Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 5707/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 5707/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2884/2019 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data
28/10/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. E_ C.F._1
Tommaso Palma (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , in qualità di CP_1 C.F._3
amministratrice di sostegno di (C.F. CP_2
), come da decreto di nomina del G.T. presso il C.F._4
Tribunale di Bologna del 21/10/2014 ed autorizzazione di detto G.T. in data 1-
3/2020, difesa dall'avv. Serafina Tornillo (C.F. ) C.F._5
APPELLATA
E
(C.F. , difeso dell'avv. CP_3 C.F._6
Pierpaolo Damiano (C.F. ) C.F._7
APPELLATO
E
(C.F. ), difeso dell'avv. CP_4 C.F._8
Ciro Tufano (C.F. C.F._9
R.G. n. 5707/2019
APPELLATO
E
(C.F. ), residente in CP C.F._10
Frattamaggiore (NA), IV Traversa F. D'ambrosio n. 31
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), residente in Controparte_6 C.F._11
Frattamaggiore (NA), V Traversa F. D'ambrosio n. 24
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 2/7/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, nei CP_2
confronti dei propri fratelli , , e , CP_3 Pt_1 CP_6 CP CP_4
deducendo:
- che la massa ereditaria era costituita da due corpi di fabbrica, tra di loro collegati, siti in Frattamaggiore, con accessi separati, il primo dalla IV Traversa F.
D'Ambrosio n. 24 ed il secondo dalla V Traversa F. D'Ambrosio n. 19, e precisamente appartamento al piano terra, appartamento al primo piano, lastrico di copertura a livello del secondo piano (per l'edificio con accesso dalla IV Traversa
F. D'Ambrosio n. 24); appartamento al piano terra, locale garage al piano terra, appartamento al primo piano, lastrico solare di copertura soprastante il locale garage, lastrico solare di copertura a livello del secondo piano (per l'edificio con accesso dalla V Traversa F. D'Ambrosio n. 24);
- che i fratelli , e erano tenuti a corrispondere ad Pt_1 CP_6 CP_3 CP essa istante l'indennità di occupazione degli immobili dagli stessi detenuti, a far data dal decesso della madre . Persona_1
Pertanto, chiedeva dividersi il descritto patrimonio rinveniente dalla successione ad intestato dei propri genitori, con condanna dei germani , Pt_1 CP_6
e al pagamento della menzionata indennità di occupazione. CP_3 CP 3
R.G. n. 5707/2019
Costituitasi in giudizio, non si opponeva alla divisione, chiedendo E_
attribuirsi a ciascuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale da predisporsi da parte di un CTU;
in subordine, chiedeva disporsi l'attribuzione dell'immobile detenuto da essa esponente, con obbligo di provvedere al conguaglio in danaro in favore degli altri condividenti;
chiedeva inoltre, nel caso di mancata attribuzione in proprietà dell'immobile da essa goduto, condannarsi gli altri eredi, ciascuno per la propria quota, al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati allo stesso, pari ad € 76.000,00, e ciò eventualmente anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
Anche si costituiva in giudizio, dichiarando di non opporsi alla CP_3
divisione ma chiedendo il rigetto della pretesa attorea di rendiconto, nonché di quella, avanzata in via riconvenzionale da di pagamento E_ dell'indennità per miglioramenti.
, a sua volta costituitosi in giudizio, dichiarava di non opporsi allo CP_4
scioglimento della comunione, precisando di non essere interessato all'attribuzione di beni ereditari, preferendo il pagamento di un conguaglio in danaro.
Si procedeva all'espletamento di CTU.
Con comparsa depositata in data 12/11/2017, si costituiva nella CP_1 qualità di amministratrice di sostegno dell'attrice , nominata dal CP_2
G.T. presso il Tribunale con provvedimento in data 21/10/2014, riportandosi alle richieste avanzate ed alle difese svolte dalla predetta nell'atto di citazione.
Quindi, il Tribunale di Napoli Nord così decideva la causa:
“A) Dichiara aperta la successione di deceduto in Frattamaggiore il Persona_2
13.11.2003 e di deceduta in Frattamaggiore il 17.12.2003; Persona_1
B) Dichiara ad essi succeduti, ab intestato, i figli , CP_2 E_
, , e;
Controparte_6 CP_3 CP CP_4
C) dichiara la massa ereditaria costituita dai seguenti beni: 1) unità immobiliare al
piano terra – FG.2 – Plla 1510 – senza Sub- APPARTAMENTO;
2) unità
immobiliare al piano terra– FG.2 – Plla 1510 – Sub 2 -POSTO AUTO coperto;
3)
unità immobiliare al piano primo – FG.2 – Plla 1510 – Sub 3 – APPARTAMENTO;
4) unità immobiliare al piano primo– FG.2 – Plla 1510 – Sub 4 – TERRAZZA
(lastrico); 5) unità immobiliare al piano secondo– FG.2–Plla 1510 – Sub 5 –
; 6) unità immobiliare al piano terra – FG.2 – Plla 1719 –senza Controparte_7
Sub- APPARTAMENTO;
7) unità immobiliare al piano secondo–FG.2 – Plla 1719– 4
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Sub 3 – ; 8) unità immobiliare al piano primo – FG.2 – Plla Controparte_7
1719 –Sub 4 – APPARTAMENTO;
D) dichiara la non comoda divisibilità tra i sei coeredi della massa ereditaria sopra
individuata;
E) assegna a: 1) l'appartamento al primo piano sito in Frattamaggiore E_
in catasto al FG.2 – Part.lla 1719 –Sub 4 ed il lastrico solare (part.lla 1719 sub 3);
2) l'appartamento al piano terra sito in Frattamaggiore in catasto al CP foglio 2 part.lla 1719 senza sub.; 3) l'appartamento al primo piano CP_3 sito in Frattamaggiore in catasto al foglio 3 part.lla 1510 sub 3, il Lastrico,
particella 1510 – sub 5; e il Lastrico terrazzo, particella 1510 – sub 4; 4)
[...]
l'appartamento al piano terra con cantinola e posto auto coperto (censiti al CP_6
catasto del Comune di Frattamaggiore foglio 2 part.lla 1510 senza sub e sub 2);
F) condanna al pagamento, a titolo di eccedenza, in favore di E_ [...]
della somma di euro € 29.877,00 ed in favore di della CP_2 CP_4 somma di euro 29.877,00, oltre interessi legali su detti importi dalla data di
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
G) condanna al pagamento, a titolo di eccedenza, in favore di CP [...]
della somma di € 12.584,00 ed in favore di della somma di CP_2 CP_4
euro 12.584,00, oltre interessi legali su detti importi dalla data di pubblicazione della
presente sentenza al soddisfo;
H) condanna al pagamento, a titolo di eccedenza, in favore di CP_3 [...]
della somma di € 26.277,00 ed in favore di della somma di CP_2 CP_4 euro 26.277,00, oltre interessi legali su detti importi dalla data di pubblicazione della
presente sentenza al soddisfo;
I) Condanna al pagamento, a titolo di eccedenza, in favore di Controparte_6 [...]
della somma di € 5.537,50 ed in favore di della somma di CP_2 CP_4 euro 5.537,50, oltre interessi legali su detti importi dalla data di pubblicazione della
presente sentenza al soddisfo;
J) condanna al pagamento, a titolo di indennità, in favore di E_ [...]
della somma di euro 1.254,11, oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_2
sentenza al soddisfo;
K) condanna al pagamento, a titolo di indennità, in favore di CP [...]
della somma di euro 1.159,51, oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_2 sentenza al soddisfo;
5
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L) condanna al pagamento, a titolo di indennità, in favore di CP_3 [...]
della somma di euro 1.435,16, oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_2 sentenza al soddisfo;
M) condanna al pagamento, a titolo di indennità, in favore di Controparte_6 [...]
della somma di euro 812,82, oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_2
sentenza al soddisfo;
N) rigetta la domanda riconvenzionale di restituzione avanzata da;
E_
O) pone le spese di lite a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota, che liquida in euro 50,00 per spese vive ed euro 40.635,303 per
compenso, oltre iva e cpa come per legge e rimb. Forf. spese generali nella misura
del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
P) pone a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota, le spese di CTU già liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale, nella motivazione della suindicata pronuncia, dichiarava che la domanda riconvenzionale di risultava assorbita nella decisione di E_
accoglimento della pretesa, dalla stessa formulata in via principale, di assegnazione in proprietà dell'immobile oggetto dei prospettati miglioramenti. proponeva appello avverso la richiamata sentenza, deducendo, quali E_
motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice non aveva provveduto sulla richiesta “istruttoria” avanzata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta all'ammissione di una
CTU finalizzata all'individuazione ed alla quantificazione monetaria dei miglioramenti apportati da essa esponente all'immobile attribuitole in proprietà;
- che il Tribunale aveva, in modo del tutto apodittico ed arbitrario, ritenuto che la domanda di pagamento dell'indennità per suindicati miglioramenti fosse
“assorbita nell'accoglimento della domanda di attribuzione” della descritta proprietà immobiliare;
- che solo attraverso un'istruttoria completa, come quella richiesta da essa esponente in primo grado, il Tribunale “avrebbe potuto avere piena cognizione dell'intero asse ereditario e valutare la fondatezza” della spiegata domanda riconvenzionale;
- che, pertanto, era evidente la propria volontà di “domandare ed ottenere tanto
l'attribuzione della piena proprietà dell'immobile già in uso …, quanto il pagamento dell'indennità di € 76.000,51 per le migliorie apportate all'eredità”. 6
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costituitosi in giudizio, deduceva che il gravame era CP_3
inammissibile sia perché redatto in violazione dei requisiti formali richiesti dall'art. 342 c.p.c., sia perché privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto, chiedendo comunque il rigetto dello stesso nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Anche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2 dell'art. 348-bis c.p.c., ovvero rigettarsi lo stesso perché privo di fondamento.
, a sua volta costituitosi nel presente grado, chiedeva rigettarsi CP_4
l'impugnazione perché del tutto infondata, con conseguente conferma della decisione di prime cure.
Le altre parti appellate, e benché regolarmente CP Controparte_6
evocate, non si costituivano in giudizio.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di e , i quali, nonostante la ritualità CP Controparte_6 della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Ciò posto, va esclusa la prospettata inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Invero, è sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal 7
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primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600;
Cass. 13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218;
Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560;
Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da è certamente idoneo a E_
superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di ritenere assorbita la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti.
Inoltre, come pure affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422). 8
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Venendo all'esame del merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, non v'è alcun dubbio che nel giudizio di prime cure, abbia E_
formulato la riconvenzionale per i miglioramenti in linea di subordinazione logica, risultando testualmente dalla comparsa di costituzione quanto segue (v. pag. 7):
“Appare opportuna, fondata ed assolutamente legittima la domanda all'indennità per le migliorie apportate all'immobile goduto dalla sig.ra nel caso E_ in cui questo non dovesse essere attribuito in proprietà esclusiva all'odierna richiedente”.
Va aggiunto che nella memoria emendativa depositata in data 19/10/2015, la stessa insisteva nella richiesta di indennità per miglioramenti (anche a titolo di ingiustificato arricchimento), “nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere necessario e opportuno attribuire alla sig.ra la sopra E_ indicata porzione immobiliare” (v. pagg. 5-6).
Inoltre, nella stessa memoria (v. punto “D” del petitum), l'odierna appellante chiedeva quanto segue: “Ancora in subordine, in caso di vendita dei beni, condannare gli altri eredi a corrispondere in favore ella sig. , ognuno E_ pro quota, la somma di € 76.000,00 per le migliorie apportate”.
Da tutto ciò emerge, senza alcuna possibilità di dubbio, che la condividente abbia chiaramente formulato la pretesa in oggetto in via gradata rispetto all'accoglimento della pretesa, avanzata in via principale, di attribuzione in proprietà dell'immobile dalla stessa detenuto in via esclusiva, con la conseguenza che, in modo del tutto corretto, il primo Giudice ha dichiarato l'assorbimento della stessa nella statuizione di accoglimento della descritta pretesa principale.
Ovviamente, una volta acclarato che la domanda di miglioramenti è stata prospettata per l'ipotesi del rigetto della pretesa di assegnazione del cespite in proprietà, è chiaro che non possa l'appellante dolersi che il primo giudice non abbia conferito al CTU l'incarico di procedere all'individuazione ed alla quantificazione dei pretesi miglioramenti apportati al cespite oggetto di attribuzione all'odierna appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del gravame, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate costituitesi nel presente grado e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, 9
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con attribuzione agli avv.ti Pierpaolo Damiano, procuratore di , CP_3
Serafina Tornillo, procuratore di , e Ciro Tufano, procuratore di CP_2
, stante la dichiarazione resa dagli stessi nelle rispettive comparse CP_4 di costituzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Detta liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto che la pretesa di € 76.000,00 risulta avanzata dall'appellante nei confronti degli altri condividenti, in ragione della quota di 1/6 spettante a ciascuno di essi, sicché in tale limite va considerato il valore della domanda nei confronti di ognuna delle suindicate parti costituite risultate vittoriose.
Nulla, invece, va disposto in punto di spese nei confronti di e CP
, in quanto contumaci. Controparte_6
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 20-24/12/2019, E_
nei confronti di , , , e CP_2 CP_3 CP_4 CP
, avverso la sentenza n. 2884/2019 del Tribunale di Napoli Nord Controparte_6
pubblicata in data 28/10/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
CP Controparte_6
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione,
c) condanna al pagamento delle spese del grado, in favore di E_
, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali ed € CP_2
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Serafina Tornillo;
d) condanna al pagamento delle spese del grado, in favore di E_
, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali ed € CP_3
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pierpaolo Damiano;
e) condanna al pagamento delle spese del grado, in favore di E_
, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali ed € CP_4 10
R.G. n. 5707/2019
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ciro Tufano;
f) nulla per le spese quanto alla posizione di e . CP Controparte_6
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore E_ importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 4/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.