Sentenza 1 marzo 2007
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve essere compiuta, dal giudice del merito, in base ai canoni di ermeneutica contrattuale ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni predetti o per vizi di motivazione. (Nella specie, relativa all'indennità' di "agente unico" corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane sulla base dell'accordo sindacale del 12 settembre 1996, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando il detto accordo, aveva ritenuto che l'indennità in questione remunerava certe prestazioni lavorative - lo scambio di effetti postali oltreché le mansioni di autista - per cui aveva causa retributiva, non esclusa dal motivo "incentivante", ossia di stimolo a ben lavorare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2007, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.Le Mazzini, 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FU IO elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA MARANDO, VIALE DEL VIGNOLA 11, rappresentato e difeso dall'avvocato MIGLIACCIO BENINO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 824/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 17/02/04 R.G.N. 209/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da NT CC nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, sua datrice di lavoro, condannava la suddetta società al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di L. 7.500 (settemilacinquecento) per ciascun turno di agente unico dallo stesso svolto a decorrere dal 1 gennaio 1998. L'erogazione della suddetta somma traeva origine da un accordo sindacale del 12 settembre 1996 che aveva previsto la corresponsione di un incentivo di L.
6.500 giornaliere a favore dei lavoratori che, come il ricorrente, svolgevano mansioni di agente unico, addetto alla consegna e ritiro degli effetti postali con autovettura della società; successivamente, con accordo del 22 dicembre 1997, il suddetto incentivo era stato aumentato a L.
7.500 giornaliere. La suddetta erogazione era stata sospesa dall'azienda a decorrere dal 1 gennaio 1998 pur essendo continuata l'utilizzazione del lavoratore nelle stesse mansioni.
La Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la suddetta decisione. Sotto un primo profilo osservava che l'accordo sindacale del 12 settembre 1996, concernente la corresponsione dell'emolumento in esame, non conteneva alcuna limitazione temporale;
ne' tale limitazione poteva rinvenirsi nei verbali degli incontri fra rappresentanti aziendali e associazioni sindacali in data 22 dicembre 1997; in quell'occasione si era discusso solo sull'ammontare dell'incentivo e l'azienda si era impegnata a corrisponderlo nella misura di L. 7500 per il secondo semestre 1997 ed a riesaminare il problema dell'ammontare dello stesso a partire dal 1 gennaio 1998; non si era invece discusso della cessazione dell'erogazione dell'incentivo a partire dal 1 gennaio 1998. Sotto altro profilo riteneva la natura retributiva dell'emolumento in esame in quanto erogato per compensare le particolari e più onerose modalità della prestazione richiesta al lavoratore;
con la conseguenza dell'illegittimità della sua soppressione stante il protrarsi immutato della prestazione. Osservava, infine, che anche a voler ammettere che gli accordi avessero previsto la scadenza dell'emolumento al 31 dicembre 1997, entrambe le parti avevano manifestato per facta concludentia la volontà di prorogarne l'applicazione; inoltre la soppressione del compenso costituiva comunque una violazione dell'art. 36 Cost.. Per la cassazione della sentenza sopra indicata propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi. Resiste con controricorso il lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente denuncia vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che il giudice del gravame aveva omesso di spiegare in base a quali elementi aveva ritenuto che l'incentivo oggetto della causa dovesse essere correlato, in base agli accordi sindacali che lo avevano previsto, alla maggiore gravosità dei compiti assegnati all'agente unico. Sottolinea in proposito la natura prettamente incentivante dell'emolumento in discussione.
Col secondo motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e segg., 2074 e 2099 cod. civ. e dell'art. 36 Cost., nonché omessa e contraddittoria motivazione, deduce che ha errato la Corte di merito in primo luogo in quanto, pur mostrando consapevolezza che l'accordo economico aveva una scadenza fissata al 31 dicembre 1997, ha attribuito, in mancanza di successivi accordi sul punto, ultrattività al suddetto accordo. Sostiene che dal tenore delle espressioni adoperate nell'accordo del 12 settembre 1996 si evince chiaramente la natura incentivante del compenso de quo finalizzato alla realizzazione del progetto dell'agente unico e che pertanto erroneamente la Corte di merito ha attribuito carattere retributivo al suddetto emolumento e ne ha fatto discendere l'obbligatorietà della corresponsione e l'applicabilità al caso di specie dei principi in tema di retribuzione di cui all'art. 36 Cost.. Deduce altresì che il c.c.n.l. del 23 maggio 1995 prevedeva uno stretto collegamento tra la disciplina nazionale del sistema premiante e gli accordi regionali sull'agente unico, nel senso che le economie realizzate nel pagamento del premio di produttività di tipo B sarebbero state impiegate per promuovere l'introduzione di progetti speciali da pattuirsi a livello regionale;
con successivo c.c.n.l. del 24 settembre 1997 si era però previsto che oltre il 31 ottobre
1997 non sarebbe stato più possibile investire le economie derivanti dal premio di produttività in progetti di innovazione a livello regionale;
con successivi accordi collettivi le parti avevano concordato di destinare le economie realizzate dopo il 30 ottobre 1997 non più a progetti speciali di livello regionale, bensì a progetti di innovazione siglati a livello nazionale;
tali determinazioni delle parti erano state infine recepite nella Circolare n. 23 del 15 dicembre 1997. Da ciò doveva dedursi l'esistenza di un termine finale, concordato fra le parti, fissato da ultimo al 31 dicembre 1997. Sottolinea infine che tutti gli accordi stipulati in materia avevano perso efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1998, a seguito della disdetta effettuata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, quale risulta dal verbale di incontro del 22 dicembre 1997, disdetta ribadita nel successivo incontro del 9 gennaio 1998.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.
Ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, l'interpretazione dei contratti collettivi è riservata in via esclusiva al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.
Secondo l'interpretazione data dalla Corte territoriale all'accordo collettivo del 1996, l'indennità in questione remunerava certe prestazioni lavorative, ossia lo scambio di effetti postali oltreché le mansioni di autista, per cui aveva causa retributiva, non esclusa dal motivo "incentivante", ossia di stimolo a ben lavorare. Queste affermazioni della Corte risultano congruamente motivate e non presentano contraddizioni o vizi logici. Le censure che la società muove a tale interpretazione della Corte, lungi dall'evidenziare vizi logici tali da impedire la ricostruzione dell'iter argomentativo che sorregge la decisione, si sostanziano nella prospettazione di una diversa interpretazione delle norme contrattuali e sono inammissibili, non essendo consentito al giudice di legittimità di sostituire una propria interpretazione a quella data dal giudice di merito, ma soltanto di controllare la coerenza della motivazione ed il rispetto dei canoni di ermeneutica (cfr., fra le tante, Cass. 12 agosto 2004 n. 15693; Cass. 20 gennaio 2006 n. 1107). Ugualmente devono ritenersi destituite di fondamento le violazioni di legge lamentate dalla società ricorrente.
Come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. 7 agosto 2006 n. 17798; Cass. 20 settembre 2006 n. 20399; Cass. 22 settembre 2006 n. 20612), che hanno esaminato una fattispecie sostanzialmente identica, una volta riconosciuta la natura retributiva dell'indennità in questione, ne consegue che essa, oggetto di un obbligo contrattuale, poteva non essere aumentata, ma non poteva essere ridotta e tanto meno abolita, quand'anche fossero mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro invocato l'eccessiva onerosità sopravvenuta. Va inoltre ricordato che il termine finale toglie, alla scadenza, efficacia al contratto collettivo, ma non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., mentre l'ammontare del corrispettivo ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'ammontare già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. S.U. 30 maggio 2005 n. 11325). Il carattere meramente eventuale dell'indennità in questione, prospettato dalla ricorrente, ossia non corrispettivo di un'attività lavorativa effettivamente prestata, non è plausibile poiché esso trasformerebbe l'indennità in esame da oggetto di un'obbligazione in graziosa elargizione, così contrastando con il principio di proporzionalità della retribuzione espresso dall'art. 36 Cost., comma 1. Giova inoltre ricordare che dall'art. 2103 cod. civ. e art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione dell'ammontare della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, è ricavabile il principio della non riducibilità della retribuzione, da estendere alla voce compensativa di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce può essere soppressa col venir meno di quelle particolari modalità, ma deve essere conservata in caso contrario (cfr., oltre alle sentenze prima citate, Cass. 11 maggio 2000 n. 6046). Ne consegue che l'impegno, assunto col contratto collettivo, di rivedere l'ammontare della voce retributiva entro un certo termine, fa si che alla scadenza di questo, non seguita dall'abolizione della prestazione, la voce deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., anche nel caso in cui una parte abbia disdettato l'accordo.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo, da distarsi a favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 10,00 per esborsi, e in Euro 1500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, da distarsi a favore dell'avv. Benino Migliaccio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007