Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 349 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 6 marzo 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Mestre - Parte_1 C.F._1
Venezia alla Via Bissolati, 6 presso lo studio dell'avv. Laura Possiedi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in OL alla Via Luca CP_1 C.F._2
Giordano, 142 presso lo studio dell'avv. Paola Janes Carratù che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 6 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29.1.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL il 18.6.2005, dal quale
è nato un figlio (nato a [...] il [...]), attualmente maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 marzo 2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 6.3.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
OL (avvenuta il 21-9-2022) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di OL del 22/29 settembre 2022; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) la IG.ra , con riguardo al finanziamento acceso dal IGnor con CP_1 Parte_1 CP_2
per l'acquisto di uno scooter dell'importo totale di € 4.942,00, dà atto che il IGnor
[...] Parte_1
ha provveduto a pagare le prime 24 rate sulle 60 previste da contratto, così come il IG. dà Parte_1
atto che la IG.ra ha provveduto ad effettuare il rimborso al medesimo dell'intero importo delle CP_1
rate successive maturate sino al mese di dicembre 2024, come da precedente accordo di separazione.;
2) Le parti si impegnano a completare il pagamento delle restanti rate dovute, sino all'estinzione del finanziamento, che avverrà in data 15/11/2026, con le seguenti modalità: la IGnora CP_1
corrisponderà al IGnor il 70% della rata mensile della somma che quest'ultimo Parte_1
2 V.G. n. 349/2025
comunicherà alla IGnora non appena effettuata da la relativa trattenuta e ciò sempre a CP_1 CP_2
mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre i primi 15 giorni del mese sul conto corrente allo stesso intestato;
3) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito ogni questione economica
e/o patrimoniale afferente l'eventuale proprietà dei beni cointestati e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo, in quanto reciprocamente soddisfatti;
4) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno di divorzio.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL il 18.6.2005 (atto n.
29, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) tra (nato a [...] il Parte_1
16.3.1983) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da CP_1
intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 7 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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