Articolo 23 della Legge 29 dicembre 1983, n. 744
Articolo 22Articolo 24
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14 gennaio 1984
Art. 23. (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).
Entrata in vigore il 14 gennaio 1984