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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Nicola
ON D'AM, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4285/23 R.G. avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente tra titolare dell'impresa individuale Rubino d'Oriente, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Cosimo Filippo Castellaneta,
Ricorrente contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato Avv.
CE BA,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12.11.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 13.3.2023 titolare della ditta Rubino Parte_1
d'Oriente, ha interposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione e confisca n.
123/2023 emessa il 9.2.2023 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di a mezzo della quale - a seguito del verbale di contestazione e sequestro CP_1 amministrativo del 7.11.2022 della G.d.F. conclusivo di attività di ispezione effettuata nella medesima data - veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 9.025,00
(comprensiva di spese di notifica pari ad euro 25,00) “per la violazione del D.Lgs.
Pag. 1 a 5 475/1992 modificato dal D.Lgs. 17/2019, art. 4 comma 5 e per la violazione di cui al Dlgs.
54/2011 art, 10-14-31 comma 7” e disposta la confisca della merce sequestrata.
In particolare, l'opponente ha dedotto la nullità dell'ordinanza di ingiunzione e di tutti gli atti presupposti e collegati per insussistenza dei presupposti di legge e per genericità della contestazione, nonché l'inapplicabilità agli articoli sportivi dell'art. 14 del D. lgs.
475/1992, modificato dal D. Lgs. 17/2019. All'uopo, l'opponente ha rappresentato che nella categoria merceologica dei D.P.I. non rientrassero le fasce elastiche ad uso sportivo, citando l'art. 74 D. lgs. 81/2008 che, al comma 2, dispone che non costituiscono D.P.I., tra gli altri, i materiali sportivi quando sono utilizzati per fini specificatamente sportivi e non lavorativi.
Pertanto, l'opponente ha chiesto di dichiarare non valida né produttiva di effetti l'ordinanza opposta e, in subordine, di rideterminare la sanzione nel minimo edittale.
Fissata l'udienza del 29.11.2023 giusta decreto depositato il 7.4.2023, la
[...]
di Bari si è costituita il 15.11.2023, Controparte_1 deducendo l'infondatezza dei dedotti motivi di impugnazione ed instando per il rigetto dell'opposizione; nello specifico, ha sostenuto che i dispositivi sottoposti a sequestro fossero indubbiamente D.P.I. in quanto dalle loro confezioni si evinceva il loro essere destinati ad essere indossati o tenuti per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza al fine di prevenire traumi contusivi;
inoltre, l'opposta ha dedotto che la normativa da applicare ai D.P.I. in questione non era il D. lgs. 81/2008, dettato esclusivamente per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ma il Regolamento (UE) n.
2016/425 del 9.3.2016, dettato a garanzia della protezione della salute e della sicurezza di qualsiasi utilizzatore.
Con ordinanza depositata il 29.11.2023 la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 14.10.2025.
In via preliminare, va rilevato che la causa è matura per la decisione: sul punto, la
C.T.U. richiesta dall'opponente (per stabilire se gli oggetti sequestrati sono articoli sportivi in luogo dei ritenuti dispositivi di protezione individuale) è inammissibile in quanto irrilevante alla luce delle considerazioni di cui infra.
Sempre in via preliminare, va dato atto l'opponente non ha rappresentato alcuna doglianza circa la contestazione della violazione di cui agli artt. 10, 14 e 31 D. lgs. 54/2011.
Pag. 2 a 5 Scendendo al merito, va osservato che l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire
- dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n. 4898/2015).
Inoltre, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., ex multis, Cass. n. 23800/2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (cfr. Cass. n.
4006/2022).
Pag. 3 a 5 Orbene, così ricostruito il panorama giurisprudenziale di riferimento, nel caso in esame le circostanze evincibili dal verbale di accertamento costituiscono sufficienti elementi di prova idonei a fondare la pretesa sanzionatoria, stante l'assenza di specifici elementi, acquisiti nel giudizio, che ne determinino una motivata intrinseca inattendibilità, o non veridicità.
Infondate risultano le doglianze di parte opponente, atteso che:
- dal verbale di contestazione della G.d.F. emerge che i prodotti commercializzati dall'impresa individuale di sono stati fabbricati per essere indossati o tenuti Parte_1 da qualsiasi utilizzatore per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, al fine di prevenire traumi contusivi, onde non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
i DPI sequestrati rientrano, pertanto, nella definizione di cui all'art. 3, punto 1) lett. a) del Regolamento (UE) n. 2016/425 del
09/03/2016 [i «dispositivi di protezione individuale» (DPI) sono dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza] (cfr., in tal senso in casi analoghi, Trib. Bari n. 4730/2024 e n. 245/2025);
- la normativa a base delle sanzioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione è costituita dal D. lgs 475/1992 e ss.mm.ii. e dal Regolamento 425/2016, il quale, all'art. 2 comma 2, lettera b, dispone “Il presente regolamento non si applica ai DPI:…b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive”, in tal modo sancendo l'applicabilità della sanzione prevista dal D. lgs n. 475/1992 e ss.mm.ii.;
- pertanto, correttamente l'opposta ha sostenuto che le disposizioni dettate dal Regolamento
UE e dal D. lgs. 475/1992, come modificato dal D. lgs. 17/2019, hanno come ambito di applicazione la protezione della salute e della sicurezza di qualsiasi utilizzatore di DPI, laddove la definizione di D.P.I. dettata dall'art. 74 del D. lgs. 81/2008 e le relative esclusioni, così come richiamate dall'opponente, hanno come unico ambito di applicazione i luoghi di lavoro e non possono essere estese ad ambiti diversi;
- alla luce di tanto, la contestazione non risulta generica;
- tra l'altro, come eccepito dall'opposta, dalla visura camerale in atti risulta l'assenza nell'oggetto sociale dell'impresa Rubino d'Oriente di alcuna specifica attività riferita alla vendita di articoli sportivi.
Non risulta meritevole di accoglimento neppure la richiesta di rideterminazione della sanzione nel minimo edittale, in quanto non fondata su elementi oggettivi, quali la sproporzione della sanzione con riferimento alle violazioni accertate, e fermo restando che
Pag. 4 a 5 la sanzione, in relazione al numero di oggetti sequestrati, risulta già determinata in prossimità del valore minimo edittale (che nella specie va da euro 3.000,00 ad euro
18.000,00).
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, l'opposizione deve essere rigettata.
Dal rigetto dell'opposizione non può conseguire la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, in quanto “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato [come nella specie, n.d.g.], non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. n. 30597/2017): quest'ultima, nel caso di specie, non è stata depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.11.2025
Il Giudice
Nicola ON D'AM
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del in tirocinio, CP_2
Avv. Viviana Rago.
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