Decreto cautelare 7 agosto 2017
Ordinanza cautelare 7 settembre 2017
Sentenza 21 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 07/09/2017, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/09/2017
N. 00550/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2017, proposto da:
Società Corona Ri.Lu. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Lerici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brizzi, con domicilio eletto presso lo studio NO ER in Genova, piazza Corvetto, 1/9;
nei confronti di
L'Ancora di Lerici S. R. L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cristian Saffioti, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Malta 2/2a;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza 27 luglio 2017, n. 21 a firma del Responsabile del Servizio Attività Produttive, Commercio e Turismo del Comune di Lerici,
avente ad oggetto “revoca autorizzazione occupazione di suolo pubblico P.zza Garibaldi, zona antistante numero civico 26”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lerici e di L'Ancora di Lerici S. R. L.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la domanda cautelare proposta appare assistita dai necessari presupposti, in specie a fronte della natura e degli effetti dell’impugnato atto di revoca rispetto all’attività economica svolta da parte ricorrente, nelle more del necessario approfondimento sulla questione di merito;
Atteso che nelle more del necessario approfondimento predetto sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), Accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto:
a) sospende l’esecuzione dell’atto di revoca di cui in epigrafe;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 maggio 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO