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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 645/2018 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pierluigi Zoda (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2
Attore
C O N T R O
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Simonetti (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._3
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1172 c.c. proprietario di un appezzamento di terreno sito in territorio del Parte_1
Comune di Butera, identificato in catasto al fl. 25 part.lla 224, confinante con terreno di proprietà della società
identificato a sua volta in catasto alle part.lle 113, 1101 e 312, chiedeva di accertare la sussistenza CP_1 di un serio e imminente pericolo costituito dalle opere di ampliamento della stradella realizzata dalla società resistente al confine tra le due proprietà fino ad un capannone insistente sulla part.lla 1101, già di proprietà della società ed attualmente di proprietà della e di ordinare l'immediata esecuzione CP_2 CP_1 delle opere necessarie alla eliminazione della situazione di pericolo.
Deduceva in proposito che con sentenza n. 565/2014, emessa in data 29/31.10.2014 tra lo stesso e la società
dante causa della società il Tribunale di Gela aveva dichiarato il diritto della i CP_2 CP_1 CP_2 ampliare la stradella privata sulla porzione di terreno di proprietà dello stesso estesa mq. 231,38 circa Pt_1
– di cui mq. 69,13 già occupati dalla stradella esistente e ulteriori mq. 162,25 da asservire al passaggio lungo il tracciato individuato nella relazione tecnica a firma della dott. e nei relativi allegati - al fine di Persona_1 consentire a detta società di raggiungere con mezzi pesanti il capannone insistente sulla particella n. 1101, mediante ampliamento della stradella esistente e realizzazione delle opere necessarie alla stabilità della stessa come da disposta C.T.U. dell'ing. . Persona_2
Si doleva quindi che la società, nell'esecuzione dei lavori di ampliamento della stradella, avesse invece innalzato la quota della sede stradale di circa 2,70 metri, passando dagli originari 80 cm. alla quota attuale di
1 m. 3,50, provocando un dislivello non adeguatamente sostenuto dalle pareti di contenimento realizzate con semplice malta cementizia e calcestruzzo, nonché in assenza delle prescritte autorizzazioni del e del CP_3
Genio Civile.
Inoltre, lamentava che la resistente avesse inserito nelle pareti del manufatto tubi di scarico delle acque CP_4 meteoriche che, al verificarsi di piogge, trasformavano in acquitrino il terreno sottostante di sua proprietà.
Deduceva quindi un pericolo di crollo delle suddette opere a carico del proprio fondo, con ulteriore rischio di ribaltamento dei mezzi in transito.
Si costituiva in giudizio la società deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda CP_1 proposta dalla parte ricorrente, e chiedendone quindi il rigetto.
La causa veniva istruita nella fase sommaria con l'espletamento di C.T.U.
Con ordinanza del 4/3/2020 il giudice della fase sommaria, preliminarmente qualificando la domanda proposta dal ricorrente come denuncia di danno temuto ai sensi dell'art. 1172 c.c., alla stregua delle risultanze della disposta C.T.U. del dott. agronomo , affermava: Persona_3
- che le opere riscontrate sui luoghi, eseguite in base alla sentenza del Tribunale di Gela n. 565/2014, in seguito al passaggio di mezzi pesanti non consentivano di escludere situazioni di pericolo nei confronti di persone o mezzi agricoli eventualmente presenti sul sito per effetto di un loro ribaltamento o per cedimento del corpo stradale o del terreno sottostante;
- che però anche la recinzione metallica e le opere realizzate dal ricorrente, come descritte nella c.t.p. di parte resistente – consistite nel restringimento della carreggiata, nella occlusione del canalone di scolo con conseguente ruscellamento delle acque sulla sede stradale e nella realizzazione di un piccolo piazzale ed annesso manufatto in pietra che limitava ed ostruiva il passaggio - limitavano ed ostacolavano il transito in direzione sud ovest, risultando così modificate le caratteristiche della stradella sia nel tratto della particella 50, sia in prossimità ovest della stradella vicinale;
inoltre, con l'erosione della parte ovest della sede stradale, si apprezzava un abbassamento del piano di campagna rispetto alla quota della strada che, a sua volta, aveva influenzato la stabilità della struttura in misura percentuale non inferiore ad un terzo;
- che le opere eseguite dal ricorrente avevano dunque concorso a creare il lamentato pericolo di danno grave e prossimo per il proprio fondo.
Accoglieva dunque il ricorso e ordinava alla resistente di eseguire gli interventi descritti nella CP_1 relazione di C.T.U. depositata il 29/7/2019 e nella integrazione del 17/1/2020, con la ripartizione dei costi indicati dallo stesso C.T.U., autorizzando il ricorrente, in caso di inerzia della società resistente, ad eseguire le opere indicate dal Consulente dell'Ufficio, salvo il rimborso da parte della società del relativo costo CP_1 secondo la ripartizione suindicata. Compensava infine le spese di lite e poneva definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese della disposta C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Avverso l'ordinanza emessa nella fase sommaria il proponeva reclamo al Collegio, che, con ordinanza Pt_1 depositata l'11/5/2021, lo rigettava, ponendo a capo del reclamante le spese della relativa fase.
Indi, presentava ricorso per l'instaurazione del giudizio di merito ex art. 1172 c.c., con il quale Parte_1 deduceva:
2 - un vizio di ultrapetizione dell'ordinanza emessa nella fase sommaria in esito al proposto ricorso ex art. 1172
c.c., evidenziando sul punto che oggetto del giudizio era la denuncia di danno temuto proveniente dall'opera posta in essere dalla società resistente per l'innalzamento di circa 3,50 mt. della stradella interpoderale realizzata, oltre che la creazione di nuove servitù e l'eliminazione degli accessi e delle servitù di transito dalla stradella al fondo di sua proprietà, mentre non era stata proposta dalla parte resistente, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell'eventuale concorso di colpa dello stesso ricorrente e della correlata incidenza causale delle condotte di quest'ultimo sul pericolo dallo stesso denunciato;
- l'erronea attribuzione al ricorrente di una parte dei costi necessari a mettere in sicurezza i luoghi alterati dall'opera della convenuta;
- la mancanza di un collegamento tra i danni paventati in ricorso, riconducibili all'innalzamento della sede stradale e all'eccessivo dislivello sostenuto da pareti di contenimento inadeguate, ed una presunta, ed indimostrata, modifica dei luoghi da parte dello stesso ricorrente;
- l'illegittimità dell'opera realizzata dalla per mancanza delle prescritte autorizzazioni CP_1 amministrative;
- la mancata risposta del C.T.U. alle osservazioni del C.T.P. di parte ricorrente in ordine al rimedio, più semplice, della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione della illegittima sopraelevazione e ripristino della originaria quota a mt. 1 mantenendo l'ampliamento della stradella come statuito dalla sentenza n.
565/2014, realizzazione di un muro di sostegno di m. 1,50 in c.a. a regola d'arte per l'intera lunghezza della stradella, realizzazione di tubazioni di scarico convogliate in altra zona ove possano determinare il minor danno possibile, ed eliminazione delle opere abusivamente realizzate.
Chiedeva pertanto:
“nell'accertare e prendere atto della non conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche, della sua pericolosità in relazione allo stravolgimento dei luoghi e della correlata illegittima creazione di servitù sul fondo accogliere il presente ricorso, annullando o revocando il provvedimento emesso all'esito della Pt_1 prima fase del giudizio, disponendo la rimessione in pristino dei luoghi o, in subordine, riconoscendo che nessun contributo causale è possibile attribuire alla condotta del signor Pt_1
- Disporre per l'effetto ogni più opportuna modifica al provvedimento in accoglimento di quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente in giudizio nei ricorsi e in tutti gli scritti difensivi, accogliendo le conclusioni riportate nel ricorso ex art 1172 c.c depositato dal sig. Pt_1
- Disporre – se del caso - CTU affinché si indichino e quantifichino i lavori da realizzare per il ripristino dello stato dei luoghi, con i relativi costi, così come previsto nella sentenza n.565/2014 del Tribunale di Gela.
Con condanna di controparte alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
La società costituitasi nel giudizio di merito, contestava le avverse deduzioni e chiedeva: CP_1
“ritenere e dichiarare che nessuna censura merita il provvedimento della fase sommaria. Conseguentemente
e previa conferma del medesimo, salva valutazione di inammissibilità delle conclusioni formulata nella presente fase dal rigettare anche nel merito la domanda oggi formulata”. Con vittoria di spese e Pt_1 compensi anche di questa fase, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3 La causa, a seguito del rigetto delle richieste di prova testimoniale formulate dalle parti e della richiesta di ulteriore C.T.U., come da ordinanza dell'11/5/2023 emessa in corso di causa, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata per tale incombente, sulle conclusioni in quella sede precisate, era posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che il ricorrente ha introdotto domanda per l'instaurazione del giudizio di merito al fine di ottenere, ferma restando la domanda proposta in sede sommaria, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l'accertamento della insussistenza di un proprio contributo causale nella determinazione del pericolo costituito dall'innalzamento, ad opera della società resistente, della quota della preesistente stradella utilizzata per il raggiungimento del capannone insistente sulla part.lla 1101, di circa mt. 2,70 rispetto agli 80 cm. originari, nonché l'accertamento della non conformità dell'opera così realizzata alle norme urbanistiche, con conseguente annullamento o revoca in parte qua del provvedimento emesso all'esito della fase sommaria, specificamente avversato nella parte in cui ha riconosciuto un concorso del resistente nei costi per gli interventi da realizzare.
A tal proposito si osserva che, con ordinanza del 4/3/2020, il giudice della fase sommaria, alla stregua delle risultanze della disposta C.T.U., ha accolto la domanda proposta dal ricorrente e ha quindi ordinato alla società resistente l'esecuzione degli interventi descritti nella relazione di C.T.U. depositata in data 29/7/2019 e nella successiva relazione integrativa (17/1/2020), riconoscendo un pericolo di cedimento della sopraelevazione realizzata dalla ma anche un contributo causale del quantificato nella misura del 30%, per CP_1 Pt_1 le modifiche apportate alla stradella sia nel tratto che ricade nella particella 50 che in prossimità ad ovest della stradella vicinale, e per l'abbassamento del piano di campagna in prossimità della base del corpo stradale, con conseguente variazione delle quote altimetriche (v. pag. 10-11 della relazione del C.T.U. e pag. 4 della relazione integrativa), che giustifica una proporzionale ripartizione dei costi per le opere necessarie al ripristino della stabilità della stradella nella misura percentuale indicata dal C.T.U..
Lamenta in proposito l'attore una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato espresso dall'art. 112 c.p.c., affermando che l'incidenza causale degli interventi a lui ascritti, pure contestati, sul pericolo per la pubblica e privata incolumità derivato dall'innalzamento della stradella non può essere oggetto di accertamento nel presente giudizio, né può condurre alla ripartizione dei costi proposta dal C.T.U., per mancanza di domanda riconvenzionale sul punto da parte della società resistente.
Tanto premesso, costituisce presupposto per l'accoglimento del ricorso per denunzia di danno temuto la sussistenza di un pericolo di danno grave e prossimo alla cosa che formi oggetto del diritto del denunziante, da intendersi alla stregua di una attuale ed incombente attitudine di “qualsiasi edificio, albero o altra cosa” ad arrecare un pregiudizio di notevole consistenza al bene in godimento del predetto in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento o possessore. La causa petendi ed il petitum dell'azione vanno pertanto individuati la prima nella sussistenza di un pericolo grave e prossimo per il bene oggetto del diritto o
4 del possesso dell'attore – costituito nel caso di specie dal pericolo di crollo delle pareti dell'opera stradale realizzata dalla al confine con il terreno di proprietà del ricorrente, mediante sopraelevazione CP_1 rispetto all'originaria quota altimetrica della stradella preesistente in rapporto al contiguo piano di campagna
– ed il petitum nella richiesta di un ordine di esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della situazione di pericolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
Orbene, sussiste un vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (così Cass. Sez. II sent.
n. 8048 del 21/03/2019). La Suprema Corte in proposito ha di recente ribadito che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (così Cass. Sez. 5 – ord. n. 644 del 10/1/2025).
Alla stregua di tali principi di diritto, la circostanza che il giudice della fase sommaria abbia valutato, alla luce delle risultanze della C.T.U., l'incidenza causale di taluni interventi attribuiti alla parte ricorrente, al fine di determinare la misura della partecipazione delle parti ai costi necessari per l'eliminazione del pericolo accertato, non costituisce pronuncia ultra petita, operando in termini di parziale accoglimento della domanda attorea ai fini della ripartizione proporzionale dei costi dell'intervento ritenuto necessario in misura corrispondente alle rispettive responsabilità, nel rispetto del principio espresso, in tema di concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno, dall'art. 1227 c.c. (sulla rilevabilità d'ufficio del concorso del fatto colposo del creditore, v. da ultimo Cass. Sez. 3 ord. n. 27258 del 21/10/2024). Si è di recente osservato che “l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato
e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado” (così Cass. Sez. II ord. n. 9200 del 2/4/2021).
Trasponendo il medesimo principio dal danno realizzato al pericolo di danno alla cosa oggetto del diritto posto a fondamento dell'azione nunciatoria intrapresa, la domanda proposta dal ricorrente implica l'accertamento del danno denunciato e la ricostruzione del relativo nesso causale con le condotte indicate. Al contempo le allegazioni di parte convenuta contenute nella comparsa di costituzione del giudizio di merito comprendono
5 anche l'accertamento delle eventuali concause del pericolo di danno prospettato dalla parte attrice, alla stregua delle risultanze della disposta C.T.U..
Ne consegue l'insussistenza della lamentata pronuncia ultra petita.
Quanto alla censura dedotta sub 2) dell'atto introduttivo del giudizio di merito, il ricorrente lamenta una mancanza di collegamento tra i danni denunciati in ricorso e la presunta, ma indimostrata, modifica dei luoghi a lui ascritta. Il ricorrente in particolare afferma l'erroneità delle risultanze della C.T.U. per avere individuato un suo contributo causale nella determinazione del pericolo lamentato con il ricorso per denuncia di danno temuto, riferendo di presunti lavori, a lui attribuiti, su una canaletta di scolo e della realizzazione da parte dello stesso di interventi sul fondo di sua proprietà che hanno comportato l'abbassamento della quota del piano di campagna;
interventi - sostiene l'attore - mai dedotti dalle parti, al più riguardanti luoghi diversi da quelli per cui è causa, e, comunque, contestati dallo stesso ricorrente.
Inoltre, al punto sub 3) del ricorso, l'attore lamenta che il C.T.U. non abbia risposto alle osservazioni del proprio C.T.P., né valutato gli interventi proposti dallo stesso come soluzione al pericolo di danno – demolizione della parte di stradella sopraelevata fino alla quota di 1 mt., realizzazione a regola d'arte di un muro di sostegno di m. 1,50 in c.a. per l'intera lunghezza della stradella, convogliamento delle tubazioni di scarico in un luogo dove non causino alcun danno - omettendo di valutare la soluzione della rimessione in pristino dei luoghi proposta dal proprio consulente - con eliminazione del muro di pietre e cemento realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni, che ha stravolto i luoghi costituendo servitù illegittime mai concesse
- che riporterebbe l'altimetria dei luoghi alla normalità. Di contro, la soluzione della realizzazione di un muro di contenimento aggiuntivo, proposta dal Consulente dell'Ufficio, comporta l'illegittima occupazione di una ulteriore piccola striscia di terreno di proprietà dello stesso attore, oltre quella già ceduta in forza della suindicata sentenza, la realizzazione di una ulteriore sopraelevazione rispetto alla quota del piano stradale, la legittimazione della sopraelevazione effettuata dalla società convenuta senza alcuna autorizzazione, la creazione di nuove servitù a carico del fondo del il tutto con maggiori costi. Pt_1
L'attore inoltre rileva sul punto che la sentenza n. 565/2014 consentiva alla società dante causa della convenuta solo un ampliamento della stradella esistente. CP_1
Tali censure muovono tutte dalla contestazione delle risultanze e delle conclusioni della C.T.U. disposta nella fase sommaria, e vanno pertanto esaminate congiuntamente.
Il C.T.U. dott. agronomo , previa accurata descrizione dei luoghi per cui è causa con l'ausilio Persona_3 di dettagliati rilievi fotografici, ed avvalendosi, inoltre, di apposita indagine geologica del dott.
[...]
allegata all'elaborato peritale, ha innanzitutto accertato che i lavori realizzati in esecuzione Persona_4 della sentenza n. 565/2014, ascritti alla hanno integralmente modificato la sede viaria della stradella CP_1 in questione, posta al confine tra il terreno di proprietà della società convenuta, in catasto alla part.lla 1101, e la part.lla 1225 (ex 224) del fondo di proprietà dell'attore ampliando l'originaria stradella e Pt_1 sopraelevandola rispetto al piano di campagna circostante per una lunghezza complessiva di mt. 67. Si è quindi accertato che, in seguito all'esecuzione di tali lavori, la strada di nuova realizzazione per una parte dei terreni di proprietà dell'attore si spinge a ridosso di un filare di alberi (v. allegate foto nn. 2 e 3), e che la rimanente
6 parte del terreno del posta a sud-ovest (in corrispondenza del cancello d'ingresso all'immobile della Pt_1 società convenuta), si trova ad una quota di oltre tre metri al di sotto della nuova sede viaria. Lo stato dei luoghi e le caratteristiche del manufatto - nonostante l'assenza, allo stato, di segni di cedimento del substrato naturale argilloso e del manufatto sì come realizzato (delimitato da un cordolo in cls sul quale è stato collocato del pietrame trattenuto da una rete metallica con cemento con funzione legante e stabilizzante) - inducono a ritenere la sussistenza di una potenziale situazione di pericolo per eventuali persone o mezzi in transito nei terreni sottostanti al tratto viario sopraelevato, per effetto di un possibile ribaltamento dei mezzi o per cedimento del corpo stradale o del terreno sottostante.
La descritta situazione di potenziale pericolo è resa viepiù evidente dal fenomeno di ruscellamento delle acque CP_ meteoriche provenienti dal tratto stradale antistante l'ingresso alla proprietà e destinate, per l'andamento dei luoghi, ad infiltrarsi nel corpo stradale, causandone un appesantimento.
Di contro, per la condizione orografica dei luoghi e per la diversa altimetria accertata, non è stato ravvisato un concreto pericolo di allagamenti sui luoghi interessati dalla presenza del corpo stradale modificato, essendosi accertato invece che per la “piccolissima porzione di fondo... intrisa d'acqua, anche durante il sopralluogo” le acque provenienti da nord ovest non derivano esclusivamente dal piazzale della società CP_1
Al fine di eliminare il pericolo di un cedimento del terreno argilloso su cui si sviluppa la stradella per cui è causa o un ribaltamento di mezzi meccanici nel fondo di proprietà dell'attore, il C.T.U. ha indicato il rimedio della realizzazione, previa richiesta agli Enti competenti delle prescritte autorizzazioni, di un muro in cemento armato costruito a regola d'arte sul lato ovest del terreno del con idonea sezione e tipologia ad L Pt_1 comprendente parte del corpo stradale che presenta il dislivello maggiore, esteso a partire dall'accesso alla part.lla 1101, antistante il cancello della società per 15 mt., nella parte in cui si registra la maggiore CP_1 incidenza del transito dei mezzi pesanti sulla stabilità strutturale della stradella, dotato per un tratto di mt. 10 di un muretto di protezione al di sopra della quota del tratto stradale per non meno di 50 cm., e per i restanti m.5 di un'altezza minore, come da allegati tecnici all'elaborato peritale (v. tavole 8 e 9 e relazione alle pagg.
11-12).
Non trova invece riscontro la contestazione attorea della mancanza di prova di un suo contributo causale alla verificazione delle accertate condizioni di pericolo per la stabilità del manufatto stradale, avendo il C.T.U. osservato, in risposta ai rilievi del C.T.P. di parte attrice, che “risultano variate le quote altimetriche anche se con gradualità diverse in prossimità della base del suddetto corpo stradale, il cui abbassamento anche nei tratti, ove risulta minimo, dalla quota del piano di campagna originario, certamente ha influenzato la struttura per una percentuale non inferiore ad un terzo”. Il C.T.U. ha altresì evidenziato la presenza, in prossimità di un filare di alberi d'ulivo, di un “anomalo dislivello” tra il lato ovest del fondo e la porzione di terreno ad est, compresa tra gli alberi ed il rilevato stradale, probabilmente dovuta a ripetute operazioni di aratura che ne hanno accentuato nel tempo il dislivello (pag. 24 dell'elaborato peritale), e che, conseguentemente, hanno determinato una erosione della base del manufatto stradale, contribuendo in tal modo alla sua instabilità. Per tali motivi il C.T.U. ha affermato che “risultano variate le quote altimetriche anche se con gradualità diverse in prossimità della base del suddetto corpo stradale, il cui abbassamento anche nei tratti, ove risulta minimo,
7 dalla quota del piano di campagna originario, certamente ha influenzato la struttura per una percentuale non inferiore ad un terzo” (pag. 28).
Tale constatazione, frutto di un accertamento condotto sui luoghi dal C.T.U., risolve in sé la doglianza attorea di una presunta mancanza di elementi di prova a supporto delle conclusioni rassegnate sul punto.
Nè vi è riscontro, alla luce degli allegati alla relazione del C.T.U. (v. in particolare tavole 8 e 9), di un'apprezzabile occupazione di ulteriore porzione di terreno di proprietà del con la realizzazione Pt_1 dell'opera di consolidamento prospettata (v. struttura ad L rappresentata nelle tavole nn. 8 e 9). Osserva sul punto il C.T.U. che nella sentenza n. 565/2014 è contemplata la realizzazione di opere necessarie alla stabilità della stradella, nonché, per l'espresso richiamo della relazione del C.T.U. ing. , anche una sottrazione di Per_2 terreno di proprietà del convenuto ( pari a mq. 122,25 e di “ulteriori mq. 40 per l'occupazione delle Pt_1 opere d'arte necessarie alla stabilità della stradella, utile ad evitare la creazione di scarpate comportanti la conseguenziale maggiore occupazione all'interno della particella 224 – ora part.lla 1225 - del convenuto” (v. pag. 21 della C.T.U. del dott. ). Per_3
Alla luce delle argomentazioni poste dal C.T.U. a fondamento delle proprie conclusioni e della risposta dello stesso ai rilievi del Consulente tencico di parte ricorrente geom. (riportati alle pagg. 21 – 27) Persona_5
- che appare adeguatamente motivata ed immune da vizi logici - ritiene dunque il decidente che le modalità di realizzazione della stradella in sopraelevazione rispetto all'originario piano di campagna e le caratteristiche del corpo stradale come realizzato, con il concorso degli interventi meccanici sul terreno di proprietà del CP_ sito alla base di parte del manufatto realizzato dalla , determinino le condizioni di un grave Pt_1 pericolo per la stabilità del manufatto rispetto a possibili cedimenti dello stesso o del terreno sottostante, ed un ulteriore pericolo di ribaltamento dei mezzi pesanti in transito, sì da giustificare il rimedio, proposto dal C.T.U., della realizzazione di un muro in c.a. con struttura ad L come descritto nelle allegate tavole 8 e 9.
D'altra parte il C.T.P. geom. non fornisce adeguata spiegazione dell'effettiva idoneità della diversa Per_5 soluzione proposta - consistita nella rimessione in pristino dei luoghi con demolizione della sopraelevazione della stradella in rapporto al piano di campagna del fondo di proprietà dell'attore fino alla originaria quota di
1 mt.- rispetto al paventato pericolo derivante, per le persone o i veicoli in transito nel fondo di proprietà del dal possibile ribaltamento dei mezzi pesanti in transito sulla stradella realizzata fino alla proprietà Pt_1 della né l'idoneità di tale soluzione a scongiurare l'ulteriore pericolo di un cedimento secondario CP_1 dei terreni argillosi sottostanti al corpo stradale. Conseguentemente, la diversa soluzione prospettata dal C.T.P., ancorché più semplice e meno dispendiosa, non sembra assicurare l'obiettivo di una efficace e risolutiva messa in sicurezza del corpo stradale realizzato dalla parte convenuta.
L'eventuale difformità del manufatto rispetto a quanto statuito dalla sentenza n. 564/2014 o la mancanza delle autorizzazioni ritenute necessarie sono temi estranei all'azione nunciatoria intrapresa, ove tale difformità non costituisca essa stessa la causa del pericolo di grave danno posto a fondamento della corrispondente domanda di tutela.
Del pari sono estranee al thema decidendum la presunta illegittima costituzione di una servitù di scolo e la eliminazione di una servitù di passaggio precedentemente esistente a vantaggio del fondo di proprietà del
8 (come invero precisato dalla stessa parte attrice nella comparsa conclusionale). Ne deriva l'irrilevanza Pt_1 della prova testimoniale articolata sul punto dall'attore nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., già ritenuta inammissibile con ordinanza dell'11/5/2023 per i motivi ivi esposti, che integralmente si confermano. La trasmissione di atti alla locale Procura per l'eventuale accertamento di fattispecie di reato – sollecitata dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. - appare superflua alla luce dell'atto di rinvio a giudizio del 27/10/2017, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., da cui si evince la conoscenza e l'intervenuta valutazione da parte dell'Autorità inquirente delle fattispecie penalmente rilevanti relative alla realizzazione di opere di sbancamento ed innalzamento della preesistente trazzera mediante realizzazione di un muro di contenimento commesse in territorio di Butera in danno di . Parte_1
Per questi motivi
, la domanda proposta dal merita accoglimento nei termini di cui alla ordinanza Pt_1 emessa a conclusione della fase sommaria, con condanna della società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla esecuzione degli interventi descritti nella relazione del C.T.U. dott. agronomo
– realizzazione di un muro in c.a. a regola d'arte sul lato ovest (al confine del terreno del Persona_3
, come graficamente rappresentato alle tavole 8 e 9, con idonea sezione e tipologia ad L comprendente Pt_1 parte del corpo stradale che presenta il dislivello maggiore, come meglio descritto alla pag. 29 dell'elaborato peritale recante la data del 27/7/2019 e nelle suindicate tavole, nonché alla pag. 3 e 4 della relazione integrativa
- nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, salvo rivalsa nei confronti dell'attore Pt_1
per i costi di realizzazione dell'opera a regola d'arte nei limiti del 30% della spesa sostenuta (come da
[...] quantificazione e ripartizione dei costi indicata dal C.T.U. nella relazione integrativa).
Ex art. 92 co. 2 c.p.c., le ragioni della decisione – ed in particolare l'accertamento della rilevanza concausale, nei termini precisati dal C.T.U., degli interventi attribuiti all'attore nella determinazione del denunciato pericolo di danno – giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, va pertanto condannata al pagamento CP_1 del residuo, da liquidarsi alla stregua dei parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, in base all'art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 3384,67 per compensi difensivi (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno infine poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della società disattesa ogni diversa istanza, così provvede: CP_1 condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla esecuzione degli CP_1 interventi descritti nella relazione del C.T.U. dott. agronomo – realizzazione di un muro in c.a. Persona_3
a regola d'arte sul lato ovest, al confine del terreno del come graficamente rappresentato alle tavole 8 Pt_1
e 9, con idonea sezione e tipologia ad L comprendente parte del corpo stradale che presenta il dislivello
9 maggiore, come meglio descritto alla pag. 29 dell'elaborato peritale recante la data del 27/7/2019 e nelle suindicate tavole, nonché alle pagg. 3 e 4 della relazione integrativa - nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, e come da allegato computo metrico, salvo rivalsa nei confronti dell'attore Parte_1 per i costi di realizzazione dell'opera a regola d'arte nei limiti del 30% della spesa sostenuta;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del residuo, liquidato in complessivi € 3384,67 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido.
Così deciso in Gela, il 09/04/2025.
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 645/2018 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pierluigi Zoda (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2
Attore
C O N T R O
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Simonetti (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._3
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1172 c.c. proprietario di un appezzamento di terreno sito in territorio del Parte_1
Comune di Butera, identificato in catasto al fl. 25 part.lla 224, confinante con terreno di proprietà della società
identificato a sua volta in catasto alle part.lle 113, 1101 e 312, chiedeva di accertare la sussistenza CP_1 di un serio e imminente pericolo costituito dalle opere di ampliamento della stradella realizzata dalla società resistente al confine tra le due proprietà fino ad un capannone insistente sulla part.lla 1101, già di proprietà della società ed attualmente di proprietà della e di ordinare l'immediata esecuzione CP_2 CP_1 delle opere necessarie alla eliminazione della situazione di pericolo.
Deduceva in proposito che con sentenza n. 565/2014, emessa in data 29/31.10.2014 tra lo stesso e la società
dante causa della società il Tribunale di Gela aveva dichiarato il diritto della i CP_2 CP_1 CP_2 ampliare la stradella privata sulla porzione di terreno di proprietà dello stesso estesa mq. 231,38 circa Pt_1
– di cui mq. 69,13 già occupati dalla stradella esistente e ulteriori mq. 162,25 da asservire al passaggio lungo il tracciato individuato nella relazione tecnica a firma della dott. e nei relativi allegati - al fine di Persona_1 consentire a detta società di raggiungere con mezzi pesanti il capannone insistente sulla particella n. 1101, mediante ampliamento della stradella esistente e realizzazione delle opere necessarie alla stabilità della stessa come da disposta C.T.U. dell'ing. . Persona_2
Si doleva quindi che la società, nell'esecuzione dei lavori di ampliamento della stradella, avesse invece innalzato la quota della sede stradale di circa 2,70 metri, passando dagli originari 80 cm. alla quota attuale di
1 m. 3,50, provocando un dislivello non adeguatamente sostenuto dalle pareti di contenimento realizzate con semplice malta cementizia e calcestruzzo, nonché in assenza delle prescritte autorizzazioni del e del CP_3
Genio Civile.
Inoltre, lamentava che la resistente avesse inserito nelle pareti del manufatto tubi di scarico delle acque CP_4 meteoriche che, al verificarsi di piogge, trasformavano in acquitrino il terreno sottostante di sua proprietà.
Deduceva quindi un pericolo di crollo delle suddette opere a carico del proprio fondo, con ulteriore rischio di ribaltamento dei mezzi in transito.
Si costituiva in giudizio la società deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda CP_1 proposta dalla parte ricorrente, e chiedendone quindi il rigetto.
La causa veniva istruita nella fase sommaria con l'espletamento di C.T.U.
Con ordinanza del 4/3/2020 il giudice della fase sommaria, preliminarmente qualificando la domanda proposta dal ricorrente come denuncia di danno temuto ai sensi dell'art. 1172 c.c., alla stregua delle risultanze della disposta C.T.U. del dott. agronomo , affermava: Persona_3
- che le opere riscontrate sui luoghi, eseguite in base alla sentenza del Tribunale di Gela n. 565/2014, in seguito al passaggio di mezzi pesanti non consentivano di escludere situazioni di pericolo nei confronti di persone o mezzi agricoli eventualmente presenti sul sito per effetto di un loro ribaltamento o per cedimento del corpo stradale o del terreno sottostante;
- che però anche la recinzione metallica e le opere realizzate dal ricorrente, come descritte nella c.t.p. di parte resistente – consistite nel restringimento della carreggiata, nella occlusione del canalone di scolo con conseguente ruscellamento delle acque sulla sede stradale e nella realizzazione di un piccolo piazzale ed annesso manufatto in pietra che limitava ed ostruiva il passaggio - limitavano ed ostacolavano il transito in direzione sud ovest, risultando così modificate le caratteristiche della stradella sia nel tratto della particella 50, sia in prossimità ovest della stradella vicinale;
inoltre, con l'erosione della parte ovest della sede stradale, si apprezzava un abbassamento del piano di campagna rispetto alla quota della strada che, a sua volta, aveva influenzato la stabilità della struttura in misura percentuale non inferiore ad un terzo;
- che le opere eseguite dal ricorrente avevano dunque concorso a creare il lamentato pericolo di danno grave e prossimo per il proprio fondo.
Accoglieva dunque il ricorso e ordinava alla resistente di eseguire gli interventi descritti nella CP_1 relazione di C.T.U. depositata il 29/7/2019 e nella integrazione del 17/1/2020, con la ripartizione dei costi indicati dallo stesso C.T.U., autorizzando il ricorrente, in caso di inerzia della società resistente, ad eseguire le opere indicate dal Consulente dell'Ufficio, salvo il rimborso da parte della società del relativo costo CP_1 secondo la ripartizione suindicata. Compensava infine le spese di lite e poneva definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese della disposta C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Avverso l'ordinanza emessa nella fase sommaria il proponeva reclamo al Collegio, che, con ordinanza Pt_1 depositata l'11/5/2021, lo rigettava, ponendo a capo del reclamante le spese della relativa fase.
Indi, presentava ricorso per l'instaurazione del giudizio di merito ex art. 1172 c.c., con il quale Parte_1 deduceva:
2 - un vizio di ultrapetizione dell'ordinanza emessa nella fase sommaria in esito al proposto ricorso ex art. 1172
c.c., evidenziando sul punto che oggetto del giudizio era la denuncia di danno temuto proveniente dall'opera posta in essere dalla società resistente per l'innalzamento di circa 3,50 mt. della stradella interpoderale realizzata, oltre che la creazione di nuove servitù e l'eliminazione degli accessi e delle servitù di transito dalla stradella al fondo di sua proprietà, mentre non era stata proposta dalla parte resistente, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell'eventuale concorso di colpa dello stesso ricorrente e della correlata incidenza causale delle condotte di quest'ultimo sul pericolo dallo stesso denunciato;
- l'erronea attribuzione al ricorrente di una parte dei costi necessari a mettere in sicurezza i luoghi alterati dall'opera della convenuta;
- la mancanza di un collegamento tra i danni paventati in ricorso, riconducibili all'innalzamento della sede stradale e all'eccessivo dislivello sostenuto da pareti di contenimento inadeguate, ed una presunta, ed indimostrata, modifica dei luoghi da parte dello stesso ricorrente;
- l'illegittimità dell'opera realizzata dalla per mancanza delle prescritte autorizzazioni CP_1 amministrative;
- la mancata risposta del C.T.U. alle osservazioni del C.T.P. di parte ricorrente in ordine al rimedio, più semplice, della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione della illegittima sopraelevazione e ripristino della originaria quota a mt. 1 mantenendo l'ampliamento della stradella come statuito dalla sentenza n.
565/2014, realizzazione di un muro di sostegno di m. 1,50 in c.a. a regola d'arte per l'intera lunghezza della stradella, realizzazione di tubazioni di scarico convogliate in altra zona ove possano determinare il minor danno possibile, ed eliminazione delle opere abusivamente realizzate.
Chiedeva pertanto:
“nell'accertare e prendere atto della non conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche, della sua pericolosità in relazione allo stravolgimento dei luoghi e della correlata illegittima creazione di servitù sul fondo accogliere il presente ricorso, annullando o revocando il provvedimento emesso all'esito della Pt_1 prima fase del giudizio, disponendo la rimessione in pristino dei luoghi o, in subordine, riconoscendo che nessun contributo causale è possibile attribuire alla condotta del signor Pt_1
- Disporre per l'effetto ogni più opportuna modifica al provvedimento in accoglimento di quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente in giudizio nei ricorsi e in tutti gli scritti difensivi, accogliendo le conclusioni riportate nel ricorso ex art 1172 c.c depositato dal sig. Pt_1
- Disporre – se del caso - CTU affinché si indichino e quantifichino i lavori da realizzare per il ripristino dello stato dei luoghi, con i relativi costi, così come previsto nella sentenza n.565/2014 del Tribunale di Gela.
Con condanna di controparte alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
La società costituitasi nel giudizio di merito, contestava le avverse deduzioni e chiedeva: CP_1
“ritenere e dichiarare che nessuna censura merita il provvedimento della fase sommaria. Conseguentemente
e previa conferma del medesimo, salva valutazione di inammissibilità delle conclusioni formulata nella presente fase dal rigettare anche nel merito la domanda oggi formulata”. Con vittoria di spese e Pt_1 compensi anche di questa fase, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3 La causa, a seguito del rigetto delle richieste di prova testimoniale formulate dalle parti e della richiesta di ulteriore C.T.U., come da ordinanza dell'11/5/2023 emessa in corso di causa, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata per tale incombente, sulle conclusioni in quella sede precisate, era posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che il ricorrente ha introdotto domanda per l'instaurazione del giudizio di merito al fine di ottenere, ferma restando la domanda proposta in sede sommaria, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l'accertamento della insussistenza di un proprio contributo causale nella determinazione del pericolo costituito dall'innalzamento, ad opera della società resistente, della quota della preesistente stradella utilizzata per il raggiungimento del capannone insistente sulla part.lla 1101, di circa mt. 2,70 rispetto agli 80 cm. originari, nonché l'accertamento della non conformità dell'opera così realizzata alle norme urbanistiche, con conseguente annullamento o revoca in parte qua del provvedimento emesso all'esito della fase sommaria, specificamente avversato nella parte in cui ha riconosciuto un concorso del resistente nei costi per gli interventi da realizzare.
A tal proposito si osserva che, con ordinanza del 4/3/2020, il giudice della fase sommaria, alla stregua delle risultanze della disposta C.T.U., ha accolto la domanda proposta dal ricorrente e ha quindi ordinato alla società resistente l'esecuzione degli interventi descritti nella relazione di C.T.U. depositata in data 29/7/2019 e nella successiva relazione integrativa (17/1/2020), riconoscendo un pericolo di cedimento della sopraelevazione realizzata dalla ma anche un contributo causale del quantificato nella misura del 30%, per CP_1 Pt_1 le modifiche apportate alla stradella sia nel tratto che ricade nella particella 50 che in prossimità ad ovest della stradella vicinale, e per l'abbassamento del piano di campagna in prossimità della base del corpo stradale, con conseguente variazione delle quote altimetriche (v. pag. 10-11 della relazione del C.T.U. e pag. 4 della relazione integrativa), che giustifica una proporzionale ripartizione dei costi per le opere necessarie al ripristino della stabilità della stradella nella misura percentuale indicata dal C.T.U..
Lamenta in proposito l'attore una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato espresso dall'art. 112 c.p.c., affermando che l'incidenza causale degli interventi a lui ascritti, pure contestati, sul pericolo per la pubblica e privata incolumità derivato dall'innalzamento della stradella non può essere oggetto di accertamento nel presente giudizio, né può condurre alla ripartizione dei costi proposta dal C.T.U., per mancanza di domanda riconvenzionale sul punto da parte della società resistente.
Tanto premesso, costituisce presupposto per l'accoglimento del ricorso per denunzia di danno temuto la sussistenza di un pericolo di danno grave e prossimo alla cosa che formi oggetto del diritto del denunziante, da intendersi alla stregua di una attuale ed incombente attitudine di “qualsiasi edificio, albero o altra cosa” ad arrecare un pregiudizio di notevole consistenza al bene in godimento del predetto in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento o possessore. La causa petendi ed il petitum dell'azione vanno pertanto individuati la prima nella sussistenza di un pericolo grave e prossimo per il bene oggetto del diritto o
4 del possesso dell'attore – costituito nel caso di specie dal pericolo di crollo delle pareti dell'opera stradale realizzata dalla al confine con il terreno di proprietà del ricorrente, mediante sopraelevazione CP_1 rispetto all'originaria quota altimetrica della stradella preesistente in rapporto al contiguo piano di campagna
– ed il petitum nella richiesta di un ordine di esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della situazione di pericolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
Orbene, sussiste un vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (così Cass. Sez. II sent.
n. 8048 del 21/03/2019). La Suprema Corte in proposito ha di recente ribadito che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (così Cass. Sez. 5 – ord. n. 644 del 10/1/2025).
Alla stregua di tali principi di diritto, la circostanza che il giudice della fase sommaria abbia valutato, alla luce delle risultanze della C.T.U., l'incidenza causale di taluni interventi attribuiti alla parte ricorrente, al fine di determinare la misura della partecipazione delle parti ai costi necessari per l'eliminazione del pericolo accertato, non costituisce pronuncia ultra petita, operando in termini di parziale accoglimento della domanda attorea ai fini della ripartizione proporzionale dei costi dell'intervento ritenuto necessario in misura corrispondente alle rispettive responsabilità, nel rispetto del principio espresso, in tema di concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno, dall'art. 1227 c.c. (sulla rilevabilità d'ufficio del concorso del fatto colposo del creditore, v. da ultimo Cass. Sez. 3 ord. n. 27258 del 21/10/2024). Si è di recente osservato che “l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato
e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado” (così Cass. Sez. II ord. n. 9200 del 2/4/2021).
Trasponendo il medesimo principio dal danno realizzato al pericolo di danno alla cosa oggetto del diritto posto a fondamento dell'azione nunciatoria intrapresa, la domanda proposta dal ricorrente implica l'accertamento del danno denunciato e la ricostruzione del relativo nesso causale con le condotte indicate. Al contempo le allegazioni di parte convenuta contenute nella comparsa di costituzione del giudizio di merito comprendono
5 anche l'accertamento delle eventuali concause del pericolo di danno prospettato dalla parte attrice, alla stregua delle risultanze della disposta C.T.U..
Ne consegue l'insussistenza della lamentata pronuncia ultra petita.
Quanto alla censura dedotta sub 2) dell'atto introduttivo del giudizio di merito, il ricorrente lamenta una mancanza di collegamento tra i danni denunciati in ricorso e la presunta, ma indimostrata, modifica dei luoghi a lui ascritta. Il ricorrente in particolare afferma l'erroneità delle risultanze della C.T.U. per avere individuato un suo contributo causale nella determinazione del pericolo lamentato con il ricorso per denuncia di danno temuto, riferendo di presunti lavori, a lui attribuiti, su una canaletta di scolo e della realizzazione da parte dello stesso di interventi sul fondo di sua proprietà che hanno comportato l'abbassamento della quota del piano di campagna;
interventi - sostiene l'attore - mai dedotti dalle parti, al più riguardanti luoghi diversi da quelli per cui è causa, e, comunque, contestati dallo stesso ricorrente.
Inoltre, al punto sub 3) del ricorso, l'attore lamenta che il C.T.U. non abbia risposto alle osservazioni del proprio C.T.P., né valutato gli interventi proposti dallo stesso come soluzione al pericolo di danno – demolizione della parte di stradella sopraelevata fino alla quota di 1 mt., realizzazione a regola d'arte di un muro di sostegno di m. 1,50 in c.a. per l'intera lunghezza della stradella, convogliamento delle tubazioni di scarico in un luogo dove non causino alcun danno - omettendo di valutare la soluzione della rimessione in pristino dei luoghi proposta dal proprio consulente - con eliminazione del muro di pietre e cemento realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni, che ha stravolto i luoghi costituendo servitù illegittime mai concesse
- che riporterebbe l'altimetria dei luoghi alla normalità. Di contro, la soluzione della realizzazione di un muro di contenimento aggiuntivo, proposta dal Consulente dell'Ufficio, comporta l'illegittima occupazione di una ulteriore piccola striscia di terreno di proprietà dello stesso attore, oltre quella già ceduta in forza della suindicata sentenza, la realizzazione di una ulteriore sopraelevazione rispetto alla quota del piano stradale, la legittimazione della sopraelevazione effettuata dalla società convenuta senza alcuna autorizzazione, la creazione di nuove servitù a carico del fondo del il tutto con maggiori costi. Pt_1
L'attore inoltre rileva sul punto che la sentenza n. 565/2014 consentiva alla società dante causa della convenuta solo un ampliamento della stradella esistente. CP_1
Tali censure muovono tutte dalla contestazione delle risultanze e delle conclusioni della C.T.U. disposta nella fase sommaria, e vanno pertanto esaminate congiuntamente.
Il C.T.U. dott. agronomo , previa accurata descrizione dei luoghi per cui è causa con l'ausilio Persona_3 di dettagliati rilievi fotografici, ed avvalendosi, inoltre, di apposita indagine geologica del dott.
[...]
allegata all'elaborato peritale, ha innanzitutto accertato che i lavori realizzati in esecuzione Persona_4 della sentenza n. 565/2014, ascritti alla hanno integralmente modificato la sede viaria della stradella CP_1 in questione, posta al confine tra il terreno di proprietà della società convenuta, in catasto alla part.lla 1101, e la part.lla 1225 (ex 224) del fondo di proprietà dell'attore ampliando l'originaria stradella e Pt_1 sopraelevandola rispetto al piano di campagna circostante per una lunghezza complessiva di mt. 67. Si è quindi accertato che, in seguito all'esecuzione di tali lavori, la strada di nuova realizzazione per una parte dei terreni di proprietà dell'attore si spinge a ridosso di un filare di alberi (v. allegate foto nn. 2 e 3), e che la rimanente
6 parte del terreno del posta a sud-ovest (in corrispondenza del cancello d'ingresso all'immobile della Pt_1 società convenuta), si trova ad una quota di oltre tre metri al di sotto della nuova sede viaria. Lo stato dei luoghi e le caratteristiche del manufatto - nonostante l'assenza, allo stato, di segni di cedimento del substrato naturale argilloso e del manufatto sì come realizzato (delimitato da un cordolo in cls sul quale è stato collocato del pietrame trattenuto da una rete metallica con cemento con funzione legante e stabilizzante) - inducono a ritenere la sussistenza di una potenziale situazione di pericolo per eventuali persone o mezzi in transito nei terreni sottostanti al tratto viario sopraelevato, per effetto di un possibile ribaltamento dei mezzi o per cedimento del corpo stradale o del terreno sottostante.
La descritta situazione di potenziale pericolo è resa viepiù evidente dal fenomeno di ruscellamento delle acque CP_ meteoriche provenienti dal tratto stradale antistante l'ingresso alla proprietà e destinate, per l'andamento dei luoghi, ad infiltrarsi nel corpo stradale, causandone un appesantimento.
Di contro, per la condizione orografica dei luoghi e per la diversa altimetria accertata, non è stato ravvisato un concreto pericolo di allagamenti sui luoghi interessati dalla presenza del corpo stradale modificato, essendosi accertato invece che per la “piccolissima porzione di fondo... intrisa d'acqua, anche durante il sopralluogo” le acque provenienti da nord ovest non derivano esclusivamente dal piazzale della società CP_1
Al fine di eliminare il pericolo di un cedimento del terreno argilloso su cui si sviluppa la stradella per cui è causa o un ribaltamento di mezzi meccanici nel fondo di proprietà dell'attore, il C.T.U. ha indicato il rimedio della realizzazione, previa richiesta agli Enti competenti delle prescritte autorizzazioni, di un muro in cemento armato costruito a regola d'arte sul lato ovest del terreno del con idonea sezione e tipologia ad L Pt_1 comprendente parte del corpo stradale che presenta il dislivello maggiore, esteso a partire dall'accesso alla part.lla 1101, antistante il cancello della società per 15 mt., nella parte in cui si registra la maggiore CP_1 incidenza del transito dei mezzi pesanti sulla stabilità strutturale della stradella, dotato per un tratto di mt. 10 di un muretto di protezione al di sopra della quota del tratto stradale per non meno di 50 cm., e per i restanti m.5 di un'altezza minore, come da allegati tecnici all'elaborato peritale (v. tavole 8 e 9 e relazione alle pagg.
11-12).
Non trova invece riscontro la contestazione attorea della mancanza di prova di un suo contributo causale alla verificazione delle accertate condizioni di pericolo per la stabilità del manufatto stradale, avendo il C.T.U. osservato, in risposta ai rilievi del C.T.P. di parte attrice, che “risultano variate le quote altimetriche anche se con gradualità diverse in prossimità della base del suddetto corpo stradale, il cui abbassamento anche nei tratti, ove risulta minimo, dalla quota del piano di campagna originario, certamente ha influenzato la struttura per una percentuale non inferiore ad un terzo”. Il C.T.U. ha altresì evidenziato la presenza, in prossimità di un filare di alberi d'ulivo, di un “anomalo dislivello” tra il lato ovest del fondo e la porzione di terreno ad est, compresa tra gli alberi ed il rilevato stradale, probabilmente dovuta a ripetute operazioni di aratura che ne hanno accentuato nel tempo il dislivello (pag. 24 dell'elaborato peritale), e che, conseguentemente, hanno determinato una erosione della base del manufatto stradale, contribuendo in tal modo alla sua instabilità. Per tali motivi il C.T.U. ha affermato che “risultano variate le quote altimetriche anche se con gradualità diverse in prossimità della base del suddetto corpo stradale, il cui abbassamento anche nei tratti, ove risulta minimo,
7 dalla quota del piano di campagna originario, certamente ha influenzato la struttura per una percentuale non inferiore ad un terzo” (pag. 28).
Tale constatazione, frutto di un accertamento condotto sui luoghi dal C.T.U., risolve in sé la doglianza attorea di una presunta mancanza di elementi di prova a supporto delle conclusioni rassegnate sul punto.
Nè vi è riscontro, alla luce degli allegati alla relazione del C.T.U. (v. in particolare tavole 8 e 9), di un'apprezzabile occupazione di ulteriore porzione di terreno di proprietà del con la realizzazione Pt_1 dell'opera di consolidamento prospettata (v. struttura ad L rappresentata nelle tavole nn. 8 e 9). Osserva sul punto il C.T.U. che nella sentenza n. 565/2014 è contemplata la realizzazione di opere necessarie alla stabilità della stradella, nonché, per l'espresso richiamo della relazione del C.T.U. ing. , anche una sottrazione di Per_2 terreno di proprietà del convenuto ( pari a mq. 122,25 e di “ulteriori mq. 40 per l'occupazione delle Pt_1 opere d'arte necessarie alla stabilità della stradella, utile ad evitare la creazione di scarpate comportanti la conseguenziale maggiore occupazione all'interno della particella 224 – ora part.lla 1225 - del convenuto” (v. pag. 21 della C.T.U. del dott. ). Per_3
Alla luce delle argomentazioni poste dal C.T.U. a fondamento delle proprie conclusioni e della risposta dello stesso ai rilievi del Consulente tencico di parte ricorrente geom. (riportati alle pagg. 21 – 27) Persona_5
- che appare adeguatamente motivata ed immune da vizi logici - ritiene dunque il decidente che le modalità di realizzazione della stradella in sopraelevazione rispetto all'originario piano di campagna e le caratteristiche del corpo stradale come realizzato, con il concorso degli interventi meccanici sul terreno di proprietà del CP_ sito alla base di parte del manufatto realizzato dalla , determinino le condizioni di un grave Pt_1 pericolo per la stabilità del manufatto rispetto a possibili cedimenti dello stesso o del terreno sottostante, ed un ulteriore pericolo di ribaltamento dei mezzi pesanti in transito, sì da giustificare il rimedio, proposto dal C.T.U., della realizzazione di un muro in c.a. con struttura ad L come descritto nelle allegate tavole 8 e 9.
D'altra parte il C.T.P. geom. non fornisce adeguata spiegazione dell'effettiva idoneità della diversa Per_5 soluzione proposta - consistita nella rimessione in pristino dei luoghi con demolizione della sopraelevazione della stradella in rapporto al piano di campagna del fondo di proprietà dell'attore fino alla originaria quota di
1 mt.- rispetto al paventato pericolo derivante, per le persone o i veicoli in transito nel fondo di proprietà del dal possibile ribaltamento dei mezzi pesanti in transito sulla stradella realizzata fino alla proprietà Pt_1 della né l'idoneità di tale soluzione a scongiurare l'ulteriore pericolo di un cedimento secondario CP_1 dei terreni argillosi sottostanti al corpo stradale. Conseguentemente, la diversa soluzione prospettata dal C.T.P., ancorché più semplice e meno dispendiosa, non sembra assicurare l'obiettivo di una efficace e risolutiva messa in sicurezza del corpo stradale realizzato dalla parte convenuta.
L'eventuale difformità del manufatto rispetto a quanto statuito dalla sentenza n. 564/2014 o la mancanza delle autorizzazioni ritenute necessarie sono temi estranei all'azione nunciatoria intrapresa, ove tale difformità non costituisca essa stessa la causa del pericolo di grave danno posto a fondamento della corrispondente domanda di tutela.
Del pari sono estranee al thema decidendum la presunta illegittima costituzione di una servitù di scolo e la eliminazione di una servitù di passaggio precedentemente esistente a vantaggio del fondo di proprietà del
8 (come invero precisato dalla stessa parte attrice nella comparsa conclusionale). Ne deriva l'irrilevanza Pt_1 della prova testimoniale articolata sul punto dall'attore nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., già ritenuta inammissibile con ordinanza dell'11/5/2023 per i motivi ivi esposti, che integralmente si confermano. La trasmissione di atti alla locale Procura per l'eventuale accertamento di fattispecie di reato – sollecitata dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. - appare superflua alla luce dell'atto di rinvio a giudizio del 27/10/2017, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., da cui si evince la conoscenza e l'intervenuta valutazione da parte dell'Autorità inquirente delle fattispecie penalmente rilevanti relative alla realizzazione di opere di sbancamento ed innalzamento della preesistente trazzera mediante realizzazione di un muro di contenimento commesse in territorio di Butera in danno di . Parte_1
Per questi motivi
, la domanda proposta dal merita accoglimento nei termini di cui alla ordinanza Pt_1 emessa a conclusione della fase sommaria, con condanna della società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla esecuzione degli interventi descritti nella relazione del C.T.U. dott. agronomo
– realizzazione di un muro in c.a. a regola d'arte sul lato ovest (al confine del terreno del Persona_3
, come graficamente rappresentato alle tavole 8 e 9, con idonea sezione e tipologia ad L comprendente Pt_1 parte del corpo stradale che presenta il dislivello maggiore, come meglio descritto alla pag. 29 dell'elaborato peritale recante la data del 27/7/2019 e nelle suindicate tavole, nonché alla pag. 3 e 4 della relazione integrativa
- nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, salvo rivalsa nei confronti dell'attore Pt_1
per i costi di realizzazione dell'opera a regola d'arte nei limiti del 30% della spesa sostenuta (come da
[...] quantificazione e ripartizione dei costi indicata dal C.T.U. nella relazione integrativa).
Ex art. 92 co. 2 c.p.c., le ragioni della decisione – ed in particolare l'accertamento della rilevanza concausale, nei termini precisati dal C.T.U., degli interventi attribuiti all'attore nella determinazione del denunciato pericolo di danno – giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, va pertanto condannata al pagamento CP_1 del residuo, da liquidarsi alla stregua dei parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, in base all'art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 3384,67 per compensi difensivi (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno infine poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della società disattesa ogni diversa istanza, così provvede: CP_1 condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla esecuzione degli CP_1 interventi descritti nella relazione del C.T.U. dott. agronomo – realizzazione di un muro in c.a. Persona_3
a regola d'arte sul lato ovest, al confine del terreno del come graficamente rappresentato alle tavole 8 Pt_1
e 9, con idonea sezione e tipologia ad L comprendente parte del corpo stradale che presenta il dislivello
9 maggiore, come meglio descritto alla pag. 29 dell'elaborato peritale recante la data del 27/7/2019 e nelle suindicate tavole, nonché alle pagg. 3 e 4 della relazione integrativa - nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, e come da allegato computo metrico, salvo rivalsa nei confronti dell'attore Parte_1 per i costi di realizzazione dell'opera a regola d'arte nei limiti del 30% della spesa sostenuta;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del residuo, liquidato in complessivi € 3384,67 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido.
Così deciso in Gela, il 09/04/2025.
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
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