Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2007, n. 4821
CASS
Sentenza 1 marzo 2007

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve essere compiuta, dal giudice del merito, in base ai canoni di ermeneutica contrattuale ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni predetti o per vizi di motivazione. (Nella specie, relativa all'indennità' di "agente unico" corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane sulla base dell'accordo sindacale del 12 settembre 1996, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando il detto accordo, aveva ritenuto che l'indennità in questione remunerava certe prestazioni lavorative - lo scambio di effetti postali oltreché le mansioni di autista - per cui aveva causa retributiva, non esclusa dal motivo "incentivante", ossia di stimolo a ben lavorare).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2007, n. 4821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4821
Data del deposito : 1 marzo 2007

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