Ordinanza cautelare 30 gennaio 2023
Sentenza 20 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 20/09/2023, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2023
N. 02126/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da
RE SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Bragadino, n. 3;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale eletto presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n.1;
nei confronti
RL NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Violetta e Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 54;
per l'annullamento
- del D.R. rep. n. 4689/2022 del 21/10/2022 di approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica;
- dei verbali n. 1, n. 2, n. 3, della Relazione finale e dei relativi allegati;
- del bando rep. n. 1836/2022 del 07/04/2022 (in parte qua);
- del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 (in parte qua);
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata del dott. NT a svolgere l'impegno didattico come ricercatore a tempo determinato;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e del controinteressato RL NT;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con D.R. n. 1836/2022 del 7 aprile 2022 l’Università degli Studi di Milano ha indetto una procedura di selezione per la copertura di 2 posti di ricercatore a tempo determinato presso vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano, fra cui un posto di ricercatore ex art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica - Codice procedura 4988.
1.1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, sono pervenute due candidature, quelle del ricorrente e del controinteressato.
1.2. Con D.R. n. 2955/2022 del 20 giugno 2022 il Rettore ha nominato la Commissione di valutazione, che ha quindi avviato i lavori, elaborando nella seduta del 3 ottobre 2022 un prospetto dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, rispettivamente per i titoli, le pubblicazioni e per la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa.
1.3. All’esito della valutazione, i due candidati hanno conseguito i seguenti punteggi:
- Dott. SA RE: 77,8 punti;
- Dott. NT RL: 85,8 punti.
1.4. Pertanto la Commissione ha proposto il dott. NT, odierno controinteressato, quale candidato maggiormente qualificato per lo svolgimento delle funzioni didattiche, scientifiche e clinico-assistenziali richieste.
1.5. Con D.R. n. 4689/2022 del 21 ottobre 2022 il Rettore ha accertato la regolarità formale degli atti della selezione e ha dichiarato vincitore il Dott. NT.
1.6. Conseguentemente il Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità ha determinato, nella seduta del 18 novembre 2022, di proporre la chiamata del dott. NT.
1.7. La proposta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 novembre 2022, conformemente alla già concessa autorizzazione al reclutamento della posizione di ricercatore per le esigenze del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
1.8. Il 2 dicembre 2022 il Dott. NT ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro e ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità nel ruolo di RTD di tipo b) per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, SSD MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica – con sede presso UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Clinica Mangiagalli - IRCCS Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico– Via della Commenda 12, 20122 Milano.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe il dott. SA ha impugnato gli atti della procedura e il relativo esito, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
2.1. Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Milano e il controinteressato, resistendo al ricorso, di cui hanno contestato la fondatezza con separata memoria.
2.2. Con ordinanza n. 127 del 30 gennaio 2023 il Tar ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica.
2.3. In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.
2.4. Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 luglio 2023.
3. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243. Violazione del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa: l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, così come sancito dall’art. 3 del D.M. n. 243 del 2011, prevede che la valutazione dei candidati debba essere svolta sulla base (i) di una prima fase preliminare a conclusione della quale la Commissione esprime un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica e (ii) della successiva fase della valutazione comparativa con attribuzione dei punteggi. In violazione di tale disposizione l’art. 11 del bando avrebbe previsto che “ i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei: in tale caso la Commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio ”. Il Regolamento di Ateneo non consentirebbe di omettere tale giudizio motivato sui candidati, limitandosi a prevedere (art. 8, c. 2) che, qualora il numero di candidati sia pari o inferiore a sei, “ i candidati sono tutti ammessi alla discussione ”, postulando semplicemente l’assenza di una soglia di sbarramento, ma non la valutazione preliminare da parte della Commissione.
Sotto altro profilo la Commissione avrebbe espresso soltanto un punteggio numerico;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243. Violazione dei criteri stabiliti nella riunione preliminare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa: la Commissione nella seduta preliminare: (i) ha ripartito il punteggio attribuibile a ciascuna delle macro-voci di valutazione: titoli (fino a un massimo di 30 punti) e pubblicazioni scientifiche, ivi inclusa la consistenza complessiva (fino a un massimo di 70 punti), per un totale di 100 punti; e (ii) ha elaborato una griglia di specifici sotto-punteggi da assegnare a ciascuno dei sotto-elementi di valutazione che compongono le macro-voci in cui è scandita la valutazione dei candidati secondo i criteri dettati dallo stesso organo giudicante. In relazione a ciascuno di tali sotto-elementi la Commissione avrebbe stabilito punteggi massimi molto bassi correlati al numero di esperienze vantate dai candidati, rappresentando una “soglia” raggiungibile con poche attività e rendendo irrilevanti le ulteriori attività svolte. Tale circostanza avrebbe “appiattito” la valutazione con la conseguenza che i profili dei due candidati (molto diversi tra loro per numero e qualità) si sarebbero trovati in numerose voci ad avere la medesima valutazione, ed in particolare:
a) quanto al criterio F - organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: entrambi i candidati hanno ottenuto tre punti su un massimo di tre. Nel verbale n. 1 la Commissione aveva declinato tale criterio come segue: “f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppo di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”, nella tabella riportata a pag. 5 di tale verbale la Commissione avrebbe indicato elementi di valutazione riconducibili soltanto all’attività di partecipazione a gruppi di ricerca, omettendo di includere l’attività di organizzazione e direzione. In tal modo non sarebbe stata considerata la rilevante attività di organizzazione e direzione del ricorrente a differenza del controinteressato;
b) quanto al criterio H - attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: entrambi i candidati hanno ottenuto per tale voce la medesima valutazione pari a 3 punti (su un massimo assegnabile di 3 punti). Tuttavia dall’analisi dei curricula dei due candidati emergerebbe come il controinteressato sia in possesso di sole quattro attività valutabili, mentre il ricorrente ne vanterebbe ben 21 di elevato prestigio sia nazionale che internazionale. La Commissione avrebbe pertanto dovuto, sulla base dei criteri dalla stessa stabiliti, assegnare al Dott. NT un solo punto;
c) quanto al criterio D - attività in campo clinico: entrambi i candidati hanno ottenuto il punteggio massimo pari a 3. La descrizione del criterio di cui al verbale 1 specifica che l’attività clinica oggetto di valutazione doveva essere coerente con il settore concorsuale, secondo una graduazione di punti in relazione alla durata del periodo di svolgimento dell’attività stessa (inferiore a 12 mesi, tra i 12 e 24 mesi, superiore a 24 mesi). Il ricorrente vanterebbe 9 anni di attività clinica a tempo pieno, svolta sia in Italia sia all’estero, mentre il controinteressato, che si sarebbe laureato nel 2012 e specializzato nel 2021, avrebbe dichiarato di aver svolto attività in campo clinico assistenziale dal 2009. Tuttavia l’attività svolta prima della data della specializzazione non avrebbe dovuto essere valorizzata. Pertanto la Commissione avrebbe illegittimamente assegnato tre punti al controinteressato;
d) quanto al criterio C - attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: anche in relazione a tale criterio è stato assegnato ad entrambi i candidati il medesimo punteggio (3 punti). Tuttavia l’attività di formazione e di ricerca del ricorrente sarebbe stata manifestamente sminuita e appiattita a causa dei criteri stabiliti dalla Commissione che ha fissato una soglia massima di punteggio raggiungibile con poche esperienze;
III) Ulteriori profili di violazione di legge. (art. 3 del DM 243/2011). Violazione della lex specialis di concorso. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa: la Commissione, nel verbale n. 1, ha stabilito di attribuire al parametro relativo alla consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati e all’intensità e alla continuità temporale della stessa un massimo di 20 punti, suddivisi tra le seguenti sub-voci di valutazione:
a) intensità e continuità temporale della produzione scientifica, fino a un massimo di punti n. 2,5;
b) rilevanza complessiva della produzione scientifica, fino a un massimo di punti n. 12,5;
c) congruenza della produzione complessiva con il profilo indicato nel bando (SSD MED/38) o con tematiche interdisciplinari strettamente correlate a tale profilo fino a un massimo di punti n. 5.
Tale ripartizione sarebbe illegittima anzi tutto in quanto – in aggiunta ai parametri dell’intensità e della rilevanza complessiva - sarebbe stato introdotto un autonomo sub-elemento di valutazione del tutto inconferente, ovvero la “c) congruenza della produzione complessiva con il profilo indicato nel bando (SSD MED/38) o con tematiche interdisciplinari strettamente correlate a tale profilo ”.
La consistenza della produzione scientifica del ricorrente sarebbe superiore a quella del controinteressato, sia in termini numerici (più di venti pubblicazioni in più), sia in termini di intensità, sia in relazione ai dati degli indicatori bibliometrici, dovendosi in particolare contestare tre valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice, in relazione rispettivamente a:
- numero medio di pubblicazioni per anno: sarebbe stato valutato il numero medio di pubblicazioni per anno a partire da quello della Laurea in Medicina e Chirurgia, anziché a partire dalla prima pubblicazione indicizzata, sostenendo che “L’ANVUR ha dettato indicazioni che vengono univocamente applicate per misurare l’anzianità accademica, stabilendo che essa debba essere ancorata alla data della prima pubblicazione indicizzata ”;
- indici bibliometrici: ad entrambi i candidati è stato assegnato lo stesso punteggio, stante la “soglia” utilizzata, a fronte di un impact factor più alto e di un numero di citazioni più elevato per il ricorrente;
- congruenza delle pubblicazioni: sarebbe illegittima la valutazione di piena congruenza attribuita a solo il 74,074% delle pubblicazioni del ricorrente, laddove le pubblicazioni totali del medesimo sarebbero state 54 al momento della presentazione della domanda, delle quali almeno 49 senza dubbio congruenti con il profilo indicato nel bando, di talché la congruenza sarebbe dovuta risultare del 90,74%. Ai fini della valutazione della produzione scientifica complessiva, sono state valutate dalla Commissione tutte le pubblicazioni riportate dai candidati nei relativi curricula (54 pubblicazioni per il ricorrente e 38 per il controinteressato), non ritenendo 14 manoscritti del ricorrente “pienamente congruenti” con il profilo indicato nel bando (SSD MED/38) o con tematiche interdisciplinari strettamente connesse a tale profilo.
4. Questi i motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio.
4.1. La difesa dell’Università ha depositato, in vista della trattazione dell’istanza cautelare, una relazione della Commissione datata 13 gennaio 2023 a cui l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha fatto ampio riferimento per controdedurre ai motivi di gravame.
4.2. Il Collegio deve stigmatizzare la scelta di questa modalità difensiva, considerato che il predetto documento è successivo ai fatti oggetto di causa, dunque non appartiene agli atti della procedura in esame e costituisce un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Di tale comportamento processuale il Collegio terrà conto in punto di spese di lite.
5. Nondimeno il ricorso è infondato, essendo affidato a mezzi di gravame non meritevoli di accoglimento.
6. Quanto al primo motivo va rilevato che ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato la valutazione dei candidati a posti di ricercatore a tempo determinato prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. Al comma 2 la disposizione prevede che “ A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica ”.
6.1. La fase preliminare è volta a selezionare i candidati in modo da contenere il numero degli ammessi alla fase di valutazione comparativa vera e propria.
E’ evidente che la fase preliminare è improntata alla celerità della procedura, riservando al successivo segmento dell’analitica valutazione della Commissione un numero di candidati più contenuto rispetto ai partecipanti.
6.2. In deroga alla ordinaria previsione della fase preliminare di valutazione il comma 2 dell’art. 8 prosegue disponendo “ i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei ”.
La disposizione, seppur derogatoria rispetto alla ordinaria scansione procedimentale, risponde alla stessa esigenza di speditezza della procedura, laddove il contenuto numero dei soggetti partecipanti consenta di prescindere dalla fase preliminare rendendola superflua.
Sarebbe pertanto contrario alla ratio della previsione oltre che alla lettera della stessa, postulare la necessità, indipendentemente dal numero dei candidati, che la Commissione esprima un motivato giudizio analitico su ogni candidato.
6.3. In ogni caso il Collegio rileva il difetto di interesse in relazione al (comunque infondato) motivo appena esaminato: il ricorrente infatti, dal rilievo della omessa espressione del giudizio della fase preliminare, non ha tratto elementi circa la non ammissibilità del controinteressato. In altri termini non ha dedotto che se la Commissione avesse espresso il giudizio preliminare, il controinteressato non sarebbe stato ammesso al prosieguo del procedimento, limitandosi, invece, a censurare astrattamente un segmento procedimentale senza evidenziare quale sarebbe stato il pregiudizio subito dal ricorrente.
6.4. Parimenti infondato è il secondo profilo dedotto del primo mezzo di gravame, secondo cui la Commissione avrebbe espresso un mero punteggio numerico.
6.4.1. Come peraltro ampiamente riconosciuto nell’atto introduttivo del giudizio, nella prima seduta la Commissione ha stabilito criteri e declinato sotto-criteri e corrispondenti sotto-punteggi.
6.4.2. Secondo il consolidato e costante approdo della giurisprudenza “ L'obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; invero, la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate; se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” ( ex plurimis Cons. Stato sez. V, 10 novembre 2022, n.9845).
6.4.3. Nel caso di specie l’articolazione di criteri, sotto-criteri e sotto punteggi rende intellegibile anche ex pos t la valutazione effettuata mediante l’attribuzione del punteggio numerico.
7. Parimenti infondato è il secondo mezzo di gravame con cui, in sintesi, il ricorrente lamenta l’appiattimento della valutazione per effetto di punteggi massimi stabiliti per ciascuno dei sotto-criteri secondo una soglia facilmente raggiungibile.
7.1. Va rilevato che l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato sez. III, 18 maggio 2023, n.4962).
7.2. Fermo tale principio, nel caso di specie i criteri di valutazione dei titoli sono assai numerosi (10) sicchè il punteggio massimo per la relativa valutazione è stato ripartito e declinato in così tanti elementi che necessariamente il punteggio massimo di ciascuno non può che risultare basso, a favore, però, di una pluralità di aspetti che hanno formato l’oggetto della valutazione della Commissione.
Sotto tale profilo non appaiono irragionevoli i sotto criteri e i relativi sotto punteggi.
7.3. Venendo alle censure circa la valutazione di singoli criteri, il Collegio osserva che:
- in relazione al criterio F (attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi), non corrisponde al vero quanto dedotto dal ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe indicato elementi di valutazione riconducibili soltanto all’attività di partecipazione a gruppi di ricerca, omettendo di includere l’attività di organizzazione e direzione. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente il sotto-criterio F3 valorizza la partecipazione con un ruolo attivo (coordinamento, stesura di documenti scientifici), attribuendo a tale sotto-criterio il sotto-punteggio maggiore (ovvero 1,5 punti);
- in relazione al criterio H (attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali), le deduzioni del ricorrente attengono al merito della valutazione riservata alla Commissione, cui il ricorrente medesimo oppone proprie personali valutazioni, secondo un approccio deduttivo inammissibile in punto di giudizio di legittimità;
- in relazione al criterio D (attività in campo clinico assistenziale), la censura del ricorrente muove da un dato di fatto errato. Invero, diversamente da quanto dedotto, in base al curriculum presentato, il controinteressato risulta essersi specializzato nel 2018 (e non nel 2021) e dunque l’attività svolta dal 2018 in poi è, evidentemente superiore a 24 mesi, come previsto dal sub-criterio D3, e dunque tutta valorizzabile ai fini del criterio di valutazione in questione; sicchè correttamente è stato attribuito il punteggio corrispondente previsto;
- quanto al criterio C (attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri), la doglianza circa l’appiattimento della soglia di valutazione è infondata, come già argomentato ai precedenti punti 7.1. e 7.2.
8. Parimenti infondato è il terzo mezzo di gravame con cui il ricorrente censura, in relazione alla valutazione della consistenza complessiva e dell’intensità della produzione scientifica, l’introduzione del criterio c) “ congruenza della produzione complessiva con il profilo indicato nel bando (SSD MED/38) o con tematiche interdisciplinari strettamente correlate a tale profilo ”, cui è correlato un massimo di punti n. 5, dei 20 previsti per il parametro in questione.
8.1. Il Collegio osserva che il criterio non si presta ad essere censurato sotto il profilo della ragionevolezza per un duplice ordine di ragioni: da un alto il criterio è logico e razionale, rispetto all’esigenza di selezionare un ricercatore rispondente all’esigenza di cui al profilo indicato nel bando; dall’altro, con specifico riferimento alla ripartizione del punteggio massimo, al predetto criterio c) è stato attribuito un punteggio massimo pari a 5, quindi con un’incidenza non particolarmente significativa sul punteggio massimo complessivo, laddove è stata data comunque netta prevalenza al criterio b) “ rilevanza complessiva della produzione scientifica ”, cui è correlato il punteggio massimo di punti n. 12,5, peraltro conseguito dal ricorrente.
8.2. In ogni caso va osservato che, tenuto conto della differenza di punteggio ottenuto dai due candidati (8 punti), e considerato che in relazione al predetto criterio c) il ricorrente ha ottenuto 1 punto e il controinteressato 3 punti, quand’anche si “neutralizzasse” il criterio c) il ricorrente non supererebbe la prova di resistenza.
8.3. Quanto alle censure relative alle valutazioni sul numero medio di pubblicazioni per anno, sugli indici bibliometrici e sulla congruenza delle pubblicazioni, il Collegio osserva che i dati riportati dal ricorrente sono contestati dal controinteressato e dall’Università e non trovano rispondenza nella documentazione prodotta (così che, a titolo di esempio, le pubblicazioni del controinteressato sono 38 e non 36, e il numero di citazioni medio è 14,4, a fronte di 13,3, del ricorrente).
In ogni caso, come già rilevato, il ricorrente oppone proprie valutazioni a quelle della Commissione, con un’inammissibile sconfinamento nell’ambito di merito riservato alla Commissione stessa la quale, non effettua una ponderazione di interessi, ma esercita attività di giudizio mediante un'ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti (Cons. Stato sez. IV, 25 luglio 2023, n.7262).
8.4. Va poi osservato che non può costituire un utile parametro per lo scrutinio di legittimità dell’operato della Commissione i criteri ANVUR, in quanto non applicabili alla procedura in questione.
9. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto respinto.
10. Tenuto conto del comportamento processuale tenuto dall’Università le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO