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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
In persona del Consigliere dr. Corrado Croci, delegato dal Capo dell'Ufficio
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931 / 2024 R.G.;
promossa da:
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORTICCHIA ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO
VINZAGLIO, 2 10121 TORINO;
- parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dalla Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, ed elettivamente domiciliato quivi, in via Arsenale 21 - TORINO;
- parte resistente
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 al decreto di pagamento del compenso del difensore d'ufficio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Torino, in riforma in riforma del Decreto 15 dicembre 2023 Corte d'Appello di Torino, sezione IV penale, accogliere la richiesta di liquidazione dei compensi per la difesa del sig. nel Parte_2
1 procedimento n° 24379/17 R.G.n.r. - 2239/18 R.G. Corte App., nei termini di € 1.140,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riconoscimento, in caso di vittoria, degli onorari di difesa e delle spese relative al presente procedimento
Per parte resistente: “Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'avv. assume di aver prestato la propria attività difensiva a favore di tale Parte_1
, già condannato per i delitti di cui agli artt. 73 D.P.R. 306/90 – 337, 582, Parte_2
585, 576, n. 5, e 61, n. 2, c.p. con sent. n. 1282/2021 della Corte d'Appello di Torino – VI
Sez. penale, in relazione al ricorso per cassazione proposto contro la predetta sentenza di secondo grado, ricorso dichiarato inammissibile dalla S.C. – proc. r.g. 41.232/21; ha perciò chiesto la liquidazione dei compensi alla IV Sez. penale della Corte ai sensi degli artt. 82 e
117 T.U. Spese di giustizia, quantificati in € 1.140, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. 15 % (tot.
€ 1.401,20), essendo il suo assistito stato dichiarato irreperibile con decreto del P.M. in data 2.01.2024 e non essendo altrimenti noti la sua residenza o il suo domicilio nello Stato estero di provenienza. La Corte, con decreto 15.12.2024, ha tuttavia respinto l'istanza, motivando la decisione col richiamo all'art. 106 del medesimo T.U., a norma del quale il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
L'avv. ha perciò proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 dapprima Pt_1
dinanzi al Tribunale di Torino, quindi, a seguito di declinatoria di competenza con sentenza del 26.04.2024, dinanzi a questa Corte, previa riassunzione del processo ex art. 50 c.p.c.; lamenta il legale ricorrente che l'art. 106 T.U. Spese di giustizia, richiamato dal giudice a quo per respingere la domanda di liquidazione dei compensi sul rilievo che essi afferiscono ad un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, riguarderebbe esclusivamente il compenso dl difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, non anche quello che spetta al difensore d'ufficio – come è appunto il caso di specie.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita contestando la pretesa avversaria, in relazione al fatto che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, il ricorrente non avrebbe provato
2 di avere ricevuto mandato dal proprio assistito ad impugnare in Cassazione la sentenza di secondo grado della IV Sez. penale della Corte torinese.
2. – L'opposizione è fondata.
2.1 – Non è anzitutto necessario uno specifico mandato rilasciato dall'imputato assente ad impugnare, secondo quanto prevede ora l'art. 581, co. 1 quater, c.p.p., nel testo introdotto dal d.lgs. 150/2022 a decorrere dal 30.12.2022, vero essendo che l'impugnazione di cui si discute risulta proposta nel maggio 2021; il difensore d'ufficio, sulla base della normativa in allora vigente, ha proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 571, co. 3, c.p.p. rivestendo la qualità di difensore al momento del deposito della sentenza così impugnata.
2.2 – Non è pertinente per escludere il compenso in relazione all'esito (inammissibilità) del ricorso per cassazione il richiamo che fa il giudice a quo all'art. 106 T.U. Spese di giustizia.
Come rilevato dalla Cass., 12.12.2019, n. 32.764, l'art. 106 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili", riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche il compenso che spetta al difensore d'ufficio; l'art. 116 D.P.R. cit., estende, infatti, al difensore d'ufficio la disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale, ma, come si evince dalla rubrica del titolo III – parte III del D.P.R. 115/2002 (“Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”), non in tutte le disposizioni che la compongono, bensì ai "limitati effetti" dalla stessa previsti, e dunque solo per le norme che regolano le forme e la misura della relativa liquidazione, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. L'art. 106 non sarebbe, cioè, tra le norme cui l'art. 116 fa rinvio quanto ai compensi spettanti al difensore d'ufficio.
2.3 - La documentazione prodotta in atti attesta il compimento delle attività difensive per cui viene richiesto il compenso (ricorso e memoria difensiva in replica alla richiesta del
P.M. di declaratoria di inammissibilità; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio), che corrispondono alla fase di studio (€ 450) e introduttiva (€ 1.260), per un totale di € 1.710, da ridursi di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ad € 1.140, oltre accessori.
3. – La domanda del legale ricorrente va perciò accolta.
3 Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate in prossimità dei minimi tariffari, attesa la modesta complessità della vicenda, esclusa la fase istruttoria/trattazione non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, in persona del Consigliere delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. contro Parte_1
il , con ricorso in riassunzione depositato il 25.07.2024: Controparte_1
a) accoglie la domanda e condanna, per l'effetto, il a Controparte_1 pagare, a favore del ricorrente, il compenso per € 1.140, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, già applicata la riduzione prevista dall'art. 106 bis T.U. 115/2002;
b) condanna il alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.000, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti.
Così deciso in Torino, il 23/06/2025
Il Consigliere delegato
Dott. Corrado Croci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
In persona del Consigliere dr. Corrado Croci, delegato dal Capo dell'Ufficio
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931 / 2024 R.G.;
promossa da:
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORTICCHIA ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO
VINZAGLIO, 2 10121 TORINO;
- parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dalla Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, ed elettivamente domiciliato quivi, in via Arsenale 21 - TORINO;
- parte resistente
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 al decreto di pagamento del compenso del difensore d'ufficio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Torino, in riforma in riforma del Decreto 15 dicembre 2023 Corte d'Appello di Torino, sezione IV penale, accogliere la richiesta di liquidazione dei compensi per la difesa del sig. nel Parte_2
1 procedimento n° 24379/17 R.G.n.r. - 2239/18 R.G. Corte App., nei termini di € 1.140,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riconoscimento, in caso di vittoria, degli onorari di difesa e delle spese relative al presente procedimento
Per parte resistente: “Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'avv. assume di aver prestato la propria attività difensiva a favore di tale Parte_1
, già condannato per i delitti di cui agli artt. 73 D.P.R. 306/90 – 337, 582, Parte_2
585, 576, n. 5, e 61, n. 2, c.p. con sent. n. 1282/2021 della Corte d'Appello di Torino – VI
Sez. penale, in relazione al ricorso per cassazione proposto contro la predetta sentenza di secondo grado, ricorso dichiarato inammissibile dalla S.C. – proc. r.g. 41.232/21; ha perciò chiesto la liquidazione dei compensi alla IV Sez. penale della Corte ai sensi degli artt. 82 e
117 T.U. Spese di giustizia, quantificati in € 1.140, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. 15 % (tot.
€ 1.401,20), essendo il suo assistito stato dichiarato irreperibile con decreto del P.M. in data 2.01.2024 e non essendo altrimenti noti la sua residenza o il suo domicilio nello Stato estero di provenienza. La Corte, con decreto 15.12.2024, ha tuttavia respinto l'istanza, motivando la decisione col richiamo all'art. 106 del medesimo T.U., a norma del quale il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
L'avv. ha perciò proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 dapprima Pt_1
dinanzi al Tribunale di Torino, quindi, a seguito di declinatoria di competenza con sentenza del 26.04.2024, dinanzi a questa Corte, previa riassunzione del processo ex art. 50 c.p.c.; lamenta il legale ricorrente che l'art. 106 T.U. Spese di giustizia, richiamato dal giudice a quo per respingere la domanda di liquidazione dei compensi sul rilievo che essi afferiscono ad un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, riguarderebbe esclusivamente il compenso dl difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, non anche quello che spetta al difensore d'ufficio – come è appunto il caso di specie.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita contestando la pretesa avversaria, in relazione al fatto che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, il ricorrente non avrebbe provato
2 di avere ricevuto mandato dal proprio assistito ad impugnare in Cassazione la sentenza di secondo grado della IV Sez. penale della Corte torinese.
2. – L'opposizione è fondata.
2.1 – Non è anzitutto necessario uno specifico mandato rilasciato dall'imputato assente ad impugnare, secondo quanto prevede ora l'art. 581, co. 1 quater, c.p.p., nel testo introdotto dal d.lgs. 150/2022 a decorrere dal 30.12.2022, vero essendo che l'impugnazione di cui si discute risulta proposta nel maggio 2021; il difensore d'ufficio, sulla base della normativa in allora vigente, ha proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 571, co. 3, c.p.p. rivestendo la qualità di difensore al momento del deposito della sentenza così impugnata.
2.2 – Non è pertinente per escludere il compenso in relazione all'esito (inammissibilità) del ricorso per cassazione il richiamo che fa il giudice a quo all'art. 106 T.U. Spese di giustizia.
Come rilevato dalla Cass., 12.12.2019, n. 32.764, l'art. 106 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili", riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche il compenso che spetta al difensore d'ufficio; l'art. 116 D.P.R. cit., estende, infatti, al difensore d'ufficio la disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale, ma, come si evince dalla rubrica del titolo III – parte III del D.P.R. 115/2002 (“Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”), non in tutte le disposizioni che la compongono, bensì ai "limitati effetti" dalla stessa previsti, e dunque solo per le norme che regolano le forme e la misura della relativa liquidazione, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. L'art. 106 non sarebbe, cioè, tra le norme cui l'art. 116 fa rinvio quanto ai compensi spettanti al difensore d'ufficio.
2.3 - La documentazione prodotta in atti attesta il compimento delle attività difensive per cui viene richiesto il compenso (ricorso e memoria difensiva in replica alla richiesta del
P.M. di declaratoria di inammissibilità; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio), che corrispondono alla fase di studio (€ 450) e introduttiva (€ 1.260), per un totale di € 1.710, da ridursi di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ad € 1.140, oltre accessori.
3. – La domanda del legale ricorrente va perciò accolta.
3 Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate in prossimità dei minimi tariffari, attesa la modesta complessità della vicenda, esclusa la fase istruttoria/trattazione non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, in persona del Consigliere delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. contro Parte_1
il , con ricorso in riassunzione depositato il 25.07.2024: Controparte_1
a) accoglie la domanda e condanna, per l'effetto, il a Controparte_1 pagare, a favore del ricorrente, il compenso per € 1.140, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, già applicata la riduzione prevista dall'art. 106 bis T.U. 115/2002;
b) condanna il alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.000, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti.
Così deciso in Torino, il 23/06/2025
Il Consigliere delegato
Dott. Corrado Croci
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