Articolo 19 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Articolo 18Articolo 20
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12 aprile 1963
Art. 19. Riduzione del periodo di anzianita' per le promozioni

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianita' previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento del posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, per anzianita' ed a scelta sono ridotti a meta' per tutto il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato.
Per i primi ai concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' previsto dalle vigenti disposizioni per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di primo coadiutore, di primo segretario contabile e di primo archivista, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esame di idoneita' e' ridotto di due anni.
Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti comuni non si applicano al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in precedenti promozioni.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963