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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13991 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27822/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
SC TO Presidente Silvia Albano Giudice rel Francesca Giacomini Giudice Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27822/2023 promossa da:
nato in NIGERIA, il 08/06/1963, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. MATTEO VIRARDI , del Foro di ROMA;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente contumace - OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 29 maggio 2023 cittadino nigeriano, Parte_1 ha impugnato il provvedimento e notificato il 12 maggio 2023 con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 3 ottobre 2018. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che viveva in Italia dal 2011, arrivato da minorenne dopo avere subito violenze in Libia, dove si era integrato socialmente e lavorativamente. Ha sostegno della domanda ha depositato: certificazione INMP del 16.9.25 relativa agli esiti fisici e psicologici delle violenze subite in Libia;
dichiarazione di ospitalità; contratti di lavoro e denunce unilav per contratto di lavoro a tempo indeterminato (precedentemente a tempo determinato) come addetto alle pulizie e ulteriore contratto a tempo parziale e relative buste paga 2024 e 2025; ricevute invio di denaro in Nigeria 2023, 2024 e 2025. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e MP c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4 Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 UL c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e IA Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente risulta avere avviato da tempo sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa: svolge due lavori di cui uno con contratto a tempo indeterminato e l'altro con contratto a tempo determinato attualmente prorogato e dispone di una stabile sistemazione abitativa. Si tratta poi di persona particolarmente vulnerabile che ha subito violenze in Libia quando era ancora minorenne per le quali subisce ancora le ripercussioni psicologiche. Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti e del lungo periodo di permanenza in Italia, si ritiene che un rimpatrio sarebbe indubbiamente lesivo del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente. Al contrario, il rilascio di un permesso di soggiorno gli consentirebbe di proseguire il positivo percorso di integrazione socio- lavorativa già avviato e di aiutare la sua famiglia rimasta in Nigeria. In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di l rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 30/09/2025
la giudice est. Silvia Albano il Presidente
SC TO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
SC TO Presidente Silvia Albano Giudice rel Francesca Giacomini Giudice Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27822/2023 promossa da:
nato in NIGERIA, il 08/06/1963, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. MATTEO VIRARDI , del Foro di ROMA;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente contumace - OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 29 maggio 2023 cittadino nigeriano, Parte_1 ha impugnato il provvedimento e notificato il 12 maggio 2023 con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 3 ottobre 2018. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che viveva in Italia dal 2011, arrivato da minorenne dopo avere subito violenze in Libia, dove si era integrato socialmente e lavorativamente. Ha sostegno della domanda ha depositato: certificazione INMP del 16.9.25 relativa agli esiti fisici e psicologici delle violenze subite in Libia;
dichiarazione di ospitalità; contratti di lavoro e denunce unilav per contratto di lavoro a tempo indeterminato (precedentemente a tempo determinato) come addetto alle pulizie e ulteriore contratto a tempo parziale e relative buste paga 2024 e 2025; ricevute invio di denaro in Nigeria 2023, 2024 e 2025. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e MP c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4 Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 UL c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e IA Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente risulta avere avviato da tempo sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa: svolge due lavori di cui uno con contratto a tempo indeterminato e l'altro con contratto a tempo determinato attualmente prorogato e dispone di una stabile sistemazione abitativa. Si tratta poi di persona particolarmente vulnerabile che ha subito violenze in Libia quando era ancora minorenne per le quali subisce ancora le ripercussioni psicologiche. Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti e del lungo periodo di permanenza in Italia, si ritiene che un rimpatrio sarebbe indubbiamente lesivo del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente. Al contrario, il rilascio di un permesso di soggiorno gli consentirebbe di proseguire il positivo percorso di integrazione socio- lavorativa già avviato e di aiutare la sua famiglia rimasta in Nigeria. In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di l rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 30/09/2025
la giudice est. Silvia Albano il Presidente
SC TO