Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/05/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 10606 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PENDENTE TRA
già Controparte_1 Parte 1
con sede legale in Roma alla Via incorporante Controparte_2
in Giuseppe Grezar 14, iscritta nel registro delle imprese di ROMA, P.IVA P.IVA 1 rappresentata e difesa in virtù di persona del legale rappresentante p.t. Parte 2 '
procura in atti dall'avv. Loredana Palumbo e con la medesima elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pietramelara (CE) Piazza Municilio n. 17
APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, in Controparte_3 - C.F. C.F. 1
primo grado, dall'Avv. Giuseppina Diana, con la quale è elettivamente domiciliato in
San Cipriano d'Aversa (CE), via via Piacenza n. 1;
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE' CP 4 in persona del legale rappresentante p.t.
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
è dovuto in relazione al credito riportato nella cartella oggetto di interesse, sul presupposto della intervenuta prescrizione.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, deducendo nel merito l'infondatezza della domanda.
,cui l'atto di appello era stato regolarmente notificato, e il CP 5 Controparte_3
[...] nei confronti del quale era stata regolarmente rinnovata la notifica dell'appello, hanno omesso di costituirsi, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Si osserva, infatti, che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure. La parte opponente, odierna appellata, ha proposto opposizione ad estratto di ruolo, al fine di ottener l'accertamento negativo del diritto di credito, rispetto al quale l'ente riscossore procedeva. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n.
215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, secondo cui "L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza 6.09.2022 n. 26283/2022)
hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle Sezioni Unite è intervenuto in data antecedente alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8426/2024, emessa dal GiudiceParte 1
di Pace di Napoli Nord - dott.ssa Stefania Graziano - pronunciata in data 28.08.2022 e depositata in cancelleria data 17.07.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte 3 ;
2) compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
3) spese irripetibili per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa il 24.5.2025
Il giudice
Dr.ssa Antonella Paone