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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Domenica Cartisano
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidita' ex art. l. 222/84.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
9.08.2023, la parte ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex L.222/84 - già negato in sede amministrativa - contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ L' costituitosi, resisteva alla domanda.
All'odierna udienza, la causa, previo rinnovo di c.t.u. medico-legale, è stata discussa e decisa.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto.
Il C.T.U., alla luce della documentazione medica prodotta, ha rilevato a carico dell'istante
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un quadro patologicoche, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica, determina nel ricorrente la riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini dello stesso, a far data dal 26.07.2023.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006
n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Va conseguentemente riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari suddetti con la decorrenza indicata.
In considerazione della decorrenza del diritto azionato, le spese di lite (del presente
CP_ giudizio nonché della precedente fase) tra il ricorrente e l' vanno regolamentate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara sussistente nel ricorrente la riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini dello stesso a far data dal 26 luglio
2023;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 11.3.2025.
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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