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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1448/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1448/2019 R.G., assunta in decisione con ordinanza del 6 novembre 2024, comunicata il 7 novembre 2024,, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Gela, alla Via Bentivegna n. 7, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Giuseppe Smecca (C.F.: , che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), incorporante la Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, elettivamente domiciliata in Catania alla via V. Giuffrida nr. 65, presso lo studio degli Avv.ti
Ugo A. Salinitro (C.F.: ), (C.F.: , C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_4 C.F._6 Parte_5 C.F._7
(C.F.: ), che la rappresentano e difendono anche in via Parte_6 C.F._8 disgiunta, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 6 Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 16 settembre 2019, con il quale ha loro ingiunto, ciascuno nella qualità di debitore Controparte_2 principale e di fideiussore, il pagamento di complessivi euro 8.764,27 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16 settembre 2009. A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto:
1. la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 co. II, T.U.B. alla luce della delibera CICR (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615
c.p.c.);
2. la nullità del contratto di mutuo poiché sorretto dalla causa di ripianare l'esposizione debitoria dell'opponente nei confronti della mutuante, in virtù di rapporti di credito già sussistenti
(motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità delle clausole sugli interessi per effetto del superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla Legge n. 108/1996 e la usurarietà dei tassi di interesse effettivamente applicati, nonché la indebita applicazione di interessi anatocistici mediante il piano di ammortamento c.d.
“alla francese” sia del mutuo stipulato in data 16 settembre 2009 che di quello stipulato in data
21 settembre 2005 (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. la nullità della garanzia fideiussoria prestata per il mutuo stipulato in data 21 settembre 2005 che si estende a quello stipulato in data 16 settembre 2009 in virtù del collegamento causale dei due contratti (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Le parti opponenti hanno, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di accertare l'inesistenza del diritto della mutuante ad agire esecutivamente e dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, con condanna alla ripetizione dell'indebito quantificato in euro 94.000,00, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando integralmente Controparte_2 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto. pagina 2 di 6 Con ordinanza del 4 febbraio 2020 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie.
Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Giudice ha nominato C.T.U. il dott. ; depositato nei Per_1 termini l'elaborato peritale, rinviata la causa per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10 luglio 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
**************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione si profila infondata.
Preliminarmente deve darsi atto dell'estinzione per fusione della società precettante e della costituzione in giudizio della società che l'ha incorporata, Controparte_1
Deve, anzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di opposizione, in relazione al quale parte attrice ha dedotto la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.
Tale doglianza deve, infatti, ritenersi superata alla luce della pronuncia della Suprema Corte, la quale ha chiarito a Sezioni Unite che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della
c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n. 33719). In punto di onere probatorio, inoltre, le quotazioni immobiliari elaborate dall'Agenzia delle Entrate non sono inidonee da sole a determinare il valore di mercato dell'immobile: in questo senso depone la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per
l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima.” (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 21/12/2015, n. 25707).
La doglianza, dunque, non merita accoglimento.
Deve altresì disattendersi la seconda doglianza: la finalità per cui il mutuo è stato erogato non inficia l'idoneità del medesimo a fungere da titolo esecutivo;
sul punto si richiama la pronuncia della Suprema
Corte resa a sezioni unite “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a
pagina 3 di 6 carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (Sez. U, sent. n. 5841/2025 – Rv. 674008). Da ciò consegue che alcun collegamento negoziale può essere stabilito tra il contratto di mutuo in forza del quale è stato spiegato atto di precetto e quello stipulato in data 21 settembre 2005, che rimane estraneo al procedimento per cui è causa. Le doglianze relative al superamento dei tassi soglia per i tassi di interesse del predetto mutuo così come la dedotta nullità della fideiussione non possono essere oggetto del presente giudizio, dal momento che il titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto è il mutuo stipulato in data 16 settembre 2009, sicché solo la legittimità formale del medesimo e l'accertamento del diritto ivi cristallizzato – trattandosi di titolo esecutivo stragiudiziale – può essere oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione.
Da quanto sopra esposto ne consegue l'inammissibilità dei motivi di cui ai numeri 4 e 3, per quanto attiene alle censure di usurarietà dei tassi del mutuo stipulato nel 2005.
Deve essere oggetto di esame nel merito unicamente la censura sollevata sulla presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca mutuante nel contratto di mutuo di cui all'atto di precetto.
Deve premettersi in diritto che per l'accertamento del superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento della stipula del contratto: tanto chiarito, la consulenza tecnica d'ufficio risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra espressi.
Devono pertanto richiamarsi per condividerli le risultanze cui il nominato C.T.U. è giunto affermando che i tassi di interessi, corrispettivi e moratori, pattuiti rispettino il tasso soglia (cfr. pagg. 15 e ss dell'elaborato peritale).
Di converso, devono disattendersi le conclusioni cui è giunta la C.T.U. in ordine alla usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse moratorio, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a sezioni unite che si richiama integralmente per condividerlo “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il
pagina 4 di 6 solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del -contratto.”
(Cass. Sez. U, sent. n. 24675/2017 - Rv. 645811)
Deve, infine, chiarirsi che, allo stato, la redazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non è sinonimo di anatocismo sic et simpliciter: la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Il metodo “alla francese” comporta, invero, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Da quanto sopra rappresentato discende il rigetto del motivo di opposizione di cui al nr. 3.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va integralmente rigettata così come la domanda riconvenzionale in essa contenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, complessità bassa, parametri minimi, per l'attività di studio pari ad euro 1.276,00, per la fase introduttiva pari ad euro
814,00, per la fase istruttoria pari ad euro 2.835,00 e per la fase decisionale pari ad euro 2.127,00 – per un compenso complessivo pari ad euro 7.052,00) e dell'attività in concreto svolta;
devono altresì essere poste a carico delle parti opponenti le spese di CTU liquidate come da decreto emesso in data 14 ottobre 2022 e pari ad euro 3.400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione spiegata da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara il diritto di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ad agire esecutivamente per il credito di cui all'atto di precetto opposto;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite nei confronti di in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, che liquida nella misura di euro 7.052,00 per compensi, oltre pagina 5 di 6 spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone a carico degli opponenti le spese di CTU liquidate in euro 3.400,00 con decreto emesso in data 14 ottobre 2022.
Gela, 27 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1448/2019 R.G., assunta in decisione con ordinanza del 6 novembre 2024, comunicata il 7 novembre 2024,, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Gela, alla Via Bentivegna n. 7, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Giuseppe Smecca (C.F.: , che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), incorporante la Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, elettivamente domiciliata in Catania alla via V. Giuffrida nr. 65, presso lo studio degli Avv.ti
Ugo A. Salinitro (C.F.: ), (C.F.: , C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_4 C.F._6 Parte_5 C.F._7
(C.F.: ), che la rappresentano e difendono anche in via Parte_6 C.F._8 disgiunta, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 6 Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 16 settembre 2019, con il quale ha loro ingiunto, ciascuno nella qualità di debitore Controparte_2 principale e di fideiussore, il pagamento di complessivi euro 8.764,27 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16 settembre 2009. A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto:
1. la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 co. II, T.U.B. alla luce della delibera CICR (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615
c.p.c.);
2. la nullità del contratto di mutuo poiché sorretto dalla causa di ripianare l'esposizione debitoria dell'opponente nei confronti della mutuante, in virtù di rapporti di credito già sussistenti
(motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità delle clausole sugli interessi per effetto del superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla Legge n. 108/1996 e la usurarietà dei tassi di interesse effettivamente applicati, nonché la indebita applicazione di interessi anatocistici mediante il piano di ammortamento c.d.
“alla francese” sia del mutuo stipulato in data 16 settembre 2009 che di quello stipulato in data
21 settembre 2005 (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. la nullità della garanzia fideiussoria prestata per il mutuo stipulato in data 21 settembre 2005 che si estende a quello stipulato in data 16 settembre 2009 in virtù del collegamento causale dei due contratti (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Le parti opponenti hanno, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di accertare l'inesistenza del diritto della mutuante ad agire esecutivamente e dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, con condanna alla ripetizione dell'indebito quantificato in euro 94.000,00, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando integralmente Controparte_2 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto. pagina 2 di 6 Con ordinanza del 4 febbraio 2020 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie.
Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Giudice ha nominato C.T.U. il dott. ; depositato nei Per_1 termini l'elaborato peritale, rinviata la causa per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10 luglio 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
**************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione si profila infondata.
Preliminarmente deve darsi atto dell'estinzione per fusione della società precettante e della costituzione in giudizio della società che l'ha incorporata, Controparte_1
Deve, anzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di opposizione, in relazione al quale parte attrice ha dedotto la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.
Tale doglianza deve, infatti, ritenersi superata alla luce della pronuncia della Suprema Corte, la quale ha chiarito a Sezioni Unite che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della
c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n. 33719). In punto di onere probatorio, inoltre, le quotazioni immobiliari elaborate dall'Agenzia delle Entrate non sono inidonee da sole a determinare il valore di mercato dell'immobile: in questo senso depone la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per
l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima.” (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 21/12/2015, n. 25707).
La doglianza, dunque, non merita accoglimento.
Deve altresì disattendersi la seconda doglianza: la finalità per cui il mutuo è stato erogato non inficia l'idoneità del medesimo a fungere da titolo esecutivo;
sul punto si richiama la pronuncia della Suprema
Corte resa a sezioni unite “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a
pagina 3 di 6 carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (Sez. U, sent. n. 5841/2025 – Rv. 674008). Da ciò consegue che alcun collegamento negoziale può essere stabilito tra il contratto di mutuo in forza del quale è stato spiegato atto di precetto e quello stipulato in data 21 settembre 2005, che rimane estraneo al procedimento per cui è causa. Le doglianze relative al superamento dei tassi soglia per i tassi di interesse del predetto mutuo così come la dedotta nullità della fideiussione non possono essere oggetto del presente giudizio, dal momento che il titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto è il mutuo stipulato in data 16 settembre 2009, sicché solo la legittimità formale del medesimo e l'accertamento del diritto ivi cristallizzato – trattandosi di titolo esecutivo stragiudiziale – può essere oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione.
Da quanto sopra esposto ne consegue l'inammissibilità dei motivi di cui ai numeri 4 e 3, per quanto attiene alle censure di usurarietà dei tassi del mutuo stipulato nel 2005.
Deve essere oggetto di esame nel merito unicamente la censura sollevata sulla presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca mutuante nel contratto di mutuo di cui all'atto di precetto.
Deve premettersi in diritto che per l'accertamento del superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento della stipula del contratto: tanto chiarito, la consulenza tecnica d'ufficio risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra espressi.
Devono pertanto richiamarsi per condividerli le risultanze cui il nominato C.T.U. è giunto affermando che i tassi di interessi, corrispettivi e moratori, pattuiti rispettino il tasso soglia (cfr. pagg. 15 e ss dell'elaborato peritale).
Di converso, devono disattendersi le conclusioni cui è giunta la C.T.U. in ordine alla usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse moratorio, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a sezioni unite che si richiama integralmente per condividerlo “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il
pagina 4 di 6 solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del -contratto.”
(Cass. Sez. U, sent. n. 24675/2017 - Rv. 645811)
Deve, infine, chiarirsi che, allo stato, la redazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non è sinonimo di anatocismo sic et simpliciter: la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Il metodo “alla francese” comporta, invero, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Da quanto sopra rappresentato discende il rigetto del motivo di opposizione di cui al nr. 3.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va integralmente rigettata così come la domanda riconvenzionale in essa contenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, complessità bassa, parametri minimi, per l'attività di studio pari ad euro 1.276,00, per la fase introduttiva pari ad euro
814,00, per la fase istruttoria pari ad euro 2.835,00 e per la fase decisionale pari ad euro 2.127,00 – per un compenso complessivo pari ad euro 7.052,00) e dell'attività in concreto svolta;
devono altresì essere poste a carico delle parti opponenti le spese di CTU liquidate come da decreto emesso in data 14 ottobre 2022 e pari ad euro 3.400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione spiegata da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara il diritto di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ad agire esecutivamente per il credito di cui all'atto di precetto opposto;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite nei confronti di in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, che liquida nella misura di euro 7.052,00 per compensi, oltre pagina 5 di 6 spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone a carico degli opponenti le spese di CTU liquidate in euro 3.400,00 con decreto emesso in data 14 ottobre 2022.
Gela, 27 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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