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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/06/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 125/2023 avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
B. Daniela Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Sciarretta, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Giappone n. 16, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 14.05.2025 ha espresso il proprio parere favorevole - e quindi al Tribunale per la decisione.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27.02.2023, - premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , dalla quale è nato il figlio (7 anni); che la Controparte_1 Per_1 relazione tra i due si è successivamente interrotta;
che dal mese di ottobre 2020, quando è cessata la loro convivenza, a seguito dell'arresto del , questi non ha più avuto, di fatto, contatti con il CP_1 minore, di cui si è disinteressato - ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento del minore alle seguenti condizioni: “
1. affidare in modo esclusivo il figlio Per_1 minore n. il 13.7.2018 a Termoli ad essa ricorrente, o comunque in via Persona_2 subordinata, in modo condiviso, collocandolo in tutti i casi abitativamente presso di lei, 2. Stabilire che la frequentazione fra il minore ed il padre sia prevista solo dopo aver accertato che per le condizioni e le condotte personali del padre non sia di pregiudizio al minore, e, comunque ed in ogni caso, modulare la suddetta eventuale frequentazione in modo temporalmente molto graduale, disponendo che avvenga, comunque, in presenza e sotto la sorveglianza dei servizi sociali a ciò appositamente delegati, e con i tempi e le modalità più adeguate a garantire che il minore non venga destabilizzato e pregiudicato, 3. porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio mediante il versamento mensile di un assegno perequativo, annualmente rivalutabile, di ammontare pari almeno ad € 350,00, o comunque nella misura che si riterrà giusta, con efficacia retroattiva, nonché l'obbligo contribuire nella misura almeno della metà alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per il minore stesso, 4. vittoria di competenze di causa”.
Regolarmente evocato, si è costituito in giudizio e, contestando le richieste avverse, Controparte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-Rigettare le avverse richieste in via principale:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore previa verifica dell'idoneità delle Per_1 condizioni dei luoghi ove vive con la 2. Disporre il diritto del di poter incontrare il Pt_1 CP_1 figlio almeno due volte a settimana oltre al weekend alternativamente con la madre;
3. Poter prelevare lo stesso da scuola almeno due volte a settimana;
4. Disporre il versamento a titolo di mantenimento per il figlio minore di €.100,00 in vigenza della detenzione carceraria che sarà aumentato ad €.200,00 al momento della remissione in libertà del resistente;
5. Disporre l'assoluto divieto di frequentazione del minore da parte dell'attuale compagno (minorenne) della ricorrente;
6. In ogni caso con vittoria di spese, competenze del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 14.06.2023, il Presidente, con ordinanza del 26.06.2023, ha adottato i provvedimenti provvisori: ha affidato il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la Per_1 madre;
ha posto a carico del , fino alla fine della sua detenzione in carcere, l'obbligo di CP_1 corrispondere mensilmente alla a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, la Pt_1 somma di € 100,00, che sarà aumentata ad € 200,00 al momento della scarcerazione, come prospettato dallo stesso resistente;
ha posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il minore;
ha disposto la presa in carico del nucleo familiare (minore e genitori) da parte del Servizio sociale del Comune di Termoli, affinchè verifichi la capacità genitoriale di ciascun genitore e proponga le soluzioni più idonee relativamente all'affidamento e alla collocazione del minore, nonché alla regolamentazione del diritto di visita e dei tempi e modi della permanenza del figlio presso il genitore non affidatario o non collocatario, anche sotto il profilo della prospettata necessità di svolgimento degli incontri in modalità protetta.
I suddetti Servizi sociali hanno depositato la propria relazione in data 14.03.2024.
In data 04.04.2025 le parti, nelle proprie note sostitutive dell'udienza del 09.04.2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “
1. quale assegno di mantenimento per il figlio
pagina 2 di 3 sarà tenuto a corrispondere la somma di euro 200,00, annualmente Per_1 Controparte_1 rivalutabile in via automatica come per legge, già stabilita nel provvedimento provvisorio del 26.6.2023, oltre che a partecipare, nella misura della metà, alle spese straordinarie del figlio, da individuarsi ed effettuarsi in conformità al protocollo dele spese straordinarie vigente nel foro di Larino;
2. l'assegno unico universale, nonché ogni altra provvidenza economica di natura assistenziale, elargita nel caso, dallo stato o altri enti con riferimento al figlio saranno Per_1 percepiti per intero dalla sig.ra ;
3. Resta fermo quant'altro stabilito nel Pt_1 Parte_1 provvedimento presidenziale e quindi il figlio rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e collocato abitativamente con la madre;
4. La frequentazione fra il minore ed il padre si svolgerà con i tempi e le modalità già in atto e concordati con l'ausilio dei servizi sociali;
5. Spese compensate”.
All'udienza del 09.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 14.05.2025 ha espresso il proprio parere favorevole - e quindi al Tribunale per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 27.02.2023 da , nata a [...] il [...], Parte_1 contro , nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 27.05.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 125/2023 avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
B. Daniela Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Sciarretta, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Giappone n. 16, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 14.05.2025 ha espresso il proprio parere favorevole - e quindi al Tribunale per la decisione.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27.02.2023, - premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , dalla quale è nato il figlio (7 anni); che la Controparte_1 Per_1 relazione tra i due si è successivamente interrotta;
che dal mese di ottobre 2020, quando è cessata la loro convivenza, a seguito dell'arresto del , questi non ha più avuto, di fatto, contatti con il CP_1 minore, di cui si è disinteressato - ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento del minore alle seguenti condizioni: “
1. affidare in modo esclusivo il figlio Per_1 minore n. il 13.7.2018 a Termoli ad essa ricorrente, o comunque in via Persona_2 subordinata, in modo condiviso, collocandolo in tutti i casi abitativamente presso di lei, 2. Stabilire che la frequentazione fra il minore ed il padre sia prevista solo dopo aver accertato che per le condizioni e le condotte personali del padre non sia di pregiudizio al minore, e, comunque ed in ogni caso, modulare la suddetta eventuale frequentazione in modo temporalmente molto graduale, disponendo che avvenga, comunque, in presenza e sotto la sorveglianza dei servizi sociali a ciò appositamente delegati, e con i tempi e le modalità più adeguate a garantire che il minore non venga destabilizzato e pregiudicato, 3. porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio mediante il versamento mensile di un assegno perequativo, annualmente rivalutabile, di ammontare pari almeno ad € 350,00, o comunque nella misura che si riterrà giusta, con efficacia retroattiva, nonché l'obbligo contribuire nella misura almeno della metà alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per il minore stesso, 4. vittoria di competenze di causa”.
Regolarmente evocato, si è costituito in giudizio e, contestando le richieste avverse, Controparte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-Rigettare le avverse richieste in via principale:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore previa verifica dell'idoneità delle Per_1 condizioni dei luoghi ove vive con la 2. Disporre il diritto del di poter incontrare il Pt_1 CP_1 figlio almeno due volte a settimana oltre al weekend alternativamente con la madre;
3. Poter prelevare lo stesso da scuola almeno due volte a settimana;
4. Disporre il versamento a titolo di mantenimento per il figlio minore di €.100,00 in vigenza della detenzione carceraria che sarà aumentato ad €.200,00 al momento della remissione in libertà del resistente;
5. Disporre l'assoluto divieto di frequentazione del minore da parte dell'attuale compagno (minorenne) della ricorrente;
6. In ogni caso con vittoria di spese, competenze del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 14.06.2023, il Presidente, con ordinanza del 26.06.2023, ha adottato i provvedimenti provvisori: ha affidato il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la Per_1 madre;
ha posto a carico del , fino alla fine della sua detenzione in carcere, l'obbligo di CP_1 corrispondere mensilmente alla a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, la Pt_1 somma di € 100,00, che sarà aumentata ad € 200,00 al momento della scarcerazione, come prospettato dallo stesso resistente;
ha posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il minore;
ha disposto la presa in carico del nucleo familiare (minore e genitori) da parte del Servizio sociale del Comune di Termoli, affinchè verifichi la capacità genitoriale di ciascun genitore e proponga le soluzioni più idonee relativamente all'affidamento e alla collocazione del minore, nonché alla regolamentazione del diritto di visita e dei tempi e modi della permanenza del figlio presso il genitore non affidatario o non collocatario, anche sotto il profilo della prospettata necessità di svolgimento degli incontri in modalità protetta.
I suddetti Servizi sociali hanno depositato la propria relazione in data 14.03.2024.
In data 04.04.2025 le parti, nelle proprie note sostitutive dell'udienza del 09.04.2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “
1. quale assegno di mantenimento per il figlio
pagina 2 di 3 sarà tenuto a corrispondere la somma di euro 200,00, annualmente Per_1 Controparte_1 rivalutabile in via automatica come per legge, già stabilita nel provvedimento provvisorio del 26.6.2023, oltre che a partecipare, nella misura della metà, alle spese straordinarie del figlio, da individuarsi ed effettuarsi in conformità al protocollo dele spese straordinarie vigente nel foro di Larino;
2. l'assegno unico universale, nonché ogni altra provvidenza economica di natura assistenziale, elargita nel caso, dallo stato o altri enti con riferimento al figlio saranno Per_1 percepiti per intero dalla sig.ra ;
3. Resta fermo quant'altro stabilito nel Pt_1 Parte_1 provvedimento presidenziale e quindi il figlio rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e collocato abitativamente con la madre;
4. La frequentazione fra il minore ed il padre si svolgerà con i tempi e le modalità già in atto e concordati con l'ausilio dei servizi sociali;
5. Spese compensate”.
All'udienza del 09.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 14.05.2025 ha espresso il proprio parere favorevole - e quindi al Tribunale per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 27.02.2023 da , nata a [...] il [...], Parte_1 contro , nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 27.05.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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