Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 792 del 2025, proposto da
Azienda Agricola Officina di Terra di Fiorica Gerlando, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Gianluca Urso, con domicilio digitale eletto come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro - Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. n. U.INAIL.41100.18/02/2025.0007590 del 18/02/2025, con il quale l'INAIL – Sede di Agrigento ha confermato il rigetto della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente nell'ambito dell’Avviso Pubblico ISI 2023;
- del preavviso di rigetto del 22/01/2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025, il dott. Andrea Illuminati,
uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 16 maggio 2025, la ricorrente Azienda Agricola Officina di Terra di Fiorica Gerlando ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – (i) del provvedimento n. U.INAIL.41100.18/02/2025.0007590 del 18/02/2025 con cui l’INAIL – sede di Agrigento – ha definitivamente rigettato la domanda di finanziamento presentata dalla stessa Azienda nell’ambito dell’Avviso ISI 2023; (ii) del preavviso di rigetto del 22/01/2025; (iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) L’Azienda Agricola Officina di Terra era una microimpresa agricola, regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Agrigento, e si occupava della coltivazione di frutti oleosi. In un’ottica di modernizzazione della propria attività e di riduzione dei rischi legati al lavoro manuale, essa presentava domanda di finanziamento a valere sull’Avviso INAIL ISI 2023 – Asse 5.1.
b) La domanda, presentata nei termini previsti, riguardava un progetto del valore complessivo di € 166.000,00 (IVA esclusa), finalizzato all’acquisto di due beni strumentali: una minipala OM 20TL e un ombrello scuotitore per olive. Il progetto otteneva 120 punti per ciascun bene, collocandosi in posizione utile per l’accesso al finanziamento.
c) In data 22 gennaio 2025, l’INAIL emetteva un preavviso di rigetto, contestando – con riguardo al Bene 1 – presunte incompatibilità con la misura tecnica indicata, nonché la presunta non conformità ai requisiti in materia di emissioni; quanto al Bene 2, si sosteneva l’inammissibilità derivante dalla sua natura accessoria rispetto a un bene ritenuto non finanziabile.
d) In riscontro, la ricorrente depositava osservazioni documentate in data 28 gennaio 2025, con cui chiedeva: i) la rettifica della misura tecnica originariamente selezionata; ii) il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il coinvolgimento del RLS; iii) la sostituzione dei beni inizialmente previsti con un trattore DI RE 4-120F e un nuovo ombrello scuotitore SICMA TR80, in piena coerenza con la finalità progettuale originaria.
e) Nonostante tali precisazioni e integrazioni, con provvedimento del 18 febbraio 2025, l’INAIL confermava il rigetto dell’istanza, introducendo peraltro nuove motivazioni mai previamente contestate, in violazione dei principi di leale cooperazione procedimentale e di rispetto del contraddittorio.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
i. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis L. 241/1990 e difetto di istruttoria – L’INAIL ha illegittimamente ampliato le motivazioni del rigetto nella determinazione finale rispetto a quanto indicato nel preavviso. Tale condotta si pone in contrasto con l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di contestare in modo puntuale e tempestivo le ragioni ostative, consentendo all’interessato un contraddittorio effettivo.
ii. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta nella valutazione tecnica – La ricorrente ha documentato come entrambi i beni inizialmente indicati nella domanda – la minipala originaria e il trattore sostitutivo – fossero effettivamente destinati alla meccanizzazione di operazioni agricole manuali. A sostegno di ciò, ha prodotto certificazioni tecniche rilasciate dai produttori, da cui risultava in modo univoco la destinazione d’uso agricola dei macchinari, nonché la loro idoneità a svolgere attività connesse alla raccolta di frutti oleosi, secondo le specifiche esigenze aziendali. L’INAIL ha tuttavia travisato tali elementi documentali, omettendo del tutto di considerarli nel proprio giudizio tecnico e sostenendo, in modo apodittico, la non conformità dei beni proposti.
iii. Violazione dell’art. 19 dell’Avviso ISI 2023 – Contraddittorietà e incoerenza della motivazione – L’art. 19 del bando consente esplicitamente la sostituzione dei beni e l’adeguamento del progetto, purché nel rispetto della coerenza tecnica e finalistica dell’intervento. La ricorrente ha effettuato tale sostituzione con congruo anticipo, mantenendo inalterata la ratio dell’intervento. Nonostante ciò, l’INAIL ha escluso l’ammissibilità del trattore senza fornire una motivazione adeguata e coerente, omettendo di valorizzare la continuità progettuale.
iv. Eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di ragionevolezza – A prescindere dai singoli profili tecnici, la ricorrente ha evidenziato come l’intero impianto valutativo dell’INAIL si sia fondato su un formalismo incoerente con la finalità sostanziale del bando ISI, che è quella di incentivare la riduzione del rischio lavorativo attraverso soluzioni tecnologiche concrete. L’Amministrazione ha ignorato la coerenza complessiva del progetto rispetto alla realtà operativa aziendale, disconoscendone l’utilità effettiva. Una valutazione più aderente alla ratio dell’intervento pubblico avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse.
La ricorrente ha anche chiesto misure cautelari a tutela dell’efficacia del ricorso, evidenziando il rischio concreto e attuale di perdita irreversibile del finanziamento e pregiudizio alla sicurezza dei lavoratori.
2 – Con memoria depositata in data 30 maggio 2025, l’INAIL si è costituito in giudizio per resistere al ricorso proposto dall’Azienda Agricola Officina di Terra di Fiorica Gerlando, chiedendone il rigetto, sia in sede cautelare sia nel merito.
L’Istituto ha ripercorso lo svolgimento della procedura, chiarendo che la domanda della ricorrente, presentata nell’ambito dell’Avviso ISI 2023, ha inizialmente riguardato l’acquisto di una minipala OM e di un kit scuotitore SICMA. A seguito della verifica amministrativa, ha emesso un preavviso di rigetto in data 22 gennaio 2025, cui la ricorrente ha replicato con osservazioni in data 30 gennaio, seguite da ulteriori integrazioni in data 7 febbraio, con cui ha proposto la sostituzione dei beni originari con un trattore DI RE 4-120F e un nuovo ombrello scuotitore.
L’INAIL ha sostenuto, in primo luogo, che le modifiche progettuali avanzate non risultavano consentite, in quanto formulate solo dopo il preavviso di rigetto, in violazione dell’art. 23 dell’Avviso, il quale ammette modifiche soltanto nella fase esecutiva del progetto e solo se non alterano il contenuto essenziale della domanda.
Sotto il profilo tecnico, ha ribadito che: i) la minipala originaria costituiva una macchina per il movimento terra, priva di specifica progettazione per la raccolta agricola, e dunque non compatibile con la soluzione tecnica 3a di cui all’Allegato 5 (relativa alla meccanizzazione delle operazioni manuali); ii) la stessa non avrebbe rispettato i criteri della misura 2a, riferita alla riduzione delle emissioni inquinanti, mancando la potenza nominale tra i dati tecnici forniti, come richiesto dalla FAQ n. 19, e non soddisfacendo tutti e tre i parametri richiesti; iii) quanto al kit scuotitore, ha sostenuto che esso risultava non finanziabile, poiché progettato per essere utilizzato esclusivamente con la minipala non ammessa e quindi non valutabile autonomamente, secondo il criterio sancito nello stesso Allegato 5. Anche i beni sostitutivi, a detta dell’Istituto, non hanno superato i requisiti tecnici richiesti. In particolare: i) il trattore DI, pur rientrando tra le attrezzature agricole, risulterebbe omologato ai sensi del Regolamento (UE) n. 167/2013, e non secondo la Direttiva 2006/42/CE, richiesta dalla soluzione tecnica 3a, come confermato dalla FAQ n. 35; ii) il nuovo ombrello scuotitore sarebbe stato presentato come utilizzabile solo in abbinamento al trattore, risultando quindi anch’esso privo di autonoma ammissibilità.
Dal punto di vista procedurale, l’INAIL ha negato infine che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che le motivazioni aggiunte nel provvedimento finale del 18 febbraio derivassero direttamente dalle modifiche progettuali avanzate dalla ricorrente con la nota del 7 febbraio, e che pertanto l’Amministrazione le abbia legittimamente valutate in quella sede, come previsto dalla Guida Operativa ISI 2023 al punto 5.4.6.
3 – Alla camera di consiglio del 11 giugno 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, preannunciando la possibile emissione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
4 – Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
5 – Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto l’INAIL avrebbe introdotto, nel provvedimento definitivo, motivi ostativi ulteriori rispetto a quelli indicati nel preavviso del 22 gennaio 2025, senza consentire alcun contraddittorio.
La censura non può essere accolta.
Va preliminarmente ricordato che, ai sensi del secondo periodo dell’art. 10-bis, comma 1, il responsabile del procedimento è tenuto a motivare il provvedimento di rigetto “ indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ” formulate dall’interessato. La norma, dunque, non vieta affatto l’introduzione di ulteriori profili di diniego, bensì ne subordina la legittimità al fatto che siano una risposta alle osservazioni ricevute, e quindi coerenti con la dialettica procedimentale.
Nel caso di specie, tale condizione risulta rispettata.
Dalla documentazione in atti emerge che, a seguito del preavviso del 22 gennaio, il ricorrente ha effettivamente presentato osservazioni (PEC del 28 gennaio) e ha trasmesso nuova documentazione, tra cui una perizia integralmente modificata, recante la proposta di sostituzione integrale dei beni originariamente indicati. È in tale contesto che l’INAIL ha rilevato profili ulteriori di inammissibilità, inerenti ai nuovi beni indicati dall’impresa in sede di riscontro: in particolare, la non rispondenza agli standard tecnici e l’inammissibilità della modifica dell’oggetto progettuale in questa fase.
Queste ulteriori motivazioni, lungi dal configurare una violazione del contraddittorio, costituiscono invece un’esplicita reazione alle deduzioni del privato, secondo uno schema perfettamente conforme tanto all’art. 10-bis quanto alla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6488), che consente motivazioni ulteriori, purché “ logicamente connesse alle osservazioni ricevute ”. Non si riscontra, pertanto, alcuna lesione del diritto di partecipazione procedimentale.
6 – Le censure di natura sostanziale, articolate nel secondo motivo di ricorso, si incentrano sulla presunta ammissibilità a finanziamento delle spese originariamente indicate nella domanda presentata dalla ricorrente.
6.1 – Ora, nel provvedimento impugnato, l’INAIL ha escluso l’ammissibilità dei beni originariamente indicati dall’interessata – nello specifico una minipala gommata OM 20TL e un kit scuotitore T213 – ritenendo che entrambi non soddisfino i requisiti tecnici e funzionali richiesti dalle misure selezionate nel progetto, in particolare la misura 2a (abbattimento delle emissioni inquinanti) e la soluzione tecnica 3a (meccanizzazione di operazioni manuali).
Nel dettaglio, con riferimento alla minipala OM 20TL, la motivazione si articola su due distinti profili di non conformità:
a) Inidoneità alla misura 2a , in quanto il mezzo – pur dotato di motore Stage V – non rispetterebbe il requisito di abbattimento “ di oltre il 50%” su almeno tre parametri tra CO, HC+NOx, PM, PN, come richiesto dalla Tabella 1, Sezione 1, Intervento 2a dell’Allegato 5. Dagli atti risulta che, in effetti, il mezzo raggiunge il limite solo su due parametri (CO e PM), mentre il terzo (HC+NOx) presenta un abbattimento inferiore al 50% e il parametro PN, secondo le FAQ INAIL, non rileva in assenza di filtri specifici. La valutazione tecnica dell’INAIL, in questo caso, non appare arbitraria, ma vincolata alla natura oggettiva e numerica del requisito: il bando non lascia margine interpretativo in merito.
b) Inidoneità alla soluzione tecnica 3a , in quanto la minipala, qualificata dall’INAIL come macchina da movimento terra, non rientrerebbe tra le “ macchine agricole o forestali ” ai sensi dell’art. 2, co. 2 del D.lgs. 17/2010, che recepisce la Direttiva 2006/42/CE, richiamata espressamente nel bando. Inoltre, secondo l’Amministrazione, essa non sarebbe riferibile ad alcuna delle attività agricole elencate nella nota tecnica della soluzione 3a (es. raccolta, potatura, distribuzione), mancando una specifica operazione agricola meccanizzabile in sostituzione del lavoro manuale.
Su questo secondo aspetto, pur potendosi ritenere corretta in linea di principio l’impostazione dell’INAIL – che si è mantenuta aderente al dato letterale dell’Avviso – non si può escludere in astratto un’interpretazione più estensiva, fondata sulla concreta destinazione agricola del mezzo. In effetti, la ricorrente ha prodotto attestazioni del fornitore da cui emerge un impiego regolare del mezzo in attività quali la pulizia delle stalle, la movimentazione del letame e la distribuzione dei mangimi, operazioni riconducibili, secondo l’ultimo capoverso della nota tecnica 3a, alla “ cura del bestiame e della stalla ” o alla “ asportazione e trattamento delle deiezioni ”. In questo senso, l’idoneità funzionale del bene avrebbe potuto costituire, se adeguatamente istruita e comprovata, un elemento valutabile con maggiore elasticità.
Tuttavia, tale valutazione non risulta decisiva ai fini del presente giudizio, poiché la minipala deve in ogni caso ritenersi inammissibile già per la mancata conformità alla misura 2a, trattandosi di requisito oggettivo e autonomamente ostativo, la cui carenza impedisce comunque il finanziamento del bene, a prescindere da ogni ulteriore considerazione.
Per quanto riguarda invece lo scuotitore T213, l’esclusione si fonda su un principio altrettanto consolidato nella prassi INAIL: trattandosi di accessorio da montare su un mezzo motorizzato (non incluso nel progetto), esso non sarebbe “ autonomamente utilizzabile ” e, pertanto, non costituirebbe un bene indipendente ammissibile a finanziamento. L’Allegato 5 prevede infatti che le attrezzature intercambiabili siano considerate “ macchine ” ammissibili solo se in grado di svolgere autonomamente un’operazione colturale specifica, il che non risulta nel caso di specie. Se l’impresa non ha in dotazione un mezzo compatibile, il bene richiesto resta privo di utilità funzionale, e ciò ne preclude la valutazione positiva ai fini della misura selezionata.
6.2 – In estrema sintesi, la minipala OM 20TL risulta non ammissibile al finanziamento per la mancata conformità al requisito oggettivo previsto dalla misura 2a, mentre lo scuotitore T213 deve parimenti escludersi in quanto privo di autonomia funzionale, non potendo operare senza un mezzo compatibile non incluso nel progetto, in violazione dei criteri tecnici dell’Allegato 5.
7 – Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’erroneità della ritenuta inammissibilità al contributo delle spese indicate nel corso dell’istruttoria tecnica, relative all’integrazione progettuale presentata a seguito del preavviso di rigetto, consistente nella sostituzione dei beni originariamente previsti con il trattore DI RE 4-120F e l’ombrello scuotitore TR80.
7.1 – A ben vedere, la questione si articola in due momenti logicamente distinti: da un lato, occorre stabilire se la modifica dei beni possa ritenersi ammissibile nella fase di verifica tecnico-amministrativa; dall’altro, va accertato se, anche ammettendo la modifica, i nuovi beni proposti rispettino le condizioni tecniche previste dall’Avviso.
7.2 – Sotto il primo aspetto, è dirimente la disciplina applicabile, in particolare l’art. 19 dell’Avviso ISI 2023, che regola la fase di verifica tecnico-amministrativa successiva alla conferma della domanda. Tale disposizione consente all’INAIL di richiedere chiarimenti e integrazioni documentali in caso di carenze istruttorie, con l’obiettivo di accertare la coerenza tra i documenti presentati e i requisiti previsti dal bando. Tuttavia, l’ambito dell’integrazione consentita è chiaramente limitato alla documentazione già allegata o dichiarata, e non contempla – né espressamente né implicitamente – la possibilità di modificare l’oggetto del progetto, ovvero i beni richiesti a finanziamento.
Del resto, il successivo art. 23 del medesimo Avviso stabilisce che “ il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento ”, escludendo con ciò, seppur implicitamente, la possibilità di modificare la composizione del progetto nella fase di verifica, ovvero prima della concessione del finanziamento.
È dunque evidente che la sostituzione integrale dei due beni indicati nella domanda originaria configuri una modifica sostanziale del progetto, non riconducibile né all’ambito delle integrazioni documentali previste all’art. 19 (chiarimenti e completamenti formali), né alle variazioni esecutive di cui al successivo art. 23. Si tratta, in effetti, non già di un’integrazione, ma di una vera e propria riformulazione dell’oggetto del finanziamento, assimilabile alla presentazione di un nuovo progetto, tuttavia proposto fuori termine.
La ricorrente sostiene ulteriormente che, trattandosi di beni maggiormente idonei sotto il profilo tecnico e comunque coerenti con le finalità del bando (meccanizzazione delle operazioni agricole), la modifica dovrebbe essere accolta in quanto migliorativa. Tuttavia, tale impostazione – oltre a scontrarsi con le sopra richiamate previsioni della lex specialis - si pone in reciso contrasto con il principio di parità di trattamento tra i partecipanti, nonché con la struttura a sportello della procedura ISI, che impone che la proposta progettuale sia definitiva, completa e valutabile per com’è al momento della verifica.
7.3 – Per mera completezza, si esamina ora il secondo profilo, relativo alla sostenuta conformità tecnica dei beni proposti in sostituzione.
7.3.1 – L’INAIL ha escluso la finanziabilità del trattore DI RE 4-120F in quanto il bene, pur destinato alla meccanizzazione della raccolta delle olive tramite l’accoppiamento con l’ombrello scuotitore, non rientra tra le “macchine agricole” ammissibili in base alla soluzione tecnica 3a, essendo omologato secondo il Regolamento UE 167/2013, che disciplina i veicoli agricoli a motore, e non conforme alla Direttiva 2006/42/CE, richiesta per le macchine agricolo-forestali ammesse dalla medesima soluzione tecnica.
In particolare a pagina 17 dell’allegato 5 dell’Avviso si legge “ La soluzione tecnica 3a non si applica ai trattori, ai trattori a cingoli non omologati in conformità al regolamento 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sollevatori telescopici sia se conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE sia se omologati in conformità al regolamento 167/2013 ”. Analoghe previsioni sono contenute nella FAQ n. 35, ove è possibile leggere “ La Soluzione tecnica 3a è compatibile con l’acquisto di un trattore? No, in quanto per questa soluzione tecnica l’Allegato 5 prevede unicamente l’acquisto di macchine ”.
L’esclusione appare dunque coerente con il tenore letterale della richiamata disciplina ove viene specificato che soluzione tecnica 3a è espressamente riservata a macchine “ diverse dai trattori ”, e il fatto che il trattore possa svolgere — in concreto — un’operazione colturale precedentemente svolta manualmente, non basta a superare il divieto stabilito nell’Avviso. Non si tratta, dunque, di una mera valutazione discrezionale, ma di una incompatibilità oggettiva con i requisiti di misura e di soluzione tecnica richiesti.
7.3.2 – Quanto al secondo bene, l’ombrello scuotitore SI TR80, l’INAIL ne ha escluso l’ammissibilità sulla base della stretta connessione funzionale con il trattore DI, a sua volta ritenuto non conforme. Come osservato dall’Istituto, i due beni risultano concepiti per essere utilizzati in combinazione, e la perizia asseverata del 7 febbraio 2025 quantifica il miglioramento atteso esclusivamente in relazione al loro impiego congiunto.In tale configurazione, la perdita di ammissibilità del trattore incide direttamente sulla valutazione dello scuotitore, che non può essere considerato autonomamente funzionale rispetto alla misura e alla soluzione tecnica prescelte. Anche in questo caso, dunque, l’esclusione si fonda sulla mancata autosufficienza tecnico-funzionale del bene, come richiesto dall’Allegato 5 dell’Avviso.
8 – Risulta infine privo di pregio giuridico anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di sviamento e irragionevolezza, incentrato su un presunto “ scollamento ” tra l’impostazione valutativa dell’INAIL e la finalità sostanziale dell’intervento agevolativo.
La finalità del bando ISI, come correttamente richiamato dalla ricorrente, è quella di promuovere la riduzione del rischio lavorativo mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche idonee e coerenti con il contesto operativo delle imprese beneficiarie. Tuttavia, tale obiettivo deve essere perseguito nel rispetto delle condizioni tecniche e procedurali specificamente previste dall’Avviso, che garantiscono uniformità di valutazione, parità di trattamento tra i partecipanti e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Nel caso di specie, l’INAIL ha operato entro i limiti della discrezionalità tecnica riconosciutagli, attenendosi a parametri oggettivi e vincolanti. In particolare, ha correttamente rilevato l’inammissibilità dei beni richiesti, per difetto di conformità ai requisiti normativi e documentali espressamente previsti dall’Avviso ISI 2023 e dai relativi allegati (in particolare, l’Allegato 5 e le FAQ).
Ne consegue che la scelta dell’Amministrazione non appare affatto frutto di un formalismo sterile o di un’irragionevole rigidità, come pure lasciato intendere dalla difesa della parte ricorrente, ma è invece espressione di una valutazione aderente al quadro regolatorio vigente. In questo senso, la “ ratio ” dell’intervento pubblico risulta pienamente rispettata non solo sotto il versante sostanziale, ma anche sotto quello procedimentale, essendo imprescindibile – per garantire efficacia e legittimità – il rispetto dei criteri e delle soglie stabilite in sede di Avviso.
9 – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non risulta fondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.
10 – Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della particolarità della fattispecie e del carattere oggettivamente controverso delle valutazioni tecniche e giuridiche su cui si è incentrato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO