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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3045/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLDARETTI LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TOSCO ROMAGNOLA 191 CASCINA presso il difensore avv. POLDARETTI LUCA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni:
“accertato e dichiarato che il Sig. , quale titolare pro tempore dell'associazione Controparte_3
, ha violato le norme di cui all'art. 2087 c.c. e di cui al Controparte_2
d.lgs. 81/08, come meglio spiegato in narrativa, accertata e dichiarata la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso de quo alla violazione delle sopra richiamate norme da parte del resistente, condannare il Sig. , quale titolare pro tempore dell Controparte_3 [...]
al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, come meglio Controparte_2 descritto in narrativa, oltre al rimborso delle conseguenti spese, rivalutazione e danno da ritardato adempimento. Con vittoria di spese e compensi di causa”. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto:
- di essersi recato l'11.6.2017 presso il Circolo Ippico resistente su incarico del relativo titolare,
al fine di eseguire una lavorazione sulla tettoia di una struttura appartenente alla Controparte_3
predetta associazione, lavorazione consistente nella rimozione di alcuni pannelli cd. sandwich;
- che, giunto sul posto intorno alle 13,30, quando le lavorazioni stavano iniziando, il padre del titolare,
al fine di coadiuvare il ricorrente, aveva suggerito al di andare sopra la tettoia Persona_1 Pt_1 della struttura, ad un'altezza di circa 3 metri, affinchè venissero rimosse preventivamente tutte le viti che ancoravano i pannelli alla tettoia;
- che, una volta tolte le viti, che si trovava a terra, aveva iniziato a sollevare da sotto Persona_1
i pannelli, con un palo, che di volta in volta il ricorrente doveva rimuovere;
- che, durante tali operazioni, un pannello, a causa della spinta di sollevamento data dall' si era CP_3 sfilato repentinamente, facendo perdere l'equilibrio al ricorrente che vi si trovava al di sopra;
- che, nel perdere l'equilibrio, il ricorrente era scivolato, finendo a terra, dopo aver effettuato un volo in caduta libera dall'altezza di 3 metri;
- che, a causa della caduta, il ricorrente aveva iniziato ad accusare dolori tali da doversi recare al pronto soccorso, ma aveva deciso, anziché di chiamare l'ambulanza, di accompagnare Persona_1 personalmente il lavoratore all'ospedale e, durante il viaggio, lo aveva invitato a riferire che l'infortunio era avvenuto a seguito della caduta da una bicicletta;
- che il ricorrente, quindi, aveva deciso di nascondere la verità sull'accaduto e, al pronto soccorso, aveva raccontato la versione suggerita dall' CP_3
- che, tuttavia, successivamente, attese la gravità delle lesioni subite (frattura L1) e l'incompatibilità delle stesse rispetto a quanto falsamente riferito, il ricorrente aveva sporto querela, che aveva dato avvio al procedimento penale n. RGNR 10226/2017;
- che anche l'Ispettorato del lavoro di Firenze veniva messo a conoscenza di quanto accaduto al ricorrente;
- che, dunque, il ricorrente era stato incaricato irregolarmente dal titolare dell'associazione sportiva dilettantistica di svolgere le lavorazioni di cui sopra, dal momento che egli al tempo lavorava con contratto regolare presso un'altra ditta e veniva occasionalmente (circa 25 volte all'anno) incaricato da di svolgere prestazioni lavorative in suo favore per circa 2/3 ore giornaliere, con un Controparte_3 corrispettivo di € 9,00 all'ora, il tutto in assenza di un regolare contratto di lavoro;
- che “evidente era la responsabilità del “datore di lavoro” per l'infortunio subito (essendo assente al momento del fatto, non avendo fornito dispositivi di protezione, non essendosi accertato delle condizioni del tetto), così come sussisteva il diritto del lavoratore alla regolarizzazione della propria posizione lavorativa nei confronti di avendo egli prestato in suo favore il c.d. lavoro Controparte_3
occasionale accessorio;
Nella contumacia di parte resistente, non costituita in giudizio benchè ritualmente citata, la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e CTU medico legale e, quindi, decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
E' provato che il ricorrente, all'epoca dipendente di di con Controparte_4 Controparte_5 contratto a tempo pieno ed indeterminato – si sia recato l'11.6.2017 presso il resistente, CP_6 su incarico del legale rappresentante per eseguire una lavorazione sulla tettoria di Parte_2 una struttura appartenente all'associazione consistente nella rimozione di alcuni pannelli cd. sandwich e che, alla presenza anche del padre del legale rappresentante, sia salito sulla tettoia Persona_1
(ad un'altezza di circa 3 metri) per rimuovere le viti e i pannelli alla tettoia e che durante tali operazioni, a causa della spinta dal basso data da con un palo ad uno di tali pannelli, Persona_1 il ricorrente abbia perso l'equilibrio e sia caduto per terra (vd. verbale di sit rese dallo stesso ricorrente in data 18.1.2018, rilasciato davanti agli spettori e che sono Parte_3 Testimone_1
stati sentiti come testi ed hanno confermato la documentazione ispettiva in atti).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la responsabilità dell'appaltatore non solo non esclude quella del committente (Sez. 3, Sentenza n. 25758 del 15/11/2013, Rv. 629134 - 01), ma anzi quest'ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01). Invero, questa Corte ha già ritenuto (Sez. 4 penale, Sentenza n. 7188 del 10/01/2018 Ud., dep. 14/02/2018, Rv. 272221 - 01) che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Si è anche affermato (Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud., dep. 3
16/10/2020, Rv. 280049 - 01) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.
Analoga la posizione delle sezioni civili di questa Corte, che hanno affermato (Sez. 3, Sentenza n,
21694 del 20/10/2011, Rv. 620243 - 01) che, in tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre
1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono
l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi.
Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.
Secondo Sez. L, Sentenza n. 11311 del 09/05/2017, Rv. 644232 - 01, e Sez. L, Sentenza n. 17092 del
08/10/2012, Rv. 624403 - 01), poi, l'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire”
(così, in motivazione Cass., 375/2023).
Nel caso di specie, anche a voler tralasciare la concorrente prospettazione attorea di un rapporto di collaborazione occasionale accessoria e limitandosi ad esaminare l'allegazione attribuiva a parte resistente della qualifica di committente, non risulta che parte resistente, che per il tramite del legale rappresentate ha conferito incarico al ricorrente di eseguire la riparazione del tetto e che era assente al momento del fatto, abbia verificato la messa in sicurezza della struttura su cui il lavoratore è salito ed abbia controllato se quest'ultimo avesse l'idoneità tecnico professionale necessaria ad eseguire la lavorazione sul tetto.
Sussiste quindi la responsabilità di parte resistente per violazione dei doveri di cui all'art. 2087 c.c. e alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Espletata CTU medico legale, la consulente d'ufficio dott.ssa ha valutato che il Persona_2 ricorrente “ha riportato in seguito all'evento traumatico in questione un trauma distorsivo contusivo del rachide dorso lombo sacrale con frattura del soma di L1. Nella caduta mediante meccanismi sia di per estensione che di rotazione nonché di iperflessione si è determinata la frattura somatica di L1 che ha costretto per la sua consolidazione di un prolungato riposo a letto successivamente uso di busto a tre punti di appoggio e di cure fisioterapiche. La consolidazione è avvenuta con deformità del soma con cuneizzazione anteriore e riduzione del corpo somatico ormai certamente stabilizzati visto il lungo lasso di tempo ormai trascorso dall'evento”.
La CTU ha quindi determinato l'inabilità temporanea (certificata a livello ospedaliero) in complessivi
187 giorni (di cui 30 come inabilità temporanea assoluta, 60 come inabilità temporanea al 75%, 50 al
50% e i restanti 47 di inabilità temporanea al 25%) e ha valutato i postumi permanenti (consistenti in una compromissione della funzionalità della cerniera lombo sacrale legata alla deformazione a cuneo della vertebra coinvolta) nella misura del 6-7%, quantificata dal Tribunale nel 6%
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, congruamente motivate e sorrette dall'esame obiettivo della parte e dalla disamina della documentazione medica in atti.
Tenuto conto dell'età del ricorrente alla data del fatto (57 anni, posto che egli è nato il [...]), il danno biologico è quantificabile in € 10.345,00 (applicate le Tabelle di Milano).
L'importo tabellare di cui sopra esprime un valore monetario “medio”, aumentato solo per l'inserimento nel valore di liquidazione anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva” e corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini meramente
“standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, mentre non spetta alcuna “personalizzazione” in assenza di allegazione e prova di specifiche ed eccezionali circostanze.
A tale somma devono aggiungersi:
- l'importo complessivo di € 12.851,25 a titolo di invalidità temporanea (ITT giornaliera € 115,00);
- l'importo di € 804,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute (doc. 5 fasc. ric.), ritenute congrue dal CTU, mentre non spetta il rimborso delle spese di CTP (non essendo documentato in atti il relativo pagamento).
I danni complessivamente oggetto di risarcimento ammontano quindi ad € 24.000,25, al cui pagamento deve essere condannata parte resistente.
A tale somma devono aggiungersi gli interessi legali dalla data del fatto illecito (11.6.2017) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto illecito e, quindi, rivalutata anno per anno, fino ad oggi;
dalla data della presente pronuncia al saldo gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU medico legale, come liquidate da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dei parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) accertata e dichiarata la responsabilità di parte resistente Controparte_2 per l'infortunio occorso al ricorrente in data 11.6.2017, condanna la
[...] Parte_1 resistente a pagare al ricorrente Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 24.000,25, oltre interessi legali dal
11.6.2017 al saldo come da motivazione;
2) condanna la resistente a rifondere al Controparte_2 ricorrente il pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
3) pone definitivamente a carico di parte resistente Controparte_2
le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento.
[...]
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3045/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLDARETTI LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TOSCO ROMAGNOLA 191 CASCINA presso il difensore avv. POLDARETTI LUCA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni:
“accertato e dichiarato che il Sig. , quale titolare pro tempore dell'associazione Controparte_3
, ha violato le norme di cui all'art. 2087 c.c. e di cui al Controparte_2
d.lgs. 81/08, come meglio spiegato in narrativa, accertata e dichiarata la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso de quo alla violazione delle sopra richiamate norme da parte del resistente, condannare il Sig. , quale titolare pro tempore dell Controparte_3 [...]
al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, come meglio Controparte_2 descritto in narrativa, oltre al rimborso delle conseguenti spese, rivalutazione e danno da ritardato adempimento. Con vittoria di spese e compensi di causa”. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto:
- di essersi recato l'11.6.2017 presso il Circolo Ippico resistente su incarico del relativo titolare,
al fine di eseguire una lavorazione sulla tettoia di una struttura appartenente alla Controparte_3
predetta associazione, lavorazione consistente nella rimozione di alcuni pannelli cd. sandwich;
- che, giunto sul posto intorno alle 13,30, quando le lavorazioni stavano iniziando, il padre del titolare,
al fine di coadiuvare il ricorrente, aveva suggerito al di andare sopra la tettoia Persona_1 Pt_1 della struttura, ad un'altezza di circa 3 metri, affinchè venissero rimosse preventivamente tutte le viti che ancoravano i pannelli alla tettoia;
- che, una volta tolte le viti, che si trovava a terra, aveva iniziato a sollevare da sotto Persona_1
i pannelli, con un palo, che di volta in volta il ricorrente doveva rimuovere;
- che, durante tali operazioni, un pannello, a causa della spinta di sollevamento data dall' si era CP_3 sfilato repentinamente, facendo perdere l'equilibrio al ricorrente che vi si trovava al di sopra;
- che, nel perdere l'equilibrio, il ricorrente era scivolato, finendo a terra, dopo aver effettuato un volo in caduta libera dall'altezza di 3 metri;
- che, a causa della caduta, il ricorrente aveva iniziato ad accusare dolori tali da doversi recare al pronto soccorso, ma aveva deciso, anziché di chiamare l'ambulanza, di accompagnare Persona_1 personalmente il lavoratore all'ospedale e, durante il viaggio, lo aveva invitato a riferire che l'infortunio era avvenuto a seguito della caduta da una bicicletta;
- che il ricorrente, quindi, aveva deciso di nascondere la verità sull'accaduto e, al pronto soccorso, aveva raccontato la versione suggerita dall' CP_3
- che, tuttavia, successivamente, attese la gravità delle lesioni subite (frattura L1) e l'incompatibilità delle stesse rispetto a quanto falsamente riferito, il ricorrente aveva sporto querela, che aveva dato avvio al procedimento penale n. RGNR 10226/2017;
- che anche l'Ispettorato del lavoro di Firenze veniva messo a conoscenza di quanto accaduto al ricorrente;
- che, dunque, il ricorrente era stato incaricato irregolarmente dal titolare dell'associazione sportiva dilettantistica di svolgere le lavorazioni di cui sopra, dal momento che egli al tempo lavorava con contratto regolare presso un'altra ditta e veniva occasionalmente (circa 25 volte all'anno) incaricato da di svolgere prestazioni lavorative in suo favore per circa 2/3 ore giornaliere, con un Controparte_3 corrispettivo di € 9,00 all'ora, il tutto in assenza di un regolare contratto di lavoro;
- che “evidente era la responsabilità del “datore di lavoro” per l'infortunio subito (essendo assente al momento del fatto, non avendo fornito dispositivi di protezione, non essendosi accertato delle condizioni del tetto), così come sussisteva il diritto del lavoratore alla regolarizzazione della propria posizione lavorativa nei confronti di avendo egli prestato in suo favore il c.d. lavoro Controparte_3
occasionale accessorio;
Nella contumacia di parte resistente, non costituita in giudizio benchè ritualmente citata, la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e CTU medico legale e, quindi, decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
E' provato che il ricorrente, all'epoca dipendente di di con Controparte_4 Controparte_5 contratto a tempo pieno ed indeterminato – si sia recato l'11.6.2017 presso il resistente, CP_6 su incarico del legale rappresentante per eseguire una lavorazione sulla tettoria di Parte_2 una struttura appartenente all'associazione consistente nella rimozione di alcuni pannelli cd. sandwich e che, alla presenza anche del padre del legale rappresentante, sia salito sulla tettoia Persona_1
(ad un'altezza di circa 3 metri) per rimuovere le viti e i pannelli alla tettoia e che durante tali operazioni, a causa della spinta dal basso data da con un palo ad uno di tali pannelli, Persona_1 il ricorrente abbia perso l'equilibrio e sia caduto per terra (vd. verbale di sit rese dallo stesso ricorrente in data 18.1.2018, rilasciato davanti agli spettori e che sono Parte_3 Testimone_1
stati sentiti come testi ed hanno confermato la documentazione ispettiva in atti).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la responsabilità dell'appaltatore non solo non esclude quella del committente (Sez. 3, Sentenza n. 25758 del 15/11/2013, Rv. 629134 - 01), ma anzi quest'ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01). Invero, questa Corte ha già ritenuto (Sez. 4 penale, Sentenza n. 7188 del 10/01/2018 Ud., dep. 14/02/2018, Rv. 272221 - 01) che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Si è anche affermato (Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud., dep. 3
16/10/2020, Rv. 280049 - 01) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.
Analoga la posizione delle sezioni civili di questa Corte, che hanno affermato (Sez. 3, Sentenza n,
21694 del 20/10/2011, Rv. 620243 - 01) che, in tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre
1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono
l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi.
Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.
Secondo Sez. L, Sentenza n. 11311 del 09/05/2017, Rv. 644232 - 01, e Sez. L, Sentenza n. 17092 del
08/10/2012, Rv. 624403 - 01), poi, l'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire”
(così, in motivazione Cass., 375/2023).
Nel caso di specie, anche a voler tralasciare la concorrente prospettazione attorea di un rapporto di collaborazione occasionale accessoria e limitandosi ad esaminare l'allegazione attribuiva a parte resistente della qualifica di committente, non risulta che parte resistente, che per il tramite del legale rappresentate ha conferito incarico al ricorrente di eseguire la riparazione del tetto e che era assente al momento del fatto, abbia verificato la messa in sicurezza della struttura su cui il lavoratore è salito ed abbia controllato se quest'ultimo avesse l'idoneità tecnico professionale necessaria ad eseguire la lavorazione sul tetto.
Sussiste quindi la responsabilità di parte resistente per violazione dei doveri di cui all'art. 2087 c.c. e alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Espletata CTU medico legale, la consulente d'ufficio dott.ssa ha valutato che il Persona_2 ricorrente “ha riportato in seguito all'evento traumatico in questione un trauma distorsivo contusivo del rachide dorso lombo sacrale con frattura del soma di L1. Nella caduta mediante meccanismi sia di per estensione che di rotazione nonché di iperflessione si è determinata la frattura somatica di L1 che ha costretto per la sua consolidazione di un prolungato riposo a letto successivamente uso di busto a tre punti di appoggio e di cure fisioterapiche. La consolidazione è avvenuta con deformità del soma con cuneizzazione anteriore e riduzione del corpo somatico ormai certamente stabilizzati visto il lungo lasso di tempo ormai trascorso dall'evento”.
La CTU ha quindi determinato l'inabilità temporanea (certificata a livello ospedaliero) in complessivi
187 giorni (di cui 30 come inabilità temporanea assoluta, 60 come inabilità temporanea al 75%, 50 al
50% e i restanti 47 di inabilità temporanea al 25%) e ha valutato i postumi permanenti (consistenti in una compromissione della funzionalità della cerniera lombo sacrale legata alla deformazione a cuneo della vertebra coinvolta) nella misura del 6-7%, quantificata dal Tribunale nel 6%
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, congruamente motivate e sorrette dall'esame obiettivo della parte e dalla disamina della documentazione medica in atti.
Tenuto conto dell'età del ricorrente alla data del fatto (57 anni, posto che egli è nato il [...]), il danno biologico è quantificabile in € 10.345,00 (applicate le Tabelle di Milano).
L'importo tabellare di cui sopra esprime un valore monetario “medio”, aumentato solo per l'inserimento nel valore di liquidazione anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva” e corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini meramente
“standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, mentre non spetta alcuna “personalizzazione” in assenza di allegazione e prova di specifiche ed eccezionali circostanze.
A tale somma devono aggiungersi:
- l'importo complessivo di € 12.851,25 a titolo di invalidità temporanea (ITT giornaliera € 115,00);
- l'importo di € 804,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute (doc. 5 fasc. ric.), ritenute congrue dal CTU, mentre non spetta il rimborso delle spese di CTP (non essendo documentato in atti il relativo pagamento).
I danni complessivamente oggetto di risarcimento ammontano quindi ad € 24.000,25, al cui pagamento deve essere condannata parte resistente.
A tale somma devono aggiungersi gli interessi legali dalla data del fatto illecito (11.6.2017) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto illecito e, quindi, rivalutata anno per anno, fino ad oggi;
dalla data della presente pronuncia al saldo gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU medico legale, come liquidate da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dei parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) accertata e dichiarata la responsabilità di parte resistente Controparte_2 per l'infortunio occorso al ricorrente in data 11.6.2017, condanna la
[...] Parte_1 resistente a pagare al ricorrente Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 24.000,25, oltre interessi legali dal
11.6.2017 al saldo come da motivazione;
2) condanna la resistente a rifondere al Controparte_2 ricorrente il pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
3) pone definitivamente a carico di parte resistente Controparte_2
le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento.
[...]
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.