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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8024 /2022 RG
Alla udienza del 23.05.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 8024 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1
Fucaloro e Salvatore Caputo
OPPONENTE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.I./R.I. , avv. Vittorio Camilleri Controparte_2 P.IVA_1
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Rigetta la spiegata opposizione, ritenuta infondata in fatto ed in diritto,
conferma il D.I. opposto n° 1325/2022, emesso dal Tribunale Civile di
Palermo ;
Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore di parte opposta, che liquida nella complessiva somma di 3.000,00 euro, oltre IVA, CPA rimborso forfettario, nonché le spese del procedimento monitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dall'odierna opponente, alla luce documentazione versata in atti dalle parti, appare infondata e va respinta.
2 Passando al merito della questione, occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto da al fine di ottenere dal sig. il Controparte_1 Pt_1
pagamento dell'importo di 19.538,64 euro, a fronte della fornitura di energia elettrica, avvennuta presso il punto di prelievo ubicato in
Monreale Via Circonvallazione n 88, in assenza di regolare contratto,
ed utilizzata di fatto abusivamente, di cui alla fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente, contestando in maniera del tutto generica la fondatezza di ogni richiesta avversaria, ha sottolineato che la richiesta avanzata da è effettuata esclusivamente sulla scorta di una CP_2
ricostruzione empirica e non trova fondamento né sui rilievi di né CP_2
su basi scientifiche. Ed inoltre ha rappresentato che la pretesa è altresì
illegittima in quanto non è specificato il rapporto contrattuale, né il periodo in cui la società ha provveduto alla erogazione della fornitura elettrica. Pertanto, insisteva nell'accoglimento della opposizione, con conseguente revoca del DI opposto.
Parte opposta premettendo che, a seguito di verifica tecnica effettuata da Enel Distribuzione, emergeva una situazione irregolare relativa ad allaccio diretto alla rete procedeva al distacco dell'allaccio abusivo, e ad una ricostruzione dei consumi e della energia attribuita al cliente, e conseguentemente emetteva fattura, a mezzo della quale,
azionava il procedimento monitorio opposto.
3 Preliminarmente, come è noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass.
Civ., sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n.
13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Andando al merito della controversia, oggetto della stessa è l'esistenza o meno di un allaccio diretto alla rete elettrica da parte dell'opponente,
cui consegue la legittimità o meno delle fatture emesse da parte opposta. La fattispecie è distinta da quella concernente errori di contabilizzazione dei consumi dovuti a difetti del gruppo di misura o a manomissioni del contatore, perché nel caso di allaccio diretto il
4 prelievo di energia elettrica avviene alla fonte ed esclude qualsiasi tipo di misurazione. Le norme della delibera n. 200/1999 attinenti il gruppo di misura non sono quindi applicabili al caso in esame, si tratta, allora,
di applicare i principi generali in tema di onere della prova dell'inadempimento del contratto di somministrazione.
Nel caso in esame viene in rilievo l'obbligazione di custodia in capo al somministrato. In base alla clausola 8.3 delle condizioni generali di contratto, infatti, “il Cliente è responsabile della conservazione e della
integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione
situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino”. Dunque,
spetterà al somministrante provare l'avvenuta manomissione dell'impianto e/o degli apparecchi di rete, nonché il proprio titolo contrattuale, mentre il somministrato dovrà fornire la prova della propria estraneità alla detta alterazione dimostrando o che quest'ultima non sussiste, o che è avvenuta per caso fortuito, forza maggiore o per fatto altrui.
Ciò posto, nella fattispecie per cui è causa, sono emerse due importanti circostanze che inducono a ritenere la responsabilità di parte opponente.
In particolare, è emerso dalla documentazione in atti, che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dalla verifica congiunta condotta in data 05.12.2016 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A.,
incaricati di pubblico servizio e dalla Polizia Municipale di Monreale,
5 presso il punto di prelievo ubicato in Monreale (PA), via
Circonvallazione n. 88, contraddistinto con il n. POD IT001E97452013,
associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, dal sig. Pt_1
sì come attestato in seno al relativo verbale del 05.12.2016
[...]
(Allegato 4).
Ed invero, parte opposta ha dimostrato come nel corso di tali verifiche i predetti tecnici accertatori riscontravano l'esistenza di situazioni create allo scopo di “prelevare energia senza l'autorizzazione dell'e-
distribuzione” (pag. 1 dell'Allegato 4).
Più precisamente, all'esito dei controlli, i verbalizzanti, alla presenza dell'odierno opponente e degli esponenti delle Forze dell'Ordine
intervenuti, relazionavano quanto segue: “AL MOMENTO DELLA
VERIFICA ESEGUITA CONGIUNTAMENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI
MONREALE SI RISCONTRA LA PRESENZA DI UN ALLACCIO ABUSIVO
ALLA RETE ENEL CON LA CONNESSIONE DI 2 CAVI UNIPOLARI DA 6
MM2 IN RAME (2 FASI) ALLE SBARRE DI UN QUADRO CENTRALIZZATO
POSTO IN UN ANDRONE DELLA SCALA ADIACENTE A DOVE
TERMINANO I CAVI ABUSIVI E CIOÈ IN UN GARAGE IN LAMIERA DOVE
VI ERA UNA PICCOLA OFFICINA DI MATERIALE FERROSO.
ALL'INTERNO DELL'OFFICINA VI ERA ANCHE LA PRESENZA DI
TENSIONE PROVENIENTE DA UN CONTATORE REGOLARMENTE
FUNZIONANTE ED INTESTATO AL PROPRIETARIO DEL GARAGE
6 OGGETTO DI CONTROLLO ED ALIMENTAVA PARTE DELL'IMPIANTO
ELETTRICO. A TUTTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA HA PRESENZIATO
IL SIG. QUALIFICATOSI COME UTILIZZATORE Parte_1
DELL'OFFICINA E RESPONSABILE DELL'ALLACCIO ABUSIVO. I CAVI
ABUSIVI TERMINAVANO CON UN CAVO
AEREO ALL'INTERNO DEL GARAGE DOPO CHE TRANSITAVANO DAL
CAVIDOTTO DEL CONDOMINIO E DAL CAVIDOTTO
DELL'APPARTAMENTO DEL PROPRIETARIO DEL GARAGE.
Ed ancora dal predetto verbale di verifica emerge altresì che: “IL SIG.
AL MOMENTO DEL SUO ARRIVO ERA IN POSSESSO Parte_1
DELLE CHIAVI DEL LUCCHETTO CHE HA APERTO IL GARAGE...” (v.
pag. 2 dell'Allegato 4). Al termine del descritto intervento i cavi abusivi venivano sequestrati dalla Polizia Municipale di Monreale e l'abusiva fornitura di energia elettrica veniva, conseguentemente, distaccata.
Peraltro, circostanza assolutamente da evidenziare è che alle operazioni di verifica sopra descritte presenziava personalmente anche il sig. – identificato chiaramente ed inequivocabilmente Parte_1
dai cennati tecnici accertatori e dalla Polizia Municipale di Monreale, a mezzo carta d'identità n. – il quale veniva indicato nel Numero_1
verbale come la “persona che utilizza di fatto la fornitura” di cui trattasi e come “cliente abusivo” (v. pag. 1 dell'Allegato 4). Lo stesso sig.
peraltro, ammetteva espressamente di essere Parte_1
l'utilizzatore dell'officina ed il responsabile dell'allaccio abusivo de quo,
7 rilasciando in seno al predetto verbale la seguente inequivocabile dichiarazione, avente carattere confessorio: “IO SOTTOSCRITTO
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE DI Parte_1
TUTTO CIÒ CHE MI È STATO CONTESTATO, MIO COGNATO
PROPRIETARIO DEL GARAGE ERA ALL'OSCURO DI TUTTO”. Detta
dichiarazione riporta in calce la firma autografa dell'odierno opponente che, parimenti, sottoscriveva ciascuna pagina del verbale di verifica e ne prendeva in consegna una copia, così acquisendo piena contezza di tutto quanto era stato accertato a suo carico dai verbalizzanti e delle circostanze ivi specificate (v. Allegato 4).
E' di tutta evidenza come parte opponente non soltanto non ha fornito prova di essere estranea all'allaccio diretto, contestatole dalla società
opposta, ma addirittura ha ammesso e confessato di essere l'utilizzatore dell'officina ed il responsabile dell'allaccio abusivo de quo,
Conseguentemente, può ritenersi provata la responsabilità del materiale atto a realizzare l'allaccio abusivo, in capo al sig. Pt_1
considerato che lo stesso è stato rinvenuto sui luoghi ed ha ammesso di essere responsabile all'accertato allaccio diretto.
Peraltro è appena il caso di evidenziare che la linea difensiva e le contestazioni mosse da parte opponente in tutto l'arco del giudizio sono stato assai generiche ed avente fine meramente dilatorio.
Di contra la società opposta ha dimostrato che “dall'analisi effettuata,
ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo
8 irregolare ha avuto inizio il 06/12/2011”. Infine, il Distributore
specificava che la ricostruzione delle misure ha riguardato il periodo
“dal 06/12/2011 al 05/12/2016” . Ed inoltre ha avuto cura di indicare i quantitativi di energia elettrica prelevati, nonché il periodo di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione (v. Allegato 5).
Sulla scorta delle superiori premesse questo Giudice ritiene che la ricostruzione dei consumi eseguita, è valida ed efficace e pertanto rigettando la spiegata opposizione conferma il DI opposto.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente soccombente,
e per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso, Pa,lì 23.05.2025
Il Gop Valentina Cimino
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