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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 5356, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
VISSICCHIO GAETANO, e , nata a [...] il Controparte_1
29/12/1988, con l'avv.to BORTONE SIMONA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle note di trattazione scritta, depositate vista dell'udienza cartolare del 05.06.2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in RB
(LE), il 04/09/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
RB (LE) al n. 19, P. II, serie A, anno 2018).
Dall'unione coniugale sono nati , il 24.12.2005, e il Per_1 Per_2
06.05.2017.
Con decreto depositato il 21.03.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 18/12/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore: - I pomeriggi, dalle 16,00 alle 21,00, con impegno al rispetto della puntualità, dei giorni lunedì e mercoledì; mentre dal 1 luglio al 30 di agosto il padre lo potrà prendere, nei medesimi giorni, sin dalle ore 09:00 così da poterlo portare al mare, fatta eccezione per i periodi in cui voglia Per_2 frequentare i Campi Estivi;
in tale ipotesi, lo potrà riprendere al termine delle attività programmate. Nella settimana in cui il week end sarà in favore della madre, il padre potrà tenere con sé anche nella giornata di giovedì, Per_2 prelevandolo dalla pallavolo, e potrà scegliere di tenere con sé per il Per_2 pernottamento o il mercoledì sera o il giovedì sera. - Relativamente alla scelta del catechismo, il presta il proprio consenso all'iscrizione del Pt_1 minore, presso la Parrocchia di Surbo, impegnandosi a consentire al bambino la corretta frequentazione di catechismo e le celebrazioni eucaristiche e all'iscrizione alla scuola di pallavolo, già individuata dalla
[...]
Comunque, le parti si impegnano a rispettare sempre, anche per gli CP_1 anni a venire, la volontà che il minore manifesterà nella scelta dell'attività sportiva. Pertanto, le parti si impegneranno a condurre il figlio alle attività prescelte, anche nei giorni in cui il minore sarà presso di loro collocato. -
Nel fine settimana, resterà alternativamente con un genitore o con Per_2
l'altro, dal sabato mattina, alle ore 10,30 alla domenica sera, alle 21,00; -
, in ragione della sua età, sceglierà liberamente il genitore e la casa Per_1 in cui vorrà trascorrere le sue giornate o il pernottamento, fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di comunicare gli spostamenti della giovane, ove non sia quest'ultima ad avvisare. - Le parti prevedono che, ove per motivi di lavoro o impegni settimanali, le stesse avessero difficoltà nel tenere con sé il minore, le stesse valuteranno l'opportunità di lasciare il figlio con l'altro genitore, ove questo sia disponibile. - Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, il 24 dicembre ed il 1° gennaio, mentre la sig.ra terrà con sé i figli il 25.12 ed il 31.12, sempre ad anni alterni. CP_1
I giorni di festività verranno regolati diversamente in relazione ai turni di riposo dei ricorrenti. Nel periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, il piccolo potrà trascorrere tre giorni consecutivi con il padre, incluso il Per_2 pernottamento, dal 2° al 4° di tutti gli anni, atteso che il sig. fruisce Pt_1 del periodo di ferie invernali;
- Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà, con il padre, il Venerdì Santo e il sabato Santo, sicché, lo stesso minore trascorrerà con la madre, il giorno di Pasqua e quello del
Lunedì dell'Angelo, e, viceversa, l'anno successivo;
-Nel periodo delle vacanze estive (giugno – agosto) trascorreranno con ciascuno dei due genitori 15 giorni non consecutivi in due periodi di due settimane, compreso il pernottamento, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, in relazione al periodo feriale delle parti. Si conviene che, in tali periodi, è data la facoltà al genitore non collocatario di telefonare ai figli con le modalità che riterrà più opportune - Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o alternanza pranzo\cena. - Resta fermo che, se il piccolo dovesse Per_2 manifestare disagio nei giorni di permanenza continuativa prevista presso il padre, lo stesso condurrà il piccolo dalla madre anticipatamente, e viceversa.
- In ogni caso, i coniugi si impegnano e obbligano, nel rispetto reciproco, ad osservare gli orari e i giorni indicati, salvo non venga diversamente concordato con congruo anticipo tra i medesimi.
3. Relativamente al contributo al mantenimento, verserà, rispettivamente, un Parte_1 assegno mensile di € 250,00, per , e un assegno mensile di € 100,00, Per_2 per , a titolo di contributo al mantenimento, da pagarsi entro il Per_1 giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Detto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. - Il sig. si obbliga, a partire dal Parte_1
2024, al pagamento delle tasse universitarie di e all'acquisto dei Per_1 testi universitari della facoltà di Economia di Lecce, esonerando, così, la madre da tale specifico obbligo. - Al compimento dei 21 anni di , Per_1
l'assegno unico per EA verrà percepito per intero dalla e, tal CP_1 fine, si obbligherà a formalizzare la rinuncia della sua quota;
al Pt_1 contempo, la quando percepirà l'intero Assegno Unico, rinuncerà CP_1 all'adeguamento Istat della somma corrisposta dal Martino, a titolo di mantenimento di , percependo da quel momento la somma sino a Per_2 quella data rivalutata.
4. Porre, a carico dei coniugi, il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio , purché Per_2 preventivamente concordate e debitamente documentate dai rispettivi genitori. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludicosportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN. Il tutto salvo che ragioni di urgenza e/o circostanze impreviste o imprevedibili giustifichino un esborso immediato, che comunque dovrà immediatamente essere comunicato.
5. Per quanto non espressamente indicato in questa sede, si farà espresso riferimento alla Tabella delle spese straordinarie, prevista dal protocollo d'intesa, sottoscritto dal Tribunale di
Lecce del 02/12/2016. 6. Entrambi i coniugi, rispettivamente e reciprocamente, rinunciano al mantenimento (n.d.r. rectius rinunciano all'assegno divorzile, alla stregua della corretta denominazione del trattamento economico periodico, oggetto della reciproca rinuncia), essendo entrambi economicamente autonomi.
7. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
9. Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. 10.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto detto trasferimento”).
All'udienza del 05.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, il procuratore del ricorrente ribadiva la volontà del proprio Parte_1 assistito di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con provvedimento depositato il 17.06.2025, il Giudice delegato, rilevata la mancanza del deposito delle note di trattazione scritta, da parte della ricorrente , fissava una nuova udienza per la comparizione Controparte_1 personale delle parti e per la trattazione del procedimento.
All'udienza del 19.11.2025, il procuratore della sig.ra chiedeva che CP_1 il procedimento venisse riservato in decisione, “previa revoca del provvedimento di fissazione della odierna udienza, per essere stata la stessa erroneamente fissata in presenza”.
Il Giudice delegato, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta, già ritualmente depositate, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, in vista dell'udienza cartolare del 05.06.2025, con le quali gli stessi ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, revocava il provvedimento di calendarizzazione dell'udienza in presenza, riservando il procedimento in decisione collegiale.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione. In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi ininterrottamente separati, ormai da oltre 3 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche del divorzio, di cui al ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
5356/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
18 dicembre 2024, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], così provvede: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in RB (LE), il 04/09/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RB (LE), al n. 19, P. II, serie A, anno 2018), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 5356, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
VISSICCHIO GAETANO, e , nata a [...] il Controparte_1
29/12/1988, con l'avv.to BORTONE SIMONA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle note di trattazione scritta, depositate vista dell'udienza cartolare del 05.06.2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in RB
(LE), il 04/09/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
RB (LE) al n. 19, P. II, serie A, anno 2018).
Dall'unione coniugale sono nati , il 24.12.2005, e il Per_1 Per_2
06.05.2017.
Con decreto depositato il 21.03.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 18/12/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore: - I pomeriggi, dalle 16,00 alle 21,00, con impegno al rispetto della puntualità, dei giorni lunedì e mercoledì; mentre dal 1 luglio al 30 di agosto il padre lo potrà prendere, nei medesimi giorni, sin dalle ore 09:00 così da poterlo portare al mare, fatta eccezione per i periodi in cui voglia Per_2 frequentare i Campi Estivi;
in tale ipotesi, lo potrà riprendere al termine delle attività programmate. Nella settimana in cui il week end sarà in favore della madre, il padre potrà tenere con sé anche nella giornata di giovedì, Per_2 prelevandolo dalla pallavolo, e potrà scegliere di tenere con sé per il Per_2 pernottamento o il mercoledì sera o il giovedì sera. - Relativamente alla scelta del catechismo, il presta il proprio consenso all'iscrizione del Pt_1 minore, presso la Parrocchia di Surbo, impegnandosi a consentire al bambino la corretta frequentazione di catechismo e le celebrazioni eucaristiche e all'iscrizione alla scuola di pallavolo, già individuata dalla
[...]
Comunque, le parti si impegnano a rispettare sempre, anche per gli CP_1 anni a venire, la volontà che il minore manifesterà nella scelta dell'attività sportiva. Pertanto, le parti si impegneranno a condurre il figlio alle attività prescelte, anche nei giorni in cui il minore sarà presso di loro collocato. -
Nel fine settimana, resterà alternativamente con un genitore o con Per_2
l'altro, dal sabato mattina, alle ore 10,30 alla domenica sera, alle 21,00; -
, in ragione della sua età, sceglierà liberamente il genitore e la casa Per_1 in cui vorrà trascorrere le sue giornate o il pernottamento, fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di comunicare gli spostamenti della giovane, ove non sia quest'ultima ad avvisare. - Le parti prevedono che, ove per motivi di lavoro o impegni settimanali, le stesse avessero difficoltà nel tenere con sé il minore, le stesse valuteranno l'opportunità di lasciare il figlio con l'altro genitore, ove questo sia disponibile. - Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, il 24 dicembre ed il 1° gennaio, mentre la sig.ra terrà con sé i figli il 25.12 ed il 31.12, sempre ad anni alterni. CP_1
I giorni di festività verranno regolati diversamente in relazione ai turni di riposo dei ricorrenti. Nel periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, il piccolo potrà trascorrere tre giorni consecutivi con il padre, incluso il Per_2 pernottamento, dal 2° al 4° di tutti gli anni, atteso che il sig. fruisce Pt_1 del periodo di ferie invernali;
- Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà, con il padre, il Venerdì Santo e il sabato Santo, sicché, lo stesso minore trascorrerà con la madre, il giorno di Pasqua e quello del
Lunedì dell'Angelo, e, viceversa, l'anno successivo;
-Nel periodo delle vacanze estive (giugno – agosto) trascorreranno con ciascuno dei due genitori 15 giorni non consecutivi in due periodi di due settimane, compreso il pernottamento, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, in relazione al periodo feriale delle parti. Si conviene che, in tali periodi, è data la facoltà al genitore non collocatario di telefonare ai figli con le modalità che riterrà più opportune - Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o alternanza pranzo\cena. - Resta fermo che, se il piccolo dovesse Per_2 manifestare disagio nei giorni di permanenza continuativa prevista presso il padre, lo stesso condurrà il piccolo dalla madre anticipatamente, e viceversa.
- In ogni caso, i coniugi si impegnano e obbligano, nel rispetto reciproco, ad osservare gli orari e i giorni indicati, salvo non venga diversamente concordato con congruo anticipo tra i medesimi.
3. Relativamente al contributo al mantenimento, verserà, rispettivamente, un Parte_1 assegno mensile di € 250,00, per , e un assegno mensile di € 100,00, Per_2 per , a titolo di contributo al mantenimento, da pagarsi entro il Per_1 giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Detto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. - Il sig. si obbliga, a partire dal Parte_1
2024, al pagamento delle tasse universitarie di e all'acquisto dei Per_1 testi universitari della facoltà di Economia di Lecce, esonerando, così, la madre da tale specifico obbligo. - Al compimento dei 21 anni di , Per_1
l'assegno unico per EA verrà percepito per intero dalla e, tal CP_1 fine, si obbligherà a formalizzare la rinuncia della sua quota;
al Pt_1 contempo, la quando percepirà l'intero Assegno Unico, rinuncerà CP_1 all'adeguamento Istat della somma corrisposta dal Martino, a titolo di mantenimento di , percependo da quel momento la somma sino a Per_2 quella data rivalutata.
4. Porre, a carico dei coniugi, il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio , purché Per_2 preventivamente concordate e debitamente documentate dai rispettivi genitori. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludicosportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN. Il tutto salvo che ragioni di urgenza e/o circostanze impreviste o imprevedibili giustifichino un esborso immediato, che comunque dovrà immediatamente essere comunicato.
5. Per quanto non espressamente indicato in questa sede, si farà espresso riferimento alla Tabella delle spese straordinarie, prevista dal protocollo d'intesa, sottoscritto dal Tribunale di
Lecce del 02/12/2016. 6. Entrambi i coniugi, rispettivamente e reciprocamente, rinunciano al mantenimento (n.d.r. rectius rinunciano all'assegno divorzile, alla stregua della corretta denominazione del trattamento economico periodico, oggetto della reciproca rinuncia), essendo entrambi economicamente autonomi.
7. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
9. Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. 10.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto detto trasferimento”).
All'udienza del 05.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, il procuratore del ricorrente ribadiva la volontà del proprio Parte_1 assistito di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con provvedimento depositato il 17.06.2025, il Giudice delegato, rilevata la mancanza del deposito delle note di trattazione scritta, da parte della ricorrente , fissava una nuova udienza per la comparizione Controparte_1 personale delle parti e per la trattazione del procedimento.
All'udienza del 19.11.2025, il procuratore della sig.ra chiedeva che CP_1 il procedimento venisse riservato in decisione, “previa revoca del provvedimento di fissazione della odierna udienza, per essere stata la stessa erroneamente fissata in presenza”.
Il Giudice delegato, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta, già ritualmente depositate, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, in vista dell'udienza cartolare del 05.06.2025, con le quali gli stessi ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, revocava il provvedimento di calendarizzazione dell'udienza in presenza, riservando il procedimento in decisione collegiale.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione. In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi ininterrottamente separati, ormai da oltre 3 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche del divorzio, di cui al ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
5356/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
18 dicembre 2024, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], così provvede: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in RB (LE), il 04/09/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RB (LE), al n. 19, P. II, serie A, anno 2018), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore