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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 279 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, nata a [...] il giorno 8.01.1959, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Giovanni Cau, elettivamente domiciliata nel suo studio in Oristano
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Antonietta Canu e dall'Avv. Laura Furcas in forza di procura generale alle liti Dr. del 22/03/2024 Notaio in Fiumicino, Rep. n. 37875 – Racc. n. 7313, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la sese provinciale dell' CP_1
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “1) Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuti e CP_ computati i contributi versati in sanatoria;
2) ordinare all'istituto previdenziale la rettifica e l'aggiornamento dell'estratto contributivo della signora;
3) per l'effetto condannare e/o ordinare l'istituto resistente a provvedere Pt_2 all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari e conseguenti al fine del predetto riconoscimento;
4) in via subordinata, riconoscere il diritto della signora a vedersi costituire ai sensi dell'art. 13, l. 1338/ 1952, una rendita vitalizia Parte_1 reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all'assicurazione generale obbligatoria che spetterebbe al CP_ lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi e per l'effetto ordinare all' di costituire detta rendita, con
l'adozione di ogni atto necessario e conseguente;
5) con vittoria di spese e competenze professionali”. CP_ Per l' appellato: Voglia la Corte “rigettare l'appello principale e per l'effetto confermare la sentenza n. 96/2021 del Tribunale di Oristano-sezione lavoro;
con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione CP_ Con ricorso del 09.01.2020, ha convenuto in giudizio l' davanti al Tribunale di Oristano, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per esporre di avere svolto “attività lavorativa continuata e ad abituale in qualità di coadiuvante familiare della genitrice” presso l'impresa artigiana da lei gestita a Cagliari, dal Parte_3
1.01.1979 al 31.12.1982 e, in seguito, dal 7.01.1983 sino perlomeno al 2.05.1983, in scopertura assicurativa, come CP_ rilevato dall' che aveva emesso in merito la cartella n. 3291901, in data 10.09.1990, domandando il pagamento delle somme dovute a titolo di mancata contribuzione, pagata il 14.12.1990, come da quietanza n.
332201021111 allegata agli atti, regolarizzando quindi la sua posizione contributiva.
Poiché, ha proseguito la ricorrente, nel mese di gennaio 2019 si era accorta della non completezza delle informazioni riportate dal sistema telematico, non risultando computati gli anni in cui aveva svolto le mansioni di coadiutrice presso l'azienda della madre, nel frattempo regolarizzati, aveva segnalato la vicenda CP_ all'istituto, chiedendo la rettifica del suo estratto contributivo, ma senza esito dato che l ancora al momento del deposito del ricorso, non aveva offerto risposta alcuna.
Ciò premesso, la ricorrente ha concluso assumendo di aver acquisito il diritto al riconoscimento dei contributi relativi agli anni in cui aveva lavorato come coadiuvante familiare, in ragione della regolarizzazione della sua posizione contributiva intervenuta nel mese di dicembre 1990, quando erano stati pagati dalla madre gli importi di cui alla cartella sopra riportata, con conseguente adeguamento della relativa posizione previdenziale a suo nome.
Nell'ipotesi in cui si fossero, invece, ritenuti prescritti detti contributi, posto che l'art. 2 l. n. 463/1959 aveva esteso l'obbligo assicurativo e contributivo ai familiari coadiuvanti del contitolare artigiano, a condizione che lavorassero abitualmente e prevalentemente nell'azienda, i periodi per i quali il datore di lavoro non aveva versato la contribuzione prevista, e che non potevano essere regolarizzati, potevano formare oggetto di riscatto, con la costituzione di una rendita vitalizia reversibile, ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962, da comprendere tra i diritti potestativi non soggetti a prescrizione, trattandosi di iniziativa che presuppone l'interesse in vita del lavoratore, cioè un interesse immediato o futuro ad valersi della posizione assicurativa costituita ex novo o incrementata per effetto della costituzione della rendita, nonché costi predeterminati a carico esclusivo del richiedente, senza alcun onere per le casse pubbliche. CP_ L pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato perciò dichiarato contumace all'udienza del 23.10.2020.
*
Con sentenza n. 96 del 25.06.2021 il Tribunale di Oristano, istruita la causa con produzioni documentali, ha rigettato il ricorso proposto da e compensato per intero tra le parti le spese processuali, “in ragione Parte_1 CP_ unicamente della mancata costituzione in giudizio dell' .
Più precisamente il primo giudice, richiamata la documentazione allegata agli atti ed in particolare la cartella n. 3291901 del 23.08.1990, con la quale era stato richiesto a titolare di un'impresa artigiana e Parte_3 madre di , della quale lei era coadiuvante familiare, il pagamento di contributi previdenziali per Parte_1 la gestione commercianti per £ 18.603 474, ha evidenziato che l'unica quietanza prodotta agli atti non solo era priva di data ma, pur recando il numero 3291901, attestava il pagamento dell'importo di £ 5.261.392, pari a circa il 28% dell'importo richiesto con la cartella, senza che la ricorrente avesse ritenuto, nemmeno nelle note difensive depositate per la decisione della causa, di chiarire per quali ragioni fosse stato pagato un importo tanto inferiore rispetto al debito contributivo, non avendo neppure prodotto ulteriori quietanze.
Il Tribunale ha, perciò, concluso ritenendo priva di fondamento la pretesa della ricorrente di regolarizzare la propria posizione contributiva con il pagamento di un importo pari al 28% del debito contributivo contestato, evidenziando altresì che nemmeno la contumacia dell'istituto poteva far ritenere fondata la sua domanda atteso che la madre risultava aver pagato, per ragioni rimaste ignote, un importo del tutto ridotto rispetto a CP_ quello dovuto e che di conseguenza non poteva essere imputata all nessuna irregolarità nel non provvedere all'accredito del pagamento per il periodo intero oggetto di pretesa, cioè quello da gennaio 1979 a maggio 1993, aggiungendo che “d'altra parte tali contributi, ma ciò è imputabile soltanto alla madre della ricorrente, CP_ sono ormai prescritti, e nessuna domanda risarcitoria o indennitaria può essere validamente proposta contro l' . CP_ Contro tale sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
*
La sentenza viene criticata da sotto un duplice profilo. Parte_1
1) Con un primo motivo di censura ha rilevato che il Tribunale, che pure aveva richiamato Parte_1 correttamente sia la cartella che la quietanza prodotte, delle stesse aveva fatto un'errata valutazione non tenendo conto di alcuni elementi fondamentali e della loro valenza probatoria, tralasciando inoltre di considerare le leggi relative al condono fiscale e previdenziale approvate negli anni 1990 e 1991, in palese violazione del principio “iura novit curia”.
Da un lato, infatti, ha rilevato la sentenza gravata non aveva considerato nella sua piena portata la Pt_1 valenza probatoria della quietanza prodotta, che non solo era riferita espressamente alla cartella n. 3291901 relativa ai contributi in discussione, ma anche a tutti gli articoli di ruolo descritti nella cartella di pagamento, anch'essa menzionata nella quietanza con il relativo numero.
Si trattava, ha precisato l'appellante, di evidenze documentali che avrebbero dovuto portare il primo giudice a ritenere intervenuta una sanatoria totale ed integrale della cartella in discorso, documentata con una CP_ quietanza che faceva piena prova del pagamento effettuato, alla quale l' su cui incombeva l'onere di dimostrare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi all'efficacia di prova legale della medesima, non aveva opposto nulla, non costituendosi neppure in giudizio, forse perché consapevole degli effetti della quietanza prodotta, ma anche delle ragioni per le quali nella stessa era indicato un importo inferiore rispetto a quello preteso e cioè l'accesso al condono contributivo secondo la normativa all'epoca vigente, segnatamente l'art. 3 comma 6 del Dl. n. 103/1991, che prevedeva il pieno riconoscimento dei contributi (anche agricoli) non versati fino al mese di agosto 1990 (termine poi prorogato fino a dicembre 1990), a fronte del pagamento di una somma inferiore, comunque entro il limite del 40% del dovuto e con le agevolazioni previste nel citato Dl.
E, ferma restando l'efficacia probatoria della quietanza prodotta, che avrebbe di per sé dovuto esonerare il giudicante dal chiedersi come mai fosse stata quietanzata la cartella n. 3291901 a fronte del pagamento di una somma ridotta, in ogni caso ha rilevato in base al principio iura novit curia il primo giudice avrebbe Pt_1 dovuto fare richiamo alle disposizioni in tema di condono previdenziale sopra menzionate, idonee a spiegare perfettamente cosa era accaduto nel caso in esame.
* Il motivo di appello è infondato per le ragioni che seguono.
Come emerge dalla documentazione prodotta da fin dal giudizio di primo grado, ed in particolare Parte_1 dall'estratto della situazione aziendale della ditta facente capo a allegato al ricorso, l'azienda, Parte_3 nel periodo da gennaio 1979 a dicembre 1982, vedeva al suo attivo oltre alla titolare, anche che ne Parte_1 era coadiutore, e così pure dal mese di gennaio 1977 al mese di dicembre 1985 e Parte_4 Parte_5 dal mese di novembre 1974 al mese di agosto 1976, mentre alla titolare era riferito il periodo da novembre 1974
a luglio 1989 ed alla stessa erano riferiti, quale inizio e fine SSN, i periodi da gennaio 1980 a Parte_1 dicembre 1988 (doc. 1).
Risulta, altresì, certificato in atti, con la produzione della relativa attestazione rilasciata dalla Camera di
Commercio di Oristano, che era stata iscritta come coadiutore familiare (figlia) di Parte_1 Parte_3 in data 7.01.1983, con inizio attività al 6.01.1983, deliberata il 2.05.1983. CP_ Ciò premesso risulta anche che, con cartella n. 3291901, emessa in data 23.08.1990, l aveva domandato a titolare dell'omonima ditta individuale, di cui risultava coadiutore almeno fino Parte_3 Parte_1 al 2.05.1983 (così l'allegazione anche in ricorso, riferita alla svolgimento di “attività lavorativa continuata ed abituale come coadiuvante familiare della genitrice dal 1.01.1979 al 31.12.1982 “e, in seguito, dal Parte_3
07.01.1983 sino perlomeno al 02.05.1983”), il pagamento di contributi previdenziali riferiti alla gestione commercianti, e nella cartella era riportata la dicitura “anno 1990”, “emissione 04” ed era domandata una rata con riferimento a quattro tipologie di tributi, tutte con codice ruolo 4973, identificate con i numeri 8204, 8205,
8206 e 8207, riferite al periodo d'imposta 1988, per un totale complessivo di £ 18.603.474.
La cartella era stata notificata il 10.09.1990, e in merito alla stessa il della provincia Controparte_2 di Cagliari, con quietanza numero 332201021111, emessa in data 14.12.1990, aveva dato atto del pagamento, con riferimento alla predetta cartella, identificata sia attraverso il numero, ma anche attraverso il numero identificativo della contribuente (il n. 5519892, riportato anche nella cartella sotto la voce contribuente), Pt_3 dell'importo di £ 5.260.592, oltre £ 800 di bollo, per un totale di £ 5.261.392, a saldo dell'emissione 04 dell'anno
1990 ovvero a quella riportata in cartella, ma riferito solo ad una rata denominata rata A.
Correttamente pertanto il primo giudice, si era determinato a ritenere che, in assenza di qualsivoglia spiegazione e soprattutto di produzione di ulteriori quietanze, non potesse ritenersi raggiunta la prova della regolarizzazione della specifica posizione contributiva della coadiutrice , anche se non altrettanto Parte_1 correttamente si era concentrato esclusivamente sulla rilevata discrasia tra l'importo richiesto in cartella e quello attestato come pagato dalla quietanza, pari a circa il 28% dell'importo complessivamente richiesto, rilevando che erano ignote le ragioni per cui la titolare dell'azienda avesse pagato un importo Parte_3 ridotto rispetto a quello dovuto, circostanza questa che, pur significativa, non è comunque dirimente in questo caso a parere del collegio.
Né dirimente risulta, a parere del collegio, l'affermazione di parte appellante secondo cui il pagamento di un importo così ridotto troverebbe giustificazione nell'accesso da parte di al condono fiscale e Pt_3 previdenziale di cui all'art. 3, comma 6 del Dl n. 103 del 1991, di cui il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto secondo il principio iura novit curia, non solo perché si tratta di normativa sopravvenuta al pagamento, che risale ad epoca anteriore ovvero al 14.12.1990, ma soprattutto perché il riferimento al principio iura novit curia presuppone comunque una compiuta allegazione dei fatti di causa, da provarsi secondo le regole processuali, restando al giudice il compito di qualificare sotto il profilo giuridico i fatti allegati e di applicare le norme pertinenti, pur se diverse da quelle invocate dalle parti.
E di tale necessaria allegazione non vi è traccia nel caso di specie nel giudizio di primo grado, nel corso del quale mai si era fatto riferimento alla circostanza che la discrasia, peraltro evidente, tra gli importi portati in cartella e quelli precisati nella quietanza, che avrebbe richiesto articolate spiegazioni, fosse dovuta alla scelta della contribuente di sanare le proprie omissioni contributive, accedendo ai condoni dell'epoca, certamente non applicati d'ufficio ma dietro presentazione da parte sua di apposita domanda, non allegata né prodotta nel corso del giudizio di primo grado e neppure in questo grado del giudizio.
Risulta invece dirimente il fatto che non vi è modo di comprendere, data la totale assenza di allegazioni in merito, se la cartella fosse riferita anche alla posizione contributiva della coadiutrice e al periodo Parte_1 dal 1979 al 1983, che è quello durante il quale l'appellante ha dichiarato di avere svolto attività lavorativa continuativa e abituale come coadiuvante familiare della madre, che sembra addirittura smentito dal riferimento in cartella al 1988 quale periodo d'imposta, tanto più se si considera che aveva Parte_3 avuto negli anni tre coadiuvanti, e che la cartella sembrerebbe riferita a quattro differenti tributi per il contribuente 5519982, nonché che a solo è riferito nel documento 1) il periodo da novembre 1974 a Pt_3 luglio 1989, che comprende il 1988.
In disparte quindi la questione afferente ai condoni previdenziali, posta per la prima volta in appello e neppure documentata, ciò che rileva maggiormente è altresì che la quietanza, che pure risulta riferita alla cartella in contestazione, attesta il pagamento di un circoscritto importo, specificando testualmente “ha pagato quanto appresso per gli articoli di ruolo descritti nella cartella di pagamento intestata” ovvero una rata nella quietanza denominata rata A, di cui nulla è dato sapere, ma che costituisce un segno evidente che l'importo pagato, a prescindere dal fatto che possa essere ascritto a riduzioni operate sulla base di condoni rimasti comunque non documentati, fosse riferito ad una rata e non all'intera somma dovuta.
Di conseguenza, tenuto conto di quanto attestato nella quietanza e del fatto che nella cartella era indicato il periodo d'imposta 1988, diverso e del tutto estraneo rispetto a quello oggetto di rivendicazione da parte di
(1979-1983), senza alcun riferimento a quale coadiutrice, va rilevato che, in assenza di Parte_1 Parte_1 chiarimenti, che la ricorrente non ha ritenuto di dover offrire nemmeno nel giudizio di appello e di significativi dati documentali non prodotti, non si può fondatamente ritenere provato il dedotto pagamento da parte di di quanto dovuto a titolo di omissione contributiva, specificamente per la posizione di Parte_3 Pt_1 CP_ e per gli anni oggetto di rivendicazione e può quindi affermarsi che correttamente l non ha
[...] provveduto all'accredito dei contributi in favore di per il periodo preteso, da gennaio 1979 a Parte_1 maggio 1983.
A ciò segue il rigetto del motivo di appello e la conferma della sentenza sul punto, seppure con la diversa motivazione sopra riportata.
*
2) Con un secondo motivo di censura la decisione del primo giudice viene criticata per aver omesso qualsivoglia pronuncia “sulla domanda, proposta in via subordinata, di costituzione di una rendita” incorrendo nel conseguente vizio, fondata sul presupposto che i periodi di attività lavorativa subordinata, per i quali il datore di lavoro non avesse versato la contribuzione previdenziale, e che non potevano essere più regolarizzati per intervenuta prescrizione, potevano comunque formare oggetto di riscatto, “in termine tecnico si parla di costituzione di una rendita vitalizia reversibile”, a mente dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, producendo i medesimi effetti giuridici e patrimoniali della contribuzione versata tempestivamente e ciò anche nel caso in cui la domanda fosse stata presentata successivamente alla domanda di pensione.
*
Anche tale motivo di appello è infondato.
Con sintetica motivazione il primo giudice ha effettivamente ritenuto che, poiché si era in presenza di contributi prescritti a causa della colpevole omissione della madre della ricorrente, nessuna pretesa risarcitoria CP_
o indennitaria potesse essere validamente proposta contro l senza null'altro specificare in merito alla domanda, proposta da in via subordinata, avente ad oggetto la costituzione di una rendita vitalizia Pt_1 reversibile, a mente dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962.
Tuttavia, nonostante tali premesse, la domanda proposta in via subordinata non è comunque accoglibile.
Va, in proposito, ricordato che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è disciplinato dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 che dispone che “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi” (c. 1), stabilendo anche che “il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato” (c. 4) per poi proseguire prevedendo che “il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente” (c. 5) e anche che
“per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale” (c. 6).
La norma disciplina, quindi, l'ipotesi in cui per alcuni periodi lavorati il datore di lavoro ometta di versare i CP_ contributi previdenziali all' e consente, quando la contribuzione risulta prescritta e nulla può essere chiesto dall'ente previdenziale al datore di lavoro, di attenuare gli effetti negativi derivanti al lavoratore dall'omissione contributiva prevedendo, appunto, la facoltà di riscatto di tali periodi mediante il versamento della cd. riserva matematica attraverso la procedura della costituzione della rendita vitalizia;
ed è anche previsto che il lavoratore stesso possa esercitare tale facoltà, ove il riscatto non avvenga o non possa avvenire da parte del datore di lavoro, per indisponibilità o insolvenza di questi o per il suo venir meno, chiedendo la costituzione della rendita e, sostituendosi al datore di lavoro, pagando all'istituto di previdenza la somma corrispondente alla riserva matematica.
Si tratta di versamento che non costituisce adempimento dell'obbligo contributivo, ormai prescritto, come si desume dall'esame del secondo o del sesto comma del citato art. 13, secondo cui la riserva matematica viene CP_ devoluta in parte all'assicurazione obbligatoria e in parte al Fondo di adeguamento pensioni dell e viene calcolata in base alle tariffe all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro CP_ e della previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell che ha la funzione di creare le risorse finanziarie per costituire la rendita vitalizia e risarcire così, in forma specifica, il lavoratore danneggiato nelle sue aspettative dal comportamento non corretto del datore di lavoro, nei confronti del quale, come recita il quinto comma dell'art. 13, viene fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e cioè la restituzione di quanto versato in sua vece per la riserva matematica, in armonia con l'art. 2116 c.c.
È opportuno anche rammentare che a seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte Cost. (avente ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale del citato art. 13 nella parte in cui si riferisce ai soli lavoratori subordinati e non anche ai coadiutori dell'impresa familiare), è stato ritenuto che l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 è quella che ne estende l'applicazione a favore dei lavoratori autonomi, in quanto “con tale interpretazione, della quale va escluso il carattere innovativo, il giudice delle leggi, pur non operando una indiscriminata estensione ai detti lavoratori della disciplina dei lavoratori dipendenti, ha individuato nel citato art. 13 quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti” (così Cass. sez. lav. n. 16147 del 2004).
La costante giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato, per quanto qui interessa, che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma dell'art. 13, possa egli CP_ stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita, a norma del comma 5 dell'art. 13 l. 1338/1962, CP_ rilevando però che “è inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell' in sostituzione del datore di lavoro, e diretta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia, ove il lavoratore non abbia dato prova dell'impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro” (Cass. n. 10057/2004, Cass. n.
23584/2004 e le conformi successive tra cui Cass. n. 642/2005, n. 15304/2005 e n. 20287/2013).
La ratio di questa limitazione, come ben evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10057/2004, è la stessa di quella individuata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 568 del 1989 e n. 26 del 1984), che ha confermato la necessità della prova documentale dell'esistenza del rapporto, occorrendo considerare che il legislatore ha inteso fare, con la disposizione in esame, un trattamento di favore ai lavoratori che, per effetto del mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità delle loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano rimasti privi di copertura assicurativa, ma nel medesimo tempo
“ha voluto impedire che si accampassero posizioni assicurative fittizie e ciò anche perché il più delle volte si trattava di provare fatti ormai remoti, avvenuti a notevole distanza di tempo, dei quali a volte si aveva appena il ricordo”. Era necessario, perciò, contemperare gli interessi in gioco, ha sottolineato la Suprema Corte, e cioè quello del CP_ lavoratore al riconoscimento del diritto alla rendita vitalizia e quello dell di limitarlo ai casi di esistenza certa e non fittizia del rapporto di lavoro onde evitare la possibilità di frodi.
La regola è quindi che il lavoratore è tenuto ad azionare questa pretesa, avente ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, nei confronti del datore di lavoro.
Il legislatore ha però anche considerato che vi sono lavoratori rimasti privi di copertura assicurativa, per i quali ha perciò espresso un favor ulteriore, attribuendogli la facoltà, prevista, di diretta costituzione della rendita vitalizia, favor che è mediato dal previsto carattere sostitutorio di tale facoltà in ragione del contemperamento con l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie, essendo evidente che laddove il datore di lavoro domandi la costituzione della rendita vitalizia vi è da parte di quest'ultimo anche il riconoscimento della sussistenza del rapporto e di tutti gli altri obblighi connessi, mentre nel caso dell'azione CP_ diretta nei confronti dell del lavoratore la posizione del datore di lavoro resta del tutto impregiudicata.
Nondimeno, ha aggiunto la Corte, il quinto comma dell'art. 13, consente al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro, occorrendo però che il lavoratore non possa far valere nei confronti del datore di lavoro la pretesa alla costituzione della rendita vitalizia perché la medesima non è concretamente e utilmente esperibile nei confronti del datore di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore che, sostituendosi al datore di lavoro, intenda egli stesso provvedere al versamento della riserva matematica per la costituzione della rendita CP_ vitalizia, come dovrebbe fare , e che agisca pertanto direttamente nei confronti dell come in Parte_1 CP_ questo caso è avvenuto per , che ha esercitato l'azione diretta verso l' sostituendosi al datore Parte_1 di lavoro, è tenuto ad allegare e comprovare che non ha potuto far valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro, non rilevando in proposito neppure che l'impossibilità della previa escussione del datore di lavoro sia fondata, per esempio, sull'avvenuto decesso del datore di lavoro e sul lungo periodo temporale trascorso, dal momento che, a seguito della morte, l'obbligazione si trasferisce agli eredi, con la conseguenza che la morte del datore di lavoro e il lungo periodo trascorso non integra il requisito dell'impossibilità di far valere la pretesa nei suoi confronti ovvero il requisito dell'impossibilità previsto dalla norma. CP_ Presupposto perché il lavoratore sia legittimato ad avanzare domanda diretta nei confronti dell ai sensi del comma quinto del citato art. 13, è quindi l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro, dal momento che il meccanismo invocato - che costituisce un rimedio surrogatorio del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma primo, del codice civile, nel senso che esso può essere attivato ove non operi l'automatismo - interessa quei lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi per essere sottoposti alla determinazione di altri soggetti nell'ambito di rapporti di lavoro in cui, appunto, un soggetto è tenuto a determinati comportamenti per la tutela assicurativa dell'altro ed è quindi coerente con il sistema di configurare un meccanismo sostitutivo di secondo grado, nel quale la costituzione della rendita deve essere richiesta in via principale al soggetto cui è imputabile la mancata operatività dell'automatismo.
E tale orientamento si pone in linea con la Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 18 del 1995, che ha esteso l'applicabilità dell'art. 13 citato anche ai familiari collaboratori di imprese artigiane, nella quale il congegno di regolarizzazione contributiva, estensibile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo, viene riferito al datore di lavoro in via principale e al lavoratore solo in via sostitutiva, così confermandosi, anche nell'interpretazione del giudice delle leggi, che la possibilità di un trattamento sostitutivo di quello previdenziale, vanificato da omissioni contributive ormai irrimediabilmente consumate a causa del maturare dei termini di prescrizione,
è comunque condizionata al preventivo esercizio dell'azione nei confronti del datore di lavoro, o comunque del soggetto che ha omesso il versamento della contribuzione, onde ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita secondo le modalità previste dall'art. 13 citato (Cass. n. 642/2005).
Alla luce di tali principi non può non rilevarsi come, nel caso di specie, non risulti affatto che che, Parte_1 CP_ pur in via subordinata, ha agito in via diretta nei confronti dell per ottenere la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 citato - appunto ai sensi del comma quinto, come invocato in ricorso - nel formulare tale domanda subordinata abbia ritenuto di dover allegare e provare il preventivo esercizio dell'azione per la costituzione della rendita nei confronti del datore di lavoro, cioè del soggetto in origine tenuto al versamento dei contributi assicurativi (o eventualmente dei suoi eredi), di cui nulla è dato sapere.
E in linea con i principi sopra citati, va ricordato che è stato anche escluso che il requisito dell'impossibilità prescritto dalla norma possa fondarsi esclusivamente sull'eventuale avvenuto decesso del datore di lavoro e sul lungo tempo decorso, dato che a seguito della morte l'obbligazione si trasferisce comunque agli eredi e non
è quindi circostanza che valga ad integrare il predetto requisito dell'impossibilità.
Nulla risulta allegato in proposito in ricorso, né è dato sapere quale sia la sorte di e della sua Parte_3 impresa, e se alla stessa (o ai suoi eventuali eredi dato che come attestato nel doc. 1, è nata Parte_3 il 2.02.1914), sia stata domandata la costituzione della rendita, a conferma dell'insussistenza del requisito dell'impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro o dai suoi eredi rilevabile nel caso di specie e della conseguente inammissibilità della domanda, in assenza di qualsiasi deduzione in merito al momento della proposizione del giudizio e in disparte la questione della prescrizione del diritto, che resta assorbita dalle CP_ dirimenti considerazioni sopra riportate, sollevata dall' con la memoria di costituzione in appello (alla quale viene riferito l'inciso “l'avvenuto decorso di un arco temporale maggiore di 10 anni..”posto in chiusura della memoria).
A ciò segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, seppure con la diversa motivazione sopra estesa.
Le spese dal presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, liquidate a carico di Pt_1
come da dispositivo, ai sensi del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, facendo riferimento ai
[...] parametri minimi previsti per le controversie di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro (ovvero il valore dei contributi di cui alla cartella in atti) instaurate davanti alla Corte d'appello, senza fase di trattazione e/o istruttoria, che non si è svolta.
Sussistono, infine, i presupposti processuali per dichiarare tenuta l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto in data 16.12.2021 da nei confronti dell' avverso la sentenza del Parte_1 CP_1 Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.06.2021, n. 96/2021 che, per l'effetto, conferma;
condanna alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell' che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi euro 1.983,00, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
228-2012.
Cagliari, 5 agosto 2025
La Presidente
Maria Luisa Scarpa