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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1144/2025 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Barberio;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato;
CP_1 resistente avente ad OGGETTO: ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva che in data 1.8.2024 riceveva nota con cui l' comunicava che nel periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2005 le sarebbe stato indebitamente CP_1 pagato l'importo di € 2.841,76 a titolo di disoccupazione agricola anno 2005 richiedendone la restituzione mediante trattenute su trattamento pensionistico in godimento. La ricorrente chiedeva di dichiarare la irripetibilità delle somme percepite a titolo di disoccupazione per intervenuta prescrizione del credito, con conseguente restituzione delle somme trattenute e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva la decadenza ex art. 22 D.L. CP_1
7/1970 e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 30.5.2025.
Anzitutto va superata la eccezione di inammissibilità della domanda per decadenza formulata dall' CP_1 in quanto inconferente nella presente causa che non ha ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo disconosciuto dall' e la conseguente iscrizione negli elenchi bracciantili (azione cui è CP_1 riconnesso il termine di decadenza previsto dall'art. 22 D.L. 7/1970) bensì esclusivamente l'accertamento dell'illegittimità, per prospettata prescrizione, della azione di ripetizione dell'indebito azionata dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme asseritamente non dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Tanto premesso, la domanda oggetto di giudizio è infondata non essendo, così come eccepito in ricorso, CP_ il diritto di credito azionato dall' prescritto.
Occorre chiarire che alla fattispecie in esame, riguardante ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve ritenersi applicabile, in mancanza di una differente disciplina specifica, l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento dell'indebito pagamento. Del tutto inconferente è il richiamo contenuto in ricorso al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. 335/1995 dal momento che, come evidente, nella specie non si verte in materia di crediti contributivi.
Ciò posto nel caso di specie è documentato che l'indebito ha ad oggetto prestazione previdenziale
(indennità di disoccupazione agricola) corrisposta alla ricorrente nel periodo che va dal 1.1.2005 al
31.12.2005 (v. comunicazione in atti). CP_1
L' ha prodotto idonei atti interruttivi del termine di prescrizione decennale anteriori alla nota di CP_1 indebito notificata alla ricorrente il 1.8.2024.
Risulta più specificamente prodotta una prima comunicazione di indebito del 26.10.2011 notificata alla ricorrente in data 21.11.2011 e una successiva comunicazione di indebito del 9.7.2018 notificata alla ricorrente in data 30.8.2018 con procedura di “compiuta giacenza” (v. comunicazioni e avvisi di ricevimento prodotti dall' . CP_1
Avuto riguardo alle contestazioni proposte dalla parte ricorrente con riferimento alla notifica effettuata
“per compiuta giacenza” (v. note del 28.5.2025), si evidenzia che, come noto, l'art. 1335 c.c. prevede che:
“la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'atto unilaterale recettizio (qual è l'atto di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.) “si presume conosciuto -ai sensi dell'art. 1335 c.c.- nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (Cass. 23589/2018, v. anche Cass. 6527/2003, Cass.
17644/2008, Cass. 26241/2009, Cass. 6256/2016). Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, l'agente postale ha attestato il rilascio dell' avviso di giacenza all'indirizzo della ricorrente nella data del 27.7.2018 e la successiva restituzione all' mittente per compiuta giacenza in data 30.8.2018. CP_1
Come noto non era necessario nella specie il rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. e di cui alla legge 890/1982 e ciò in quanto, non trattandosi della notifica di un atto impositivo o di un atto giudiziario, tali procedimenti notificatori non si applicano, non trovando più specificamente applicazione l'obbligo della comunicazione dell'avvenuto deposito con raccomandata A/R (CAD).
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio” (Cass. 12822/2016). Nel caso di specie l' ha fornito la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio mediante la CP_1 produzione dell'avviso di giacenza alla destinataria e dell'attestazione di compiuta giacenza, mentre nessuna specifica contestazione ha sollevato la ricorrente in ordine alla attestazione del rilascio dell'avviso del plico presso l'ufficio postale.
In virtù delle considerazioni finora svolte, accertata la infondatezza della eccezione di prescrizione, il ricorso (fondato esclusivamente sulla predetta eccezione) va rigettato.
Parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo prodotto dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (v. Cass. 10694/1995)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Salerno, 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio