stesso e che , dunque, gli stessi nulla avrebbero potuto reclamare nei confronti della odierna appellante;
deduceva infine che nulla era dovuto a titolo di AFAC stante il carattere provvisorio e non definitivo di tali emolumenti . Chiedeva , pertanto , di riformare l'impugnata sentenza:” dichiarando la opponibilità dell'accordo di prossimità nei confronti dei lavoratori non dissenzienti;
2) Riformare la sentenza per quanto di ragione laddove riconosce ai lavoratori il diritto a percepire gli AFAC dal 2020 al 2022; e i permessi non goduti negli anni 2020 e 2021 ad accezione del lavoratore;
CP_3
3) In via del tutto subordinata, ove la Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere, che non siano sussistenti i requisiti previsti dall'art. 8 del D.L 138 del 2011 dichiararsi la sussistenza di un accordo aziendale opponibile agli appellati per mancato espresso dissenso;
4) Dichiarare la acquiescenza manifestata dagli stessi con espresso riferimento all'accordo di prossimità Vinte le spese e competenze del giudizio di appello con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituivano solo i lavoratori
, e , atteso che gli altri due CP_1 CP_3 Controparte_2 ricorrenti in primo grado ( e ) avevano Parte_4 Parte_3 sottoscritto , dopo la pubblicazione della sentenza, un accordo transattivo con la società. Gli odierni appellati , con varie argomentazioni resistevano al gravame di cui chiedevano il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Va premesso che rispetto al complessivo oggetto della cognizione delineatosi in primo grado, in questa sede l'indagine si restringe alle sole questioni formanti il contenuto dell'odierno gravame, posto che ogni altra problematica introdotta nel precedente grado, e risolta come da pronuncia del primo giudice, è ormai coperta da giudicato, attesa la mancata proposizione di appello incidentale avverso quelle statuizioni non conformi alle richieste ivi formulate da ciascuna parte in causa.
Ciò posto la Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La società appellante ritiene che Tribunale abbia errato nella valutazione e/o interpretazione delle norme di legge in materia di accordi di prossimità e ciò sostanzialmente sulla base di due ordini di motivi: la conformità dell'accordo di prossimità alla normativa di cui all'art 8 del D.L. 138 del 2011 e l'acquiescenza prestata dai lavoratori . Contrariamente a quanto dedotto, ritiene il Collegio che il primo giudicante abbia fatto esatta applicazione delle norme di legge in tema di accordi di prossimità, con motivazione corretta e immune da vizi che ne possano inficiare la validità. Sotto il primo profilo in tema della legittimità degli Accordi alla luce della previsione dell'art. 8 della legge 148/2011 ,osserva il collegio che tale disposizione, sotto la rubrica «sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», attribuisce ai contratti collettivi stipulati a livello aziendale e territoriale la possibilità di sottoscrivere «intese» che hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e che possono derogare non solo ai contratti collettivi nazionali ma anche a disposizioni di legge. Stante l'eccezionalità degli effetti riconosciuti alle “intese” di cui trattasi, la legge fissa condizioni e limiti.
In primo luogo, tali intese devono essere concluse da soggetti sindacali qualificati (e cioè “da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”), e sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali”.
In secondo luogo, le intese di cui trattasi possono avere ad oggetto solo «materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione». Precisamente, tali materie sono quelle relative: «agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie»; «alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale»; «ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro»; «alla disciplina dell'orario di lavoro»; «alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro», nonché «alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro» (esclusi i casi in cui il licenziamento sia «discriminatorio» o violi altri specifici divieti stabiliti dalla legge).
In terzo luogo, le intese devono essere giustificate da finalità ritenute meritevoli («maggiore occupazione», «qualità dei contratti di lavoro», «adozione di forme di partecipazione dei lavoratori», «emersione del lavoro irregolare», «incrementi di competitività e di salario», «gestione delle crisi aziendali e occupazionali», «investimenti» e «avvio di nuove attività»). Infine, la contrattazione di prossimità deve operare nel «rispetto della Costituzione» e dei «vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro» (art. 8, comma 2-bis, del d.l. n. 138 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 148 del 2011). Ebbene con effetto assorbente, si osserva che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 221/2012 ha affermato che, “come emerge dal dettato della norma de qua, le «specifiche intese» previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2).
…..il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed ancor più chiaramente – dal dettato dell'art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro». Ciò significa che l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre. Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)”. Di recente, la Suprema Corte – nell'esaminare il tema dell'efficacia della contrattazione di prossimità, con riguardo all'ambito applicativo del citato art. 8 del Decreto Legge n. 138/2011 (oggetto del suddetto intervento della Corte Costituzionale) – ha enunciato il seguente principio di diritto: “E' illegittima, per violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 conv. con mod. in I. 148/2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, in quanto non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità della suddetta riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali" (C. Cass. L n. 33131/2021; conforme C. Cass. L n. 11931/2023). In motivazione il Supremo Collegio ha rilevato che la norma “prevede la possibilità dei "contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale" da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative di realizzare "specifiche intese", con efficacia erga omnes alle condizioni ivi indicate, "finalizzate", in particolare e per quanto d'interesse, alla "gestione delle crisi aziendali" (primo comma), le quali possono riguardare la regolazione delle "materie inerenti l'organizzazione del lavoro" e della produzione, con riferimento, tra le altre alla lett. e), alle "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma): esse operando, "fermo ... il rispetto della Costituzione, nonché" dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, ... anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal secondo comma" (comma 2bis); …….
3.3.dal complesso normativo, di natura legale e contrattuale collettiva di primo e secondo livello, appare allora chiara la possibilità di specifiche intese, a livello di contrattazione aziendale, finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, riguardanti in particolare (tra le "materie inerenti l'organizzazione del lavoro") le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro", anche in deroga alle disposizioni di legge che le regolino: in tal caso, "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro"; né si dubita della natura tassativa dell'indicazione delle materie contenute nel secondo comma dell'art. 8 d.l. cit., per il suo carattere di norma eccezionale (riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2012, n. 221) e perciò, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati (così: Cass. 15 giugno 2021, n. 16917);
3.4. l'art. 8 d.l. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto;
…..l'interpretazione della Corte territoriale…….dell'accordo aziendale, che pertiene…. in via esclusiva al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità, soltanto nei limiti del vizio motivo, nel testo applicabile ratione temporis e per violazione dei criteri interpretativi (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21888; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4460)”.
Nella fattispecie in esame, nei ricorsi introduttivi della pregressa fase, i lavoratori hanno evidenziato l'illegittimità dell'accordo di prossimità sottoscritto il 28 marzo 2018 con la sola in quanto le modifiche ivi contenute, ovvero: CP_4
- innalzamento dell'orario normale di lavoro da 40 ore settimanali previste nel CCNL di categoria a 48 ore settimanali (n. 8 ore al giorno per sei giorni),
- maturazione dello straordinario solo successivamente all'ottava ora giornaliera e/o alla 48^ settimanale,
- nessuna retribuzione per la prima ora di lavoro straordinario, cioè dopo le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, mentre per le successive ore di lavoro straordinario la maggiorazione veniva ridotta al 15%, erano sottratte al potere di accordo sindacale di prossimità. A tal proposito già si è detto che l'art. 8 al comma 1 prevede espressamente che
“I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività”. Contro Come si evince dall'accordo sottoscritto dalla società resistente con la sola un presunto e generico stato di crisi aziendale peraltro, a detta dell'azienda, generale per tutti gli Istituti di Vigilanza privata, poteva essere superato solo con le previsioni ivi contenute ovvero con l'aumento dell'orario normale di lavoro da 40 ore a 48 ore, con la rinuncia a poter pretendere la retribuzione per la prima ora di straordinario, con la riduzione al 15% della maggiorazione per l'attività di straordinario resa in luogo di quella prevista nel CCNL pari al 30%.. Ciò, tuttavia, non è consentito in quanto proprio l'art. 8 del D.L. 138/2011, al successivo comma 2, individua e circoscrive quali sono le materie che possono essere oggetto dell'accordo e di certo, nell'elenco tassativo, non rientra né la retribuzione né la possibilità di innalzare il normale orario di lavoro. L'accordo applicato dalla , pur non incidendo direttamente sulla Parte_1 retribuzione, che rimane quella prevista dal CCNL, di fatto incide significativamente sulla stessa in quanto, se il CCNL prevede un determinato importo per n. 40 ore ordinarie di lavoro settimanale, l'aumento del numero di ore a 48, con relativa trasformazione dello straordinario in ordinario, va a ledere il disposto costituzionale dell'art. 36 laddove la retribuzione deve essere parametrata alla quantità del lavoro svolto e, inoltre, detta norma prevede anche che “La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”, sottraendo ad altri autori, diversi dal legislatore, la possibilità di stabilire una durata massima diversa. L'art. 8 del D.L. 138/2011, al comma 2bis, nel consentire ai contratti di prossimità, di operare “in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”, pone , come innanzi detto ,comunque un vincolo importante ossia il rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali sul lavoro. Ebbene, facendo esatta applicazione delle norme richiamate, il giudice di prime cure ha così statuito “Allo stesso modo, non può ritenersi che la regolamentazione del trattamento economico del lavoro straordinario e la determinazione dell'orario di lavoro rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dei contratti collettivi di prossimità. In base all'art. 8 co. 2 d.l. 138/2011, infatti, tali accordi possono riguardare gli aspetti organizzativa della prestazione lavorativa con riferimento anche alla disciplina dell'orario di lavoro ma non possono investire anche i profili relativi al trattamento economico delle ore lavorate.” Quanto all'altro motivo di doglianza alcuna acquiescenza, poi, è stata data all'accordo di prossimità . Con iter logico ineccepibile il Tribunale ha rilevato che non è possibile ritenere che i lavoratori abbiano prestato acquiescenza a tale trattamento economico deteriore in ragione solo del mero decorso di un certo lasso di tempo e dell'esecuzione di tale accordo” in quanto l'acquiescenza tacita richiede un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare tale regolamentazione contrattuale.” Tale conclusione va necessariamente condivisa : ed infatti , perché si possa parlare di acquiescenza tacita, è necessario che il comportamento del lavoratore sia inequivocabile e dimostri in modo chiaro il suo consenso alla nuova regolamentazione mentre la mera tolleranza di un provvedimento o di una situazione non è di per sé un'acquiescenza, essendo necessario un comportamento che escluda la volontà di contestare.
Tale comportamento incompatibile con la volontà di contestare la regolamentazione contrattuale, non è in alcun modo ravvisabile nella fattispecie in esame . Ne deriva , pertanto , che per i lavoratori in questione non sussistevano limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso , se non nei limiti della prescrizione ordinaria. Quanto poi all'ulteriore motivo di doglianza relativo alla non debenza degli acconti sui futuri aumenti contrattuali (cd. AFAC), lo stesso è destituito di ogni fondamento Infatti i (cd. AFAC) sono elementi retributivi che possono essere previsti a favore dei lavoratori in aggiunta rispetto al minimo tabellare. La funzione di questa voce è quella di adeguare la retribuzione dei lavoratori nel lasso di tempo necessario per la formulazione di un nuovo CCNL migliorativo delle condizioni vigenti, andando a colmare la perdita del potere d'acquisto del salario ricevuto nelle more della negoziazione dello stesso. La ratio è proprio quella di evitare che il lavoratore subisca un pregiudizio dovuto al trascorrere del tempo, spesso molto lungo, necessario per addivenire ad un formale accordo per l'aggiornamento dei minimi retributivi. Né quindi può sostenersi come fa l'appellante che gli stessi possono trovare applicazione e riconoscimento in favore dei lavoratori solo all'esito del rinnovo del CCNL poiché in tal senso verrebbe meno proprio la ratio dell'istituto contrattuale previsto dalle parti sociali per ovviare al mancato rinnovo.
Non coglie nel segno il precedente della Cassazione richiamato dall'appellante che si è formato su quanto previsto e disciplinato nel vecchio CCNL (validità anni 2004-2008) e quindi su di una diversa formulazione della disciplina. Invero il vecchio CCNL non prevedeva le sorti dell'IVC (indennità vacanza contrattuale), rimandando alla futura contrattazione le tempistiche e modalità; il CCNL 2013- 2015, viceversa ha previsto espressamente le sorti di tale istituto stabilendone l'assorbimento. Va pertanto confermata la sentenza in ordine al riconoscimento del diritto a percepire la voce contrattuale cd. “Copertura economica” prevista e disciplinata dall'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata il quale dispone che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.”
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza nonché le circostanze coperte dal giudicato interno
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
-Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli il 5.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.