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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 141/2023 promossa in grado di appello d a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Dioguardi.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall' avv. Accursio Montalbano. P_
APPELLATA
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 7/10/2019 adiva il G.L. del Tribunale di P_
Sciacca e premesso di avere prestato attività di lavoro subordinato quale assistente di poltrona alle dipendenze dello studio dentistico del dott. dal Parte_1
l 10/2/2/2014 all'8/6/2019 con inquadramento nel livello 4S del CCNL Studi professionali, esponeva che a dispetto dell'orario contrattuale concordato – 20 ore settimanali articolate su tre giorni : lunedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30 , martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30 – ella aveva prestato servizio per 28 ore settimanali avendo coperto pure le mattine del mercoledì e del venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Lamentava il mancato pagamento delle differenze retributive commisurate al lavoro supplementare espletato onde chiedeva condannarsi lo studio dentistico alla corresponsione delle competenze in parola. Nel contraddittorio delle parti e sulla base della istruzione orale espletata, il G.L. ha accolto la domanda e condannato lo Parte_1 al pagamento della complessiva somma di € 22.741,43 a titolo di differenze
[...] retributive maturate tra il 10/2/2014 e il giorno 8/6/2019. Ha ritenuto il G.L. che la dimostrazione della prestazione supplementare poteva essere ricavata delle prove testimoniali raccolte ed in particolare con la teste , Testimone_1 Per_ cliente dello studio professionale, la quale aveva riferito della presenza della all'interno dello studio professionale in coincidenza degli orari dettagliatamente dedotti in seno al ricorso di primo grado. In odine alla quantificazione del credito ne desumeva l'importo dall'allegazione di parte ricorrente in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta. La sentenza di primo grado è stata appellata dallo studio dentistico, il quale si duole del mal governo delle regole e dei criteri improntati a particolare rigore inerenti la prova della prestazione svolta a titolo di straordinario. Censura a tale riguardo la valutazione della fonte di prova costituita dalla testimonianza di la cui inverosimiglianza in ordine alla informazione dettagliata degli Testimone_1 orari di ingresso e di uscita della dipendente non poteva che deporre per una conoscenza appresa del relato ex parte actoris. Resiste in questo grado la che chiede il rigetto dell'impugnazione. P_
Quest'ultima si palesa fondata. La condivisibile premessa metodologia enunciata dalla sentenza di primo grado a proposito dell'esigenza di una prova rigorosa e puntale della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedentarie e del divieto di valutazioni equitative e sommarie si coniuga con il principio di matrice giurisprudenziale secondo il quale sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 16150 del 19/06/2018; Cass. 4076 del 20/02/2018). Tale regola istruttoria non ha trovato, tuttavia, corretta applicazione nella sentenza impugnata. A tacere della testimonianza di , sorella della ricorrente, ed alla quale lo Tes_2 stesso G.L. ha tributato una ridotta efficacia , la prova posta a base della pronuncia del giudice di primo grado poggia essenzialmente sulle dichiarazioni della teste
[...]
(cugina) la quale ha riferito quanto segue: Tes_1 “Conosco lo dentistico dr. Dalli Cardillo & C. S.a.s., in quanto sono stata paziente di questo Pt_1 studio per molto tempo, direi da circa il 2014 So che la sig.ra lavorava presso lo P_
Studio dentistico tutte le mattine, da lunedì a venerdì, nonché il lunedì, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio Mia cugina iniziava a lavorare verso le 9.00/9.30, anzi credo più verso le 9.30, visto che spesso scherzavamo sul fatto che lei iniziasse a lavorare molto più tardi rispetto a me. Le mattine lavorava sino alle 13.30. Nei pomeriggi invece iniziava alle 15.30 e terminava, il lunedì, alle 17.30, mentre il martedì e il giovedì si fermava anche più a lungo, sicuramente non terminava prima delle 18.30. Gli orari che ho riferito li conosco, intanto, perché ero una cliente dello
[...]
così come erano clienti mia madre, mio fratello e le mie Controparte_2 figlie. Inoltre, con riguardo agli orari pomeridiani, posso riferire gli orari di fine giornata della ricorrente in quanto mi ricordo che, per andare insieme a camminare o uscire, sceglievamo sempre orari diversi dal martedì o dal giovedì, perché mia cugina finiva più tardi di lavorare”. Trattasi a ben vedere di dichiarazione rispetto alla quale all'apparente precisione riguardo la conoscenza degli esatti orai di ingresso e di uscita della lavoratrice fa da contraltare la condizione dichiarata di semplice cliente dello studio , implicante, sulla base di una ragionevole massima di esperienza, una frequentazione soltanto episodica della struttura.
Tanto vale in particolare rispetto all'orario mattutino – in ordine al quale sussiste la dicotomia denunciata dalla lavoratrice – atteso che riguardo alle uscite pomeridiane in relazione alle quali la teste ha dichiarato di averne avuto contezza non si palesa alcun conflitto apparente coincidendo esse di fatto con le giornate e gli orari dichiarati in contratto. A meno di non volere ritenere sussistere una esigenza tale da imporre il ricorso quotidiano e diuturno alle prestazioni odontoiatriche – in nessun modo dedotta o provata - non può allora che ascriversi ad una informazione indiretta “de relato” del regime orario osservato dalla , la fonte di conoscenza della testimone essendo quella individuabile P_
, in mancanza di altri mezzi plausibili, nella persona della stessa ricorrente . Venuto meno il connotato di pregnanza e precisione della dichiarazione della teste Tes_1 in punto di dimensione temporale dell'impegno lavorativo della ricorrente, non può, allora, che concludersi per la carenza di prova in ordine al fatto costituivo del diritto azionato, con il corollario che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda della deve essere coerentemente rigettata. P_
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 28/2023 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 7 febbraio 2023, rigetta la domanda proposta da P_ contro lo Parte_1
Condanna la al pagamento delle sede del doppio grado del giudizio in favore P_ dell'appellante società e le liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.695,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.984,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 6 febbraio 2025 Il Presidente est.
Michele De Maria