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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/11/2024, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2209/2024 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 2.9.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Carlo Monai
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Maurizio Landelli
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
pronunciare la separazione personale tra i coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Comune di Calatabiano
(Catania) il 26.4.1973 con che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(23.2.1976) e (19.3.1990), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che Per_2 la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata ed egli si era trasferito a già nell'anno 2010 ed aveva instaurato una nuova relazione affettiva da più di 5 anni, CP_2
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per sentir Parte_1 Controparte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi senza alcuna condizione (nulla per assegni tra i coniugi).
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma con addebito della stessa al marito per violazione dei doveri coniugali ed abbandono del tetto familiare, come dallo stesso ammesso;
nulla per assegni tra i coniugi;
spese rifuse.
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore, alla prima udienza del 26.11.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Alla medesima udienza i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status: la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio in Comune di Calatabiano (Catania) in data 26.4.1973;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 15, parte seconda, serie A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
2 4) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 26.11.2024
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini
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