Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04675/2025REG.PROV.COLL.
N. 02074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Trento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata dal T.R.G.A. - Trento n. 146/2022, concernente un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Il signor -OMISSIS-, destinatario di provvedimento di DASPO triennale, con scadenza aprile 2025, lo impugnava innanzi al Tar Trento che, con sentenza n.146/2022 resa in forma semplificata, respingeva il ricorso. Avverso tale decisione proponeva il presente appello, confermando l’interesse alla decisione con istanza in data 2 gennaio 2025.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Trento per resistere al gravame, con atto meramente formale in data 28 aprile 2023.
All’udienza del 27 marzo 2025, la causa era trattenuta in decisione.
2.- Le censure proposte, articolate in due motivi, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
2.1.-Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza gravata sul presupposto che la decisione sarebbe fondata sulla mera presunzione della sua appartenenza al gruppo di tifosi -OMISSIS- che determinarono l’abbattimento di una duplice barriera, aprendo un varco tra le transenne metalliche per accedere agli spalti senza biglietto alla partita amichevole tra “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, disputata a -OMISSIS- il -OMISSIS-; la conclusione sarebbe infatti supportata in via esclusiva dalla fotografia che lo ritrae nella tribuna dell’impianto sportivo “ insieme a tutti gli altri ultras ed in posizione del tutto centrale sugli spalti ”, collocandolo quindi, sulla base di un indimostrato automatismo, nel gruppo di tifosi responsabili di aver forzato l’ingresso. In buona sostanza, la condotta violenta contestata sarebbe sfornita di prova, non essendo intervenuta la sua identificazione nel corso dell’azione violenta né essendo stata esibita alcuna ripresa video o fotografica; sicché, nonostante l’espresso richiamo ai principi in materia, la sentenza di primo grado ne avrebbe fatto cattiva applicazione, trascurando che la Questura di Trento non sia stata in grado di dimostrare la sussistenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti sulla pericolosità del sig. -OMISSIS- e, ancor prima, l’ascrivibilità allo stesso di un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso.
Con il secondo motivo, poi, stigmatizza la violazione del principio di proporzionalità nella quantificazione della misura applicata quale ulteriore conseguenza dell’assenza di prove concrete a suo carico; la condotta contestata sarebbe al più connotata da fraudolenza ma non da violenza, minaccia o intimidazione.
L’erroneità dei presupposti si rifletterebbe dunque –in tesi- anche sulla quantificazione della durata del divieto irrogato.
2.2.- I rilievi articolati nell’atto di appello tuttavia non convincono. Il giudice di primo grado ha invero valutato una pluralità di elementi, di significato univoco ove posti in collegamento tra loro, complessivamente sufficienti a supportare le conclusioni attinte secondo un ragionamento di tipo probabilistico, caratterizzato da un alto grado di attendibilità, considerata la natura preventiva e cautelare –e non certo sanzionatoria- del provvedimento in parola: 1) la documentazione fotografica di cui si è detto, che vede l’odierno appellante collocato al centro del gruppo di ultras; b) la sua identificazione al termine della partita unitamente ad altri 19 componenti dello stesso gruppo; c) la circostanza che il gruppo si sia mosso costantemente compatto secondo la descrizione contenuta nella relazione redatta dagli agenti della Digos sugli accadimenti del -OMISSIS-; d) l’ulteriore circostanza che il signor -OMISSIS- non abbia esibito il biglietto di ingresso né il green pass secondo le disposizioni di legge allora vigenti; d) le precedenti segnalazioni a suo carico (vedi DASPO emesso della Questura di Firenze agli atti del giudizio di primo grado).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i DASPO prescindono dalla responsabilità penale del soggetto colpito e, perseguendo finalità di tutela dell’ordine pubblico attraverso la prevenzione di comportamenti violenti o pericolosi, devono rispondere alla logica del “più probabile che non”; rappresentano cioè una misura di prevenzione, per la cui adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, restando esclusa la necessità di acquisire la certezza -oltre ogni ragionevole dubbio- che le condotte stesse siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ed essendo di contro sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico (cfr. questa Sezione, 4 febbraio 2019, n. 866).
I DASPO sono pertanto ritenuti espressione di ampia discrezionalità e, pertanto, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza; e, nella fattispecie, non si ravvisano sintomi di illogicità nell’esercizio del potere da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza.
3.- In conclusione l’appello va respinto. In considerazione tuttavia della natura della pretesa azionata in giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.