TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5889 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10624/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10624/2023
Oggi 16.10.2025, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per , per CP_1 Parte_1 Parte_2 per , per
[...] CP_2 Parte_3 [...]
, per Parte_4 Controparte_3 Parte_5 per , l'avv. PAOLETTI FRANCESCA e l'avv. CP_4 Parte_6 LUCCHETTI ALESSANDRO;
per l'avv. MUNARI TITO e l'avv. QUARNETI GIACOMO. Controparte_5 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. CP_6 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10624/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_7 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
C.F. ), Parte_8 P.IVA_3
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_4
(C.F. ), Parte_9 P.IVA_5
(C.F. ), Parte_10 P.IVA_6
tutte con il patrocinio dell'avv. PAOLETTI FRANCESCA e dell'avv. LUCCHETTI ALESSANDRO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_7
con il patrocinio dell'avv. MUNARI TITO e dell'avv. QUARNETI GIACOMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. per le ricorrenti:
“A) accertare e dichiarare il diritto delle aziende agricole ricorrenti alla liquidazione e pagamento, ai sensi delle leggi sopra citate, di una indennità (eventualmente anche a titolo risarcitorio) per l'abbattimento dei polli e tacchini biologici di loro rispettiva proprietà pari al 100% del valore di mercato del pollo e del tacchino biologico, come pubblicato, per la prima volta, sul bollettino avicunicolo di Forlì, in data 31.12.21 e, comunque, pari al prezzo medio praticato su tutti i maggiori mercati avicunicoli nel periodo di riferimento, con tutte le maggiorazioni di legge nell'importo già quantificato in via stragiudiziale e che, detratto quanto già ricevuto a titolo di acconto, risulta pari ad
€ 692.256,33 – ovvero alla somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n° 231/02, trattandosi di aziende agricole, e rivalutazione monetaria dal momento dell'abbattimento al saldo;
per l'effetto: B) condannare la parte convenuta al pagamento, in favore delle ricorrenti, della suddetta somma di € 692.256,33 – ovvero di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – a qualunque titolo liquidata, oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n° 231/02, trattandosi di aziende agricole, e
pagina 2 di 6 rivalutazione monetaria dal momento dell'abbattimento al saldo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per la resistente:
“In via pregiudiziale di rito:
- che Codesto Tribunale accerti e dichiari il difetto di giurisdizione del giudice adito e rimetta le parti innanzi al T.A.R. del;
CP_5 In via preliminare:
- che Codesto Tribunale converta il rito del presente giudizio in ordinario;
- che Codesto Tribunale autorizzi, secondo quanto previsto dall'art. 281 undecies comma 4 c.p.c, la chiamata in causa del Ministero della Salute, del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero del Tesoro e disponga la fissazione di una data per la nuova udienza;
In subordine, e sempre in via pregiudiziale di rito:
- che Codesto Tribunale dichiari il difetto di legittimazione passiva della e, per Controparte_5 l'effetto, dichiari inammissibile la domanda della ricorrente per essere legittimati il Ministero della Salute, dell'Agricoltura e del Tesoro;
Nel merito:
- che Codesto Tribunale rigetti il ricorso nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta. In subordine nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanni i terzi chiamati - Ministero della Salute, Ministero delle Politiche agricole e forestali e Ministero del Tesoro - a manlevare la parte resistente, , per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in CP_5 CP_5 favore della parte ricorrente (filiera Fileni)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, , Parte_7 [...]
Parte_2 Parte_8
,
[...] Parte_4 [...] e la , Parte_9 Parte_10 formulavano la richiesta, nei termini riportati nelle premesse (per la complessiva somma di € 692.256,33), di integrazione dell'indennizzo già loro corrisposto dalla , a fronte CP_5 dell'abbattimento, da parte delle Autorità Sanitarie, dei polli e tacchini biologici da esse allevati (in regime contrattuale di soccida), per contenere il focolaio di aviaria che aveva colpito la CP_5
, nel caso di specie la Provincia di Padova, nei mesi di Novembre - Dicembre 2021.
[...]
Infatti, la , avrebbe sinora solo parzialmente indennizzato, ex L. n° 218/88 e D.M. CP_5
298/89, le ricorrenti, corrispondendo loro il valore a chilo di mercato relativo non già Parte_11 a polli e tacchini biologici (vale a dire quelli effettivamente allevati ed abbattuti a seguito del predetto focolaio di aviaria), ma del pollo e tacchino convenzionale, pari ad appena un terzo del primo, sull'assunto che il listino di Forlì, richiamato dalle norme in tema di indennizzo come CP_7 parametro per la determinazione del valore di mercato degli avicoli abbattuti, non prevedesse, alla data di adozione della ordinanza ed a quella di abbattimento dei loro animali (ripetesi: polli e tacchini biologici) il valore a kg del pollo biologico, inserito soltanto a far data dal 31.12.21.
Allo scopo, le ricorrenti allegavano listino di Forlì entrato in vigore dal 20.12.21, appunto poco dopo l'abbattimento degli animali presenti nelle aziende sopra indicate, che avrebbe evidenziato il valore di mercato a kg del pollo biologico in € 3,55 (per il pollo convenzionale invece il valore sarebbe stato pari ad € 1,22) e del tacchino biologico in € 3.80 (per il tacchino convenzionale invece il valore sarebbe stato pari ad € 1,60) nonché il calcolo dell'indennizzo dovuto azienda per azienda (doc. n° 27; doc. n. 28; doc. n. 29; doc. n. 30 e doc. n° 31).
pagina 3 di 6 A fronte della richiesta di indennizzo del valore di mercato - quello effettivo dell'avicolo biologico, pari (solo animali) ad € 1.091.331,78 - la avrebbe corrisposto, invece, il ben inferiore CP_5 indennizzo di € 399.075,46, con una differenza di € 692.256,33.
Le ricorrenti concludevano, quindi, come nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_5 giurisdizione, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il , sostenendo che la causa CP_5 non avrebbe ad oggetto la mera quantificazione dell'indennizzo degli animali abbattuti, bensì la valutazione discrezionale di una modalità di calcolo, per disporre un'eventuale maggiorazione dell'indennizzo, per il fatto che gli animali abbattuti erano biologici (citava sentenza n. 18658 del 11.12.2023 T.A.R Lazio). Sarebbe, quindi, proprio l'attività istruttoria della P.A. ad essere oggetto di contestazione nel ricorso, in quanto non avrebbe dato l'esito (economico) auspicato dai privati. Tale doglianza sottintenderebbe una valutazione discrezionale, nella determinazione dell'indennizzo, la quale renderebbe evidenti i limiti della giurisdizione civile. Se si reputasse che vi fosse stata una più o meno grave violazione di procedimento istruttorio (ministeriale piuttosto che regionale), questa non potrebbe che essere valutata dal giudice della legittimità degli atti: quello amministrativo.
Peraltro, l'iter istruttorio di competenza regionale si sarebbe chiuso con il provvedimento del 7.4.2023 comunicato alle ricorrenti con pec (prodotto come doc.8).
In aggiunta, la resistente eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che titolare e responsabile della corresponsione dei finanziamenti per gli indennizzi degli animali abbattuti ai sensi e per gli effetti della L. 218/88 sarebbe il Ministero della Salute: ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata Legge n. 218 del 1988, l'indennità per l'abbattimento di animali dovrebbe essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
l'art. 3, comma 2 della suddetta legge prevederebbe che il Ministero del Tesoro, su proposta del Ministero della Sanità, assegni ad ogni una somma da destinare al pagamento CP_5 delle indennità, in relazione agli abbattimenti effettuati. Le somme conferite deriverebbero dal Fondo Sanitario Nazionale: gli Enti competenti per la valutazione di eventuali maggiorazioni degli indennizzi, nel caso di specie, sarebbero il Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero del Tesoro che, seppur indirettamente, si sarebbero pronunciai negativamente, in merito alla richiesta di integrazione dell'indennizzo per avicoli biologici, ribandendo l'applicazione della L. 218/88.
La resistente concludeva, quindi, come nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, vistone il tenore documentale e l'assenza di contestazione sui fatti oggetto di causa, con fissazione dell'odierna udienza di discussione, in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione di termine per memorie conclusive.
***
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza di discussione, in cui le parti concludevano come già riportato nelle premesse, si rileva che lo stesso Tar Lazio, con la sentenza n. 18658/23 citata da parte resistente, ha dichiarato la sussistenza della Giurisdizione Ordinaria in punto di accertamento del diritto soggettivo dei privati alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 2, L. 218/1988.
L'argomento della resistente per cui la diversa vertenza, attinente alla determinazione del quantum dell'indennizzo, rientrerebbe, invece, nella Giurisdizione Amministrativa, non coglie nel segno: la procedura dettata dal DM 298/1989 per la liquidazione dell'indennizzo attiene sempre alla pagina 4 di 6 quantificazione del diritto soggettivo dei privati, secondo valutazione vincolata a parametri predeterminati per legge, anziché in base all'esercizio di un potere discrezionale della PA, rispetto al quale i privati si trovino titolari di un mero interesse legittimo.
Si richiama, sul punto, la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, 05/04/2019 n.238: “In tema di indennità per abbattimento bestiame la posizione del privato richiedente la corresponsione dell'indennità, vertendosi in ipotesi di mancato finanziamento ai fini della sua erogazione, non è di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo pieno. Nella specie si verte in ipotesi di finanziamento previsto direttamente da una disposizione di legge che ha attribuito alla P.A. soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, già valutati in sede di liquidazione del contributo statale per l'abbattimento degli animali infetti, con conseguente insussistenza delle condizioni per attribuire la controversia alla cognizione del Giudice Amministrativo”.
Allo stesso modo, sono infondate l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale e le richieste di chiamata in causa formulate dalla resistente: la liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo avvengono, ex L. 218/1988, da parte della in particolare da sua apposita CP_5 Commissione, ex art. 5 DM 298/1989, sulla base di criteri indicati dal Ministero della Salute nel medesimo DM.
Ai sensi dell'art. 2, IV co., L. 218/1988: “(…) è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari.”.
In base all'art. 3, III co., L. 218/1988, inoltre: “Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali”.
Il diritto dei privati all'indennizzo ed alla sua integrale liquidazione, pari al 100% del valore di mercato, sorge esclusivamente nei confronti della CP_5
Nel merito, l'art. 2, DM 298/1989, al co. I, richiamato per gli avicoli dal co. II, dispone che “il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A.”, L'art. 5, co. II e ss., del medesimo DM stabilisce, inoltre, che:
“2. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori.
3. Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanità.
4. La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza pagina 5 di 6 dei presenti.
5. L'assessore regionale alla sanità notifica i deliberati della commissione ai sindaci dei comuni interessati, per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto”.
Nel caso di specie, in fatto, è pacifico che il bollettino camerale pro tempore applicabile (quello di Forlì), per la settimana di riferimento (come per il mese antecedente – doc. 20 ricorrenti) non prevedesse un valore specifico per i polli biologici;
tale dato è stato inserito, invece, a partire dalla settimana successiva e corrisponde, effettivamente, al valore di mercato vigente, di fatto, anche per la settimana precedente, rispetto alla quale la non ha dedotto alcuna variazione rilevante del CP_5 valore in esame.
La liquidazione svolta dalla quindi, del quantum del diritto soggettivo delle ricorrenti CP_5 all'indennità loro spettante, pari, ex lege, al 100% del valore di mercato degli animali abbattuti, è avvenuta in modo errato, sulla base di un valore (quello del pollo convenzionale) pacificamente inferiore a quello effettivo.
Ne conseguono l'accoglimento del ricorso, con condanna della resistente a pagare alle ricorrenti, pro quota, il saldo dell'indennizzo complessivamente dovuto (pari a residui euro 692.256,33, oltre interessi legali dalla presentazione delle rispettive istanze al deposito del ricorso ed oltre interessi moratori ex art. 1284, IV co., cc, dal deposito del ricorso al saldo effettivo, senza applicazione di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, espresso ab origine in termini monetari, cfr. Cass. 8337/2018), e la condanna della resistente alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 1.000.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per quella decisionale (vistane la semplicità) e senza computo di istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, pro quota come determinato in ricorso, della somma complessiva di € 692.256,33, oltre interessi legali dalla presentazione delle rispettive istanze al deposito del ricorso giurisdizionale ed oltre interessi moratori ex art. 1284, IV co., cc, dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano unitariamente in € 11.653,00 per compensi, oltre euro 1.714,00 per spese, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, sneza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10624/2023
Oggi 16.10.2025, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per , per CP_1 Parte_1 Parte_2 per , per
[...] CP_2 Parte_3 [...]
, per Parte_4 Controparte_3 Parte_5 per , l'avv. PAOLETTI FRANCESCA e l'avv. CP_4 Parte_6 LUCCHETTI ALESSANDRO;
per l'avv. MUNARI TITO e l'avv. QUARNETI GIACOMO. Controparte_5 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. CP_6 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10624/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_7 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
C.F. ), Parte_8 P.IVA_3
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_4
(C.F. ), Parte_9 P.IVA_5
(C.F. ), Parte_10 P.IVA_6
tutte con il patrocinio dell'avv. PAOLETTI FRANCESCA e dell'avv. LUCCHETTI ALESSANDRO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_7
con il patrocinio dell'avv. MUNARI TITO e dell'avv. QUARNETI GIACOMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. per le ricorrenti:
“A) accertare e dichiarare il diritto delle aziende agricole ricorrenti alla liquidazione e pagamento, ai sensi delle leggi sopra citate, di una indennità (eventualmente anche a titolo risarcitorio) per l'abbattimento dei polli e tacchini biologici di loro rispettiva proprietà pari al 100% del valore di mercato del pollo e del tacchino biologico, come pubblicato, per la prima volta, sul bollettino avicunicolo di Forlì, in data 31.12.21 e, comunque, pari al prezzo medio praticato su tutti i maggiori mercati avicunicoli nel periodo di riferimento, con tutte le maggiorazioni di legge nell'importo già quantificato in via stragiudiziale e che, detratto quanto già ricevuto a titolo di acconto, risulta pari ad
€ 692.256,33 – ovvero alla somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n° 231/02, trattandosi di aziende agricole, e rivalutazione monetaria dal momento dell'abbattimento al saldo;
per l'effetto: B) condannare la parte convenuta al pagamento, in favore delle ricorrenti, della suddetta somma di € 692.256,33 – ovvero di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – a qualunque titolo liquidata, oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n° 231/02, trattandosi di aziende agricole, e
pagina 2 di 6 rivalutazione monetaria dal momento dell'abbattimento al saldo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per la resistente:
“In via pregiudiziale di rito:
- che Codesto Tribunale accerti e dichiari il difetto di giurisdizione del giudice adito e rimetta le parti innanzi al T.A.R. del;
CP_5 In via preliminare:
- che Codesto Tribunale converta il rito del presente giudizio in ordinario;
- che Codesto Tribunale autorizzi, secondo quanto previsto dall'art. 281 undecies comma 4 c.p.c, la chiamata in causa del Ministero della Salute, del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero del Tesoro e disponga la fissazione di una data per la nuova udienza;
In subordine, e sempre in via pregiudiziale di rito:
- che Codesto Tribunale dichiari il difetto di legittimazione passiva della e, per Controparte_5 l'effetto, dichiari inammissibile la domanda della ricorrente per essere legittimati il Ministero della Salute, dell'Agricoltura e del Tesoro;
Nel merito:
- che Codesto Tribunale rigetti il ricorso nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta. In subordine nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanni i terzi chiamati - Ministero della Salute, Ministero delle Politiche agricole e forestali e Ministero del Tesoro - a manlevare la parte resistente, , per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in CP_5 CP_5 favore della parte ricorrente (filiera Fileni)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, , Parte_7 [...]
Parte_2 Parte_8
,
[...] Parte_4 [...] e la , Parte_9 Parte_10 formulavano la richiesta, nei termini riportati nelle premesse (per la complessiva somma di € 692.256,33), di integrazione dell'indennizzo già loro corrisposto dalla , a fronte CP_5 dell'abbattimento, da parte delle Autorità Sanitarie, dei polli e tacchini biologici da esse allevati (in regime contrattuale di soccida), per contenere il focolaio di aviaria che aveva colpito la CP_5
, nel caso di specie la Provincia di Padova, nei mesi di Novembre - Dicembre 2021.
[...]
Infatti, la , avrebbe sinora solo parzialmente indennizzato, ex L. n° 218/88 e D.M. CP_5
298/89, le ricorrenti, corrispondendo loro il valore a chilo di mercato relativo non già Parte_11 a polli e tacchini biologici (vale a dire quelli effettivamente allevati ed abbattuti a seguito del predetto focolaio di aviaria), ma del pollo e tacchino convenzionale, pari ad appena un terzo del primo, sull'assunto che il listino di Forlì, richiamato dalle norme in tema di indennizzo come CP_7 parametro per la determinazione del valore di mercato degli avicoli abbattuti, non prevedesse, alla data di adozione della ordinanza ed a quella di abbattimento dei loro animali (ripetesi: polli e tacchini biologici) il valore a kg del pollo biologico, inserito soltanto a far data dal 31.12.21.
Allo scopo, le ricorrenti allegavano listino di Forlì entrato in vigore dal 20.12.21, appunto poco dopo l'abbattimento degli animali presenti nelle aziende sopra indicate, che avrebbe evidenziato il valore di mercato a kg del pollo biologico in € 3,55 (per il pollo convenzionale invece il valore sarebbe stato pari ad € 1,22) e del tacchino biologico in € 3.80 (per il tacchino convenzionale invece il valore sarebbe stato pari ad € 1,60) nonché il calcolo dell'indennizzo dovuto azienda per azienda (doc. n° 27; doc. n. 28; doc. n. 29; doc. n. 30 e doc. n° 31).
pagina 3 di 6 A fronte della richiesta di indennizzo del valore di mercato - quello effettivo dell'avicolo biologico, pari (solo animali) ad € 1.091.331,78 - la avrebbe corrisposto, invece, il ben inferiore CP_5 indennizzo di € 399.075,46, con una differenza di € 692.256,33.
Le ricorrenti concludevano, quindi, come nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_5 giurisdizione, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il , sostenendo che la causa CP_5 non avrebbe ad oggetto la mera quantificazione dell'indennizzo degli animali abbattuti, bensì la valutazione discrezionale di una modalità di calcolo, per disporre un'eventuale maggiorazione dell'indennizzo, per il fatto che gli animali abbattuti erano biologici (citava sentenza n. 18658 del 11.12.2023 T.A.R Lazio). Sarebbe, quindi, proprio l'attività istruttoria della P.A. ad essere oggetto di contestazione nel ricorso, in quanto non avrebbe dato l'esito (economico) auspicato dai privati. Tale doglianza sottintenderebbe una valutazione discrezionale, nella determinazione dell'indennizzo, la quale renderebbe evidenti i limiti della giurisdizione civile. Se si reputasse che vi fosse stata una più o meno grave violazione di procedimento istruttorio (ministeriale piuttosto che regionale), questa non potrebbe che essere valutata dal giudice della legittimità degli atti: quello amministrativo.
Peraltro, l'iter istruttorio di competenza regionale si sarebbe chiuso con il provvedimento del 7.4.2023 comunicato alle ricorrenti con pec (prodotto come doc.8).
In aggiunta, la resistente eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che titolare e responsabile della corresponsione dei finanziamenti per gli indennizzi degli animali abbattuti ai sensi e per gli effetti della L. 218/88 sarebbe il Ministero della Salute: ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata Legge n. 218 del 1988, l'indennità per l'abbattimento di animali dovrebbe essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
l'art. 3, comma 2 della suddetta legge prevederebbe che il Ministero del Tesoro, su proposta del Ministero della Sanità, assegni ad ogni una somma da destinare al pagamento CP_5 delle indennità, in relazione agli abbattimenti effettuati. Le somme conferite deriverebbero dal Fondo Sanitario Nazionale: gli Enti competenti per la valutazione di eventuali maggiorazioni degli indennizzi, nel caso di specie, sarebbero il Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero del Tesoro che, seppur indirettamente, si sarebbero pronunciai negativamente, in merito alla richiesta di integrazione dell'indennizzo per avicoli biologici, ribandendo l'applicazione della L. 218/88.
La resistente concludeva, quindi, come nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, vistone il tenore documentale e l'assenza di contestazione sui fatti oggetto di causa, con fissazione dell'odierna udienza di discussione, in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione di termine per memorie conclusive.
***
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza di discussione, in cui le parti concludevano come già riportato nelle premesse, si rileva che lo stesso Tar Lazio, con la sentenza n. 18658/23 citata da parte resistente, ha dichiarato la sussistenza della Giurisdizione Ordinaria in punto di accertamento del diritto soggettivo dei privati alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 2, L. 218/1988.
L'argomento della resistente per cui la diversa vertenza, attinente alla determinazione del quantum dell'indennizzo, rientrerebbe, invece, nella Giurisdizione Amministrativa, non coglie nel segno: la procedura dettata dal DM 298/1989 per la liquidazione dell'indennizzo attiene sempre alla pagina 4 di 6 quantificazione del diritto soggettivo dei privati, secondo valutazione vincolata a parametri predeterminati per legge, anziché in base all'esercizio di un potere discrezionale della PA, rispetto al quale i privati si trovino titolari di un mero interesse legittimo.
Si richiama, sul punto, la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, 05/04/2019 n.238: “In tema di indennità per abbattimento bestiame la posizione del privato richiedente la corresponsione dell'indennità, vertendosi in ipotesi di mancato finanziamento ai fini della sua erogazione, non è di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo pieno. Nella specie si verte in ipotesi di finanziamento previsto direttamente da una disposizione di legge che ha attribuito alla P.A. soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, già valutati in sede di liquidazione del contributo statale per l'abbattimento degli animali infetti, con conseguente insussistenza delle condizioni per attribuire la controversia alla cognizione del Giudice Amministrativo”.
Allo stesso modo, sono infondate l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale e le richieste di chiamata in causa formulate dalla resistente: la liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo avvengono, ex L. 218/1988, da parte della in particolare da sua apposita CP_5 Commissione, ex art. 5 DM 298/1989, sulla base di criteri indicati dal Ministero della Salute nel medesimo DM.
Ai sensi dell'art. 2, IV co., L. 218/1988: “(…) è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari.”.
In base all'art. 3, III co., L. 218/1988, inoltre: “Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali”.
Il diritto dei privati all'indennizzo ed alla sua integrale liquidazione, pari al 100% del valore di mercato, sorge esclusivamente nei confronti della CP_5
Nel merito, l'art. 2, DM 298/1989, al co. I, richiamato per gli avicoli dal co. II, dispone che “il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A.”, L'art. 5, co. II e ss., del medesimo DM stabilisce, inoltre, che:
“2. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori.
3. Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanità.
4. La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza pagina 5 di 6 dei presenti.
5. L'assessore regionale alla sanità notifica i deliberati della commissione ai sindaci dei comuni interessati, per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto”.
Nel caso di specie, in fatto, è pacifico che il bollettino camerale pro tempore applicabile (quello di Forlì), per la settimana di riferimento (come per il mese antecedente – doc. 20 ricorrenti) non prevedesse un valore specifico per i polli biologici;
tale dato è stato inserito, invece, a partire dalla settimana successiva e corrisponde, effettivamente, al valore di mercato vigente, di fatto, anche per la settimana precedente, rispetto alla quale la non ha dedotto alcuna variazione rilevante del CP_5 valore in esame.
La liquidazione svolta dalla quindi, del quantum del diritto soggettivo delle ricorrenti CP_5 all'indennità loro spettante, pari, ex lege, al 100% del valore di mercato degli animali abbattuti, è avvenuta in modo errato, sulla base di un valore (quello del pollo convenzionale) pacificamente inferiore a quello effettivo.
Ne conseguono l'accoglimento del ricorso, con condanna della resistente a pagare alle ricorrenti, pro quota, il saldo dell'indennizzo complessivamente dovuto (pari a residui euro 692.256,33, oltre interessi legali dalla presentazione delle rispettive istanze al deposito del ricorso ed oltre interessi moratori ex art. 1284, IV co., cc, dal deposito del ricorso al saldo effettivo, senza applicazione di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, espresso ab origine in termini monetari, cfr. Cass. 8337/2018), e la condanna della resistente alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 1.000.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per quella decisionale (vistane la semplicità) e senza computo di istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, pro quota come determinato in ricorso, della somma complessiva di € 692.256,33, oltre interessi legali dalla presentazione delle rispettive istanze al deposito del ricorso giurisdizionale ed oltre interessi moratori ex art. 1284, IV co., cc, dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano unitariamente in € 11.653,00 per compensi, oltre euro 1.714,00 per spese, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, sneza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 6 di 6