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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9453/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata in [...], l'[...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Sara Zaccaria
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Contumace
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici e diritto alla Indennità di
Disoccupazione agricola.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/9/2021, la ricorrente di cui in epigrafe espone che l' con atti del 13/7/2021 ha provveduto a disconoscere il rapporto di lavoro CP_1 subordinato prestato alle dipendenze della azienda agricola “Petrachi Cosimo” negli anni dal 2016 al 2019, per le giornate lavorate in ciascun anno (20 giornate nel 2016, 102 giornate nel 2017, 102 giornate nel 2018 e 96 giornate nel 2019), rappresenta di aver inoltrato le domande di indennità di disoccupazione agricola per i suddetti anni con esito positivo e di aver percepito gli assegni familiari e chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. Dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo: a. Nel 2019, per 96 giornate nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto;
b. Nel 2018, per 102 giornate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre novembre e dicembre;
c. Nel 2017, per 102 nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
d. Nel 2016, per 20 giornate nel mese di dicembre.
2. Dichiarare, pertanto, che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta, per l'anno
2019, 2018, 2017 e 2016, per le giornate in premessa specificate, negli Elenchi nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza.
3. Dichiarare, inoltre, che esso ricorrente ha diritto, in conseguenza della iscrizione negli Elenchi predetti, a percepire il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per gli anni
2019, 2017, 2018, 2016, così come lo stesso ente aveva già riconosciuto.
4. Per l'effetto, ordinare all' , in persona Controparte_2 del Presidente p.t. e legale rappresentante, di iscrivere il ricorrente nei predetti
Elenchi, per l'anno e le giornate sopra precisate, nonchè ordinare al medesimo
Ente liquidare l'indennità di DS agricola, prestazioni accessorie e assegni al nucleo familiare e/o a non ripetere le somme già liquidate e riscosse a titolo di prestazioni per l'anno 2018.
5. In ogni caso, annullare ogni eventuale indebito contestato al ricorrente.
6. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Non si è costituito in giudizio l' , pur avendo ricevuto rituale notifica del CP_1 ricorso, ed è stato perciò dichiarato contumace alla udienza del 14/10/2022.
Tali essendo le richieste attoree, si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è tempestivo, perché presentato in data 11/9/2021, entro 120 giorni dalla emissione dei provvedimenti di cancellazione del 13/7/2021 e quindi, ai sensi degli artt.22 Legge 83/70 e 11 D.L.vo 375/93, entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. ex plurimis sentenze Cassazione Sez. Lavoro, n.813 del
16/1/2007 e n.8650 del 3/4/2008).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Va, infatti, rilevato che dall'esame della documentazione allegata agli atti di causa e dalla istruttoria svolta emerge prova ragionevolmente certa dell'attività lavorativa espletata da parte ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola
“Cosimo Petrachi”, con sede legale in Brindisi, nel periodo in contestazione.
2 La suddetta attività lavorativa, infatti, è documentata dalle buste paga allegate al ricorso e risulta altresì dalle deposizioni delle testi escusse, Testimone_1 ed colleghe di lavoro della ricorrente, le quali hanno Testimone_2 confermato che la medesima ha lavorato alle dipendenze della azienda Petrachi negli anni dal 2016 al 2019 per le giornate dedotte in ricorso.
Tali risultanze non risultano smentite da controparte, stante la sua contumacia.
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie e in mancanza di elementi contrari ragionevolmente certi, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2016 al 2019, per 20 giornate nel 2016, 102 giornate nel 2017, 102 giornate nel 2018 e 96 giornate nel 2019 e deve dichiararsi il diritto della medesima a percepire la indennità di disoccupazione agricola, le eventuali prestazioni accessorie e gli assegni familiari per i suddetti anni, con condanna dell' agli adempimenti conseguenti. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla serialità della questione trattata, come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per 20 giornate nel 2016, 102 giornate nel 2017,
102 giornate nel 2018 e 96 giornate nel 2019, dichiara il diritto della ricorrente a percepire la indennità di disoccupazione agricola, le eventuali prestazioni accessorie e gli assegni familiari per i suddetti anni, e condanna l' a porre CP_1 in essere i conseguenti adempimenti.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro CP_1
1.200,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, li 9 – 29 Maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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