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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1647/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cazzella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via P. Giardini, 141
ATTORE contro
Avv. (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Sassuolo (MO), P.zza Garibaldi, 53
CONVENUTO
(C.F. ) convenuto CP_2 C.F._3
contumace
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 22.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio l'avv. e Parte_1 Controparte_1
al fine di condannarli al risarcimento dei danni per CP_2 inveritiere ed offensive affermazioni riportate negli atti relativi al processo recante Rg. n. 2891/2021 incardinato davanti al Tribunale di
Reggio Emilia, di cui egli non era parte, quantificati in € 25.000,00=, o nella diversa somma risultante in corso di causa.
Si costituiva il solo avv. , il quale eccepiva la Controparte_1
incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il giudice de luogo in cui si era svolto il processo, nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, oltre alla condanna dell'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Sulle eccezioni preliminari di parte convenuta.
Per quanto concerne la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto costituito, lo scrivente, per quanto dia atto di pronunce giurisprudenziali discordanti sul punto, ritiene di condividere l'orientamento per il quale “l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente”; e “tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale vive e opera e quindi svolge la sua personalità (art. 2
Costituzione)” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 21661/2009); ne consegue che la competenza territoriale viene determinata dal domicilio del danneggiato (per via analogica Cass Civ. n. 26919/2024).
Con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione passiva anch'essa non trova accoglimento, atteso che l'avvocato redattore di frasi offensive potrebbe essere obbligato al risarcimento dei danni in solido con l'assistito, quando in violazione del codice deontologico utilizza espressioni offensive e/o sconvenienti negli scritti difensivi che
Pag. 2 di 4 non siano funzionali, ovvero non riguardano l'oggetto della causa, causando un danno alla persona.
Nel merito.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea di risarcimento danni sia infondata.
Anzitutto, per quanto una sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata “perché il fatto non costituisce reato” non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio (valga per tutte Cass. Civ. n.
36638/2021), questo giudice ritiene di condividere quanto affermato dalla sentenza n. 715/2023 di assoluzione di emessa dal GIP, CP_2
per il quale “le parole usate nella comparsa di costituzione e risposta non appaiono ingiustificatamente offensive e avulse dai fatti di causa”.
Sul punto, ad avviso dello scrivente le frasi contestate “nottetempo, mediante atti violenti e clandestini, hanno interamente rimosso reti e pali di sostegno…”, valutati gli atti allegati (memorie e documenti) relativi alla causa trattata davanti al Tribunale di Reggio Emilia, non appaiono del tutto scollegate con l'oggetto della predetta causa o tali da superare le esigenze difensive, atteso che tra l'altro agli atti venivano prodotti un video e denunce di determinate azioni contestate nel processo.
Inoltre, giova sottolineare che l'onere probatorio per il risarcimento del danno è a carico dell'attore, il quale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, il nesso causale tra la condotta diffamatoria e l'effettivo danno subito, non essendo esso in re ipsa (Cass. Civ. n.
24474/2014).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova, nemmeno per presunzioni, di danni subiti, non avendo dimostrato per esempio la diffusione di tali frasi, la sua posizione sociale, la diminuzione della considerazione della sua persona.
Pag. 3 di 4 Non trova, inoltre, accoglimento la richiesta danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto costituito, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all'attore.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto delle differenti pronunce giurisprudenziali in ambito di competenza territoriale, delle posizioni e deduzioni delle parti, della complessità della vicenda e della motivazione della sentenza, esse sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1647/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 22 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1647/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cazzella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via P. Giardini, 141
ATTORE contro
Avv. (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Sassuolo (MO), P.zza Garibaldi, 53
CONVENUTO
(C.F. ) convenuto CP_2 C.F._3
contumace
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 22.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio l'avv. e Parte_1 Controparte_1
al fine di condannarli al risarcimento dei danni per CP_2 inveritiere ed offensive affermazioni riportate negli atti relativi al processo recante Rg. n. 2891/2021 incardinato davanti al Tribunale di
Reggio Emilia, di cui egli non era parte, quantificati in € 25.000,00=, o nella diversa somma risultante in corso di causa.
Si costituiva il solo avv. , il quale eccepiva la Controparte_1
incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il giudice de luogo in cui si era svolto il processo, nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, oltre alla condanna dell'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Sulle eccezioni preliminari di parte convenuta.
Per quanto concerne la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto costituito, lo scrivente, per quanto dia atto di pronunce giurisprudenziali discordanti sul punto, ritiene di condividere l'orientamento per il quale “l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente”; e “tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale vive e opera e quindi svolge la sua personalità (art. 2
Costituzione)” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 21661/2009); ne consegue che la competenza territoriale viene determinata dal domicilio del danneggiato (per via analogica Cass Civ. n. 26919/2024).
Con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione passiva anch'essa non trova accoglimento, atteso che l'avvocato redattore di frasi offensive potrebbe essere obbligato al risarcimento dei danni in solido con l'assistito, quando in violazione del codice deontologico utilizza espressioni offensive e/o sconvenienti negli scritti difensivi che
Pag. 2 di 4 non siano funzionali, ovvero non riguardano l'oggetto della causa, causando un danno alla persona.
Nel merito.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea di risarcimento danni sia infondata.
Anzitutto, per quanto una sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata “perché il fatto non costituisce reato” non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio (valga per tutte Cass. Civ. n.
36638/2021), questo giudice ritiene di condividere quanto affermato dalla sentenza n. 715/2023 di assoluzione di emessa dal GIP, CP_2
per il quale “le parole usate nella comparsa di costituzione e risposta non appaiono ingiustificatamente offensive e avulse dai fatti di causa”.
Sul punto, ad avviso dello scrivente le frasi contestate “nottetempo, mediante atti violenti e clandestini, hanno interamente rimosso reti e pali di sostegno…”, valutati gli atti allegati (memorie e documenti) relativi alla causa trattata davanti al Tribunale di Reggio Emilia, non appaiono del tutto scollegate con l'oggetto della predetta causa o tali da superare le esigenze difensive, atteso che tra l'altro agli atti venivano prodotti un video e denunce di determinate azioni contestate nel processo.
Inoltre, giova sottolineare che l'onere probatorio per il risarcimento del danno è a carico dell'attore, il quale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, il nesso causale tra la condotta diffamatoria e l'effettivo danno subito, non essendo esso in re ipsa (Cass. Civ. n.
24474/2014).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova, nemmeno per presunzioni, di danni subiti, non avendo dimostrato per esempio la diffusione di tali frasi, la sua posizione sociale, la diminuzione della considerazione della sua persona.
Pag. 3 di 4 Non trova, inoltre, accoglimento la richiesta danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto costituito, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all'attore.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto delle differenti pronunce giurisprudenziali in ambito di competenza territoriale, delle posizioni e deduzioni delle parti, della complessità della vicenda e della motivazione della sentenza, esse sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1647/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 22 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4