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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/07/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Mestichelli
Appellanti
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellato E Appellante Incidentale
E
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contessa
Appellata E Appellante Incidentale
E
1 (c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Teodori
Appellato e Appellante Incidentale
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 7006/2018 e la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 18341/2019.
FATTO E DIRITTO
§1. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Roma n. 18341/2019 che – in riforma della sentenza parziale n. 7006/2018 emessa nell'ambito dello stesso procedimento – ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non patrimoniali) subiti da a causa dell'insorgere della malattia della Parte_1 poliomielite in conseguenza di errori nella somministrazione del vaccino “antipolio” con il metodo
“SA” nel 1970.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l'evento (la vaccinazione antipolio) e il danno (la contrazione della poliomielite), riformando inopinatamente e illegittimamente la sentenza parziale in spregio del giudicato interno formatosi con riferimento all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la malattia;
2) il tribunale, in presenza di diverse consulenze tecniche espletate, avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di aderire alla prima ctu, già giudicata non condivisibile dal Tribunale nella sentenza non definitiva, anziché alla seconda e disporre una terza ctu;
3) la prima ctu (su cui si fonda la sentenza definitiva) è nulla poiché la perizia è stata, di fatto, espletata e redatta con l'assistenza di un ausiliario del consulente tecnico nominato, prima di ottenere l'autorizzazione da parte del tribunale;
4) il tribunale non ha considerato le risultanze emerse in sede di procedimento di concessione dei benefici di cui alla legge n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005, in cui è stato ritenuto sussistente il nesso di causalità;
5) il tribunale ha errato nell'applicazione delle norme processuali sull'onere probatorio e il principio di non contestazione, escludendo erroneamente la sussistenza della responsabilità del:
a) personale preposto alla vaccinazione, per omessa colposa informazione del genitore tenuto a prestare il consenso e per negligente, imprudente e imperita esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio;
b) nei confronti della ovvero del ovvero del Parte_3 Controparte_1 Controparte_3
2 – sia in via indiretta - per comportamento illecito del proprio dipendente/addetto – sia in CP_3 via diretta - per omesso svolgimento di attività istituzionali a essi, per legge, spettanti in relazione all'esecuzione di attività in sé pericolosa e/o prestazione del servizio sanitario pubblico in sede locale;
6) il tribunale non ha riconosciuto la responsabilità del per le omissioni e i Controparte_1 ritardi da quest'ultimo posti in essere nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali di tutela della salute pubblica e, in particolare:
a) per aver scelto nel 1966, la obbligatorietà del vaccino “SA”, nonostante il vaccino “Salk” esistesse e presentasse minori pericoli in termini di effetti collaterali;
b) sotto il profilo della impreparazione tecnica e formativa delle strutture sanitarie pubbliche a effettuare la vaccinazione con “SA” e delle eventuali reazioni avverse;
c) sotto il profilo della inesistenza, sul territorio nazionale, di strutture sanitarie, pubbliche e/o convenzionate, idonee alla cura e riabilitazione della patologia post-vaccinica;
d) sotto il profilo della totale carenza di informazione tra la popolazione, in ordine ai rischi connessi alla vaccinazione, alle alternative vaccinali attuabili, ai danni alla salute effettivamente causati dal
“SA” sulla popolazione infantile;
e) sotto il profilo della omessa vigilanza sulla produzione dei vaccini, loro sicurezza e loro corretta conservazione, nonché della negligenza tenuta rispetto all'obbligo di ritiro dal mercato di vaccini risultati pericolosi per la salute pubblica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca;
7) reiterano le domande assorbite ex art. 346 c.p.c., riproponendo le domande formulate in primo grado nei confronti dei convenuti con indicazione delle specifiche voci di danno.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo:
a) nei confronti della l'accertamento dell'illeceità della condotta posta in essere nella CP_4 gestione del servizio della vaccinazione “antipolio” – anche per fatto illecito del proprio dipendente
– e, per l'effetto, la condanna dell' al risarcimento dei danni quantificati nella Controparte_2 misura di 1.278.941,66 € in favore di e di 689.888,40 € e in favore di Parte_1 [...]
Parte_2
b) nei confronti del , l'accertamento dell'illeceità della condotta posta in essere Controparte_1 nell'esercizio della sua funzione istituzionale di tutela della salute pubblica e, per l'effetto, la condanna del al risarcimento dei danni quantificati nella misura di 1.278.941,66 € in CP_1 favore di e di 689.888,40 € in favore di Parte_1 Parte_2
c) l'accertamento del vincolo di solidarietà tra la e il e, per l'effetto, CP_4 Controparte_1 la condanna di questi al risarcimento del danno in via solidale come sopra quantificato;
d) in via subordinata - nel caso in cui le censure di responsabilità e/o corresponsabilità, per i fatti di causa, formulate, nei confronti del da e Controparte_3 CP_4 Controparte_1
costituendosi in giudizio, dovessero trovare accoglimento – l'accertamento dell'illeceità della
[...] condotta posta in essere dal nella gestione del servizio della vaccinazione Controparte_3
“antipolio” – anche per fatto illecito del proprio dipendente – e, per l'effetto, la condanna del in solido con la e il , al risarcimento dei danni quantificati CP_3 CP_4 Controparte_1
3 nella misura di 1.278.941,66 € in favore di e di 689.888,40 € e in favore di Parte_1 [...]
Parte_2
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e formulando Controparte_1
a sua volta appello incidentale condizionato all'eventuale riconoscimento della responsabilità per i fatti ascrittigli dagli appellanti, con il quale ha chiesto la compensazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento con quelle erogate per indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e della legge n. 229 del 2005 (le quali, alla data del dicembre 2020, ammontano a 957.075,00 €), nonché quelle da erogare per tutta la durata della vita a capitalizzate tenendo conto della durata della vita Pt_1 media della persona secondo gli indici ISTAT, il difetto di nesso causale e la prescrizione.
L'Azienda sanitaria locale di Rieti si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e formulando a sua volta appello incidentale, con il quale ha dedotto che:
1) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta, così come è errata la sentenza definitiva n. 18341/2019 per aver rigettato implicitamente la medesima eccezione;
2) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione;
3) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra il vaccino e le lesioni;
4) la sentenza definitiva n. 18341/2019 è errata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio e ha posto a carico di tutte le parti in solido le spese di ctu.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_3 formulando a sua volta appello incidentale, con il quale ha dedotto che: 1) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta, così come è errata la sentenza definitiva n. 18341/2019 per aver rigettato implicitamente la medesima eccezione;
2) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione, così come è errata la sentenza definitiva n. 18341/2019 per aver rigettato implicitamente la medesima eccezione;
3) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata per aver ritenuto sussistente il nesso eziologico tra vaccinazione e lesioni in violazione dell'art. 2043 c.c.
§2. L'appello principale è infondato e pertanto deve essere respinto.
La Corte ritiene che “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
4 piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (v., ex multis, Cass. 363/2019).
Nel caso di specie risulta dirimente la questione relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno allegato da e Parte_1 Parte_2
Il tribunale nella sentenza non definitiva – oggetto di riserva di impugnazione proposta dal
[...]
, dalla e dal e in questa sede impugnata da tutti gli CP_1 CP_4 Controparte_3 appellati – si era pronunciato in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti statuendo al riguardo quanto segue: “L'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, c.c. non può trovare accoglimento.
Ed invero, la giurisprudenza ha ormai chiarito che ai “danni da vaccinazione si applicano gli stessi principi che vigono per i danni da emotrasfusione: la responsabilità extracontrattuale del per i danni subiti dai Controparte_1 soggetti è, quindi, di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da poter elevare i termini di prescrizione (quali epidemia colposa o lesioni colpose plurime). Il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto siffatte patologie, per fatto doloso o colposo di un terzo, risulta soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, I comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno, ovvero dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui la patologia viene percepita ovvero può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente alla condotta del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Questo coincide non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera (art. 4, L. n. 210/1992), bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa” (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21/09/2017, n. 21928).
(…)
Orbene, nella fattispecie la domanda amministrativa è del 14.9.2005 e la prescrizione quinquennale è stata interrotta con le note del gennaio 2009 e del 7.10.2009, in atti, e poi con la introduzione del presente giudizio.
La prescrizione opera anche nei confronti della e del , atteso che, essendo Parte_4 Controparte_3 gli stessi responsabili solidali citati ex art. 2055 c.c., l'atto interruttivo della prescrizione ex art. 1310, primo comma,
c.c. ha effetto nei confronti di tutti i debitori in solido.” (v. pagg. 3 e 4 della sentenza non definitiva).
In particolare, le parti appellate sostengono che alla data in cui è stato notificato l'atto di citazione
(nel 2013) le domande formulate da e erano ampiamente Parte_1 Parte_2 prescritte, tenuto conto che la decorrenza della prescrizione, applicando i noti principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 581/2008, deve risalire alla data in cui parte attrice – utilizzando l'ordinaria diligenza ed alla stregua delle conoscenze mediche esistenti – poteva conoscere le cause della patologia sofferta dal Pt_1
In particolare, il Ministero della salute deduce che “la sentenza n. 7006, ha erroneamente applicato i principi validi per i danni lungolatenti, per i quali, tenuto conto del tempo di latenza del contagio e considerato che la patologia può manifestarsi dopo moltissimi anni dalla somministrazione del sangue “infetto”, si comprende che e necessaria una rigorosa indagine del momento in cui la parte danneggiata ha acquisito questa consapevolezza e, in difetto di prova, non può che farsi riferimento alla data della domanda di indennizzo.
Quando, come nel caso di specie, però, la patologia si e manifestata, secondo l'impostazione degli attori, a distanza di pochi mesi dalla somministrazione del vaccino, essi, usando l'ordinaria diligenza ed alla stregua delle conoscenze
5 esistenti, era[no] ampiamente in grado di attribuire alle vaccinazioni l'insorgere della malattia” (v. pag. 36 della comparsa di costituzione e risposta del ). Controparte_1
Al riguardo si osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 576 del 2008 (e le altre sentenze gemelle n. 577; 578; 579; 580;
581; 582 e 583), in tema di decorrenza della prescrizione in caso di danno da emotrasfusioni, hanno espresso un principio di diritto, utilizzabile anche in riferimento alla problematica della decorrenza del termine prescrizionale in materia di danno da vaccinazione, secondo il quale la responsabilità
(extracontrattuale) del per i danni conseguenti ad infezioni da virus EIBY, Controparte_1
HIV e FICV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, e non sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime), con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Concordemente a quanto affermato dalle parti appellate, deve essere censurata la pronuncia non definitiva impugnata laddove il tribunale si è conformato al consolidato principio di diritto senza, tuttavia, svolgere una rigorosa analisi delle informazioni, cui gli attori ( odierni appellanti) hanno avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbero dovuti diligentemente attivare, della loro idoneità
a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'esercizio dei suoi diritti.
La Suprema Corte, nell'affermare detto principio, ha infatti precisato che “il suddetto principio in tema di exordium praescriptionis, non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato.
Esso deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico. In particolare, per quanto riguarda
l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa. Ciò comporta una rigorosa analisi da parte del Giudice di merito sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi. Ugualmente dovrà essere accuratamente ricostruito ai fini di una motivazione completa
e corretta sul punto della prescrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore” (ex multis v. Cass. Sez. Un. 576/2008, ord. N. 21928/2017).
6 Da ciò consegue che risulta manchevole la motivazione del tribunale che ha solo formalmente richiamato i suddetti principi della giurisprudenza di legittimità, ma limitandosi ad ancorare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno al momento della presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992.
Il tribunale, invece, avrebbe dovuto indagare se gli attori, alla luce delle informazioni in loro possesso e usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche del tempo, avessero percepito (o potuto percepire) la malattia come conseguenza del comportamento doloso o colposo di un terzo in un momento precedente alla proposizione della domanda di indennizzo (cfr., ex multis, Cass. 17421/2019; Cass. 18521/2018).
Dalla copiosa documentazione clinica versata in atti, si ricava, invero, la prova della fondatezza dell'eccezione sollevata dalle parti appellate.
La Corte osserva infatti che:
1) nasceva sano il 19 giugno 1970 e, nei primi mesi di vita, aveva uno sviluppo fisico Parte_1
e psichico regolare (v. pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
2) il 21 settembre 1970 (a distanza di tre mesi dalla nascita), la famiglia riceveva Pt_1 tempestivamente(come da prescrizione di legge [legge n. 51 del 1966], come dal foglietto illustrativo del Polioral [v. doc. C) del fascicolo di parte appellante] e come è possibile leggere in calce alla prima pagina della “Scheda di Vaccinazione” [v. doc.
2.1 del fascicolo di parte appellante]) dall'Azienda Sanitaria Rieti – Area Dipartimentale materno-infantile l'invito a sottoporre alla Pt_1 Per_ prima somministrazione del vaccino antipolio;
3) soltanto in data 24 ottobre 1970 – e quindi oltre un mese dopo aver ricevuto l'invito da parte della veniva condotto dalla madre Controparte_5 Parte_2 presso la sede vaccinale di Passo Corese (RI), per essere sottoposto alla prima dose di vaccino
TI (v. doc.
2.1 del fascicolo di parte appellante); 4) gli appellanti deducono che le vaccinazioni successive – che si sarebbero dovute effettuare secondo una calendarizzazione precisa (cfr. legge n. 51 del 1966) – avvenivano “in una sequenza troppo ravvicinata, rispetto ai suddetti criteri ministeriali: nel caso del infatti, trascorrevano (i)(ii) solo 35 giorni, Pt_1 tra la prima e la seconda dose e tra quest'ultima e la terza, (iii) solo 182 giorni tra la terza e la quarta (già essa supplementare), (iv) la quale ultima veniva poi seguita, a distanza di circa un anno, da una quinta somministrazione, del tutto non prevista” (v. pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
5) gli appellanti sostengono che “tale inappropriata esecuzione vaccinale determinava, nel vaccinato, una maggiore carica del poliovirus attenuato, cui faceva seguito la comparsa, in esso, di una sindrome poliomielitica correlata (cosiddetta VAPP), caratterizzata da disturbi motori dell'arto inferiore destro che, infatti, si estrinsecavano in progressivi problemi della deambulazione, a partire dall'anno 1972” e, “in effetti, proprio nei mesi successivi alla quinta somministrazione di vaccino SA - in modo particolare, verso la fine del 1972 -, comparivano, nel piccolo
- che fino a quel momento aveva presentato uno sviluppo psico-motorio normale - dei disturbi motori che si Pt_1 facevano progressivamente più eclatanti” (v. pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
6) con il passare degli anni il deficit motorio di aumentava, tanto che nel dicembre Parte_1
1975 il bambino era sottoposto ad una serie di accertamenti specifici:
7 a) il 5 dicembre 1975, il dott. certificava che il bambino “… present[a] a mio avviso gli esiti Per_2 di una poliomelite non riconosciuta perché probabilmente decorsa subdolamente in bambino vaccinato” e consigliava di “eseguire un esame elettromiografico dell'arto inf. DS, comparativo con il SN” (v. doc. 5 del fascicolo di parte appellante);
b) l'11 dicembre 1975, veniva effettuato un esame elettromiografico all'arto inferiore destro, il cui referto rilevava “una sofferenza neurogena di antica data, localizzabile a livello midollare (esiti di PAA?)”
(v. doc. 6 del fascicolo di parte appellante);
c) il 16 dicembre 1975, alla stessa diagnosi giungeva il dott. il quale riteneva che il Persona_3 deficit motorio presentato dal ra da porsi in relazione a una “PAA” (v. doc.7 del fascicolo Pt_1 di parte appellante);
7) nel corso degli anni il eniva sottoposto a diversi interventi chirurgici e a ulteriori visite Pt_1 mediche, in particolare:
a) dapprima nel 1981 e, successivamente nel 1983, il veniva ricoverato presso l'Istituto Pt_1 ortopedico Rizzoli di Bologna e, nella relativa cartella clinica si legge alla voce A.P.P. (Anamnesi Patologica Prossima) “circa due anni fa fu ricoverato in questo ospedale per esiti di poliomielite all'arto inf. ds.” (v. pagg. 3 e 6, doc. 10 del fascicolo di parte appellante);
b) nel 1988 il resentava domanda per l'accertamento dello stato di invalidità civile e, il 29 Pt_1 marzo 1989, si sottoponeva alla visita medica dinnanzi alla Commissione di prima istanza, la quale riconosceva all'istante una invalidità pari al 46% per gli “esiti dipoliomelite arto inferiore destro” (v. docc. 12 e 12.1 del fascicolo di parte appellante); c) il 6 settembre 2004, il dott. accertava che “ è affetto da esiti di Per_4 Parte_1 poliomielite arto inferiore destro da probabile post-vaccino” (v. doc. 17 del fascicolo di parte appellante).
Dunque, alla luce della richiamata documentazione clinica è possibile ritenere che gli appellanti (o meglio, i genitori del fossero consapevoli della malattia da cui era affetto il figlio e Pt_1 Pt_1 che la causa potesse essere riconducibile alla vaccinazione sin dal 1975.
Si evidenza in primo luogo che - come correttamente affermato dalla difesa del Controparte_1
- non è possibile applicare al caso di specie i principi validi per i danni lungolatenti in quanto
[...]
è la stessa parte appellante ad affermare che il presentava “problemi della deambulazione, a Pt_1 partire dall'anno 1972” e, “in effetti, proprio nei mesi successivi alla quinta somministrazione di vaccino SA - in modo particolare, verso la fine del 1972 -, comparivano, nel piccolo - che fino a quel momento aveva Pt_1 presentato uno sviluppo psico-motorio normale - dei disturbi motori che si facevano progressivamente più eclatanti”
(v. pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado). Ciò a significare che i primi sintomi della malattia già erano riscontrabili dopo pochi mesi dalla somministrazione dei vaccini.
In secondo luogo, si rileva il fatto che già alla data del 5 dicembre 1975 veniva certificato che
[...] presentava “gli esiti di una poliomelite non riconosciuta perché probabilmente decorsa Pt_1 subdolamente in bambino vaccinato”: circostanza di fatto confermata dall'esito dell'esame elettromiografico, consigliato dal dott. che rilevava “una sofferenza neurogena di antica Per_2 data, localizzabile a livello midollare (esiti di PAA?)”.
8 A tal riguardo è appena il caso di aggiungere che è lo stesso consulente di parte, dott.ssa , ad Per_5 affermare che “la manifestazione del sopracitato disturbo avvenne in maniera quantomeno subdola tant'è che i genitori dell'allora giovane sottovalutando inizialmente l'impaccio motorio del loro figliolo, non lo sottoposero Pt_1
a controlli clinico strumentali atti ad inquadrare l'esatta portata della patologia che venne però acclarata solamente nel 1975 quando, sottoposto il pz. A controlli ortopedici ed E.M. Grafici, venne posta la diagnosi di “Poliomielite
Acuta Anteriore” (PAA)..
Negli anni a seguire il giovane eseguiva nuovi controlli clinico-strumentali che confermavano la diagnosi di Pt_1
PAA a carico dell'arto inferiore destro […]” (v. pag. 6 della consulenza tecnica depositata dal dott.
. Per_6
Ed invero, attesi gli esiti degli esami e delle visite a cui era stato sottoposto il bambino ed il fatto che -come in più sedi rappresentato ( v. cartella clinica Rizzoli, p.3 anamnesi)- gli esordi della patologia si erano già manifestati a ridosso delle vaccinazioni antipolio, gli stessi genitori del usando Pt_1
l'ordinaria diligenza, erano decisamente in grado di ricollegare la causa della malattia, proprio la poliomielite, al vaccino antipolio somministrato due anni prima e, a partire dal quale, il bambino, che aveva sempre goduto di ottima salute, ha iniziato a presentare difficoltà deambulatorie.
A riprova di ciò si richiamata il dato che, in sede di anamnesi all'Istituto ortopedico Rizzoli di
Bologna il 9.6.1983, nella cartella clinica si legge alla voce A.P.P. (Anamnesi Patologica Prossima)
“circa due anni fa fu ricoverato in questo ospedale per esiti di poliomielite all'arto inf. ds.”
La riconducibilità della malattia al vaccino (ovvero, all'errata somministrazione delle dosi di vaccino) era quindi conoscibile dai genitori del i quali infatti hanno sempre escluso altri Pt_1 fattori causativi cui potessero imputare il contagio, anche in considerazione del fatto che non si appalesassero altri fattori di rischio cui poter imputare il contagio, al di là della vaccinazione somministrata anni addietro.
Solo per completezza, merita osservare, quanto all' aspetto relativo alla conoscenza da parte della comunità scientifica, che già nelle diagnosi del 1975 e nel provvedimento di riconoscimento dell'invalidità del 23.3.1989 si identificava la patologia da cui era affetto il NI come poliomielite “in bambino vaccinato” ( v. doc. 5 parte appellante – certificato Ortopedico – Per_2
5.12.1975)- , così evidenziandosi già la coscienza scientifica di una ( non escludibile) correlazione tra la patologia manifestata sin dai primi anni di vita , dopo le somministrazioni vaccinali, ed una possibile inefficacia o dannosità del vaccino somministrato.
Al che va aggiunto che nel 1992, anno di introduzione della L. n. 210, che riconosceva la potenziale insorgenza di malattie come conseguenza dei vaccini obbligatori e la conseguente corresponsione di indennità da parte dello Stato, il nesso tra questi due dati (vaccino – insorgenza patologica) poteva dirsi definitivamente acclarato, non solo presso la comunità scientifica ma, attesa la natura normativa della disposizione, addirittura presso la collettività in generale.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti appellate deve essere accolta poiché gli appellanti (e i genitori di erano stati posti in condizione di acquisire la Parte_1
9 consapevolezza (o conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza) della correlazione tra il danno ingiusto patito da (poliomielite) e il fatto (colposo) del terzo (la vaccinazione) sin dal Parte_1
1975.
Da ciò consegue che la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli appellanti deve essere rigettata, atteso che già al tempo in cui ha inviato le missive indirizzate al Parte_1 [...]
e all'Ausl (il 27 gennaio 2009 e il 14 ottobre 2009) il diritto era già prescritto, né CP_6 CP_4 giova allo scopo l'aver proposto domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, in data
14 settembre 2005, in quanto trattasi di richiesta strumentale a ottenere una prestazione
(indennitaria) di natura differente da quella (di risarcimento del danno -v. in tal senso Cassaz. ord.
n. 21928/2017) oggetto della domanda, e comunque presentata quando il termine quinquennale di prescrizione del differente credito risarcitorio era ormai decorso.
Da ultimo, con riferimento al motivo relativo alla compensazione delle spese di lite e di CTU formulato dall' di si osserva che va confermata la valutazione di Controparte_2 CP_4 complessità della controversia posta a base della compensazione operata dal giudice di prime cure, attestata anche dell'articolato svolgimento del giudizio.
Quanto alle spese di lite relative al grado, si osserva che la complessità della questione costituisce giusto motivo di compensazione nella misura del 50%, con rifusione in favore di ciascuna parte appellata per la restante parte, liquidata come in dispositivo secondo l'effettivo valore della controversia (oltre €1.000.000 – cfr. atto di appello) .
Atteso il rigetto dell'appello principale sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto, dando atto che esso è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Respinge l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale del , Controparte_1 Part dell' di e del respinge la domanda risarcitoria avanzata dagli CP_4 Controparte_3 appellanti . Controparte_7
- Compensa le spese di lite del grado in misura del 50% e pone la restante parte a carico degli appellanti da corrispondere in favore di ciascuna parte appellata;
quota liquidata in misura di €
15.000 ciascuna, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Sussistono i presupposti, di cui all'art. 13 dpr 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto.
Roma, 4.12. 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Mestichelli
Appellanti
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellato E Appellante Incidentale
E
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contessa
Appellata E Appellante Incidentale
E
1 (c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Teodori
Appellato e Appellante Incidentale
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 7006/2018 e la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 18341/2019.
FATTO E DIRITTO
§1. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Roma n. 18341/2019 che – in riforma della sentenza parziale n. 7006/2018 emessa nell'ambito dello stesso procedimento – ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non patrimoniali) subiti da a causa dell'insorgere della malattia della Parte_1 poliomielite in conseguenza di errori nella somministrazione del vaccino “antipolio” con il metodo
“SA” nel 1970.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l'evento (la vaccinazione antipolio) e il danno (la contrazione della poliomielite), riformando inopinatamente e illegittimamente la sentenza parziale in spregio del giudicato interno formatosi con riferimento all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la malattia;
2) il tribunale, in presenza di diverse consulenze tecniche espletate, avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di aderire alla prima ctu, già giudicata non condivisibile dal Tribunale nella sentenza non definitiva, anziché alla seconda e disporre una terza ctu;
3) la prima ctu (su cui si fonda la sentenza definitiva) è nulla poiché la perizia è stata, di fatto, espletata e redatta con l'assistenza di un ausiliario del consulente tecnico nominato, prima di ottenere l'autorizzazione da parte del tribunale;
4) il tribunale non ha considerato le risultanze emerse in sede di procedimento di concessione dei benefici di cui alla legge n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005, in cui è stato ritenuto sussistente il nesso di causalità;
5) il tribunale ha errato nell'applicazione delle norme processuali sull'onere probatorio e il principio di non contestazione, escludendo erroneamente la sussistenza della responsabilità del:
a) personale preposto alla vaccinazione, per omessa colposa informazione del genitore tenuto a prestare il consenso e per negligente, imprudente e imperita esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio;
b) nei confronti della ovvero del ovvero del Parte_3 Controparte_1 Controparte_3
2 – sia in via indiretta - per comportamento illecito del proprio dipendente/addetto – sia in CP_3 via diretta - per omesso svolgimento di attività istituzionali a essi, per legge, spettanti in relazione all'esecuzione di attività in sé pericolosa e/o prestazione del servizio sanitario pubblico in sede locale;
6) il tribunale non ha riconosciuto la responsabilità del per le omissioni e i Controparte_1 ritardi da quest'ultimo posti in essere nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali di tutela della salute pubblica e, in particolare:
a) per aver scelto nel 1966, la obbligatorietà del vaccino “SA”, nonostante il vaccino “Salk” esistesse e presentasse minori pericoli in termini di effetti collaterali;
b) sotto il profilo della impreparazione tecnica e formativa delle strutture sanitarie pubbliche a effettuare la vaccinazione con “SA” e delle eventuali reazioni avverse;
c) sotto il profilo della inesistenza, sul territorio nazionale, di strutture sanitarie, pubbliche e/o convenzionate, idonee alla cura e riabilitazione della patologia post-vaccinica;
d) sotto il profilo della totale carenza di informazione tra la popolazione, in ordine ai rischi connessi alla vaccinazione, alle alternative vaccinali attuabili, ai danni alla salute effettivamente causati dal
“SA” sulla popolazione infantile;
e) sotto il profilo della omessa vigilanza sulla produzione dei vaccini, loro sicurezza e loro corretta conservazione, nonché della negligenza tenuta rispetto all'obbligo di ritiro dal mercato di vaccini risultati pericolosi per la salute pubblica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca;
7) reiterano le domande assorbite ex art. 346 c.p.c., riproponendo le domande formulate in primo grado nei confronti dei convenuti con indicazione delle specifiche voci di danno.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo:
a) nei confronti della l'accertamento dell'illeceità della condotta posta in essere nella CP_4 gestione del servizio della vaccinazione “antipolio” – anche per fatto illecito del proprio dipendente
– e, per l'effetto, la condanna dell' al risarcimento dei danni quantificati nella Controparte_2 misura di 1.278.941,66 € in favore di e di 689.888,40 € e in favore di Parte_1 [...]
Parte_2
b) nei confronti del , l'accertamento dell'illeceità della condotta posta in essere Controparte_1 nell'esercizio della sua funzione istituzionale di tutela della salute pubblica e, per l'effetto, la condanna del al risarcimento dei danni quantificati nella misura di 1.278.941,66 € in CP_1 favore di e di 689.888,40 € in favore di Parte_1 Parte_2
c) l'accertamento del vincolo di solidarietà tra la e il e, per l'effetto, CP_4 Controparte_1 la condanna di questi al risarcimento del danno in via solidale come sopra quantificato;
d) in via subordinata - nel caso in cui le censure di responsabilità e/o corresponsabilità, per i fatti di causa, formulate, nei confronti del da e Controparte_3 CP_4 Controparte_1
costituendosi in giudizio, dovessero trovare accoglimento – l'accertamento dell'illeceità della
[...] condotta posta in essere dal nella gestione del servizio della vaccinazione Controparte_3
“antipolio” – anche per fatto illecito del proprio dipendente – e, per l'effetto, la condanna del in solido con la e il , al risarcimento dei danni quantificati CP_3 CP_4 Controparte_1
3 nella misura di 1.278.941,66 € in favore di e di 689.888,40 € e in favore di Parte_1 [...]
Parte_2
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e formulando Controparte_1
a sua volta appello incidentale condizionato all'eventuale riconoscimento della responsabilità per i fatti ascrittigli dagli appellanti, con il quale ha chiesto la compensazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento con quelle erogate per indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e della legge n. 229 del 2005 (le quali, alla data del dicembre 2020, ammontano a 957.075,00 €), nonché quelle da erogare per tutta la durata della vita a capitalizzate tenendo conto della durata della vita Pt_1 media della persona secondo gli indici ISTAT, il difetto di nesso causale e la prescrizione.
L'Azienda sanitaria locale di Rieti si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e formulando a sua volta appello incidentale, con il quale ha dedotto che:
1) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta, così come è errata la sentenza definitiva n. 18341/2019 per aver rigettato implicitamente la medesima eccezione;
2) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione;
3) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra il vaccino e le lesioni;
4) la sentenza definitiva n. 18341/2019 è errata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio e ha posto a carico di tutte le parti in solido le spese di ctu.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_3 formulando a sua volta appello incidentale, con il quale ha dedotto che: 1) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta, così come è errata la sentenza definitiva n. 18341/2019 per aver rigettato implicitamente la medesima eccezione;
2) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione, così come è errata la sentenza definitiva n. 18341/2019 per aver rigettato implicitamente la medesima eccezione;
3) la sentenza non definitiva n. 7006/2018 è errata per aver ritenuto sussistente il nesso eziologico tra vaccinazione e lesioni in violazione dell'art. 2043 c.c.
§2. L'appello principale è infondato e pertanto deve essere respinto.
La Corte ritiene che “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
4 piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (v., ex multis, Cass. 363/2019).
Nel caso di specie risulta dirimente la questione relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno allegato da e Parte_1 Parte_2
Il tribunale nella sentenza non definitiva – oggetto di riserva di impugnazione proposta dal
[...]
, dalla e dal e in questa sede impugnata da tutti gli CP_1 CP_4 Controparte_3 appellati – si era pronunciato in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti statuendo al riguardo quanto segue: “L'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, c.c. non può trovare accoglimento.
Ed invero, la giurisprudenza ha ormai chiarito che ai “danni da vaccinazione si applicano gli stessi principi che vigono per i danni da emotrasfusione: la responsabilità extracontrattuale del per i danni subiti dai Controparte_1 soggetti è, quindi, di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da poter elevare i termini di prescrizione (quali epidemia colposa o lesioni colpose plurime). Il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto siffatte patologie, per fatto doloso o colposo di un terzo, risulta soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, I comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno, ovvero dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui la patologia viene percepita ovvero può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente alla condotta del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Questo coincide non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera (art. 4, L. n. 210/1992), bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa” (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21/09/2017, n. 21928).
(…)
Orbene, nella fattispecie la domanda amministrativa è del 14.9.2005 e la prescrizione quinquennale è stata interrotta con le note del gennaio 2009 e del 7.10.2009, in atti, e poi con la introduzione del presente giudizio.
La prescrizione opera anche nei confronti della e del , atteso che, essendo Parte_4 Controparte_3 gli stessi responsabili solidali citati ex art. 2055 c.c., l'atto interruttivo della prescrizione ex art. 1310, primo comma,
c.c. ha effetto nei confronti di tutti i debitori in solido.” (v. pagg. 3 e 4 della sentenza non definitiva).
In particolare, le parti appellate sostengono che alla data in cui è stato notificato l'atto di citazione
(nel 2013) le domande formulate da e erano ampiamente Parte_1 Parte_2 prescritte, tenuto conto che la decorrenza della prescrizione, applicando i noti principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 581/2008, deve risalire alla data in cui parte attrice – utilizzando l'ordinaria diligenza ed alla stregua delle conoscenze mediche esistenti – poteva conoscere le cause della patologia sofferta dal Pt_1
In particolare, il Ministero della salute deduce che “la sentenza n. 7006, ha erroneamente applicato i principi validi per i danni lungolatenti, per i quali, tenuto conto del tempo di latenza del contagio e considerato che la patologia può manifestarsi dopo moltissimi anni dalla somministrazione del sangue “infetto”, si comprende che e necessaria una rigorosa indagine del momento in cui la parte danneggiata ha acquisito questa consapevolezza e, in difetto di prova, non può che farsi riferimento alla data della domanda di indennizzo.
Quando, come nel caso di specie, però, la patologia si e manifestata, secondo l'impostazione degli attori, a distanza di pochi mesi dalla somministrazione del vaccino, essi, usando l'ordinaria diligenza ed alla stregua delle conoscenze
5 esistenti, era[no] ampiamente in grado di attribuire alle vaccinazioni l'insorgere della malattia” (v. pag. 36 della comparsa di costituzione e risposta del ). Controparte_1
Al riguardo si osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 576 del 2008 (e le altre sentenze gemelle n. 577; 578; 579; 580;
581; 582 e 583), in tema di decorrenza della prescrizione in caso di danno da emotrasfusioni, hanno espresso un principio di diritto, utilizzabile anche in riferimento alla problematica della decorrenza del termine prescrizionale in materia di danno da vaccinazione, secondo il quale la responsabilità
(extracontrattuale) del per i danni conseguenti ad infezioni da virus EIBY, Controparte_1
HIV e FICV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, e non sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime), con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Concordemente a quanto affermato dalle parti appellate, deve essere censurata la pronuncia non definitiva impugnata laddove il tribunale si è conformato al consolidato principio di diritto senza, tuttavia, svolgere una rigorosa analisi delle informazioni, cui gli attori ( odierni appellanti) hanno avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbero dovuti diligentemente attivare, della loro idoneità
a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'esercizio dei suoi diritti.
La Suprema Corte, nell'affermare detto principio, ha infatti precisato che “il suddetto principio in tema di exordium praescriptionis, non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato.
Esso deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico. In particolare, per quanto riguarda
l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa. Ciò comporta una rigorosa analisi da parte del Giudice di merito sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi. Ugualmente dovrà essere accuratamente ricostruito ai fini di una motivazione completa
e corretta sul punto della prescrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore” (ex multis v. Cass. Sez. Un. 576/2008, ord. N. 21928/2017).
6 Da ciò consegue che risulta manchevole la motivazione del tribunale che ha solo formalmente richiamato i suddetti principi della giurisprudenza di legittimità, ma limitandosi ad ancorare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno al momento della presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992.
Il tribunale, invece, avrebbe dovuto indagare se gli attori, alla luce delle informazioni in loro possesso e usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche del tempo, avessero percepito (o potuto percepire) la malattia come conseguenza del comportamento doloso o colposo di un terzo in un momento precedente alla proposizione della domanda di indennizzo (cfr., ex multis, Cass. 17421/2019; Cass. 18521/2018).
Dalla copiosa documentazione clinica versata in atti, si ricava, invero, la prova della fondatezza dell'eccezione sollevata dalle parti appellate.
La Corte osserva infatti che:
1) nasceva sano il 19 giugno 1970 e, nei primi mesi di vita, aveva uno sviluppo fisico Parte_1
e psichico regolare (v. pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
2) il 21 settembre 1970 (a distanza di tre mesi dalla nascita), la famiglia riceveva Pt_1 tempestivamente(come da prescrizione di legge [legge n. 51 del 1966], come dal foglietto illustrativo del Polioral [v. doc. C) del fascicolo di parte appellante] e come è possibile leggere in calce alla prima pagina della “Scheda di Vaccinazione” [v. doc.
2.1 del fascicolo di parte appellante]) dall'Azienda Sanitaria Rieti – Area Dipartimentale materno-infantile l'invito a sottoporre alla Pt_1 Per_ prima somministrazione del vaccino antipolio;
3) soltanto in data 24 ottobre 1970 – e quindi oltre un mese dopo aver ricevuto l'invito da parte della veniva condotto dalla madre Controparte_5 Parte_2 presso la sede vaccinale di Passo Corese (RI), per essere sottoposto alla prima dose di vaccino
TI (v. doc.
2.1 del fascicolo di parte appellante); 4) gli appellanti deducono che le vaccinazioni successive – che si sarebbero dovute effettuare secondo una calendarizzazione precisa (cfr. legge n. 51 del 1966) – avvenivano “in una sequenza troppo ravvicinata, rispetto ai suddetti criteri ministeriali: nel caso del infatti, trascorrevano (i)(ii) solo 35 giorni, Pt_1 tra la prima e la seconda dose e tra quest'ultima e la terza, (iii) solo 182 giorni tra la terza e la quarta (già essa supplementare), (iv) la quale ultima veniva poi seguita, a distanza di circa un anno, da una quinta somministrazione, del tutto non prevista” (v. pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
5) gli appellanti sostengono che “tale inappropriata esecuzione vaccinale determinava, nel vaccinato, una maggiore carica del poliovirus attenuato, cui faceva seguito la comparsa, in esso, di una sindrome poliomielitica correlata (cosiddetta VAPP), caratterizzata da disturbi motori dell'arto inferiore destro che, infatti, si estrinsecavano in progressivi problemi della deambulazione, a partire dall'anno 1972” e, “in effetti, proprio nei mesi successivi alla quinta somministrazione di vaccino SA - in modo particolare, verso la fine del 1972 -, comparivano, nel piccolo
- che fino a quel momento aveva presentato uno sviluppo psico-motorio normale - dei disturbi motori che si Pt_1 facevano progressivamente più eclatanti” (v. pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
6) con il passare degli anni il deficit motorio di aumentava, tanto che nel dicembre Parte_1
1975 il bambino era sottoposto ad una serie di accertamenti specifici:
7 a) il 5 dicembre 1975, il dott. certificava che il bambino “… present[a] a mio avviso gli esiti Per_2 di una poliomelite non riconosciuta perché probabilmente decorsa subdolamente in bambino vaccinato” e consigliava di “eseguire un esame elettromiografico dell'arto inf. DS, comparativo con il SN” (v. doc. 5 del fascicolo di parte appellante);
b) l'11 dicembre 1975, veniva effettuato un esame elettromiografico all'arto inferiore destro, il cui referto rilevava “una sofferenza neurogena di antica data, localizzabile a livello midollare (esiti di PAA?)”
(v. doc. 6 del fascicolo di parte appellante);
c) il 16 dicembre 1975, alla stessa diagnosi giungeva il dott. il quale riteneva che il Persona_3 deficit motorio presentato dal ra da porsi in relazione a una “PAA” (v. doc.7 del fascicolo Pt_1 di parte appellante);
7) nel corso degli anni il eniva sottoposto a diversi interventi chirurgici e a ulteriori visite Pt_1 mediche, in particolare:
a) dapprima nel 1981 e, successivamente nel 1983, il veniva ricoverato presso l'Istituto Pt_1 ortopedico Rizzoli di Bologna e, nella relativa cartella clinica si legge alla voce A.P.P. (Anamnesi Patologica Prossima) “circa due anni fa fu ricoverato in questo ospedale per esiti di poliomielite all'arto inf. ds.” (v. pagg. 3 e 6, doc. 10 del fascicolo di parte appellante);
b) nel 1988 il resentava domanda per l'accertamento dello stato di invalidità civile e, il 29 Pt_1 marzo 1989, si sottoponeva alla visita medica dinnanzi alla Commissione di prima istanza, la quale riconosceva all'istante una invalidità pari al 46% per gli “esiti dipoliomelite arto inferiore destro” (v. docc. 12 e 12.1 del fascicolo di parte appellante); c) il 6 settembre 2004, il dott. accertava che “ è affetto da esiti di Per_4 Parte_1 poliomielite arto inferiore destro da probabile post-vaccino” (v. doc. 17 del fascicolo di parte appellante).
Dunque, alla luce della richiamata documentazione clinica è possibile ritenere che gli appellanti (o meglio, i genitori del fossero consapevoli della malattia da cui era affetto il figlio e Pt_1 Pt_1 che la causa potesse essere riconducibile alla vaccinazione sin dal 1975.
Si evidenza in primo luogo che - come correttamente affermato dalla difesa del Controparte_1
- non è possibile applicare al caso di specie i principi validi per i danni lungolatenti in quanto
[...]
è la stessa parte appellante ad affermare che il presentava “problemi della deambulazione, a Pt_1 partire dall'anno 1972” e, “in effetti, proprio nei mesi successivi alla quinta somministrazione di vaccino SA - in modo particolare, verso la fine del 1972 -, comparivano, nel piccolo - che fino a quel momento aveva Pt_1 presentato uno sviluppo psico-motorio normale - dei disturbi motori che si facevano progressivamente più eclatanti”
(v. pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado). Ciò a significare che i primi sintomi della malattia già erano riscontrabili dopo pochi mesi dalla somministrazione dei vaccini.
In secondo luogo, si rileva il fatto che già alla data del 5 dicembre 1975 veniva certificato che
[...] presentava “gli esiti di una poliomelite non riconosciuta perché probabilmente decorsa Pt_1 subdolamente in bambino vaccinato”: circostanza di fatto confermata dall'esito dell'esame elettromiografico, consigliato dal dott. che rilevava “una sofferenza neurogena di antica Per_2 data, localizzabile a livello midollare (esiti di PAA?)”.
8 A tal riguardo è appena il caso di aggiungere che è lo stesso consulente di parte, dott.ssa , ad Per_5 affermare che “la manifestazione del sopracitato disturbo avvenne in maniera quantomeno subdola tant'è che i genitori dell'allora giovane sottovalutando inizialmente l'impaccio motorio del loro figliolo, non lo sottoposero Pt_1
a controlli clinico strumentali atti ad inquadrare l'esatta portata della patologia che venne però acclarata solamente nel 1975 quando, sottoposto il pz. A controlli ortopedici ed E.M. Grafici, venne posta la diagnosi di “Poliomielite
Acuta Anteriore” (PAA)..
Negli anni a seguire il giovane eseguiva nuovi controlli clinico-strumentali che confermavano la diagnosi di Pt_1
PAA a carico dell'arto inferiore destro […]” (v. pag. 6 della consulenza tecnica depositata dal dott.
. Per_6
Ed invero, attesi gli esiti degli esami e delle visite a cui era stato sottoposto il bambino ed il fatto che -come in più sedi rappresentato ( v. cartella clinica Rizzoli, p.3 anamnesi)- gli esordi della patologia si erano già manifestati a ridosso delle vaccinazioni antipolio, gli stessi genitori del usando Pt_1
l'ordinaria diligenza, erano decisamente in grado di ricollegare la causa della malattia, proprio la poliomielite, al vaccino antipolio somministrato due anni prima e, a partire dal quale, il bambino, che aveva sempre goduto di ottima salute, ha iniziato a presentare difficoltà deambulatorie.
A riprova di ciò si richiamata il dato che, in sede di anamnesi all'Istituto ortopedico Rizzoli di
Bologna il 9.6.1983, nella cartella clinica si legge alla voce A.P.P. (Anamnesi Patologica Prossima)
“circa due anni fa fu ricoverato in questo ospedale per esiti di poliomielite all'arto inf. ds.”
La riconducibilità della malattia al vaccino (ovvero, all'errata somministrazione delle dosi di vaccino) era quindi conoscibile dai genitori del i quali infatti hanno sempre escluso altri Pt_1 fattori causativi cui potessero imputare il contagio, anche in considerazione del fatto che non si appalesassero altri fattori di rischio cui poter imputare il contagio, al di là della vaccinazione somministrata anni addietro.
Solo per completezza, merita osservare, quanto all' aspetto relativo alla conoscenza da parte della comunità scientifica, che già nelle diagnosi del 1975 e nel provvedimento di riconoscimento dell'invalidità del 23.3.1989 si identificava la patologia da cui era affetto il NI come poliomielite “in bambino vaccinato” ( v. doc. 5 parte appellante – certificato Ortopedico – Per_2
5.12.1975)- , così evidenziandosi già la coscienza scientifica di una ( non escludibile) correlazione tra la patologia manifestata sin dai primi anni di vita , dopo le somministrazioni vaccinali, ed una possibile inefficacia o dannosità del vaccino somministrato.
Al che va aggiunto che nel 1992, anno di introduzione della L. n. 210, che riconosceva la potenziale insorgenza di malattie come conseguenza dei vaccini obbligatori e la conseguente corresponsione di indennità da parte dello Stato, il nesso tra questi due dati (vaccino – insorgenza patologica) poteva dirsi definitivamente acclarato, non solo presso la comunità scientifica ma, attesa la natura normativa della disposizione, addirittura presso la collettività in generale.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti appellate deve essere accolta poiché gli appellanti (e i genitori di erano stati posti in condizione di acquisire la Parte_1
9 consapevolezza (o conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza) della correlazione tra il danno ingiusto patito da (poliomielite) e il fatto (colposo) del terzo (la vaccinazione) sin dal Parte_1
1975.
Da ciò consegue che la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli appellanti deve essere rigettata, atteso che già al tempo in cui ha inviato le missive indirizzate al Parte_1 [...]
e all'Ausl (il 27 gennaio 2009 e il 14 ottobre 2009) il diritto era già prescritto, né CP_6 CP_4 giova allo scopo l'aver proposto domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, in data
14 settembre 2005, in quanto trattasi di richiesta strumentale a ottenere una prestazione
(indennitaria) di natura differente da quella (di risarcimento del danno -v. in tal senso Cassaz. ord.
n. 21928/2017) oggetto della domanda, e comunque presentata quando il termine quinquennale di prescrizione del differente credito risarcitorio era ormai decorso.
Da ultimo, con riferimento al motivo relativo alla compensazione delle spese di lite e di CTU formulato dall' di si osserva che va confermata la valutazione di Controparte_2 CP_4 complessità della controversia posta a base della compensazione operata dal giudice di prime cure, attestata anche dell'articolato svolgimento del giudizio.
Quanto alle spese di lite relative al grado, si osserva che la complessità della questione costituisce giusto motivo di compensazione nella misura del 50%, con rifusione in favore di ciascuna parte appellata per la restante parte, liquidata come in dispositivo secondo l'effettivo valore della controversia (oltre €1.000.000 – cfr. atto di appello) .
Atteso il rigetto dell'appello principale sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto, dando atto che esso è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Respinge l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale del , Controparte_1 Part dell' di e del respinge la domanda risarcitoria avanzata dagli CP_4 Controparte_3 appellanti . Controparte_7
- Compensa le spese di lite del grado in misura del 50% e pone la restante parte a carico degli appellanti da corrispondere in favore di ciascuna parte appellata;
quota liquidata in misura di €
15.000 ciascuna, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Sussistono i presupposti, di cui all'art. 13 dpr 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto.
Roma, 4.12. 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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