Art. 30.
La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.
I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
I fondi sono impiegati nel piu' breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni della Cassa depositi e prestiti.
La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.
I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
I fondi sono impiegati nel piu' breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni della Cassa depositi e prestiti.