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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Silvia Natalia Castagna;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2 Oggiono (LC), via C. A. Dalla Chiesa n. 4, con il patrocinio dell'avv. Paola Panzeri;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Nessuna statuizione si rende necessaria sull'assegnazione della casa coniugale, rilevato che la medesima è stata venduta e i due coniugi hanno acquistato ciascuno un proprio immobile ove vivere;
3. La figlia ER è maggiorenne economicamente indipendente;
[...]
4. Il IG. verserà in favore della IG.ra un contributo al mantenimento, determinato in € CP_1 Parte_1 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi attraverso un unico bonifico entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra , Parte_1 nonché il sig. trasferirà alla sig.ra i buoni pasto aziendali della somma di circa Euro CP_1 Parte_1 180,00= mensili;
5. Il IG. si impegna a liquidare alla IG.ra la somma di Euro 2.500,00= a titolo di CP_1 Parte_1 restituzione somme relative alla vendita dell'immobile coniugale, somma che dovrà essere versata dal sig. sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre la data che verrà stabilita dal CP_1 Parte_1 Tribunale quale termine per il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione;
6. Le parti dichiarano che non hanno e non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo connessi al pregresso matrimonio;
7. Spese legali compensate RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 21.02.1998 a FI ZA (CO) e dalla loro unione è nata la figlia Persona_1 (nata a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18.03.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a FI ZA (CO) il 21.02.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FI ZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Silvia Natalia Castagna;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2 Oggiono (LC), via C. A. Dalla Chiesa n. 4, con il patrocinio dell'avv. Paola Panzeri;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Nessuna statuizione si rende necessaria sull'assegnazione della casa coniugale, rilevato che la medesima è stata venduta e i due coniugi hanno acquistato ciascuno un proprio immobile ove vivere;
3. La figlia ER è maggiorenne economicamente indipendente;
[...]
4. Il IG. verserà in favore della IG.ra un contributo al mantenimento, determinato in € CP_1 Parte_1 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi attraverso un unico bonifico entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra , Parte_1 nonché il sig. trasferirà alla sig.ra i buoni pasto aziendali della somma di circa Euro CP_1 Parte_1 180,00= mensili;
5. Il IG. si impegna a liquidare alla IG.ra la somma di Euro 2.500,00= a titolo di CP_1 Parte_1 restituzione somme relative alla vendita dell'immobile coniugale, somma che dovrà essere versata dal sig. sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre la data che verrà stabilita dal CP_1 Parte_1 Tribunale quale termine per il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione;
6. Le parti dichiarano che non hanno e non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo connessi al pregresso matrimonio;
7. Spese legali compensate RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 21.02.1998 a FI ZA (CO) e dalla loro unione è nata la figlia Persona_1 (nata a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18.03.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a FI ZA (CO) il 21.02.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FI ZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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