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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/06/2024, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati: Dott. Giampiero FIORE Presidente rel. Dott. Anna Maria ROSSI Consigliere Avv. Gianpaolo BORGIOLI Ausiliario
Lette all'odierna udienza del 14/6/24 le note ex art. 127 ter Cpc sostitutive della discussione orale depositate dalla parte appellante costituita ha pronunziato la seguente SENTENZA Ex art 281 sexies Cpc nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1474/2022 R.G. promossa DA
Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 Parte_2 Juri MONDUCCI ed elett.te dom.ta in Bologna presso lo studio dello stesso. Appellante CONTRO
Controparte_1 Appellato contumace
avverso la ordinanza ex art.702 bis Cpc n.2654/22 emessa dal Tribunale di Bologna in data 27/6/22.
Conclusioni delle parti: come da note cartolari. Motivi
- Con l'impugnata ordinanza il tribunale accoglieva il ricorso proposto dall'avvocato Antonella Dore nei confronti di e per l'effetto Controparte_1 liquidava in favore dell'attrice la somma di euro 560 oltre accessori e spese vive per il giudizio davanti al Gup, euro 3000 oltre accessori e spese vive per il giudizio avanti al tribunale penale monocratico ed euro 2.125, oltre accessori per il giudizio avanti la Corte d'appello penale. Nell'introdotto appello si lamenta il legale che, tuttavia, a differenza di quanto richiesto, il medesimo giudicante aveva condannato il convenuto a versare sull'importo liquidato e a decorrere dalla domanda, gli interessi legali dalla costituzione in mora (31.3.2020)
1 sino alla domanda ed interessi moratori dalla domanda 19.01. 2022 al saldo. Il tribunale aveva ritenuto che gli interessi legali non erano dovuti dal dì della costituzione in mora, in quanto nell'atto di costituzione in mora non era stato indicato il preciso importo dovuto ai creditori, con la conseguenza che, per il tribunale, detto atto, in realtà, non doveva intendersi come rituale costituzione in mora. Secondo l'appellante, invece, gli interessi moratori, alla luce della novella di cui all'articolo 1284, comma 4 CC, dovevano invece decorrere dalla data della domanda giudiziale, e ciò ipso iure, ovvero a prescindere da una specifica pattuizione sul punto.
-L'appello è fondato. Proprio recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento)(…)” (Cass. n. 24973 del 19/08/2022), rendendo implicito pertanto che la particolare remunerazione degli interessi nella qualità moratoria, a fronte di una prestazione professionale defensionale, debba senz'altro trovare applicazione, a prescindere da ogni accordo particolare propositivo in tale senso, senza neanche limitazioni illustrative al cliente, ai fini dell'an, trattandosi di accessori inerenti ad obbligazione pecuniaria, ricorrendone specifica richiesta giudiziale, come nel nostro caso nelle prese conclusioni di primo grado. Spettano pertanto in favore del legale appellante gli interessi nella misura moratoria ex art 1284 c.4 CC, facendo decorrere questi dalla data della messa in mora che, secondo il precetto giurisprudenziale che precede, coincide con la proposizione della domanda giudiziale.
-Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata ordinanza, condanna il convenuto agli interessi moratori in Controparte_1 favore dell'appellante dalla data della domanda al saldo, confermando per il resto;
2 B)condanna l'appellato al rimborso delle spese in favore dell'appellante del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 962,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 14/5/22
IL PRESIDENTE (Giampiero M. Fiore)
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-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati: Dott. Giampiero FIORE Presidente rel. Dott. Anna Maria ROSSI Consigliere Avv. Gianpaolo BORGIOLI Ausiliario
Lette all'odierna udienza del 14/6/24 le note ex art. 127 ter Cpc sostitutive della discussione orale depositate dalla parte appellante costituita ha pronunziato la seguente SENTENZA Ex art 281 sexies Cpc nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1474/2022 R.G. promossa DA
Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 Parte_2 Juri MONDUCCI ed elett.te dom.ta in Bologna presso lo studio dello stesso. Appellante CONTRO
Controparte_1 Appellato contumace
avverso la ordinanza ex art.702 bis Cpc n.2654/22 emessa dal Tribunale di Bologna in data 27/6/22.
Conclusioni delle parti: come da note cartolari. Motivi
- Con l'impugnata ordinanza il tribunale accoglieva il ricorso proposto dall'avvocato Antonella Dore nei confronti di e per l'effetto Controparte_1 liquidava in favore dell'attrice la somma di euro 560 oltre accessori e spese vive per il giudizio davanti al Gup, euro 3000 oltre accessori e spese vive per il giudizio avanti al tribunale penale monocratico ed euro 2.125, oltre accessori per il giudizio avanti la Corte d'appello penale. Nell'introdotto appello si lamenta il legale che, tuttavia, a differenza di quanto richiesto, il medesimo giudicante aveva condannato il convenuto a versare sull'importo liquidato e a decorrere dalla domanda, gli interessi legali dalla costituzione in mora (31.3.2020)
1 sino alla domanda ed interessi moratori dalla domanda 19.01. 2022 al saldo. Il tribunale aveva ritenuto che gli interessi legali non erano dovuti dal dì della costituzione in mora, in quanto nell'atto di costituzione in mora non era stato indicato il preciso importo dovuto ai creditori, con la conseguenza che, per il tribunale, detto atto, in realtà, non doveva intendersi come rituale costituzione in mora. Secondo l'appellante, invece, gli interessi moratori, alla luce della novella di cui all'articolo 1284, comma 4 CC, dovevano invece decorrere dalla data della domanda giudiziale, e ciò ipso iure, ovvero a prescindere da una specifica pattuizione sul punto.
-L'appello è fondato. Proprio recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento)(…)” (Cass. n. 24973 del 19/08/2022), rendendo implicito pertanto che la particolare remunerazione degli interessi nella qualità moratoria, a fronte di una prestazione professionale defensionale, debba senz'altro trovare applicazione, a prescindere da ogni accordo particolare propositivo in tale senso, senza neanche limitazioni illustrative al cliente, ai fini dell'an, trattandosi di accessori inerenti ad obbligazione pecuniaria, ricorrendone specifica richiesta giudiziale, come nel nostro caso nelle prese conclusioni di primo grado. Spettano pertanto in favore del legale appellante gli interessi nella misura moratoria ex art 1284 c.4 CC, facendo decorrere questi dalla data della messa in mora che, secondo il precetto giurisprudenziale che precede, coincide con la proposizione della domanda giudiziale.
-Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata ordinanza, condanna il convenuto agli interessi moratori in Controparte_1 favore dell'appellante dalla data della domanda al saldo, confermando per il resto;
2 B)condanna l'appellato al rimborso delle spese in favore dell'appellante del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 962,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 14/5/22
IL PRESIDENTE (Giampiero M. Fiore)
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