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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 34/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2022 promosso da:
( ), rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Cerboni Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Michele Bellandi CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 24.09.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, per ivi sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto, quale
[...]
proprietario del fondo sovrastante a quello dell'attrice, per i danni prodotti nel fondo medesimo a seguito di un episodio infiltrativo occorso in data 21 giugno 2019; per l'effetto, ha chiesto la condanna del convenuto al ripristino, a sua cura e spese, del fondo di sua proprietà oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro, in particolare quelli da mancato godimento del bene, da determinarsi in corso di causa e comunque non superiori ad euro 15.000,00, comprensivi di interessi ed accessori;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: (i) di essere proprietaria di un magazzino in Follonica, loc. Campo Cangino, e di aver ivi richiesto l'intervento dei locali Vigili del Fuoco in data 21.6.2019, lamentando una infiltrazione asseritamente proveniente dall'appartamento sovrastante di proprietà del sig. ; (ii) che l'infiltrazione avrebbe creato il distacco di una parte dell'intonaco del CP_1
pagina 1 di 6 soffitto, che si era quindi provveduto a puntellare, (iii) che, a seguito della nota del Comando dei
VV.FF., il Comune di Follonica aveva intimato al sig. di provvedere con urgenza all'inizio dei CP_1
lavori volti alla eliminazione delle infiltrazioni, vietando contestualmente alla sig.ra di Pt_1 accedere ed utilizzare il locale sottostante al solaio fino all'avvenuta realizzazione dei lavori, con conseguente impossibilità di utilizzo del bene;
(iv) di aver esperito, peri medesimi fatti di causa, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc., all'esito del quale il CTU nominato in quel giudizio avrebbe riconsulto profili di responsabilità a carico del convenuto, quantificando i danni ed indicando i lavori necessari per il ripristino;
(v) che a nulla sarebbero valse le richieste risarcitorie e i successivi tentativi di conciliazione.
Ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al ripristino, a sua cura e spese, del fondo di sua proprietà, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro, in particolare quelli da mancato godimento del bene, da determinarsi in corso di causa e comunque non superiori ad euro 15.000,00, comprensivi di interessi ed accessori.
Con comparsa depositata in data 25.03.2022, si è costituito in giudizio , deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo l'assenza di prova delle lamentate infiltrazioni e la non imputabilità dei danni lamentati dall'attrice all'immobile di sua proprietà; ha concluso chiedendo il rigetto della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie dopodiché, visti gli atti di causa ed in particolare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. Successivamente, all'udienza del 14.03.2023, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha chiesto all'adito Tribunale di accertare la responsabilità del convenuto con riferimento ad un fenomeno infiltrativo che ha interessato un magazzino di sua proprietà in Follonica, loc. Campo
Cangino.
In primo luogo, va osservato che l'evento infiltrativo trova ampio riscontro in atti, segnatamente dal verbale di intervento dei locali Vigili del Fuoco datato 21.6.2019 (cfr. doc. 1 attrice), cui seguiva l'Ordinanza del Comune di Follonica che ha intimato al convenuto di provvedere con urgenza CP_1 all'inizio dei lavori volti alla eliminazione delle infiltrazioni (cfr. doc. 3 attrice), vietando pagina 2 di 6 contestualmente dall'attrice di accedere ed utilizzare il locale sottostante al solaio fino all'avvenuta realizzazione dei lavori (cfr. doc. 2 e 3 attrice).
In particolare, risulta che i Vigili del Fuoco, dopo il primo sopralluogo, abbiano dato atto di un primo intervento di puntellamento del soffitto (cfr. doc. 1 attrice), cui è seguita all'emissione da parte del
Comune di Follonica di una prima ordinanza dirigenziale (la n. 480 del 18 settembre 2019) con la quale si ordinava al OR (in quanto proprietario dell'appartamento posto al piano primo) di CP_1 provvedere con urgenza all'esecuzione di lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dal bagno e di ripristinare le condizioni di sicurezza del solaio. Con una successiva ordinanza (n. 558 del 9 ottobre 2019) veniva concessa una proroga di 30 giorni (fino al 27 ottobre 2019) al convenuto al fine di ottemperare a quanto prescritto con la precedente ordinanza, rimanendo invariato il CP_1
divieto per la ricorrente di utilizzo del magazzino, divieto già stabilito precedentemente.
Circa le cause del fenomeno infiltrativo, va in questa sede valorizzato sia quanto risulta dai provvedimenti amministrativi conseguenti al verbale di intervento dei locali Vigili del Fuoco datato
21.6.2019 (cfr. doc. 1 attrice) che indica la presumibile causa del sinistro nella “vetustà e mancata manutenzione dell'appartamento sovrastante” (cfr. Ordinanze dirigenziali n. 480 del 18 settembre 2019
e n. 558 del 9 ottobre 2019), sia l'esito delle operazioni peritali condotte in sede di ATP, il cui esito consiste nella perizia a firma del CTU Ing. dotata a parere dello scrivente di linearità logica e Per_1
completezza tecnica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti (cfr. doc. 4-5-6 attrice e doc. 2 parte convenuta).
Essa ha chiarito come, nella specie, si è trattato “di un solo evento non più riverificatosi”, che, peraltro,
“non è stato documentato adeguatamente con foto” , avendo cura di precisare che “tutte le tubazioni afferenti al muro della proprietà sono state ispezionate e non hanno evidenziato perdite”; il Per_2
CTU ha quindi concluso, circa l'eziologia delle lamentate infiltrazioni, ritenendo che “è possibile ipotizzare un allagamento momentaneo del piano superiore in corrispondenza del bagno del signor che ha imbibito il materiale soprastante alle mezzane il laterizio creando il disagio lamentato” CP_1
(cfr. perizia pag. 12).
Ebbene, alla luce dei documenti in datti e degli accertamenti peritali sopra richiamati, deve ritenersi che per le lamentate infiltrazioni, sebbene nei limiti di quanto accertato nell'ambito delle operazioni peritali svolte in sede di ATP, sussista la responsabilità dell'odierno convenuto quale proprietario dell'immobile soprastante a quello dell'attrice, proprietario cui compete l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e la responsabilità per i danni che conseguano alla cosa.
Il CTU ha in particolare quantificato il costo per il ripristino del solaio come prima del Per_1
fenomeno infiltrativo oggetto di causa, determinandolo in € 1.400,00 così come dettagliato nel computo pagina 3 di 6 metrico esposto in perizia (cfr. perizia pag. 10), indicando anche come opportuno effettuare una prova di carico, del costo di ulteriori € 1.200,00, sul solaio in questione, onde ottenere idonea garanzia di stabilità.
Trattasi dei lavori relativi al ripristino della parte di immobile dell'attrice in cui sono cadute le mezzane ed in ogni parte in cui l'intonaco si presenta distaccato, nonché le spese relative alla prova di carico del solaio sull'estradosso della pavimentazione soprastante al magazzino di proprietà dell'attrice, suggerita dal CTU per ragioni di sicurezza strutturale ed indicata nella somma orientativa di Euro 1.200,00.
Circa il costo relativo alla prova di carico, va osservato che il CTU ne ha indicato l'opportunità e non la necessità, peraltro solo in relazione alla proposta conciliativa formulata dall'attrice Parte_1
laddove la stessa ha richiesto che il CTU garantisse “la stabilità del solaio” (cfr. punto 1) pag. 8 perizia), circostanza che ha indotto il CTU ha indicare la prova di carico (per ulteriori € 1.200,00) del solaio oggetto di contesa come “opportuna” unicamente al fine di rispondere al punto 1 della richiesta.
In nessun altro passaggio della perizia il CTU evidenzia effettivamente un rischio per la stabilità del solaio, né tale criticità emerge dai documenti versati in atti.
Peraltro, appare difficile immaginare che un solo evento non più riverificatosi, cui non sono seguiti, al momento delle operazioni peritali, eventi infiltrativi (perdite) da “tutte le tubazioni afferenti al muro della proprietà (cfr. perizia pag. 12), sia stato realmente idoneo a compromettere la stabilità Per_2 dell'intero solaio.
Trattandosi di voce di spesa non indicata come necessaria (ma soltanto opportuna) dal CTU ai fini del rispristino dello status quo ante, tale voce non può essere addebitata al convenuto.
Ne deriva che il solo costo per il ripristino del solaio andrà posto a carico del CP_1
Quanto al danno da mancato utilizzo del locale, la prova di tale componente di danno dovrebbe desumersi dalla difficoltà in ordine alla locazione del bene, circostanza la cui prova è stata richiesta per testimoni.
Sul punto, va osservato che non pare potersi riconoscere, in mancanza di una valutazione da rimettersi necessariamente ad un CTU, che il mancato utilizzo dell'immobile sia da attribuire interamente al fenomeno infiltrativo per cui è causa, atteso che (i) trattasi, per quanto emerso in questa sede, di unico evento infiltrativo non più verificatosi, il quale, peraltro, “non è stato documentato adeguatamente con foto” ; (ii) l'eziologia delle lamentate infiltrazioni è stata ritenuta riconducibile ad un allagamento momentaneo del piano superiore in corrispondenza del bagno del signor che ha “imbibito il CP_1 materiale soprastante alle mezzane il laterizio creando il disagio lamentato” (cfr. perizia pag. 12) e che, come visto, non si è più verificato;
(iii) una volta cessato il fenomeno infiltrativo, non vi è prova che l'impossibilità di utilizzo dell'immobile derivasse esclusivamente da esso, e non – anche - da pagina 4 di 6 condizioni di vetustà dell'immobile dell'attrice, il quale è risultato avere “una struttura eseguita con malta debolmente cementata, con profilo, utilizzato per i carichi previsti dalla normativa attuale, sicuramente sottodimensionato” (cfr. perizia pag. 6).
Conseguentemente, difetta la prova che il solaio fosse o sia pericolante, e dunque Pt_1
inutilizzabile, esclusivamente a causa dell'unico fenomeno di infiltrazioni oggetto del presente giudizio. Va anche osservato che l'accertata esecuzione di lavori nella proprietà di parte attrice sulle pareti verticali (evidenziata anche in perizia a pag. 9) crea ulteriori dubbi sulle cause della lamentata instabilità del solaio, che risulta costruito con strutture caratterizzate da alcune criticità, ben evidenziate nella perizia espletata in sede di ATP (cfr. perizia pag. 6-7).
Va tuttavia tenuto in debito conto che risulta in ogni caso accertato che il convenuto, unico soggetto deputato agli interventi descritti dal CTU già in sede di ATP, pur avendo manifestato una disponibilità transattiva anche nel presente giudizio, non ha mai accettato di provvedere interamente alle spese di
CTU nel giudizio di ATP, oltre alle spese legali.
Tale situazione ha comportato - quantomeno - un ritardo nella soluzione della problematica, la quale, con una maggiore disponibilità del convenuto, ben avrebbe potuto trovare un componimento prima dell'instaurazione della presente causa.
Pertanto, dovendosi ritenere che tale ritardo abbia certamente aggravato le conseguenze negative dei predetti fenomeni, pare consentita in questa sede una valutazione equitativa del danno ex 1226 cc, essendo stata risolta l'individuazione del fatto causativo del danno (an), e dovendosi colmare solo le lacune insuperabili nell' “iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass.
Sent. n. 20889 del 17.10.2016). Il Tribunale ritiene per tali ragioni equo stimarlo nella misura di €
1.000,00 già liquidati all'attualità.
Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Infine, non si ritiene sussistano gli estremi per alcuna condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nemmeno a fronte della mancata conciliazione tra le parti alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185bis c.p.c., stante la legittima posizione – più o meno divergente dalla medesima proposta - assunta da entrambe le parti.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite tra l'attrice ed il convenuto, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento al presente giudizio ed a quello di ATP, in applicazione della seconda fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, con esclusione dalla fase istruttoria in quanto non espletata.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto ad eseguire, a sua cura e spese, il ripristino della parte di immobile dell'attrice interessato dalle infiltrazioni ed in ogni parte in cui l'intonaco si presenta distaccato, secondo le indicazioni fornite dal CTU Ing.
e di cui in parte motiva;
Per_1
2. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €
1.000,00, oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
3. respinge ogni ulteriore domanda.
4. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite: (i) del giudizio di
ATP, che liquida in euro 280,00 per spese vive ed euro 2.337,00 per compensi professionali, oltre accessori, se dovuti, come per legge;
(ii) del presente giudizio, che liquida in euro 280,00 per spese vive ed euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre accessori, se dovuti, come per legge;
5. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU del giudizio di ATP.
Così deciso in Grosseto il 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2022 promosso da:
( ), rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Cerboni Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Michele Bellandi CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 24.09.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, per ivi sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto, quale
[...]
proprietario del fondo sovrastante a quello dell'attrice, per i danni prodotti nel fondo medesimo a seguito di un episodio infiltrativo occorso in data 21 giugno 2019; per l'effetto, ha chiesto la condanna del convenuto al ripristino, a sua cura e spese, del fondo di sua proprietà oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro, in particolare quelli da mancato godimento del bene, da determinarsi in corso di causa e comunque non superiori ad euro 15.000,00, comprensivi di interessi ed accessori;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: (i) di essere proprietaria di un magazzino in Follonica, loc. Campo Cangino, e di aver ivi richiesto l'intervento dei locali Vigili del Fuoco in data 21.6.2019, lamentando una infiltrazione asseritamente proveniente dall'appartamento sovrastante di proprietà del sig. ; (ii) che l'infiltrazione avrebbe creato il distacco di una parte dell'intonaco del CP_1
pagina 1 di 6 soffitto, che si era quindi provveduto a puntellare, (iii) che, a seguito della nota del Comando dei
VV.FF., il Comune di Follonica aveva intimato al sig. di provvedere con urgenza all'inizio dei CP_1
lavori volti alla eliminazione delle infiltrazioni, vietando contestualmente alla sig.ra di Pt_1 accedere ed utilizzare il locale sottostante al solaio fino all'avvenuta realizzazione dei lavori, con conseguente impossibilità di utilizzo del bene;
(iv) di aver esperito, peri medesimi fatti di causa, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc., all'esito del quale il CTU nominato in quel giudizio avrebbe riconsulto profili di responsabilità a carico del convenuto, quantificando i danni ed indicando i lavori necessari per il ripristino;
(v) che a nulla sarebbero valse le richieste risarcitorie e i successivi tentativi di conciliazione.
Ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al ripristino, a sua cura e spese, del fondo di sua proprietà, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro, in particolare quelli da mancato godimento del bene, da determinarsi in corso di causa e comunque non superiori ad euro 15.000,00, comprensivi di interessi ed accessori.
Con comparsa depositata in data 25.03.2022, si è costituito in giudizio , deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo l'assenza di prova delle lamentate infiltrazioni e la non imputabilità dei danni lamentati dall'attrice all'immobile di sua proprietà; ha concluso chiedendo il rigetto della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie dopodiché, visti gli atti di causa ed in particolare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. Successivamente, all'udienza del 14.03.2023, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha chiesto all'adito Tribunale di accertare la responsabilità del convenuto con riferimento ad un fenomeno infiltrativo che ha interessato un magazzino di sua proprietà in Follonica, loc. Campo
Cangino.
In primo luogo, va osservato che l'evento infiltrativo trova ampio riscontro in atti, segnatamente dal verbale di intervento dei locali Vigili del Fuoco datato 21.6.2019 (cfr. doc. 1 attrice), cui seguiva l'Ordinanza del Comune di Follonica che ha intimato al convenuto di provvedere con urgenza CP_1 all'inizio dei lavori volti alla eliminazione delle infiltrazioni (cfr. doc. 3 attrice), vietando pagina 2 di 6 contestualmente dall'attrice di accedere ed utilizzare il locale sottostante al solaio fino all'avvenuta realizzazione dei lavori (cfr. doc. 2 e 3 attrice).
In particolare, risulta che i Vigili del Fuoco, dopo il primo sopralluogo, abbiano dato atto di un primo intervento di puntellamento del soffitto (cfr. doc. 1 attrice), cui è seguita all'emissione da parte del
Comune di Follonica di una prima ordinanza dirigenziale (la n. 480 del 18 settembre 2019) con la quale si ordinava al OR (in quanto proprietario dell'appartamento posto al piano primo) di CP_1 provvedere con urgenza all'esecuzione di lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dal bagno e di ripristinare le condizioni di sicurezza del solaio. Con una successiva ordinanza (n. 558 del 9 ottobre 2019) veniva concessa una proroga di 30 giorni (fino al 27 ottobre 2019) al convenuto al fine di ottemperare a quanto prescritto con la precedente ordinanza, rimanendo invariato il CP_1
divieto per la ricorrente di utilizzo del magazzino, divieto già stabilito precedentemente.
Circa le cause del fenomeno infiltrativo, va in questa sede valorizzato sia quanto risulta dai provvedimenti amministrativi conseguenti al verbale di intervento dei locali Vigili del Fuoco datato
21.6.2019 (cfr. doc. 1 attrice) che indica la presumibile causa del sinistro nella “vetustà e mancata manutenzione dell'appartamento sovrastante” (cfr. Ordinanze dirigenziali n. 480 del 18 settembre 2019
e n. 558 del 9 ottobre 2019), sia l'esito delle operazioni peritali condotte in sede di ATP, il cui esito consiste nella perizia a firma del CTU Ing. dotata a parere dello scrivente di linearità logica e Per_1
completezza tecnica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti (cfr. doc. 4-5-6 attrice e doc. 2 parte convenuta).
Essa ha chiarito come, nella specie, si è trattato “di un solo evento non più riverificatosi”, che, peraltro,
“non è stato documentato adeguatamente con foto” , avendo cura di precisare che “tutte le tubazioni afferenti al muro della proprietà sono state ispezionate e non hanno evidenziato perdite”; il Per_2
CTU ha quindi concluso, circa l'eziologia delle lamentate infiltrazioni, ritenendo che “è possibile ipotizzare un allagamento momentaneo del piano superiore in corrispondenza del bagno del signor che ha imbibito il materiale soprastante alle mezzane il laterizio creando il disagio lamentato” CP_1
(cfr. perizia pag. 12).
Ebbene, alla luce dei documenti in datti e degli accertamenti peritali sopra richiamati, deve ritenersi che per le lamentate infiltrazioni, sebbene nei limiti di quanto accertato nell'ambito delle operazioni peritali svolte in sede di ATP, sussista la responsabilità dell'odierno convenuto quale proprietario dell'immobile soprastante a quello dell'attrice, proprietario cui compete l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e la responsabilità per i danni che conseguano alla cosa.
Il CTU ha in particolare quantificato il costo per il ripristino del solaio come prima del Per_1
fenomeno infiltrativo oggetto di causa, determinandolo in € 1.400,00 così come dettagliato nel computo pagina 3 di 6 metrico esposto in perizia (cfr. perizia pag. 10), indicando anche come opportuno effettuare una prova di carico, del costo di ulteriori € 1.200,00, sul solaio in questione, onde ottenere idonea garanzia di stabilità.
Trattasi dei lavori relativi al ripristino della parte di immobile dell'attrice in cui sono cadute le mezzane ed in ogni parte in cui l'intonaco si presenta distaccato, nonché le spese relative alla prova di carico del solaio sull'estradosso della pavimentazione soprastante al magazzino di proprietà dell'attrice, suggerita dal CTU per ragioni di sicurezza strutturale ed indicata nella somma orientativa di Euro 1.200,00.
Circa il costo relativo alla prova di carico, va osservato che il CTU ne ha indicato l'opportunità e non la necessità, peraltro solo in relazione alla proposta conciliativa formulata dall'attrice Parte_1
laddove la stessa ha richiesto che il CTU garantisse “la stabilità del solaio” (cfr. punto 1) pag. 8 perizia), circostanza che ha indotto il CTU ha indicare la prova di carico (per ulteriori € 1.200,00) del solaio oggetto di contesa come “opportuna” unicamente al fine di rispondere al punto 1 della richiesta.
In nessun altro passaggio della perizia il CTU evidenzia effettivamente un rischio per la stabilità del solaio, né tale criticità emerge dai documenti versati in atti.
Peraltro, appare difficile immaginare che un solo evento non più riverificatosi, cui non sono seguiti, al momento delle operazioni peritali, eventi infiltrativi (perdite) da “tutte le tubazioni afferenti al muro della proprietà (cfr. perizia pag. 12), sia stato realmente idoneo a compromettere la stabilità Per_2 dell'intero solaio.
Trattandosi di voce di spesa non indicata come necessaria (ma soltanto opportuna) dal CTU ai fini del rispristino dello status quo ante, tale voce non può essere addebitata al convenuto.
Ne deriva che il solo costo per il ripristino del solaio andrà posto a carico del CP_1
Quanto al danno da mancato utilizzo del locale, la prova di tale componente di danno dovrebbe desumersi dalla difficoltà in ordine alla locazione del bene, circostanza la cui prova è stata richiesta per testimoni.
Sul punto, va osservato che non pare potersi riconoscere, in mancanza di una valutazione da rimettersi necessariamente ad un CTU, che il mancato utilizzo dell'immobile sia da attribuire interamente al fenomeno infiltrativo per cui è causa, atteso che (i) trattasi, per quanto emerso in questa sede, di unico evento infiltrativo non più verificatosi, il quale, peraltro, “non è stato documentato adeguatamente con foto” ; (ii) l'eziologia delle lamentate infiltrazioni è stata ritenuta riconducibile ad un allagamento momentaneo del piano superiore in corrispondenza del bagno del signor che ha “imbibito il CP_1 materiale soprastante alle mezzane il laterizio creando il disagio lamentato” (cfr. perizia pag. 12) e che, come visto, non si è più verificato;
(iii) una volta cessato il fenomeno infiltrativo, non vi è prova che l'impossibilità di utilizzo dell'immobile derivasse esclusivamente da esso, e non – anche - da pagina 4 di 6 condizioni di vetustà dell'immobile dell'attrice, il quale è risultato avere “una struttura eseguita con malta debolmente cementata, con profilo, utilizzato per i carichi previsti dalla normativa attuale, sicuramente sottodimensionato” (cfr. perizia pag. 6).
Conseguentemente, difetta la prova che il solaio fosse o sia pericolante, e dunque Pt_1
inutilizzabile, esclusivamente a causa dell'unico fenomeno di infiltrazioni oggetto del presente giudizio. Va anche osservato che l'accertata esecuzione di lavori nella proprietà di parte attrice sulle pareti verticali (evidenziata anche in perizia a pag. 9) crea ulteriori dubbi sulle cause della lamentata instabilità del solaio, che risulta costruito con strutture caratterizzate da alcune criticità, ben evidenziate nella perizia espletata in sede di ATP (cfr. perizia pag. 6-7).
Va tuttavia tenuto in debito conto che risulta in ogni caso accertato che il convenuto, unico soggetto deputato agli interventi descritti dal CTU già in sede di ATP, pur avendo manifestato una disponibilità transattiva anche nel presente giudizio, non ha mai accettato di provvedere interamente alle spese di
CTU nel giudizio di ATP, oltre alle spese legali.
Tale situazione ha comportato - quantomeno - un ritardo nella soluzione della problematica, la quale, con una maggiore disponibilità del convenuto, ben avrebbe potuto trovare un componimento prima dell'instaurazione della presente causa.
Pertanto, dovendosi ritenere che tale ritardo abbia certamente aggravato le conseguenze negative dei predetti fenomeni, pare consentita in questa sede una valutazione equitativa del danno ex 1226 cc, essendo stata risolta l'individuazione del fatto causativo del danno (an), e dovendosi colmare solo le lacune insuperabili nell' “iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass.
Sent. n. 20889 del 17.10.2016). Il Tribunale ritiene per tali ragioni equo stimarlo nella misura di €
1.000,00 già liquidati all'attualità.
Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Infine, non si ritiene sussistano gli estremi per alcuna condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nemmeno a fronte della mancata conciliazione tra le parti alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185bis c.p.c., stante la legittima posizione – più o meno divergente dalla medesima proposta - assunta da entrambe le parti.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite tra l'attrice ed il convenuto, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento al presente giudizio ed a quello di ATP, in applicazione della seconda fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, con esclusione dalla fase istruttoria in quanto non espletata.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto ad eseguire, a sua cura e spese, il ripristino della parte di immobile dell'attrice interessato dalle infiltrazioni ed in ogni parte in cui l'intonaco si presenta distaccato, secondo le indicazioni fornite dal CTU Ing.
e di cui in parte motiva;
Per_1
2. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €
1.000,00, oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
3. respinge ogni ulteriore domanda.
4. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite: (i) del giudizio di
ATP, che liquida in euro 280,00 per spese vive ed euro 2.337,00 per compensi professionali, oltre accessori, se dovuti, come per legge;
(ii) del presente giudizio, che liquida in euro 280,00 per spese vive ed euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre accessori, se dovuti, come per legge;
5. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU del giudizio di ATP.
Così deciso in Grosseto il 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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