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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 407 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CURCURU' SIMONA
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA resistente –
CP_2 con l'avv. Salvatore Cacioppo
E
CP_3 con l'avv. Tommaso Raimondo
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'esito dell'udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modlaità della trattazione scritta, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn. 59620150001678573000 e n.
59620150004545405000
Dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento alla cartella n. 29620140032127615000, per effetto dello sgravio ex
L. 197/2022 .
Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle CP_4 CP_3 spese di lite in favore del ricorrente quantificate in euro 1.400,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simona Curcurù, antistataria
Compensa le spese di lite con . CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.01.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90214134 53/000 emessa dall' e notificata il Controparte_5
12.12.2022 a mezzo posta elettronica certificata .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e deducendo l'infondatezza del CP_4 CP_2 CP_3 ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando il ricorso di cui ne chiedevano il rigetto. in particolare deduceva lo sgravio della cartella n. CP_2
29620140032127615, in quanto rientrante nell'annullamento automatico previsto dalla L. 197/2022 per i debiti di importo residuo - alla data del 1° gennaio 2023 - fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015” (art. 1, commi da 222 a 226).
La causa all' udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Preliminarmente occorre rilevare che va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620140032127615 alla luce dell'annullamento conseguente alle disposizioni di cui alla legge 197/2022, come documentato dall' . CP_2
In merito agli avvisi di addebito nn. 59620150001678573000 e
59620150004545405000 , si osserva che dalla documentazione prodotta dall' è emersa prova dell'avvenuta notifica. CP_4
Sul punto va precisato che nella fattispecie in esame, si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il
30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura
Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni
(129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Pertanto, considerando i periodi di sospensione, la prescrizione è maturata .
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento .
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del
20.03.2025 .
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 407 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CURCURU' SIMONA
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA resistente –
CP_2 con l'avv. Salvatore Cacioppo
E
CP_3 con l'avv. Tommaso Raimondo
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'esito dell'udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modlaità della trattazione scritta, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito nn. 59620150001678573000 e n.
59620150004545405000
Dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento alla cartella n. 29620140032127615000, per effetto dello sgravio ex
L. 197/2022 .
Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle CP_4 CP_3 spese di lite in favore del ricorrente quantificate in euro 1.400,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simona Curcurù, antistataria
Compensa le spese di lite con . CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.01.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90214134 53/000 emessa dall' e notificata il Controparte_5
12.12.2022 a mezzo posta elettronica certificata .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e deducendo l'infondatezza del CP_4 CP_2 CP_3 ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando il ricorso di cui ne chiedevano il rigetto. in particolare deduceva lo sgravio della cartella n. CP_2
29620140032127615, in quanto rientrante nell'annullamento automatico previsto dalla L. 197/2022 per i debiti di importo residuo - alla data del 1° gennaio 2023 - fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015” (art. 1, commi da 222 a 226).
La causa all' udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Preliminarmente occorre rilevare che va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620140032127615 alla luce dell'annullamento conseguente alle disposizioni di cui alla legge 197/2022, come documentato dall' . CP_2
In merito agli avvisi di addebito nn. 59620150001678573000 e
59620150004545405000 , si osserva che dalla documentazione prodotta dall' è emersa prova dell'avvenuta notifica. CP_4
Sul punto va precisato che nella fattispecie in esame, si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il
30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura
Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni
(129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Pertanto, considerando i periodi di sospensione, la prescrizione è maturata .
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento .
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del
20.03.2025 .
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio