Articolo 30 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 29Articolo 31
Versione
27 settembre 1941
Art. 30.

La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel piu' breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni della Cassa depositi e prestiti.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941