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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.159/2023 R.G. promossa in grado di appello da
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Amedeo Pisanti.
- Appellante - contro rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Minio. Controparte_1
- Appellata -
Oggetto: risarcimento danni: altre ipotesi.
All'udienza del 3.07.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO Con sentenza n.65/2023 del 25.01.2023 il Tribunale G.L. di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto da – in servizio presso il quale LSU attraverso la Controparte_1 Pt_1 conclusione di contratti a termine a far data dal 18.01.2007 - acclarata l'abusiva reiterazione degli stessi, condannò il a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria pari Parte_1
a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 25.02.2023, il insistendo nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività Parte_1 dell'impugnazione, lamentando l'esclusione nella fattispecie dell'applicazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n.1999/70/CE del Consiglio dell'U.E., e del d.lgs. n.368 del 2001, rinvenendosi la causa degli impugnati contratti a termine non in esigenze temporanee organizzative e produttive dell'impresa, ma in finalità di natura politico-sociale, volte a superare il rapporto assistenziale del
1 lavoro socialmente utile e a far acquistare professionalità e qualificazione al personale appartenente a tale categoria. Deduce sia l'assenza di colpa in capo all'amministrazione ricorrente, stante che il rapporto funzionale tra gli LSU ed il discende anche nella sua durata direttamente dalla legge e Pt_1 dalle diverse disposizioni che hanno nel tempo prorogato tale rapporto, sia la mancanza di prova dell'an e del quantum del lamentato danno. Ha resistito in giudizio, con memoria del 16.06.2025, variamente contestando Controparte_1 le avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione, è stata decisa mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente. IN DIRITTO In via del tutto preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale avanzata dalla difesa del Parte_1
Basti in proposito osservare che per la Suprema Corte (ord. n. 4960 del 16/02/2023), chiamata a pronunciarsi su di un'analoga vicenda in materia di pubblico impiego privatizzato, “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”. La pacifica permanenza inter partes, alla data del deposito del ricorso di primo grado, di un contratto a tempo determinato rende tempestiva l'azione avviata dalla perché CP_1 univocamente preordinata a denunciare l'abusivo ricorso alla negoziazione a termine oltre i prescritti trentasei mesi. Passando al merito della vertenza, le prime due ragioni di gravame, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure, non possono trovare accoglimento. Si ricorda in proposito che la Corte di Cassazione (sent. n.25672/2017), all'esito di una vicenda processuale sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno contendere, ha affermato l'importante principio per il quale: “I contratti di lavoro a termine, volti alla stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, stipulati da una P.A. sulla base di norme di legge regionale, non possono essere esclusi, in via di principio, dall'applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché del d.lgs. n. 368 del 2001 che l'ha recepito, atteso, da un lato, l'ambito di applicazione generale di cui al punto 1 della clausola 2 dell'Accordo, e dall'altro, l'ambito della facoltà di esclusione che il punto 2 della medesima clausola attribuisce agli Stati membri e/o alle parti sociali, sicché il giudice del merito non può trarre argomento dalle esigenze di natura politico-sociale poste a fondamento dei contratti in questione, né dalla peculiare finalità da essi perseguite, ma deve procedere all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse”. Opzione interpretativa che trae spunto dalla decisione della CGUE n.157 del 15 marzo 2012, in causa C-157/11, , ove si è affermato, con riguardo al punto 1 della clausola 2, che «Tenuto Per_1
2 conto degli obiettivi perseguiti dall'accordo quadro (...), si deve rilevare che la qualificazione formale, da parte del legislatore nazionale, del rapporto costituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili e l'amministrazione pubblica per cui vengono effettuati questi lavori non può escludere che a detta persona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratore in base al diritto nazionale, se tale qualifica formale 13 R.G. n.23190 del 2016 è solamente fittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto». La CGUE ha inoltre rilevato, nella suddetta sentenza, richiamando il punto 2 della clausola 2 dell'accordo quadro, che «tuttavia anche se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle circostanze in cui vengono effettuati i lavori socialmente utili da persone quali il ricorrente principale, il rapporto tra quest'ultimo e l'amministrazione pubblica italiana che lo ha assunto costituisce, in realtà, un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, occorre comunque ricordare che la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché i "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici"». Precisa la CGUE nella sentenza SI (par. 56) che l'applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento di detto potere discrezionale deve essere indubbiamente effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire che un lavoratore impiegato in un programma che non rientri nelle categorie elencate nella clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro sia privato della tutela che quest'ultimo intende garantirgli (cfr., sentenza CGUE 8 settembre 2011, C177/10, par. 77, intervenuta con riguardo alla clausola 4 dell'accordo Persona_2 quadro). In estrema sintesi, in conformità ai riferiti orientamenti giurisprudenziali, il giudice nazionale è chiamato, al fine di riscontrate l'applicabilità dell'accordo alla singola vicenda processuale, a verificare la presenza delle condizioni di cui al punto 1 della clausola 2, e la mancanza dei casi di sottrazione di cui al punto 2, lettere a) e b), della clausola 2. Il mero richiamo alla potestà legislativa concorrente ex art.17, comma 1, lettera f) dello statuto di autonomia, non è sufficiente a sottrarre gli impugnati contratti - quali manifestazioni di
“legislazione sociale” - dall'applicabilità dell'accordo quadro;
dovendosi, invece, procedere ad un esame non solo delle fonti, ma anche, utilizzando le parole della Cassazione, “dell'atto negoziale costitutivo” e del “concreto conformarsi” dello stesso attraverso un “processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, disciplinata dal legislatore”. Opera di raffronto che correttamente sviluppata dal primo giudice lo ha condotto a ritenere nei contratti in questione il riferimento ai progetti di utilità collettiva appare concretizzarsi in un mero e formale rinvio alla fonte normativa. Deve essere del pari disattesa l'ulteriore doglianza del circa l'assenza di colpa per essersi Pt_1 egli adeguato nella assegnazione dei lavoratori LSU alla normativa di settore ratione temporis vigente. Sul punto si è già espressa la Cassazione (Sez. Un. 5072/2016) per la quale "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del dgs n. 165 del 2001, va
3 interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE .... sicchè mentre va escluso – siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo può farsi riferimento alla fattispeci e omogenea di cui all'art.32, comma 5, della l. n.183 del 2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario" determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto". Il “danno comunitario” è, dunque, in re ipsa e prescinde, perché diretto a sanzionare il solo dato fattuale dell'abusivo ricorso alla negoziazione a termine, dall'elemento soggettivo. Lamenta poi l'appellante l'assenza di prova, il cui onere graverebbe sulla lavoratrice, del fatto costitutivo del rivendicato danno e dell'ammontare dello stesso. Asserzione priva di fondamento per l'assorbente considerazione che il danno risarcibile nella presente fattispecie non deve essere individuato nella mera perdita di chance di una migliore occupazione (pregiudizio che la potrà sempre allegare e provare in base ai principi CP_1 dell'inadempimento contrattuale), scaturendo esso, piuttosto, ex lege dall'assoggettamento del dipendente ad un regime contrattuale caratterizzato dall'abusiva reiterazione di contratti a termini. Danno presunto che, secondo l'impostazione della Corte di Cassazione (sent. n.5072/2016, n.23691/2016, n.8885/2017, n.8972/2017), è sostanzialmente caratterizzato da un'accezione dissuasiva in quanto “esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario” nel senso
“che vale a colmare quel deficit di tutela ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art.36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di legittimità costituzionale”. Rigettati tutti i motivi di appello, integrata la motivazione come sopra, l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.65/2023, emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il 25 gennaio 2023. Condanna il al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Parte_2 presente grado, che liquida in € 3.308,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 3 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
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