Articolo 4 della Legge 7 ottobre 2024, n. 152
Articolo 3Articolo 5
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1 novembre 2024
Art. 4. Elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni
di rievocazione storica 1. E' istituito, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale.
2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:
a) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;
b) le modalita' di gestione dell'elenco di cui al comma 1.
3. Per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Entrata in vigore il 1 novembre 2024