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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1705/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SANTINI FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brindisi (BR) il
22/05/1972;
separati consensualmente con decreto omologato del 12/02/2007 – R.G.
4528/2006 – Tribunale ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata il [...] e Persona_1 Pt_1
1 , nata il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 23/12/2024 e cioè “1. - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 22.05.1982 in Brindisi, ivi trascritto presso i Registri degli Atti di Matrimonio al n. 8, serie B, parte 2, anno 1982,
ordinando al competente Ufficio di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri;
2. - nessun contributo al mantenimento è previsto tra le parti poiché
economicamente indipendenti e autosufficienti e nemmeno a favore delle figlie poiché maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3.- spese di causa compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Brindisi (BR) il 22/05/1972 con;
ha dedotto di vivere CP_1
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata il 12/02/2007 – R.G. n. 4528/2006 – Tribunale Ordinario di
Pordenone; che dalla loro unione erano nate le figlie e , in Per_1 Per_2
atti generalizzate, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti,
e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha dichiarato che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, dunque, nessun contributo al mantenimento è previsto tra i medesimi e nemmeno verso le figlie, con rifusione delle spese di giudizio.
, nel costituirsi nel procedimento in data 23/10/2024, non si è CP_1
2 opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
aderendo alle condizioni avanzate dal ricorrente.
Con foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 04/11/2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rassegnato conclusioni congiunte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Le parti hanno, altresì,
rinunciato all'impugnazione della sentenza e hanno fatto istanza di trattazione scritta per l'udienza programmata.
All'udienza del 23/12/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione consensuale, concluso con omologa del 12/02/2007 – R.G. n. 4528/2006 – Tribunale Ordinario di
Pordenone; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio
deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Brindisi (BR), in data 22/05/1972;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRINDISI (BR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972, atto n. 163, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1705/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SANTINI FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brindisi (BR) il
22/05/1972;
separati consensualmente con decreto omologato del 12/02/2007 – R.G.
4528/2006 – Tribunale ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata il [...] e Persona_1 Pt_1
1 , nata il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 23/12/2024 e cioè “1. - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 22.05.1982 in Brindisi, ivi trascritto presso i Registri degli Atti di Matrimonio al n. 8, serie B, parte 2, anno 1982,
ordinando al competente Ufficio di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri;
2. - nessun contributo al mantenimento è previsto tra le parti poiché
economicamente indipendenti e autosufficienti e nemmeno a favore delle figlie poiché maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3.- spese di causa compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Brindisi (BR) il 22/05/1972 con;
ha dedotto di vivere CP_1
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata il 12/02/2007 – R.G. n. 4528/2006 – Tribunale Ordinario di
Pordenone; che dalla loro unione erano nate le figlie e , in Per_1 Per_2
atti generalizzate, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti,
e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha dichiarato che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, dunque, nessun contributo al mantenimento è previsto tra i medesimi e nemmeno verso le figlie, con rifusione delle spese di giudizio.
, nel costituirsi nel procedimento in data 23/10/2024, non si è CP_1
2 opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
aderendo alle condizioni avanzate dal ricorrente.
Con foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 04/11/2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rassegnato conclusioni congiunte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Le parti hanno, altresì,
rinunciato all'impugnazione della sentenza e hanno fatto istanza di trattazione scritta per l'udienza programmata.
All'udienza del 23/12/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione consensuale, concluso con omologa del 12/02/2007 – R.G. n. 4528/2006 – Tribunale Ordinario di
Pordenone; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio
deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Brindisi (BR), in data 22/05/1972;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRINDISI (BR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972, atto n. 163, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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