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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2251 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
PODESTA' PAOLA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2 evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 9.12.2009 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 35, parte I, anno 2009, alle condizioni di seguito esposte:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2. la casa coniugale resta assegnata con l'attuale arredo alla sig.ra ; Parte_1
3. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre, con il seguente PIANO GENITORIALE
a) il padre potrà/dovrà tenere con sé le figlie presso la propria abitazione con le seguenti modalità:
b) e staranno con il padre due/tre giorni alla settimana con due pernotti, se il papà Per_1 Per_2
avrà la possibilità abitativa. Il padre andrà a prendere le figlie a scuola o presso l'abitazione materna a seconda delle necessità reciproche dei coniugi oltre che delle bambine;
c) Nel caso in cui le bambine, nei giorni che trascorreranno con il padre, dovessero ammalarsi e,
conseguentemente, non potessero andare a scuola – campo solare, o nel caso in cui la scuola – campo solare dovesse essere chiuso per motivazioni varie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
emergenze meteo, ponti, chiusure secondo il calendario scolastico, etc.) il sig. si dovrà Pt_2 premunire di tenere con sé le bambine, eventualmente con l'ausilio di baby-sitter a sue integrali spese, previa comunicazione alla sig.ra che, eventualmente potrà tenere con sé le figlie. Pt_1
d) Nel periodo natalizio le ragazze staranno con la mamma la Vigilia di Natale e il Natale con il papà. Il sig. trascorrerà con le figlie nel periodo Pasquale il Lunedì dell'Angelo; Pt_2
e) Il papà potrà organizzare nel corso dell'anno periodi di vacanze di complessivi 10 giorni (al massimo una settimana scolastica), anche non consecutivi. Le ferie dei genitori con le bambine dovranno concordarsi almeno un mese prima. Entrambi i genitori potranno recarsi fuori regione e all'estero, purché siano garantite le comunicazioni figlie/genitori. Ulteriori brevi periodi di vacanza nel corso dell'anno possono essere concordati dai genitori.
f) i genitori si premuniranno, nelle varie circostanze, di rispondere ad eventuali richieste di informazioni sulle condizioni di salute delle figlie. Entrambi i genitori si impegnano, quando le figlie saranno in vacanza e/o presso l'abitazione dell'altro genitore, a fornire l'esatta ubicazione del luogo dove dimoreranno, un recapito telefonico e la fascia oraria in cui poter chiamare.
g) Se richiesto dai genitori, le figlie trascorreranno con la mamma il giorno della festa della mamma e con il papà il giorno della festa del papà.
h) I compleanni, se possibile, verranno condivisi. Se i rapporti fra i coniugi non lo permetteranno, le figlie trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, il tutto con il criterio dell'alternanza annuale.
i) I coniugi si impegnano fin d'ora a non portare le figlie in vacanza con eventuali nuovi compagni/fidanzati entro un anno dalla separazione, nonché a non condividere nuove relazioni sentimentali se non dopo aver attentamente valutato l'effettiva stabilità del nuovo rapporto affettivo,
al fine di tutelare la stabilità e serenità delle bambine.
4. Il sig. verserà alla sig.ra dal mese di giugno al mese di settembre la somma di euro Pt_2 Pt_1
300,00 a figlia per il mantenimento ordinario delle stesse, e negli altri mesi la somma di euro 200,00
a figlia (complessivamente euro 400,00) entro il giorno 05 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra
. La somma dovuta per il mantenimento delle bambine sarà automaticamente rivalutata di Pt_1 anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il sig. corrisponderà altresì, fin da Pt_2
subito, alla sig.ra il 50 % delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per Pt_1
le minori, e concordemente il 50% di libri scolastici, mensa, spese mediche ludiche e sportive, da concordare sopra o pari all'importo di euro 100,00. Per le restanti spese, i coniugi si impegnano a rispettare il protocollo concordato presso il Tribunale di Savona per le spese relative al mantenimento dei figli, così come infra riprese.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica (in ordine al periodo in cui i minori staranno con la madre), il carburante, la ricarica telefonica. Il prescuola, il doposcuola e la baby-sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle,
invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale,
delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria.
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
*SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente.
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es,
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti.
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo l0 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Gli assegni famigliari (o assegno unico), se previsti, verranno percepiti dal genitore collocatario,
come eventuali pensioni / assegni elargiti in favore della figlia maggiore per la sua disabilità
6. Le macchina intestata al sig. rimarrà di proprietà e nella disponibilità dello stesso;
Pt_2
7. La macchina intestata alla sig.ra rimarrà di proprietà e nella disponibilità della stessa;
Pt_1
8. Quanto presente nel conto corrente cointestato resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra
. La somma in esso contenuta verrà spostata su un c/c intestato esclusivamente alla sig.ra Pt_1
. Il c/c cointestato verrà mantenuto e i coniugi continueranno a versare la quota necessaria Pt_1
per il pagamento della rata del mutuo.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo