Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 20.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 424/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Paola Craparotta, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024 (di seguito Parte_1 semplicemente la ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00
[...]
annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1
in vari istituti statali, in virtù di diversi contratti a tempo determinato:
“- a.s. 2022/2023, in qualità di docente per la classe di concorso – Scienze e Tecnologie delle costruzioni Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (A037) - con decorrenza dal
14.09.2022 e cessazione al 30.06.2023, presso l'Istituto Superiore “Stanga” di Cremona;
- a.s.
Ha sostenuto di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico di euro 500,00 annui ossia dal beneficio della cd. “Carta Elettronica del Docente”, finalizzata alla formazione del personale docente e riservata solo ai docenti assunti a tempo indeterminato.
Ha evidenziato che tale previsione esclusiva in favore dei docenti di ruolo si pone in contrasto con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato ai sensi degli artt. 29, 63, 64 CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007 e della clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18.3.1999, con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. nonché con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui all'art. 3 Cost, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.3.1999 e agli artt. 20 e 21 CDFUE.
Ha chiesto pertanto: “Nel merito: - accertare e dichiarare il diritto della docente IG.ra
[...]
all'assegnazione del c.d. “Bonus docenti – carta elettronica del docente” previsto Parte_1 dall'art. 1 comma 121, Legge n. 107 del 2015, dal successivo D.P.C.M. 32313 del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, fornendo un'interpretazione costituzionalmente rispettosa dei suesposti precetti agli artt. 3, 35 e 97 Cost.; - per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica alla corresponsione in favore della IG.ra
[...]
dell'importo nominale complessivo di Euro 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1 Parte_1
comma 12, Legge n. 107 del 2015 per ogni anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato, ovvero per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria di spese e compensi professionali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore distrattario ed antistatario. Con espressa riserva di ulteriori richieste, eccezioni deduzioni e difese, nonché richieste istruttorie nei modi e nelle forme di rito.”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1
contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio della “Carta Elettronica del Docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge cit..
Ha sostenuto che non sussiste alcuna violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97
Cost., in quanto il legislatore è legittimato a operare distinzioni all'interno della medesima categoria di soggetti quando tale differenziazione sia giustificata da ragioni oggettive.
Ha evidenziato che, a differenza di quanto affermato nella sentenza n. 1842/2022 dal Consiglio di
Stato, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria non vincolano il a prevedere specifiche CP_1 iniziative di formazione per i docenti a tempo determinato, ma solo per i docenti di ruolo, e che, comunque, i docenti a tempo determinato sono destinatari della necessaria formazione prevista nel
Piano Triennale di Offerta Formativa ex art. 1, comma 124, L. 107/2015, come i docenti a tempo indeterminato.
Ha contestato l'asserita violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, rientrando la presente fattispecie nella clausola 6 del predetto accordo, e come tale compatibile con la direttiva europea 1999/70/CE.
Ha inoltre precisato che in caso di accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente sarebbe discriminatorio nei confronti dei docenti a tempo indeterminato riconoscere le somme a titolo di
“Carta Elettronica del Docente” ove non adeguatamente proporzionate al periodo di lavoro effettivamente svolto dalla ricorrente in qualità di supplente. Ha aggiunto che una ulteriore discriminazione nei confronti dei docenti di ruolo verrebbe a crearsi in caso di accoglimento della domanda di rimborso in denaro della somma, poiché il non accredita la Controparte_1
somma per la formazione al singolo docente con facoltà di poterla utilizzare per qualsiasi finalità, ma solo tramite Carta Elettronica spendibile con modalità e criteri predeterminati.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza.”.
***********
Il ricorso è fondato alla luce del percorso motivazionale che segue.
Giova ricostruire il quadro normativo del beneficio denominato “Carta del Docente”.
Tale beneficio consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di euro 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di libri e riviste, di biglietti per l'ingresso in musei, teatri, cinema e per la partecipazione a eventi culturali, per l'iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
.. Controparte_2
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati dal successivo comma 122, che stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. 23 settembre 2015 (“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) prevede al comma 1 dell'art. 2 che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e al comma 2 che
“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”. Il comma 124 L. 107/2015 cit. precisa poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Da ultimo il D.L. 22/2020, all'art. 2, comma 3, ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”; così ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento e, dunque, assicurando un migliore espletamento della didattica a distanza.
Alla luce del delineato quadro normativo si ritiene che i docenti assunti con contratti a tempo determinato, pur essendo stati adibiti alle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato, non abbiano ingiustamente usufruito delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente” e, di conseguenza, non abbiano avuto accesso ai benefici alla stessa connessi (l'acquisto di materiale didattico, la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua, l'acquisto di hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza etc.).
Ragion per cui risulta una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato nella condivisibile sentenza n. 1842/2022 – alla motivazione della quale si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò si aggiunga che ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza distinzioni in base alla natura giuridica del contratto di lavoro.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 cit., infatti, “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”
(Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 cit.).
Sulla questione oggetto di causa è pure intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, investita dal Tribunale di Vercelli proprio della questione di compatibilità dell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 con le clausole 4, punto 1, e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la
Corte di Giustizia ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” (vd. Corte di Giustizia UE n. 450 del 18.5.2022).
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione prospettata da parte ricorrente con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Orbene, nella fattispecie è provato per tabulas che la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 come supplente alle dipendenze del Controparte_1
con incarichi per docenza sino al termine delle attività didattiche (fino al 30.6), senza ricevere la
“Carta del Docente” e senza fruire dei benefici a essa connessi (vd. contratti versati in atti).
Non risulta la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema delle docenze scolastiche, sicché spetta all'istante l'adempimento in forma specifica (vd. stato matricolare).
Il ha inoltre eccepito che l'attività dei docenti a termine, per essere equiparata a quella dei CP_1
docenti a tempo indeterminato, deve essere a tempo pieno.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, pur ritenendo che la questione sulla rilevanza delle “ore svolte” esulasse dall'ambito del decidere, ha osservato:
“7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Ora, si è già detto che è lo stesso D.P.C.M. 23 settembre 2015 a individuare tra i destinatari della
“Carta del docente” anche il personale a tempo parziale, sicché lo svolgimento di orario inferiore a quello pieno non è di per sé preclusivo del riconoscimento. Ai sensi dell'art. 39, comma 4, CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente di ruolo, dunque, beneficia della “Carta del docente” lavorando un minimo di ore pari al 50% dell'orario pieno.
Pertanto, si ritiene che, laddove il docente precario nell'anno non abbia raggiunto tale monte ore, il beneficio non possa essere riconosciuto, in quanto la prestazione lavorativa del docente precario non sarebbe pienamente comparabile a quella degli insegnanti in ruolo, per i quali i limiti di riconoscimento rimangono stabiliti dalla normativa richiamata.
Ragion per cui la domanda della ricorrente per tutti gli anni scolastici, nei quali ella ha lavorato con orario ridotto a non più del 50% (minimo 12 ore su 18 ore), deve essere accolta.
Pertanto - considerato che la differenza di trattamento in punto di concessione della “Carta del docente” fra l'istante, assunto a tempo pieno e determinato, e il personale assunto a tempo pieno e indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva - va riconosciuto il diritto dell'istante per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 all'attribuzione della “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa (e dunque anche tenendo conto della destinazione vincolata della somma annualmente disponibile) nonché per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano nel dispositivo in CP_1
ragione del valore della causa, della natura seriale della questione esaminata e dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta il diritto di all'attribuzione della “Carta Elettronica del Parte_1
Docente”, in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
per l'effetto, condanna il
[...]
ai conseguenti adempimenti;
Controparte_1
2) condanna il a pagare in favore di Controparte_1 [...]
le spese del giudizio, che vengono liquidate in euro 258,00, oltre spese di Parte_1 contributo unificato, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Paola Craparotta, dichiaratosi anticipatario.
Cremona, 20.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino