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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1280.
(Debito di specie monetaria avente valore intrinseco).
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi' e' stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche' la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se pero' la moneta non e' reperibile, o non ha piu' corso, o ne e' alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
(Debito di specie monetaria avente valore intrinseco).
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi' e' stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche' la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se pero' la moneta non e' reperibile, o non ha piu' corso, o ne e' alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Commentari • 10
- 1. Della remissionehttps://www.brocardi.it/ · 219.23627
[…] Per meglio accentuare il carattere assoluto della presunzione prevista dal primo comma dell'art. 155, l'art. 209 del progetto della Commissione reale è stato da me fuso con il successivo art. 210, dove si indica la ammissibilità di una prova contraria alla presunzione di liberazione derivante dalla restituzione volontaria della copia esecutiva del titolo redatto in forma pubblica. 143 Ho creduto di generalizzare la regola che nega effetto remissivo alla restituzione del pegno (art. 211 progetto del 1936 corrispondente all'art. 1280 cod. civ.); l'art. 156 accenna, così, […]
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Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Milano, sentenza 21/09/2023, n. 7204Provvedimento: […] [...] (anche per la parte di coassicurazione dell'allora CP_10 ) a indennizzare/ Org risarcire/ristorare ogni danno subito da al netto della franchigia, anche oltre il limite del massimale di polizza in ragione della gestione del sinistro e della mancata tempestiva liquidazione, oltre interessi e rivalutazioni dal giorno della domanda al saldo anche ex art. 1280 co. IV c.c. nonché alle spese di mediazione, dei tecnici e dei legali sostenute, se dal caso previa declaratoria di nullità, vessatorietà, inefficacia delle clausole contrattuali sopra menzionate come meglio specificato e chiarito in atti in fatto e diritto.Leggi di più...
- clausola derogatoria·
- difetto di giurisdizione·
- art. 1370 c.c.·
- art. 1371 c.c.·
- manleva·
- art. 20 c.p.c.·
- giurisdizione maltese·
- competenza esclusiva·
- assicurazione decennale postuma·
- art. 111 Cost.