CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 8778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8778 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13186/2020 R.G. proposto da: Comune Di Saint VI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianni Cerisano per procura speciale in atti -ricorrente- contro AR ZI RO, LA EP, MA EP e NC EP, in qualità di eredi di ZO AR EP, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Giovanni Bormioli e Giovanni Corbyons per procura in atti -controricorrenti e ricorrenti in via incidentale- Civile Sent. Sez. 1 Num. 8778 Anno 2026 Presidente: MARULLI MARCO Relatore: SCALIA LAURA Data pubblicazione: 08/04/2026 2 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 142/2020 depositata il 05/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dal Consigliere LA SC. Sentito in P.M., in persona del sostituto Procuratore generale Andrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale. Sentito l’Avvocato Giovanni Corbyons per i controricorrenti, ricorrenti in via incidentale, che ha concluso riportandosi al controricorso e al ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1.‒ ZO AR EP ha introdotto davanti alla Corte d’appello di Torino e nei confronti del Comune di Saint VI (AO), giudizio diretto alla determinazione dell’indennizzo maturato per la reiterazione di un vincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, imposto dal Comune sul terreno di sua proprietà, esteso mq. 2.217, censito al f. 51, mappale 347 e sito nel centro storico di Saint VI. Ha esposto il ricorrente che a far data dal 1979, l’ente territoriale aveva destinato il terreno a “verde attrezzato” e che, nel tempo, aveva reiterato tale vincolo nel 1989, nel 2000, e, per quanto di rilievo nell’introdotto giudizio, ancora nel 2005, con delibera C.C. n. 62 del 30 agosto 2005, e nel 2010, con delibera C.C. n. 40 del 30 agosto 2010. Il ricorrente ha quindi dedotto di aver inviato inutilmente all’ente territoriale plurime richieste di indennizzo, in particolare, con nota del 28 aprile 2006 e del 18 marzo 2016 – rispettivamente quanto alle delibere impositive dei vincoli del 2005 e del 2010 – e di aver prodotto quindi una puntuale relazione sui danni subiti in seguito alla denunciata reiterazione con istanza del 28 dicembre 2016, respinta dal Comune di Saint VI con 3 delibera n. 196 del 2017, motivata sulla ritenuta decadenza e prescrizione del diritto all’indennizzo. 1.2.‒ Nel costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte d’appello, il Comune di Saint VI ha eccepito la prescrizione dell’azionato diritto all’indennizzo quanto al vincolo imposto con delibera del 2005, per non avere il ricorrente promosso azione giudiziaria nel termine ordinario di prescrizione di cui all’art. 2943, primo comma, cod. civ., e, ancora, la decadenza dalla domanda di indennizzo riferita alla delibera del 2010. L’istanza era stata infatti promossa solo il 29 gennaio 2016 e quindi ben oltre il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 10 della legge Regione della Valle d’Aosta 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11). 1.3.‒ Nel corso del procedimento è stata disposta consulenza tecnica di ufficio per determinare la natura del vincolo e calcolare, con il valore venale del bene gravato, l’ammontare dell’indennizzo. 1.4.‒ La Corte d’appello con sentenza n. 140 del 2020 ha rigettato le eccezioni dell’ente convenuto e, in accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, ha condannato il Comune di Saint VI al pagamento in favore di ZO AR EP dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo, quantificato in euro 143.370,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, compensando tra le parti le spese nella misura di un sesto e condannando per la restante misura il Comune. 1.4.1.‒ Per la corte territoriale il vincolo deve qualificarsi come espropriativo e non conformativo, di contro alle contrarie conclusioni del nominato consulente tecnico di ufficio (d’ora in poi per brevità solo c.t.u.). Tanto la corte ha argomentato: dalla circostanza che il c.t.u. avesse indicato il vincolo a verde attrezzato a servizio della contigua scuola;
dai contenuti degli atti comunali in cui lo stesso ente territoriale qualificava come espropriativo il vincolo in questione (così nell’atto di rigetto del 6 4 dicembre 2017); dalla sentenza del Tar Piemonte n. 112 del 2002, passata in giudicato tra le parti, che del vincolo aveva espressamente affermato il carattere espropriativo, per poi dichiarare l’illegittimità dell’atto impositivo, nella parte in cui non aveva previsto l’indennizzo, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001. La corte ha altresì escluso la natura potestativa del diritto all’indennizzo e la denunciata decadenza ai danni del privato, nel rimarcato obbligo della pubblica amministrazione di provvedere alla liquidazione dell’indennizzo e nella ritenuta impossibilità del maturato decorso del termine di decadenza, non avendo l’atto impositivo provveduto alla quantificazione dell’indennizzo. 2. – Il Comune di Saint VI ricorre con cinque motivi per la cassazione dell’indicata sentenza. 3. ‒ Resistono con controricorso gli eredi di ZO AR EP, deceduto nelle more, AR ZI RO, LA, MA e NC EP che introducono, altresì, ricorso incidentale condizionato, con tre motivi in cui sollevano, anche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004. 4.‒ Per la trattazione è stata fissata pubblica udienza. 5.‒ Il sostituto Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. 6.‒ I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, cod. proc. civ. 7.– In udienza il sostituto Procuratore generale e il difensore Avvocato Corbyons per i controricorrenti, ricorrenti in via incidentale, hanno concluso come in epigrafe indicato. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Saint VI fa valere violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 39 d.P.R. n. 327/2001, all’art. 10 legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 2004 e all’art. 2943 e ss. cod. civ. La Corte d’appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto il carattere assoluto e incondizionato del diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo promosso dal ricorrente. Esclusa la qualificazione del diritto azionato in termini di diritto potestativo, i giudici di appello avrebbero erroneamente concluso per l’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto azionato ad opera degli atti stragiudiziali (art. 2943, quarto comma, cod. civ.) formati dal ricorrente, non accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Saint VI. Il diritto all’indennizzo integrerebbe invece natura di diritto potestativo che richiede per la sua definizione il ricorso all’autorità giudiziaria e la relativa prescrizione può essere interrotta solo da una domanda giudiziale e non da una mera richiesta di pagamento, come nella specie avvenuto. Il diritto all’indennizzo derivante dal vincolo espropriativo imposto con delibera CC del 30 agosto 2005 si era pertanto prescritto il 30 agosto 2015, e quindi prima dell’introduzione della domanda giudiziale del 6 febbraio 2018, non valendo, in segno contrario, la nota stragiudiziale del ricorrente del 28 aprile 2006. D’altra parte, poiché il 2 luglio 2004 era stata promulgata la legge n. 11 della Regione Valle d’Aosta, il cui art. 10 prevede, al comma 2, che la richiesta di indennizzo del proprietario deve intervenire entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l’atto impositivo del vincolo, la richiesta del ricorrente del 28 aprile 2006, pur 6 tempestiva, perché intervenuta entro l’anno dalla delibera impositiva n. 62 del 30 agosto 2005, non sarebbe valsa a escludere la decadenza. La nota, non avendo ad oggetto una somma liquida, avrebbe richiesto una determinazione dell’amministrazione nella cui inerzia il privato avrebbe potuto, nel termine decennale di prescrizione dalla delibera impositiva, proporre azione ex art. 39, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 (è citata, Cons. Stato, sentenza n. 857 del 2016). Poiché il ricorrente non si era attivato, l’azione proposta dopo tredici anni dalla delibera di programmazione urbanistica si sarebbe ormai prescritta. La corte d’appello avrebbe invece erroneamente ritenuto l’indennizzo da reiterazione del vincolo, oggetto di un obbligo incondizionato di liquidazione a carico dell’amministrazione e tanto laddove l’indennizzo non sarebbe invece conseguenza automatica della delibera impositiva, ma piuttosto subordinata alla richiesta del privato (art. 10 legge reg. n. 11 del 2004), non potendo l’amministrazione impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all’an e al quantum, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (è citata la sentenza, Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 7 del 2007). Solo a seguito della richiesta, documentata quanto all’effettività del pregiudizio ex art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, sorgerebbe il diritto di credito del proprietario. La possibilità di ricorrere alla Corte di appello in opposizione alla stima (art. 39, comma 3, cit.) confermerebbe la natura potestativa del diritto, come pure la previsione che, a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione, il proprietario possa, documentando il danno, comunque rivolgersi alla corte d’appello. 1.2.‒ In punto di interruzione della prescrizione, la natura potestativa del diritto richiede una domanda giudiziale (sulla natura del diritto potestativo dell’azione di determinazione giudiziale dell’indennità, sono 7 citate Cass., SS.UU., n. 6635 del 1993 e Cass., sez. I civ., n. 9396 del 2002) e non avendolo fatto il proprietario, il sig. ZO AR EP, la sua azione si era prescritta il 30 agosto 2015 a dieci anni dall’adozione della delibera impositiva del vincolo, prima dell’introduzione della lite intervenuta il 6 febbraio 2018. 1.3.‒ Sarebbe stata errata anche l’ulteriore ratio offerta dalla corte territoriale secondo la quale le due vicende di programmazione urbanistica (quella ingenerata dalla delibera n. 62 del 30 agosto 2005 e quella di cui alla delibera n. 40 del 30 agosto 2010) avrebbero costituito un unico procedimento che avrebbe dato diritto a un unico indennizzo, con conseguente spostamento del dies a quo della prescrizione al secondo provvedimento, intervenuto nel 2010. Sarebbero stati violati gli artt. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 e l’art. 10 legge regionale n. 11 del 2004 nella parte in cui stabiliscono una durata massima di cinque anni del vincolo espropriativo e dove prevedono che nell’autonomia di ogni adottato procedimento di programmazione urbanistica, sarebbe nuovo e, quindi, autonomo, ogni diritto all’indennizzo. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente, con riguardo alla richiesta indennitaria relativa alla delibera C.C. n. 40 del 30 agosto 2010, deduce la violazione dell’art. 10 legge Valle d’Aosta n. 11 del 2004 nel rigetto dell’eccezione di decadenza sollevata dal Comune. Per superare la decadenza, l’attore nel giudizio di merito aveva sollevato un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 10 legge reg. n. 11 cit. che la corte territoriale aveva respinto, sostenendo che la decorrenza della decadenza non sarebbe mai iniziata perché il Comune non aveva mai adempiuto all’obbligo di determinare l’indennizzo contestualmente alla delibera impositiva ex art. 10 l. reg. cit. Come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (è citata la sentenza n. 2627 del 2010), l’attività di programmazione urbanistica e la connessa reiterazione dei vincoli espropriativi, nella sua legittimità, non è 8 condizionata alla liquidazione dell’indennizzo che non risponde a un mero automatismo. Sia la normativa statale che quella regionale (art. 39 d.P.R. cit. e art. 10 l. n. 11 del 2004 cit.) subordinano la liquidazione alla richiesta del privato che, nel primo caso, deve documentare il pregiudizio sofferto e non invece nella seconda ipotesi in cui la norma in applicazione provvede ad una sua forfettaria determinazione. Per la norma regionale il proprietario deve formulare tempestiva richiesta di indennizzo e in mancanza incorre in decadenza che non può essere impedita dalla mancata liquidazione da parte dell’amministrazione che, anzi, non ha obbligo di liquidare, nel rischio che nel termine di un anno il privato non ne faccia richiesta e con l’effetto per la pubblica autorità di incorrere nella violazione dei principi di buona amministrazione (art. 97 Cost.). La decadenza non è soggetta a sospensione e interruzione nella finalità di garantire che i rapporti giuridici, quanto ai diritti disponibili, non restino a lungo indeterminati. La stessa sentenza del T.A.R. Valle d’Aosta n. 55 del 2006, passata in giudicato, su ricorso del signor EP, nel valutare la delibera n. 62 del 2005 ne aveva escluso l’illegittimità per non avere essa liquidato gli indennizzi, ritenendo sufficiente la mera previsione di una copertura finanziaria. 3.‒ Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere la violazione di legge, in relazione all’art. 39 T.U.E. e dell’art. 10 legge regionale n. 11 del 2004, per errato riconoscimento di un vincolo espropriativo e, ancora, la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per carenza di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovverosia la possibilità di edificazione prevista dalla destinazione urbanistica. 9 Il vincolo in questione era di natura conformativa come accertato dal c.t.u. e la corte di merito, pur partendo da premesse metodologiche pacifiche sulla distinzione dell’indicata categoria rispetto a quella del vincolo espropriativo, aveva erroneamente attribuito al consulente di ufficio la qualificazione del vincolo a “verde attrezzato” a servizio di un contiguo edificio scolastico. In nessuna pagina della relazione, e tanto meno a p. 21, richiamata in sentenza, il consulente aveva affermato tanto, confermando invece che l’area, destinata a verde attrezzato, era ricompresa in altra più vasta, sempre di proprietà EP, edificabile previa redazione di un piano esecutivo (PUD). La Corte di merito non avrebbe motivato sul perché la destinazione a verde attrezzato del terreno vincolato dovesse ritenersi di natura espropriativa e non conformativa, e del perché non dovesse tenersi conto della circostanza, pure contenuta nella relazione tecnica, delle possibilità di edificazione dell’area. La qualificazione a verde attrezzato nell’ambito di una più vasta zona di tutela del centro storico non avrebbe escluso un intervento edificatorio del privato previa redazione di un PUD di iniziativa privata. La mera destinazione a verde attrezzato non costituirebbe, di regola, un vincolo espropriativo a meno che non sia riservata alla mano pubblica (è citata Cass., sez. I civ., ord. n. 19458 del 2019). 3.1.‒ Piuttosto, espone ancora il ricorrente, l’unica motivazione su cui sembrerebbe fondarsi la sentenza impugnata era che sarebbe stato lo stesso Comune a qualificare come espropriativo il vincolo con la D.C.C. n. 19 del 2009 e, ancora, nel rigettare in data 6 dicembre 2017 la richiesta di indennizzo, avrebbe affermato l’esistenza della “reiterazione del vincolo espropriativo”. 3.2.‒ La lettura della sentenza della Corte di merito avrebbe rivelato una motivazione con cui i giudici avrebbero “presa per buona” la deduzione 10 avversaria, in ragione anche di una interpretazione soggettiva degli atti comunali laddove la giurisprudenza di legittimità avrebbe invece equiparato l’omesso esame di un “fatto” a un giudizio non critico della documentazione prodotta (sono citate, Cass. n. 15636 del 2006 e nn. 13770 e 13399 del 2018). La Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio radicale omettendo di esaminare la questione della potenziale edificabilità dell’area, pure accertata dal c.t.u. con l’accordo dei consulenti di parte, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico secondo il quale era giunta ad affermare la natura espropriativa della destinazione che invece avrebbe determinato la non indennizzabilità del vincolo. 4.‒ Con il quarto motivo, con riferimento alla richiesta indennitaria connessa alla delibera del C.C. n. 40 del 30 agosto 2010, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 39 d.P.R. cit. e dell’art. 10 l. reg. n. 11 del 2004 e l’errato riconoscimento dell’indennizzo per un periodo di sei anni, e quindi per un periodo di validità conseguente alla delibera n. 40 del 30 agosto 2010, eccedente la misura massima di durata del vincolo quinquennale. La sentenza avrebbe ripreso pedissequamente le errate conclusioni del c.t.u. incorrendo nella violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 che fissa la durata massima dei vincoli espropriativi. Pertanto, l’indennizzo avrebbe dovuto liquidarsi nella minore somma di euro 130.815. 5.‒ Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’erroneità della condanna alle spese e nell’auspicato accoglimento del proposto ricorso, una nuova regolamentazione delle spese di lite. 6.– Resistono con controricorso, in cui introducono ricorso incidentale condizionato, gli eredi di ZO AR EP, deceduto nelle more, AR ZI RO, LA, MA e NC EP. 7.‒ In via preliminare i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per omessa specifica indicazione degli atti processuali e dei 11 documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.) e l’improcedibilità per omesso deposito degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.), con conseguente difetto del requisito dell’“autosufficienza”. 7.1.‒ Nel resto. In ordine al primo motivo. 7.1.1.‒ Sul periodo 2005-2010 relativo all’atto impositivo del 30 agosto 2005, l’art. 39 T.U.E. e l’art. 10 l. reg. n. 11 del 2004, escludono la configurabilità del diritto all’indennizzo come diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale. Deducono i controricorrenti che il privato non si trova in una posizione che lo legittimi ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica della p.a. che, a sua volta, non è in posizione di soggezione: da qui, l’idoneità di ogni atto o istanza di esercizio del diritto a interrompere il decorso della prescrizione. 7.1.2.‒ Quanto al periodo 2005-2010 e alla delibera del 30 agosto 2005 n. 62, che aveva riconfermato i vincoli del 5 settembre 2005, il signor EP avrebbe presentato istanza stragiudiziale il 2 maggio 2006, termine il cui decorso era stato ulteriormente interrotto con istanza del 18 marzo 2016 e, quindi, con l’atto di citazione notificato nell’anno 2018. 7.1.3.‒ In ordine, ancora, al periodo 2010-2015 e alla delibera n. 40 del 2010 non sarebbe poi stata configurabile alcuna decadenza. I controricorrenti provvedono, in questa parte dell’atto, a richiamare l’intervenuta proposizione del ricorso incidentale – la cui trattazione riservano al prosieguo – circa l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sulla questione, in quella sede sollevata in via subordinata, di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, legge regionale n. 11 del 2004. Denunciano, in ogni caso, i resistenti, l’infondatezza della prospettazione del ricorrente, secondo la quale sia la norma statale che 12 quella regionale subordinano il riconoscimento dell’indennizzo alla richiesta del privato, e richiamano, piuttosto, consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale il fatto costitutivo dell’indennizzo va individuato nell’atto che comporta la reiterazione del vincolo scaduto. Deducono quindi i controricorrenti che l’avvio del procedimento, all’esito del quale era stata adottata la determina n. 40 del 2010 e dal quale iniziava a decorrere il termine di decadenza di un anno, non era mai stato comunicato all’attore (è citata Cons. di Stato, ad. plen. n. 7 del 2007), che ne aveva appreso l’esistenza solo in seguito ad istanza di accesso del 29 gennaio 2016, il cui decorso era stato tempestivamente interrotto con la richiesta del 18 marzo 2016. La corte d’appello aveva inoltre fornito una interpretazione adeguatrice dell’art. 10 legge regionale cit. laddove aveva ritenuto che il decorso del termine decadenziale opera solo se l’Amministrazione ha provveduto a determinare l’indennità di esproprio, e tanto perché il termine “corresponsione”, utilizzato nell’art. 10 cit., implica un preventivo atto di liquidazione dell’ammontare dell’indennizzo. 7.2.‒ Per le indicate ragioni doveva ritenersi non fondato l’ulteriore motivo di ricorso. 7.3.‒ Del terzo motivo i controricorrenti, richiamata la questione di legittimità costituzionale, comunque deducono l’infondatezza. La corte di merito aveva preso le distanze dalla erronea qualificazione del vincolo come conformativo operata dal c.t.u., motivando su evidenze istruttorie e fattuali non sindacabili in sede di legittimità. 7.4.‒ Sul quarto motivo e quindi sulla misura dell’indennizzo, liquidato per un periodo di sei anziché di cinque anni, nel controricorso si deduce che il P.R.G. della Regione Valle d’Aosta, che aveva superato il vincolo rendendo edificabile l’area in questione, era stato adottato il 27 luglio 2016 e che, pertanto, essendosi protratti i danni fino a quella annualità, correttamente il giudice del merito aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. 13 7.5.‒ Del quinto motivo le parti chiedono, per l’effetto, il rigetto. 8.‒ I controricorrenti, quali eredi di ZO AR EP, propongono quindi ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. 8.1.‒ Con il primo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello non aveva considerato che ZO AR EP, loro dante causa, aveva interrotto il termine di prescrizione. 8.2.‒ Con il secondo motivo fanno valere omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per avere omesso la corte d’appello di pronunciare in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 legge regionale n. 11 del 2004, nella parte in cui prevede un termine di decadenza del diritto del proprietario all’indennizzo da reiterazione del vincolo. 8.2.1.– In via subordinata, i controricorrenti ripropongono la questione. L’art. 10 al comma 2 della legge regionale cit., nello stabilire una decadenza del diritto soggettivo all’indennizzo, si sarebbe posto in frizione con l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con l’art. 42 della Costituzione, che riserva alla legge ordinaria, in una prospettiva di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost., delle garanzie e dei limiti del diritto di proprietà, e con l’art. 3 dello Statuto della Valle d’Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948), che attribuisce al potere legislativo regionale di integrare e attuare la materia dell’espropriazione, nel rispetto, però, della Costituzione e dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Poiché la Corte costituzionale avrebbe sancito per le regioni a statuto ordinario e speciale che il d.P.R. n. 327 del 2001 è fonte di principi giuridici fondamentali in materia e poiché siffatto testo normativo non prevede la decadenza dal diritto all’indennizzo di cui all’art. 10 l. reg. cit., stabilendone, 14 invece, la sola prescrizione ordinaria e la decadenza da mancata proposizione dell’opposizione alla stima (art. 39 d.P.R. n. 327 cit.), la norma regionale andava «disapplicata, previa, occorrendo, rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale della sua illegittimità per violazione delle norme richiamate». 8.3.‒ Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per essersi la corte pronunciata su di una domanda inammissibile in quanto tardiva e comunque rinunciata. La corte d’appello aveva pronunciato sulla natura del vincolo in adesione all’ampliamento del petitum operato dalla difesa del Comune, che aveva aggiunto la domanda sulla natura del vincolo, all’esito della espletata c.t.u., e sull’eccezione di decadenza su cui il Comune di Saint VI non aveva invece insistito in conclusionale. 9.‒ Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale per infondatezza, assorbito quello incidentale condizionato. A tanto egli perviene nella condivisa interpretazione della sentenza impugnata. E’ coerente la motivazione della corte di appello in punto di qualificazione del vincolo con i principi della giurisprudenza di legittimità su vincolo conformativo e lenticolare;
nella disposizione regionale va individuato un diritto di credito non potestativo e non è decorsa la decadenza, non avendo il provvedimento impositivo del vincolo provveduto alla liquidazione dell’indennizzo; la riconosciuta misura dell’indennizzo risponde al principio di effettività e di reale durata della privazione del bene. 10.– Il primo motivo è infondato per entrambi i dedotti profili che attengono, rispettivamente, alla prescrizione dell’azionato diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo e alla decadenza del privato dal suo esercizio, nella intempestività della relativa istanza. 15 Secondo deduzione del ricorrente. Quanto al vincolo del 30 agosto 2005, adottato in data 30 agosto 2005 con delibera n. 62, in variante al Piano Regolatore Generale, termine che, integrativo del dies a quo della prescrizione ordinaria decennale, nella sua pretesa natura potestativa sarebbe stato interrotto tardivamente solo con l’introduzione del giudizio nel 2018, quando il relativo diritto si era già prescritto al 30 agosto 2015, non, invece, dalla mera messa in mora del 28 aprile 2006, come invece dedotto dai controricorrenti. Quanto al secondo del 30 agosto 2010, adottato con delibera reiterativa n. 40 rispetto alla quale il privato avanzava richiesta di indennizzo con nota del 18 marzo 2016, l’istanza sarebbe poi risultata tardiva, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 nella parte in cui prescrive, al comma 2, che la richiesta di indennizzo debba essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui l’atto impositivo è divenuto efficace. La nota del 28 dicembre 2016 non sarebbe poi stata idonea “a riaprire i termini di prescrizione e di decadenza abbondantemente scaduti” (p. 17 ricorso). 10.1.– Entrambi i profili di censura, e le relative dedotte delibere, risentono della qualificazione che voglia darsi del diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 T.U.E.) e come tali vanno trattati congiuntamente, in applicazione dei principi espressi, in materia, dalla giurisprudenza di questa Corte. Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello di Torino, il diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo, non è un diritto potestativo, volto ad ottenere una pronuncia giudiziale sull’esatto importo dell’indennizzo. Non si tratta infatti di pretesa il cui termine di esercizio può essere interrotto mediante la proposizione di una domanda giudiziale, nella conseguente inidoneità della mera richiesta di pagamento – formulata, nella specie, con atto di messa in mora stragiudiziale in data 28 aprile 2006 – e 16 nella tardività dell’atto di citazione che aveva introdotto la domanda dinanzi alla corte d’appello solo in data 6 febbraio 2018. Di un diritto potestativo alla determinazione soggetto a decadenza, si è infatti da tempo espressa questa Corte riscontrandone però l’esistenza in calibrate e differenti fattispecie. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la non configurabilità di un diritto di credito del privato rispetto all’espropriante quanto alla giusta indennità di esproprio e nella natura potestativa del diritto, il cui oggetto si è individuato nella pretesa alla determinazione dell’esatto o, appunto, giusto importo a titolo di indennità di espropriazione, ne ha affermato l’assoggettamento alla sola decadenza (in un caso di opposizione alla stima di un bene in comproprietà, nella pronunciata estensione degli effetti della domanda giudiziale ai comproprietari non opponenti: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9396 del 27 giugno 2002). Quando i proprietari hanno già ottenuto in sede amministrativa una stima da parte della pubblica amministrazione espropriante, ma non aderendo alla stessa si rivolgono al giudice, costoro esercitano un diritto che si configura come “diritto potestativo alla giusta stima”. La pubblica Amministrazione ha, infatti, in questo caso, adempiuto a quanto in suo potere, riconoscendo e quantificando il credito, liquido ed esigibile, al privato espropriato il quale, se non si ritiene soddisfatto, può far valere un diritto che, a questo punto e per gli indicati termini, acquista natura potestativa, essendo rimesso, nella sua possibile e diversa quantificazione, alla sola iniziativa del secondo, a cui soggiace la pubblica Amministrazione. In siffatta cornice, trova giustificazione l’affermazione di un termine di decadenza nell’esercizio di un diritto che, a migliore realizzazione del relativo interesse, chiama il creditore ad agire in giudizio per averne soddisfazione. 17 Nel caso di specie, non ritiene questo Collegio che il diritto del privato all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 T.U.E.) si atteggi a diritto potestativo e tanto nel mero rilievo che la pubblica Amministrazione non ha, in alcun modo, adempiuto alla pretesa, attribuendo e quantificando le somme reclamate dal privato, ma ne ha, anzi, disconosciuto ogni presupposto applicativo. La contestazione portata dalla pubblica Amministrazione circa l’an e il quantum dell’indennizzo da “vincolo espropriativo reiterato” non lascia margine per la qualificazione della pretesa azionata in giudizio dal privato in termini di diritto potestativo – secondo il segnalato modello del “diritto potestativo alla giusta determinazione giudiziale” – che rinviene nella domanda giudiziale di opposizione alla stima, che segue alla fase amministrativa, la sua “migliore” soddisfazione. La pretesa del privato risponde, piuttosto, all’esercizio di un diritto di credito non potestativo alla cui realizzazione, nella mancata collaborazione della pubblica Amministrazione, debitrice, è chiamato il giudice per un accertamento, pieno, che vede le parti in posizione paritaria e per il quale non trova giustificazione la previsione di un onere di esercizio entro un breve termine di decadenza destinato a gravare sul creditore. L’evidenza che il privato debba concorrere alla formazione del diritto quantificandolo, producendo a tal fine una documentata domanda, in caso di indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39, comma 2, TUE) non vale a snaturare il diritto stesso, attribuendogli indole potestativa. Neppure depone in tal senso l’ulteriore previsione, pure scrutinata dai giudici di merito (art. 39, comma 4, cit.), secondo la quale decorso il termine di due mesi dalla richiesta fissato dalla norma, nell’inerzia della pubblica Amministrazione, il privato può rivolgersi al giudice. La norma non descrive infatti una pubblica Amministrazione soggetta all’iniziativa del privato e prefigura una mera facoltà del privato, con conseguente esclusione della natura potestativa del diritto. 18 Va quindi, nella natura del diritto azionato, ritenuta l’applicabilità della disciplina della prescrizione ordinaria e delle relative regole sulla interruzione (art. 2943 cod. civ.). A tanto consegue l’infondatezza del motivo perché il diritto all’indennizzo che si vuole maturato all’esito della delibera impositiva del 30 agosto 2005 non si era già prescritto alla data di introduzione del giudizio di merito, nel febbraio 2018, per essersi invece interrotto con l’atto di messa in mora del 20 aprile 2006 e ancora del 18 marzo 2016 (nota riepilogativa (all.to n. 5 ricorso). 10.1.1.– La natura non potestativa del credito azionato va affermata anche rispetto alla delibera n. 40 del 30 agosto 2010 reiterativa del vincolo e in ordine alla quale il privato avanza richiesta di indennizzo con nota del 18 marzo 2016. Il Comune ricorrente fa qui valere l’eccezione di decadenza perché la richiesta del privato sarebbe intervenuta oltre l’anno, in violazione dell’art. 10, comma 2, della legge regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004 che stabilisce che «[l’]indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l’atto impositivo e non può essere portato in detrazione dall’indennità di espropriazione». La deduzione è infondata. Le ragioni sono, in gran parte, quelle già esposte. Bisogna anche in questo caso ragionare sulla natura del diritto in questione che non è un diritto potestativo del privato al quantum dell’indennizzo, nel resto già determinato dalla p.A., La decadenza di cui all’art. 10, comma 2, l. reg. n. 11/2004 non può pertanto operare. La previsione contenuta nella disposizione, al comma 1, circa la quantificazione dell’indennità da reiterazione in via forfettaria pari al 4% 19 delle indennità di esproprio non vale ad esautorare la p.A. dai suoi adempimenti. È pur sempre necessario che l’Amministrazione individui gli aventi diritto che, come afferma la medesima disposizione, al precedente comma 1, al momento della reiterazione potrebbero non essere ancora conosciuti, e quindi provveda ad impegnare le finanze pubbliche. Subordinare la liquidazione alla iniziativa o richiesta del privato non vale in ogni caso ad escludere la permanente sussistenza dei precedenti adempimenti di verifica oggettivi e soggettivi che continuano a gravare sulla p.A. L’atto impositivo per quanto in via percentuale sia forfetizzata la quantificazione del credito non vale a rendere quest’ultimo certo liquido ed esigibile e a rimettere alla successiva condotta del privato ogni residua ed essenziale iniziativa. Non può darsi pertanto di quel diritto una costruzione in danno del privato attraverso l’affermazione di una decadenza “secca”, conseguente alla natura di diritto potestativo da far valere in via giudiziale. La decadenza in questione si trova ad operare, più propriamente, all’interno di un procedimento amministrativo, al fine di velocizzare le procedure in corso e senza quindi precludere l’esercizio del diritto davanti al giudice, non integrando, in tal modo, il termine previsto, un presupposto processuale per l’esercizio dell’azione davanti all’a.g.o. Una lettura costituzionalmente adeguata della norma ne rivela la natura procedimental-amministrativa, la cui disciplina e regolazione rientra nella potestà concorrente di cui gode la regione. Si tratta di una competenza già ritenuta integrativa, di dettaglio e attuativa, di quella statale ex art. 3 lett. C), “Espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato”, Statuto Valle d’Aosta (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), in combinato con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, non integrando la decadenza in questione un 20 presupposto processuale per l’esercizio dell’azione davanti all’a.g.o., non derivando dal provvedimento impositivo un diritto potestativo all’azione di giusta determinazione in favore del privato. 10.1.2.– Piuttosto, nella parte relativa alla “decadenza” la norma pone l’attenzione dell’interprete sulla necessaria interlocuzione tra privato e p.A., che, destinata ad operare nel perimetro del procedimento amministrativo, vale ad individuare il titolare e l’importo dell’indennità così da rendere esecutivo il provvedimento impositivo. Come correttamente rileva la Corte d’appello di Torino (p. 6 motivazione) nel richiamare l’Adunanza plenaria n. 7 del 2007 del Consiglio di Stato, ai fini della legittimità del provvedimento impositivo del vincolo è sufficiente la previsione di un indennizzo e non il suo pagamento. 10.1.3.– In siffatto contesto di validità ed efficacia, come ancora deducono i controricorrenti, l’atto di avvio del procedimento reiterativo del vincolo non è stato comunicato al privato (in tal senso: Consiglio di Stato, Adunanza n. 7 cit.) che ha appreso della delibera n. 40/2010, su cui si fa questione di decadenza, solo a seguito di istanza di accesso del 29 gennaio 2016 (doc. 16 fascicolo appello). Pertanto, è solo dalla data indicata che è iniziato il decorso del termine di decadenza, comunque intra-procedimentale, e interrotto tempestivamente dal privato con istanza del 18 marzo 2016, che, quindi, non è spirato. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato e sono assorbite le ulteriori deduzioni difensive. 11.– Il secondo motivo di ricorso con cui il Comune di Saint VI fa valere la violazione dell’art. 10 della legge Valle d’Aosta n. 11 del 2004 è anch’esso infondato. Le ragioni sono quelle già esposte. La decadenza all’esercizio del diritto all’indennizzo non è maturata nella vicenda di lite e tanto nella non configurabilità di un diritto potestativo 21 all’indennizzo da esercitarsi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, definendo, piuttosto, la norma in esame una decadenza intra- procedimentale. Il motivo resta quindi non concludente, nella errata qualificazione del diritto azionato e, quindi, della portata della dedotta decadenza. 11.– Il terzo motivo nei suoi articolati contenuti, in cui convergono violazioni di legge e vizi di motivazione per omesso esame, è inammissibile per plurime ragioni. 11.1.– La violazione di legge è dedotta in modo non congruente. Come affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Dove invece si faccia questione sull’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quanto dedotto si colloca al di fuori del perimetro dell’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta come tale al sindacato di legittimità (Cass. Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155). Il ricorrente nel denunciare violazione di legge non ha dedotto quali criteri interpretativi siano stati violati e ha mancato di fornire una specifica indicazione dell’“error in iudicando”, incorrendo nella inammissibilità del mezzo. 11.2.– Il ricorrente denuncia poi come “fatto omesso” l’evidenza che il c.t.u. nominato nel giudizio di merito avrebbe qualificato come “conformativo” e non “espropriativo” il vincolo in questione. Si tratta di censura diretta a sollecitare in sede di legittimità un inammissibile sindacato di merito nella parte in cui non si confronta – isolando l’indicato dato all’interno della più piena indagine condotta dal 22 giudice territoriale – con la motivazione del provvedimento impugnato, e l’operata parcellizzazione sottrae “decisività” e concludenza alla omissione segnalata. Nella motivazione, molto più articolata, la Corte d’appello infatti pronuncia sulla natura espropriativa del vincolo raccordando, in modo convergente, la sentenza del Tar Piemonte n. 112/2002, che ha ritenuto l’indole espropriativa del vincolo e su cui si è formato il giudicato tra le parti, e la qualificazione data al vincolo dallo stesso Comune di Saint VI in occasione dell’adozione di atti procedimentali ante litem (D.C.C. n. 19/2009; provvedimento del 6 dicembre 2017 di rigetto domanda di indennizzo in cui affermava la natura espropriativa del vincolo). La critica sortisce pertanto l’effetto di sconfinare nel merito, delineando un percorso alternativo e inefficace di decisione. 11.3.– Inoltre, degli esiti della c.t.u. la corte di merito provvede a dare una lettura ortopedica componendone i passaggi, diretti a valorizzare il dato della inedificabilità dell’area attinta da vincolo. Tanto avviene in raccordo con la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte di appello in punto di edilizia scolastica quale espressione di una inedificabilità legale delle aree asservite che resa ferma neppure dove si tratti di destinazione promiscua pubblico-privata, nella finalità di servizio pubblico assolta (ex multis, Cass. Sez. 1, 22 novembre 2023, n. 32422). 11.3.1.– A fronte del vincolo imposto, prorogato oltre i limiti di franchigia, quanto rileva ai fini della sua indennizzabilità, ex art. 39 TUE, è che il privato che ne sia stato assoggettato non possa trarre più dal bene gravato una qualche utilità di scambio sul mercato, azzerando, il vincolo, o riducendo drasticamente la capacità edificatoria o l'uso legittimo del bene, con conseguenti ricadute sull’ammontare dell’indennizzo. Il radicale effetto ablativo discende quindi dal vincolo e dal suo protrarsi contra legem, sui cui relativi presupposti si è espressa la Corte 23 costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, in punto di motivazione del provvedimento impositivo e di bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, nell’esito obbligato dell’indennizzabilità della proroga. 11.3.2.– La prospettiva è invece destinata a mutare nell’ipotesi in cui un privato venga espropriato dalla pubblica Amministrazione di un terreno le cui pregresse qualità, secondo gli strumenti urbanistici di programmazione, rilevano per la determinazione del corrispettivo – declinato ora come indennità di esproprio ora come risarcimento – in ragione della indole, legittima o meno, dell’occupazione pubblica. Nella fattispecie dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 TUE) diviene preliminare accertare la natura del vincolo stesso per poi stabilirne, in caso di piena incisività sulla proprietà del privato e quindi nella sua natura espropriativa, la debenza del ristoro. Come ancora precisato da questa Corte, l’indennità prevista dall’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 non è infatti dovuta nei casi in cui il pregiudizio dedotto in causa non sia riferibile direttamente all’insistenza e alla reiterazione di vincoli scaduti preordinati all’esproprio, ma alle limitazioni d'uso dei beni insite nelle prescrizioni conformative previste nel piano regolatore generale, comportanti limitazioni d’uso coerenti con le specifiche caratteristiche del bene (Cass. 15 marzo 2024, n. 6977). La non chiarezza dei piani di censura e la loro frammista deduzione rende il motivo inammissibile anche perché incapace di cogliere le ragioni della decisione. 11.3.– Il motivo è ancora inammissibile perché i suoi contenuti ne denunciano l’evidente contraddizione con il precedente che ha fondamento, proprio, nella ivi dedotta maturata prescrizione del diritto all’indennizzo, e tanto nella natura espropriativa del presupposto vincolo. 12.– Il quarto motivo, relativo alla misura dell’indennizzo riconosciuto rispetto alla delibera n. 40 del 2010 nell’impugnata sentenza, censurata per avere la corte di merito, in adesione alle conclusioni del nominato c.t.u., 24 erroneamente quantificato il relativo importo con calcolo disteso su sei anni, corrispondente al periodo di effettiva protrazione del vincolo, invece di cinque previsti dall’art. 9, comma 2, TUE, è fondato. La sentenza impugnata, riprendendo gli esiti della c.t.u., ha riconosciuto l’indennizzo da vincolo espropriativo, rispetto all’indicata delibera, per un periodo pari a sei anni (dal 2010 al 2016) a fronte della diversa consistenza stabilita dalla norma violata. In segno contrario, non può valere la deduzione dei controricorrenti secondo la quale il Piano regolatore generale (PRG), con il superare il vincolo ormai decaduto e stabilire l’edificabilità dell’area, è stato adottato il 27 luglio 2016, con conseguente individuazione dei danni indennizzabili ex art. 39 TUE fino a tale annualità. Il protrarsi del vincolo, alle condizioni date, e ormai “di fatto”, è evidenza che esorbita dalla causa petendi della domanda che è di danno e di riconoscimento del relativo indennizzo a fronte della durata quinquennale del contestato onere. L’ulteriore annualità, per le sue eventuali e correlate ragioni di danno, dovrebbe confrontarsi, piuttosto, con la pianificazione esistente a vincolo decaduto. L’area già oggetto di vincolo espropriativo una volta che questo sia decaduto resta infatti presidiata, nel procurato vuoto urbanistico, al regime di salvaguardia con la possibilità, solo, di interventi di manutenzione e restauro. Pertanto, e più esattamente, come ritenuto da questa Corte, in materia urbanistica, qualora il Comune rimanga inerte a seguito della situazione di provvisoria inedificabilità dovuta alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio (cd. vuoto urbanistico), senza provvedere alla reiterazione del vincolo (con previsione di indennizzo) o, in alternativa, all'integrazione dello strumento pianificatorio stabilendo la nuova destinazione dell’area interessata, la situazione conseguente non è 25 equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all’esproprio. Neppure essa è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, ma il proprietario non resta senza tutela, ben potendo reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l’illegittimità del silenzio, sicché solo in caso di persistente inerzia della p.A. può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell’interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (Cass., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15162). Ricorre infatti l’ipotesi dell’espropriazione della "area bianca" di cui all’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sicché per il risarcimento del danno è necessario che il privato dimostri l’esistenza di una prognosi a sé favorevole in ordine all’ottenimento del bene della vita che l’impugnazione del silenzio della p.A. è volta a raggiungere (Cass., Sez. 3, 17 dicembre 2014, n. 26546). La giurisprudenza amministrativa, d’altro canto, si è pronunciata sulla responsabilità della pubblica Amministrazione per il mancato esercizio del potere di pianificazione dopo la decadenza del vincolo, confermando la possibilità di risarcimento del danno in favore del privato per inerzia colpevole (Cons. Stato, Sez. II, 7 gennaio 2022, n. 106). Il motivo è pertanto fondato e cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa dinanzi alla Corte d’appello di Torino, in altra composizione, per il prosieguo. 13.– Il quinto motivo sulla regolazione delle spese resta assorbito. 14.– L’esito del ricorso proposto in via principale assorbe il ricorso incidentale condizionato senza che su tanto incida – diversamente orientando questa Corte nel senso dell’affermazione di un permanente e contrario interesse dei controricorrenti-ricorrenti in via incidentale – l’accoglimento del quarto motivo e del correlato mezzo sulle spese. 26 In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, consente al giudice di legittimità non solo di osservare un ordine diverso rispetto a quello prospettato dalle parti, ma anche di ritenere delle prime, in autonomia, il carattere condizionato e il conseguente assorbimento, anche nel rispetto della ragione più liquida (v. arg. ex Cass., Sez. 1, 21 maggio 2021, n. 14039). 14.1.– Il rigetto del ricorso principale per i motivi dal primo al terzo vale ad assorbire, nel suo rilievo, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte, vittoriosa nel merito, che reitera, declinandole a contrariis, le ragioni dei mezzi dichiarati non fondati. Tanto vale per i temi della prescrizione e della decadenza della pretesa azionata dal privato non qualificata da questa Corte nelle forme del diritto potestativo giustiziabile dalla parte privata e quindi alla giusta determinazione dell’indennità di esproprio già fissata in sede amministrativa. Anche la questione sulla legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004 (introdotta con il secondo motivo incidentale condizionato) resta assorbita. Va riaffermata non necessità del mezzo proposto a veicolare la censura di legittimità costituzionale della norma, in quanto riservata al potere decisorio del giudice che ha la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale. La censura ben può infatti essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o 27 processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9 luglio 2020, n. 14666). Ciò posto, l’esito dell’esame dei motivi del ricorso principale in punto di decadenza del diritto azionato, nella qui ritenuta impossibilità del suo decorso, sottrae rilevanza alla questione incidentale. Nella premessa capacità della norma regionale censurata, dedotta come integrativa di un termine di decadenza all’esercizio di un diritto soggettivo, di violare la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), la disposizione è inidonea, in concreto, in ragione dell’esito dell’esame del ricorso principale, a definire l’odierno giudizio. 15.– Conclusivamente, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto e rigettati i rimanenti. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. La Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, dinanzi alla quale viene rinviata la causa, provvederà a liquidare le spese anche per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto e rigettato nel resto il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025. Il Consigliere LA SC Il Presidente AR RU n. 11,,,,,
dai contenuti degli atti comunali in cui lo stesso ente territoriale qualificava come espropriativo il vincolo in questione (così nell’atto di rigetto del 6 4 dicembre 2017); dalla sentenza del Tar Piemonte n. 112 del 2002, passata in giudicato tra le parti, che del vincolo aveva espressamente affermato il carattere espropriativo, per poi dichiarare l’illegittimità dell’atto impositivo, nella parte in cui non aveva previsto l’indennizzo, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001. La corte ha altresì escluso la natura potestativa del diritto all’indennizzo e la denunciata decadenza ai danni del privato, nel rimarcato obbligo della pubblica amministrazione di provvedere alla liquidazione dell’indennizzo e nella ritenuta impossibilità del maturato decorso del termine di decadenza, non avendo l’atto impositivo provveduto alla quantificazione dell’indennizzo. 2. – Il Comune di Saint VI ricorre con cinque motivi per la cassazione dell’indicata sentenza. 3. ‒ Resistono con controricorso gli eredi di ZO AR EP, deceduto nelle more, AR ZI RO, LA, MA e NC EP che introducono, altresì, ricorso incidentale condizionato, con tre motivi in cui sollevano, anche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004. 4.‒ Per la trattazione è stata fissata pubblica udienza. 5.‒ Il sostituto Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. 6.‒ I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, cod. proc. civ. 7.– In udienza il sostituto Procuratore generale e il difensore Avvocato Corbyons per i controricorrenti, ricorrenti in via incidentale, hanno concluso come in epigrafe indicato. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Saint VI fa valere violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 39 d.P.R. n. 327/2001, all’art. 10 legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 2004 e all’art. 2943 e ss. cod. civ. La Corte d’appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto il carattere assoluto e incondizionato del diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo promosso dal ricorrente. Esclusa la qualificazione del diritto azionato in termini di diritto potestativo, i giudici di appello avrebbero erroneamente concluso per l’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto azionato ad opera degli atti stragiudiziali (art. 2943, quarto comma, cod. civ.) formati dal ricorrente, non accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Saint VI. Il diritto all’indennizzo integrerebbe invece natura di diritto potestativo che richiede per la sua definizione il ricorso all’autorità giudiziaria e la relativa prescrizione può essere interrotta solo da una domanda giudiziale e non da una mera richiesta di pagamento, come nella specie avvenuto. Il diritto all’indennizzo derivante dal vincolo espropriativo imposto con delibera CC del 30 agosto 2005 si era pertanto prescritto il 30 agosto 2015, e quindi prima dell’introduzione della domanda giudiziale del 6 febbraio 2018, non valendo, in segno contrario, la nota stragiudiziale del ricorrente del 28 aprile 2006. D’altra parte, poiché il 2 luglio 2004 era stata promulgata la legge n. 11 della Regione Valle d’Aosta, il cui art. 10 prevede, al comma 2, che la richiesta di indennizzo del proprietario deve intervenire entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l’atto impositivo del vincolo, la richiesta del ricorrente del 28 aprile 2006, pur 6 tempestiva, perché intervenuta entro l’anno dalla delibera impositiva n. 62 del 30 agosto 2005, non sarebbe valsa a escludere la decadenza. La nota, non avendo ad oggetto una somma liquida, avrebbe richiesto una determinazione dell’amministrazione nella cui inerzia il privato avrebbe potuto, nel termine decennale di prescrizione dalla delibera impositiva, proporre azione ex art. 39, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 (è citata, Cons. Stato, sentenza n. 857 del 2016). Poiché il ricorrente non si era attivato, l’azione proposta dopo tredici anni dalla delibera di programmazione urbanistica si sarebbe ormai prescritta. La corte d’appello avrebbe invece erroneamente ritenuto l’indennizzo da reiterazione del vincolo, oggetto di un obbligo incondizionato di liquidazione a carico dell’amministrazione e tanto laddove l’indennizzo non sarebbe invece conseguenza automatica della delibera impositiva, ma piuttosto subordinata alla richiesta del privato (art. 10 legge reg. n. 11 del 2004), non potendo l’amministrazione impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all’an e al quantum, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (è citata la sentenza, Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 7 del 2007). Solo a seguito della richiesta, documentata quanto all’effettività del pregiudizio ex art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, sorgerebbe il diritto di credito del proprietario. La possibilità di ricorrere alla Corte di appello in opposizione alla stima (art. 39, comma 3, cit.) confermerebbe la natura potestativa del diritto, come pure la previsione che, a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione, il proprietario possa, documentando il danno, comunque rivolgersi alla corte d’appello. 1.2.‒ In punto di interruzione della prescrizione, la natura potestativa del diritto richiede una domanda giudiziale (sulla natura del diritto potestativo dell’azione di determinazione giudiziale dell’indennità, sono 7 citate Cass., SS.UU., n. 6635 del 1993 e Cass., sez. I civ., n. 9396 del 2002) e non avendolo fatto il proprietario, il sig. ZO AR EP, la sua azione si era prescritta il 30 agosto 2015 a dieci anni dall’adozione della delibera impositiva del vincolo, prima dell’introduzione della lite intervenuta il 6 febbraio 2018. 1.3.‒ Sarebbe stata errata anche l’ulteriore ratio offerta dalla corte territoriale secondo la quale le due vicende di programmazione urbanistica (quella ingenerata dalla delibera n. 62 del 30 agosto 2005 e quella di cui alla delibera n. 40 del 30 agosto 2010) avrebbero costituito un unico procedimento che avrebbe dato diritto a un unico indennizzo, con conseguente spostamento del dies a quo della prescrizione al secondo provvedimento, intervenuto nel 2010. Sarebbero stati violati gli artt. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 e l’art. 10 legge regionale n. 11 del 2004 nella parte in cui stabiliscono una durata massima di cinque anni del vincolo espropriativo e dove prevedono che nell’autonomia di ogni adottato procedimento di programmazione urbanistica, sarebbe nuovo e, quindi, autonomo, ogni diritto all’indennizzo. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente, con riguardo alla richiesta indennitaria relativa alla delibera C.C. n. 40 del 30 agosto 2010, deduce la violazione dell’art. 10 legge Valle d’Aosta n. 11 del 2004 nel rigetto dell’eccezione di decadenza sollevata dal Comune. Per superare la decadenza, l’attore nel giudizio di merito aveva sollevato un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 10 legge reg. n. 11 cit. che la corte territoriale aveva respinto, sostenendo che la decorrenza della decadenza non sarebbe mai iniziata perché il Comune non aveva mai adempiuto all’obbligo di determinare l’indennizzo contestualmente alla delibera impositiva ex art. 10 l. reg. cit. Come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (è citata la sentenza n. 2627 del 2010), l’attività di programmazione urbanistica e la connessa reiterazione dei vincoli espropriativi, nella sua legittimità, non è 8 condizionata alla liquidazione dell’indennizzo che non risponde a un mero automatismo. Sia la normativa statale che quella regionale (art. 39 d.P.R. cit. e art. 10 l. n. 11 del 2004 cit.) subordinano la liquidazione alla richiesta del privato che, nel primo caso, deve documentare il pregiudizio sofferto e non invece nella seconda ipotesi in cui la norma in applicazione provvede ad una sua forfettaria determinazione. Per la norma regionale il proprietario deve formulare tempestiva richiesta di indennizzo e in mancanza incorre in decadenza che non può essere impedita dalla mancata liquidazione da parte dell’amministrazione che, anzi, non ha obbligo di liquidare, nel rischio che nel termine di un anno il privato non ne faccia richiesta e con l’effetto per la pubblica autorità di incorrere nella violazione dei principi di buona amministrazione (art. 97 Cost.). La decadenza non è soggetta a sospensione e interruzione nella finalità di garantire che i rapporti giuridici, quanto ai diritti disponibili, non restino a lungo indeterminati. La stessa sentenza del T.A.R. Valle d’Aosta n. 55 del 2006, passata in giudicato, su ricorso del signor EP, nel valutare la delibera n. 62 del 2005 ne aveva escluso l’illegittimità per non avere essa liquidato gli indennizzi, ritenendo sufficiente la mera previsione di una copertura finanziaria. 3.‒ Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere la violazione di legge, in relazione all’art. 39 T.U.E. e dell’art. 10 legge regionale n. 11 del 2004, per errato riconoscimento di un vincolo espropriativo e, ancora, la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per carenza di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovverosia la possibilità di edificazione prevista dalla destinazione urbanistica. 9 Il vincolo in questione era di natura conformativa come accertato dal c.t.u. e la corte di merito, pur partendo da premesse metodologiche pacifiche sulla distinzione dell’indicata categoria rispetto a quella del vincolo espropriativo, aveva erroneamente attribuito al consulente di ufficio la qualificazione del vincolo a “verde attrezzato” a servizio di un contiguo edificio scolastico. In nessuna pagina della relazione, e tanto meno a p. 21, richiamata in sentenza, il consulente aveva affermato tanto, confermando invece che l’area, destinata a verde attrezzato, era ricompresa in altra più vasta, sempre di proprietà EP, edificabile previa redazione di un piano esecutivo (PUD). La Corte di merito non avrebbe motivato sul perché la destinazione a verde attrezzato del terreno vincolato dovesse ritenersi di natura espropriativa e non conformativa, e del perché non dovesse tenersi conto della circostanza, pure contenuta nella relazione tecnica, delle possibilità di edificazione dell’area. La qualificazione a verde attrezzato nell’ambito di una più vasta zona di tutela del centro storico non avrebbe escluso un intervento edificatorio del privato previa redazione di un PUD di iniziativa privata. La mera destinazione a verde attrezzato non costituirebbe, di regola, un vincolo espropriativo a meno che non sia riservata alla mano pubblica (è citata Cass., sez. I civ., ord. n. 19458 del 2019). 3.1.‒ Piuttosto, espone ancora il ricorrente, l’unica motivazione su cui sembrerebbe fondarsi la sentenza impugnata era che sarebbe stato lo stesso Comune a qualificare come espropriativo il vincolo con la D.C.C. n. 19 del 2009 e, ancora, nel rigettare in data 6 dicembre 2017 la richiesta di indennizzo, avrebbe affermato l’esistenza della “reiterazione del vincolo espropriativo”. 3.2.‒ La lettura della sentenza della Corte di merito avrebbe rivelato una motivazione con cui i giudici avrebbero “presa per buona” la deduzione 10 avversaria, in ragione anche di una interpretazione soggettiva degli atti comunali laddove la giurisprudenza di legittimità avrebbe invece equiparato l’omesso esame di un “fatto” a un giudizio non critico della documentazione prodotta (sono citate, Cass. n. 15636 del 2006 e nn. 13770 e 13399 del 2018). La Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio radicale omettendo di esaminare la questione della potenziale edificabilità dell’area, pure accertata dal c.t.u. con l’accordo dei consulenti di parte, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico secondo il quale era giunta ad affermare la natura espropriativa della destinazione che invece avrebbe determinato la non indennizzabilità del vincolo. 4.‒ Con il quarto motivo, con riferimento alla richiesta indennitaria connessa alla delibera del C.C. n. 40 del 30 agosto 2010, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 39 d.P.R. cit. e dell’art. 10 l. reg. n. 11 del 2004 e l’errato riconoscimento dell’indennizzo per un periodo di sei anni, e quindi per un periodo di validità conseguente alla delibera n. 40 del 30 agosto 2010, eccedente la misura massima di durata del vincolo quinquennale. La sentenza avrebbe ripreso pedissequamente le errate conclusioni del c.t.u. incorrendo nella violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 che fissa la durata massima dei vincoli espropriativi. Pertanto, l’indennizzo avrebbe dovuto liquidarsi nella minore somma di euro 130.815. 5.‒ Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’erroneità della condanna alle spese e nell’auspicato accoglimento del proposto ricorso, una nuova regolamentazione delle spese di lite. 6.– Resistono con controricorso, in cui introducono ricorso incidentale condizionato, gli eredi di ZO AR EP, deceduto nelle more, AR ZI RO, LA, MA e NC EP. 7.‒ In via preliminare i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per omessa specifica indicazione degli atti processuali e dei 11 documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.) e l’improcedibilità per omesso deposito degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.), con conseguente difetto del requisito dell’“autosufficienza”. 7.1.‒ Nel resto. In ordine al primo motivo. 7.1.1.‒ Sul periodo 2005-2010 relativo all’atto impositivo del 30 agosto 2005, l’art. 39 T.U.E. e l’art. 10 l. reg. n. 11 del 2004, escludono la configurabilità del diritto all’indennizzo come diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale. Deducono i controricorrenti che il privato non si trova in una posizione che lo legittimi ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica della p.a. che, a sua volta, non è in posizione di soggezione: da qui, l’idoneità di ogni atto o istanza di esercizio del diritto a interrompere il decorso della prescrizione. 7.1.2.‒ Quanto al periodo 2005-2010 e alla delibera del 30 agosto 2005 n. 62, che aveva riconfermato i vincoli del 5 settembre 2005, il signor EP avrebbe presentato istanza stragiudiziale il 2 maggio 2006, termine il cui decorso era stato ulteriormente interrotto con istanza del 18 marzo 2016 e, quindi, con l’atto di citazione notificato nell’anno 2018. 7.1.3.‒ In ordine, ancora, al periodo 2010-2015 e alla delibera n. 40 del 2010 non sarebbe poi stata configurabile alcuna decadenza. I controricorrenti provvedono, in questa parte dell’atto, a richiamare l’intervenuta proposizione del ricorso incidentale – la cui trattazione riservano al prosieguo – circa l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sulla questione, in quella sede sollevata in via subordinata, di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, legge regionale n. 11 del 2004. Denunciano, in ogni caso, i resistenti, l’infondatezza della prospettazione del ricorrente, secondo la quale sia la norma statale che 12 quella regionale subordinano il riconoscimento dell’indennizzo alla richiesta del privato, e richiamano, piuttosto, consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale il fatto costitutivo dell’indennizzo va individuato nell’atto che comporta la reiterazione del vincolo scaduto. Deducono quindi i controricorrenti che l’avvio del procedimento, all’esito del quale era stata adottata la determina n. 40 del 2010 e dal quale iniziava a decorrere il termine di decadenza di un anno, non era mai stato comunicato all’attore (è citata Cons. di Stato, ad. plen. n. 7 del 2007), che ne aveva appreso l’esistenza solo in seguito ad istanza di accesso del 29 gennaio 2016, il cui decorso era stato tempestivamente interrotto con la richiesta del 18 marzo 2016. La corte d’appello aveva inoltre fornito una interpretazione adeguatrice dell’art. 10 legge regionale cit. laddove aveva ritenuto che il decorso del termine decadenziale opera solo se l’Amministrazione ha provveduto a determinare l’indennità di esproprio, e tanto perché il termine “corresponsione”, utilizzato nell’art. 10 cit., implica un preventivo atto di liquidazione dell’ammontare dell’indennizzo. 7.2.‒ Per le indicate ragioni doveva ritenersi non fondato l’ulteriore motivo di ricorso. 7.3.‒ Del terzo motivo i controricorrenti, richiamata la questione di legittimità costituzionale, comunque deducono l’infondatezza. La corte di merito aveva preso le distanze dalla erronea qualificazione del vincolo come conformativo operata dal c.t.u., motivando su evidenze istruttorie e fattuali non sindacabili in sede di legittimità. 7.4.‒ Sul quarto motivo e quindi sulla misura dell’indennizzo, liquidato per un periodo di sei anziché di cinque anni, nel controricorso si deduce che il P.R.G. della Regione Valle d’Aosta, che aveva superato il vincolo rendendo edificabile l’area in questione, era stato adottato il 27 luglio 2016 e che, pertanto, essendosi protratti i danni fino a quella annualità, correttamente il giudice del merito aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. 13 7.5.‒ Del quinto motivo le parti chiedono, per l’effetto, il rigetto. 8.‒ I controricorrenti, quali eredi di ZO AR EP, propongono quindi ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. 8.1.‒ Con il primo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello non aveva considerato che ZO AR EP, loro dante causa, aveva interrotto il termine di prescrizione. 8.2.‒ Con il secondo motivo fanno valere omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per avere omesso la corte d’appello di pronunciare in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 legge regionale n. 11 del 2004, nella parte in cui prevede un termine di decadenza del diritto del proprietario all’indennizzo da reiterazione del vincolo. 8.2.1.– In via subordinata, i controricorrenti ripropongono la questione. L’art. 10 al comma 2 della legge regionale cit., nello stabilire una decadenza del diritto soggettivo all’indennizzo, si sarebbe posto in frizione con l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con l’art. 42 della Costituzione, che riserva alla legge ordinaria, in una prospettiva di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost., delle garanzie e dei limiti del diritto di proprietà, e con l’art. 3 dello Statuto della Valle d’Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948), che attribuisce al potere legislativo regionale di integrare e attuare la materia dell’espropriazione, nel rispetto, però, della Costituzione e dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Poiché la Corte costituzionale avrebbe sancito per le regioni a statuto ordinario e speciale che il d.P.R. n. 327 del 2001 è fonte di principi giuridici fondamentali in materia e poiché siffatto testo normativo non prevede la decadenza dal diritto all’indennizzo di cui all’art. 10 l. reg. cit., stabilendone, 14 invece, la sola prescrizione ordinaria e la decadenza da mancata proposizione dell’opposizione alla stima (art. 39 d.P.R. n. 327 cit.), la norma regionale andava «disapplicata, previa, occorrendo, rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale della sua illegittimità per violazione delle norme richiamate». 8.3.‒ Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per essersi la corte pronunciata su di una domanda inammissibile in quanto tardiva e comunque rinunciata. La corte d’appello aveva pronunciato sulla natura del vincolo in adesione all’ampliamento del petitum operato dalla difesa del Comune, che aveva aggiunto la domanda sulla natura del vincolo, all’esito della espletata c.t.u., e sull’eccezione di decadenza su cui il Comune di Saint VI non aveva invece insistito in conclusionale. 9.‒ Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale per infondatezza, assorbito quello incidentale condizionato. A tanto egli perviene nella condivisa interpretazione della sentenza impugnata. E’ coerente la motivazione della corte di appello in punto di qualificazione del vincolo con i principi della giurisprudenza di legittimità su vincolo conformativo e lenticolare;
nella disposizione regionale va individuato un diritto di credito non potestativo e non è decorsa la decadenza, non avendo il provvedimento impositivo del vincolo provveduto alla liquidazione dell’indennizzo; la riconosciuta misura dell’indennizzo risponde al principio di effettività e di reale durata della privazione del bene. 10.– Il primo motivo è infondato per entrambi i dedotti profili che attengono, rispettivamente, alla prescrizione dell’azionato diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo e alla decadenza del privato dal suo esercizio, nella intempestività della relativa istanza. 15 Secondo deduzione del ricorrente. Quanto al vincolo del 30 agosto 2005, adottato in data 30 agosto 2005 con delibera n. 62, in variante al Piano Regolatore Generale, termine che, integrativo del dies a quo della prescrizione ordinaria decennale, nella sua pretesa natura potestativa sarebbe stato interrotto tardivamente solo con l’introduzione del giudizio nel 2018, quando il relativo diritto si era già prescritto al 30 agosto 2015, non, invece, dalla mera messa in mora del 28 aprile 2006, come invece dedotto dai controricorrenti. Quanto al secondo del 30 agosto 2010, adottato con delibera reiterativa n. 40 rispetto alla quale il privato avanzava richiesta di indennizzo con nota del 18 marzo 2016, l’istanza sarebbe poi risultata tardiva, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 nella parte in cui prescrive, al comma 2, che la richiesta di indennizzo debba essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui l’atto impositivo è divenuto efficace. La nota del 28 dicembre 2016 non sarebbe poi stata idonea “a riaprire i termini di prescrizione e di decadenza abbondantemente scaduti” (p. 17 ricorso). 10.1.– Entrambi i profili di censura, e le relative dedotte delibere, risentono della qualificazione che voglia darsi del diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 T.U.E.) e come tali vanno trattati congiuntamente, in applicazione dei principi espressi, in materia, dalla giurisprudenza di questa Corte. Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello di Torino, il diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo, non è un diritto potestativo, volto ad ottenere una pronuncia giudiziale sull’esatto importo dell’indennizzo. Non si tratta infatti di pretesa il cui termine di esercizio può essere interrotto mediante la proposizione di una domanda giudiziale, nella conseguente inidoneità della mera richiesta di pagamento – formulata, nella specie, con atto di messa in mora stragiudiziale in data 28 aprile 2006 – e 16 nella tardività dell’atto di citazione che aveva introdotto la domanda dinanzi alla corte d’appello solo in data 6 febbraio 2018. Di un diritto potestativo alla determinazione soggetto a decadenza, si è infatti da tempo espressa questa Corte riscontrandone però l’esistenza in calibrate e differenti fattispecie. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la non configurabilità di un diritto di credito del privato rispetto all’espropriante quanto alla giusta indennità di esproprio e nella natura potestativa del diritto, il cui oggetto si è individuato nella pretesa alla determinazione dell’esatto o, appunto, giusto importo a titolo di indennità di espropriazione, ne ha affermato l’assoggettamento alla sola decadenza (in un caso di opposizione alla stima di un bene in comproprietà, nella pronunciata estensione degli effetti della domanda giudiziale ai comproprietari non opponenti: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9396 del 27 giugno 2002). Quando i proprietari hanno già ottenuto in sede amministrativa una stima da parte della pubblica amministrazione espropriante, ma non aderendo alla stessa si rivolgono al giudice, costoro esercitano un diritto che si configura come “diritto potestativo alla giusta stima”. La pubblica Amministrazione ha, infatti, in questo caso, adempiuto a quanto in suo potere, riconoscendo e quantificando il credito, liquido ed esigibile, al privato espropriato il quale, se non si ritiene soddisfatto, può far valere un diritto che, a questo punto e per gli indicati termini, acquista natura potestativa, essendo rimesso, nella sua possibile e diversa quantificazione, alla sola iniziativa del secondo, a cui soggiace la pubblica Amministrazione. In siffatta cornice, trova giustificazione l’affermazione di un termine di decadenza nell’esercizio di un diritto che, a migliore realizzazione del relativo interesse, chiama il creditore ad agire in giudizio per averne soddisfazione. 17 Nel caso di specie, non ritiene questo Collegio che il diritto del privato all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 T.U.E.) si atteggi a diritto potestativo e tanto nel mero rilievo che la pubblica Amministrazione non ha, in alcun modo, adempiuto alla pretesa, attribuendo e quantificando le somme reclamate dal privato, ma ne ha, anzi, disconosciuto ogni presupposto applicativo. La contestazione portata dalla pubblica Amministrazione circa l’an e il quantum dell’indennizzo da “vincolo espropriativo reiterato” non lascia margine per la qualificazione della pretesa azionata in giudizio dal privato in termini di diritto potestativo – secondo il segnalato modello del “diritto potestativo alla giusta determinazione giudiziale” – che rinviene nella domanda giudiziale di opposizione alla stima, che segue alla fase amministrativa, la sua “migliore” soddisfazione. La pretesa del privato risponde, piuttosto, all’esercizio di un diritto di credito non potestativo alla cui realizzazione, nella mancata collaborazione della pubblica Amministrazione, debitrice, è chiamato il giudice per un accertamento, pieno, che vede le parti in posizione paritaria e per il quale non trova giustificazione la previsione di un onere di esercizio entro un breve termine di decadenza destinato a gravare sul creditore. L’evidenza che il privato debba concorrere alla formazione del diritto quantificandolo, producendo a tal fine una documentata domanda, in caso di indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39, comma 2, TUE) non vale a snaturare il diritto stesso, attribuendogli indole potestativa. Neppure depone in tal senso l’ulteriore previsione, pure scrutinata dai giudici di merito (art. 39, comma 4, cit.), secondo la quale decorso il termine di due mesi dalla richiesta fissato dalla norma, nell’inerzia della pubblica Amministrazione, il privato può rivolgersi al giudice. La norma non descrive infatti una pubblica Amministrazione soggetta all’iniziativa del privato e prefigura una mera facoltà del privato, con conseguente esclusione della natura potestativa del diritto. 18 Va quindi, nella natura del diritto azionato, ritenuta l’applicabilità della disciplina della prescrizione ordinaria e delle relative regole sulla interruzione (art. 2943 cod. civ.). A tanto consegue l’infondatezza del motivo perché il diritto all’indennizzo che si vuole maturato all’esito della delibera impositiva del 30 agosto 2005 non si era già prescritto alla data di introduzione del giudizio di merito, nel febbraio 2018, per essersi invece interrotto con l’atto di messa in mora del 20 aprile 2006 e ancora del 18 marzo 2016 (nota riepilogativa (all.to n. 5 ricorso). 10.1.1.– La natura non potestativa del credito azionato va affermata anche rispetto alla delibera n. 40 del 30 agosto 2010 reiterativa del vincolo e in ordine alla quale il privato avanza richiesta di indennizzo con nota del 18 marzo 2016. Il Comune ricorrente fa qui valere l’eccezione di decadenza perché la richiesta del privato sarebbe intervenuta oltre l’anno, in violazione dell’art. 10, comma 2, della legge regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004 che stabilisce che «[l’]indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l’atto impositivo e non può essere portato in detrazione dall’indennità di espropriazione». La deduzione è infondata. Le ragioni sono, in gran parte, quelle già esposte. Bisogna anche in questo caso ragionare sulla natura del diritto in questione che non è un diritto potestativo del privato al quantum dell’indennizzo, nel resto già determinato dalla p.A., La decadenza di cui all’art. 10, comma 2, l. reg. n. 11/2004 non può pertanto operare. La previsione contenuta nella disposizione, al comma 1, circa la quantificazione dell’indennità da reiterazione in via forfettaria pari al 4% 19 delle indennità di esproprio non vale ad esautorare la p.A. dai suoi adempimenti. È pur sempre necessario che l’Amministrazione individui gli aventi diritto che, come afferma la medesima disposizione, al precedente comma 1, al momento della reiterazione potrebbero non essere ancora conosciuti, e quindi provveda ad impegnare le finanze pubbliche. Subordinare la liquidazione alla iniziativa o richiesta del privato non vale in ogni caso ad escludere la permanente sussistenza dei precedenti adempimenti di verifica oggettivi e soggettivi che continuano a gravare sulla p.A. L’atto impositivo per quanto in via percentuale sia forfetizzata la quantificazione del credito non vale a rendere quest’ultimo certo liquido ed esigibile e a rimettere alla successiva condotta del privato ogni residua ed essenziale iniziativa. Non può darsi pertanto di quel diritto una costruzione in danno del privato attraverso l’affermazione di una decadenza “secca”, conseguente alla natura di diritto potestativo da far valere in via giudiziale. La decadenza in questione si trova ad operare, più propriamente, all’interno di un procedimento amministrativo, al fine di velocizzare le procedure in corso e senza quindi precludere l’esercizio del diritto davanti al giudice, non integrando, in tal modo, il termine previsto, un presupposto processuale per l’esercizio dell’azione davanti all’a.g.o. Una lettura costituzionalmente adeguata della norma ne rivela la natura procedimental-amministrativa, la cui disciplina e regolazione rientra nella potestà concorrente di cui gode la regione. Si tratta di una competenza già ritenuta integrativa, di dettaglio e attuativa, di quella statale ex art. 3 lett. C), “Espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato”, Statuto Valle d’Aosta (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), in combinato con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, non integrando la decadenza in questione un 20 presupposto processuale per l’esercizio dell’azione davanti all’a.g.o., non derivando dal provvedimento impositivo un diritto potestativo all’azione di giusta determinazione in favore del privato. 10.1.2.– Piuttosto, nella parte relativa alla “decadenza” la norma pone l’attenzione dell’interprete sulla necessaria interlocuzione tra privato e p.A., che, destinata ad operare nel perimetro del procedimento amministrativo, vale ad individuare il titolare e l’importo dell’indennità così da rendere esecutivo il provvedimento impositivo. Come correttamente rileva la Corte d’appello di Torino (p. 6 motivazione) nel richiamare l’Adunanza plenaria n. 7 del 2007 del Consiglio di Stato, ai fini della legittimità del provvedimento impositivo del vincolo è sufficiente la previsione di un indennizzo e non il suo pagamento. 10.1.3.– In siffatto contesto di validità ed efficacia, come ancora deducono i controricorrenti, l’atto di avvio del procedimento reiterativo del vincolo non è stato comunicato al privato (in tal senso: Consiglio di Stato, Adunanza n. 7 cit.) che ha appreso della delibera n. 40/2010, su cui si fa questione di decadenza, solo a seguito di istanza di accesso del 29 gennaio 2016 (doc. 16 fascicolo appello). Pertanto, è solo dalla data indicata che è iniziato il decorso del termine di decadenza, comunque intra-procedimentale, e interrotto tempestivamente dal privato con istanza del 18 marzo 2016, che, quindi, non è spirato. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato e sono assorbite le ulteriori deduzioni difensive. 11.– Il secondo motivo di ricorso con cui il Comune di Saint VI fa valere la violazione dell’art. 10 della legge Valle d’Aosta n. 11 del 2004 è anch’esso infondato. Le ragioni sono quelle già esposte. La decadenza all’esercizio del diritto all’indennizzo non è maturata nella vicenda di lite e tanto nella non configurabilità di un diritto potestativo 21 all’indennizzo da esercitarsi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, definendo, piuttosto, la norma in esame una decadenza intra- procedimentale. Il motivo resta quindi non concludente, nella errata qualificazione del diritto azionato e, quindi, della portata della dedotta decadenza. 11.– Il terzo motivo nei suoi articolati contenuti, in cui convergono violazioni di legge e vizi di motivazione per omesso esame, è inammissibile per plurime ragioni. 11.1.– La violazione di legge è dedotta in modo non congruente. Come affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Dove invece si faccia questione sull’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quanto dedotto si colloca al di fuori del perimetro dell’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta come tale al sindacato di legittimità (Cass. Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155). Il ricorrente nel denunciare violazione di legge non ha dedotto quali criteri interpretativi siano stati violati e ha mancato di fornire una specifica indicazione dell’“error in iudicando”, incorrendo nella inammissibilità del mezzo. 11.2.– Il ricorrente denuncia poi come “fatto omesso” l’evidenza che il c.t.u. nominato nel giudizio di merito avrebbe qualificato come “conformativo” e non “espropriativo” il vincolo in questione. Si tratta di censura diretta a sollecitare in sede di legittimità un inammissibile sindacato di merito nella parte in cui non si confronta – isolando l’indicato dato all’interno della più piena indagine condotta dal 22 giudice territoriale – con la motivazione del provvedimento impugnato, e l’operata parcellizzazione sottrae “decisività” e concludenza alla omissione segnalata. Nella motivazione, molto più articolata, la Corte d’appello infatti pronuncia sulla natura espropriativa del vincolo raccordando, in modo convergente, la sentenza del Tar Piemonte n. 112/2002, che ha ritenuto l’indole espropriativa del vincolo e su cui si è formato il giudicato tra le parti, e la qualificazione data al vincolo dallo stesso Comune di Saint VI in occasione dell’adozione di atti procedimentali ante litem (D.C.C. n. 19/2009; provvedimento del 6 dicembre 2017 di rigetto domanda di indennizzo in cui affermava la natura espropriativa del vincolo). La critica sortisce pertanto l’effetto di sconfinare nel merito, delineando un percorso alternativo e inefficace di decisione. 11.3.– Inoltre, degli esiti della c.t.u. la corte di merito provvede a dare una lettura ortopedica componendone i passaggi, diretti a valorizzare il dato della inedificabilità dell’area attinta da vincolo. Tanto avviene in raccordo con la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte di appello in punto di edilizia scolastica quale espressione di una inedificabilità legale delle aree asservite che resa ferma neppure dove si tratti di destinazione promiscua pubblico-privata, nella finalità di servizio pubblico assolta (ex multis, Cass. Sez. 1, 22 novembre 2023, n. 32422). 11.3.1.– A fronte del vincolo imposto, prorogato oltre i limiti di franchigia, quanto rileva ai fini della sua indennizzabilità, ex art. 39 TUE, è che il privato che ne sia stato assoggettato non possa trarre più dal bene gravato una qualche utilità di scambio sul mercato, azzerando, il vincolo, o riducendo drasticamente la capacità edificatoria o l'uso legittimo del bene, con conseguenti ricadute sull’ammontare dell’indennizzo. Il radicale effetto ablativo discende quindi dal vincolo e dal suo protrarsi contra legem, sui cui relativi presupposti si è espressa la Corte 23 costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, in punto di motivazione del provvedimento impositivo e di bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, nell’esito obbligato dell’indennizzabilità della proroga. 11.3.2.– La prospettiva è invece destinata a mutare nell’ipotesi in cui un privato venga espropriato dalla pubblica Amministrazione di un terreno le cui pregresse qualità, secondo gli strumenti urbanistici di programmazione, rilevano per la determinazione del corrispettivo – declinato ora come indennità di esproprio ora come risarcimento – in ragione della indole, legittima o meno, dell’occupazione pubblica. Nella fattispecie dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 TUE) diviene preliminare accertare la natura del vincolo stesso per poi stabilirne, in caso di piena incisività sulla proprietà del privato e quindi nella sua natura espropriativa, la debenza del ristoro. Come ancora precisato da questa Corte, l’indennità prevista dall’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 non è infatti dovuta nei casi in cui il pregiudizio dedotto in causa non sia riferibile direttamente all’insistenza e alla reiterazione di vincoli scaduti preordinati all’esproprio, ma alle limitazioni d'uso dei beni insite nelle prescrizioni conformative previste nel piano regolatore generale, comportanti limitazioni d’uso coerenti con le specifiche caratteristiche del bene (Cass. 15 marzo 2024, n. 6977). La non chiarezza dei piani di censura e la loro frammista deduzione rende il motivo inammissibile anche perché incapace di cogliere le ragioni della decisione. 11.3.– Il motivo è ancora inammissibile perché i suoi contenuti ne denunciano l’evidente contraddizione con il precedente che ha fondamento, proprio, nella ivi dedotta maturata prescrizione del diritto all’indennizzo, e tanto nella natura espropriativa del presupposto vincolo. 12.– Il quarto motivo, relativo alla misura dell’indennizzo riconosciuto rispetto alla delibera n. 40 del 2010 nell’impugnata sentenza, censurata per avere la corte di merito, in adesione alle conclusioni del nominato c.t.u., 24 erroneamente quantificato il relativo importo con calcolo disteso su sei anni, corrispondente al periodo di effettiva protrazione del vincolo, invece di cinque previsti dall’art. 9, comma 2, TUE, è fondato. La sentenza impugnata, riprendendo gli esiti della c.t.u., ha riconosciuto l’indennizzo da vincolo espropriativo, rispetto all’indicata delibera, per un periodo pari a sei anni (dal 2010 al 2016) a fronte della diversa consistenza stabilita dalla norma violata. In segno contrario, non può valere la deduzione dei controricorrenti secondo la quale il Piano regolatore generale (PRG), con il superare il vincolo ormai decaduto e stabilire l’edificabilità dell’area, è stato adottato il 27 luglio 2016, con conseguente individuazione dei danni indennizzabili ex art. 39 TUE fino a tale annualità. Il protrarsi del vincolo, alle condizioni date, e ormai “di fatto”, è evidenza che esorbita dalla causa petendi della domanda che è di danno e di riconoscimento del relativo indennizzo a fronte della durata quinquennale del contestato onere. L’ulteriore annualità, per le sue eventuali e correlate ragioni di danno, dovrebbe confrontarsi, piuttosto, con la pianificazione esistente a vincolo decaduto. L’area già oggetto di vincolo espropriativo una volta che questo sia decaduto resta infatti presidiata, nel procurato vuoto urbanistico, al regime di salvaguardia con la possibilità, solo, di interventi di manutenzione e restauro. Pertanto, e più esattamente, come ritenuto da questa Corte, in materia urbanistica, qualora il Comune rimanga inerte a seguito della situazione di provvisoria inedificabilità dovuta alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio (cd. vuoto urbanistico), senza provvedere alla reiterazione del vincolo (con previsione di indennizzo) o, in alternativa, all'integrazione dello strumento pianificatorio stabilendo la nuova destinazione dell’area interessata, la situazione conseguente non è 25 equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all’esproprio. Neppure essa è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, ma il proprietario non resta senza tutela, ben potendo reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l’illegittimità del silenzio, sicché solo in caso di persistente inerzia della p.A. può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell’interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (Cass., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15162). Ricorre infatti l’ipotesi dell’espropriazione della "area bianca" di cui all’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sicché per il risarcimento del danno è necessario che il privato dimostri l’esistenza di una prognosi a sé favorevole in ordine all’ottenimento del bene della vita che l’impugnazione del silenzio della p.A. è volta a raggiungere (Cass., Sez. 3, 17 dicembre 2014, n. 26546). La giurisprudenza amministrativa, d’altro canto, si è pronunciata sulla responsabilità della pubblica Amministrazione per il mancato esercizio del potere di pianificazione dopo la decadenza del vincolo, confermando la possibilità di risarcimento del danno in favore del privato per inerzia colpevole (Cons. Stato, Sez. II, 7 gennaio 2022, n. 106). Il motivo è pertanto fondato e cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa dinanzi alla Corte d’appello di Torino, in altra composizione, per il prosieguo. 13.– Il quinto motivo sulla regolazione delle spese resta assorbito. 14.– L’esito del ricorso proposto in via principale assorbe il ricorso incidentale condizionato senza che su tanto incida – diversamente orientando questa Corte nel senso dell’affermazione di un permanente e contrario interesse dei controricorrenti-ricorrenti in via incidentale – l’accoglimento del quarto motivo e del correlato mezzo sulle spese. 26 In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, consente al giudice di legittimità non solo di osservare un ordine diverso rispetto a quello prospettato dalle parti, ma anche di ritenere delle prime, in autonomia, il carattere condizionato e il conseguente assorbimento, anche nel rispetto della ragione più liquida (v. arg. ex Cass., Sez. 1, 21 maggio 2021, n. 14039). 14.1.– Il rigetto del ricorso principale per i motivi dal primo al terzo vale ad assorbire, nel suo rilievo, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte, vittoriosa nel merito, che reitera, declinandole a contrariis, le ragioni dei mezzi dichiarati non fondati. Tanto vale per i temi della prescrizione e della decadenza della pretesa azionata dal privato non qualificata da questa Corte nelle forme del diritto potestativo giustiziabile dalla parte privata e quindi alla giusta determinazione dell’indennità di esproprio già fissata in sede amministrativa. Anche la questione sulla legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004 (introdotta con il secondo motivo incidentale condizionato) resta assorbita. Va riaffermata non necessità del mezzo proposto a veicolare la censura di legittimità costituzionale della norma, in quanto riservata al potere decisorio del giudice che ha la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale. La censura ben può infatti essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o 27 processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9 luglio 2020, n. 14666). Ciò posto, l’esito dell’esame dei motivi del ricorso principale in punto di decadenza del diritto azionato, nella qui ritenuta impossibilità del suo decorso, sottrae rilevanza alla questione incidentale. Nella premessa capacità della norma regionale censurata, dedotta come integrativa di un termine di decadenza all’esercizio di un diritto soggettivo, di violare la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), la disposizione è inidonea, in concreto, in ragione dell’esito dell’esame del ricorso principale, a definire l’odierno giudizio. 15.– Conclusivamente, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto e rigettati i rimanenti. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. La Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, dinanzi alla quale viene rinviata la causa, provvederà a liquidare le spese anche per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto e rigettato nel resto il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025. Il Consigliere LA SC Il Presidente AR RU n. 11,,,,,